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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3113/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Parte_1 C.F._1
ND,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Controparte_1 C.F._2
ND
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 203/2024 del
16/04/2024, pubblicata in data 22/04/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1154/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 26 maggio 2019 in Nonantola (MO), trascritto nel Registro dei
[...] Controparte_1
Matrimoni di detto Comune al n. 6, p. 2, s. A;
2) Disporre che la casa coniugale sita in Modena, via Sestri Levante n° 40/05, di proprietà esclusiva di
, rimanga ad ella assegnata, così come tutti gli arredi di proprietà della donna;
Parte_1
3) Disporre che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ove le parti concordano rimanga altresì fissata la residenza anagrafica di;
Per_1
4) Disporre che tenga la figlia minore presso di sé due giorni alla settimana, Controparte_1 anche consecutivi, prelevando all'uscita da scuola di un giorno e sino al momento Per_1 dell'accompagnamento a scuola il giorno successivo, o due giorni dopo se periodo consecutivo (ovvero le ore 8:00 nel caso di non frequenza della scuola, qualsiasi sia il motivo): i giorni saranno individuati sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e comunicati a con almeno una Parte_1 settimana di preavviso;
5) Disporre che tenga presso di sé due “fine settimana” al mese (che Controparte_1 Per_1 occasionalmente potranno essere anche tre, secondo il calendario), alternandoli regolarmente con la madre;
ai fini di questo paragrafo col termine “fine settimana” si intende il periodo che va dalle ore
8:00 del sabato mattina sino all'accompagnamento presso l'istituto scolastico del lunedì mattina (o le ore 8:00 del lunedì nel caso di non frequenza della scuola, qualsiasi sia il motivo);
6) Disporre che entrambi i genitori possano tenere presso di sé in via esclusiva, così Per_1 sospendendo per tali periodi il regime di visita convenzionale descritto nei precedenti punti:
a) una settimana ciascuno nel periodo primaverile (1 febbraio – 31 maggio);
b) una settimana ciascuno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre);
L'accordo sulle settimane di vacanza dovrà essere raggiunto fra i genitori almeno due mesi prima, sulla base degli impegni lavorativi degli stessi e nel preminente interesse di , in modo da non Per_1
pagina 2 di 5 creare alla minore disagi, anche scolastici, e dovrà essere previamente comunicato il luogo dell'eventuale villeggiatura;
7) Disporre che in caso di malattia o nei periodi di vacanza scolastica, qualora si ravvisasse la necessità di affidare la minore a persona esterna alla famiglia (es. babysitter), debba Per_1 previamente essere interpellato l'altro coniuge al fine di comprendere la disponibilità di questi a sostituirsi al genitore collocatario;
nel caso di diniego sarà possibile utilizzare l'ausilio di persona terza purché venga indicato nominativo e contatto telefonico all'altro genitore;
8) Disporre che entrambi i genitori provvedano direttamente a mantenere la figlia per il tempo in cui l'avranno presso di sé, senza prevedere alcun assegno di mantenimento;
le parti concordano però che l'“assegno unico e universale” (o strumento equivalente che dovesse sostituirlo nel tempo) e/o le detrazione per carichi di famiglia resteranno integralmente a favore di , a cui sarà Parte_1 pertanto attribuito il carico esclusivo di a livello fiscale;
Per_1
9) Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti la figlia , da individuarsi e sostenersi secondo le seguenti Per_1 modalità:
i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa scolastica;
e) trasporto pubblico;
iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) pre- scuola e dopo-scuola;
v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
b) un corso di istruzione o un'attività sportiva, ricreativa e ludica (e pertinenti attrezzature) a scelta della figlia;
c) abbigliamento per capi dal costo inferiore o pari ad €
50,00;
pagina 3 di 5 vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche (e pertinenti attrezzature); b) viaggi e vacanze;
c) abbigliamento per capi dal costo superiore ad € 50,00.
10) Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi gli esponenti e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di siano assunte dai Per_1 genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le parti si impegnano a collaborare in maniera corretta nell'interesse della minore, a condividere le scelte e cooperare per la loro attuazione. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione deciderà, sempre nell'interesse della minore, il genitore che sarà in concreto con lei, riferendo tempestivamente all'altro coniuge;
11) Disporre che i genitori si impegnino altresì, qualora se ne ravvisasse la necessità e tenuto conto delle esigenze di lealtà e chiarezza verso la figlia, a discutere congiuntamente i tempi e i modi coi quali avrà a frequentare persone con cui ciascuno dei genitori volesse eventualmente intrattenere Per_1 nuove relazioni sentimentali, una volta che le stesse abbiano raggiunto un maturo grado di stabilità
(almeno un anno) e comunque non prima del compimento degli anni quattro di età della minore;
12) Accertare che e oggi dichiarano e confermano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale fra loro da sempre esistito, pertanto non risultando necessario alcun assegno divorzile o alimentare;
13) Accertare che e oggi dichiarano di prestare sin d'ora il Parte_1 Controparte_1 consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto della figlia minore;
14) Ordinarsi la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e gli incombenti di legge.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 20/08/2020; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nonantola
(MO) il 26/05/2019 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da CP_1 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019
- Atto n.
6 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3113/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Parte_1 C.F._1
ND,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Controparte_1 C.F._2
ND
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 203/2024 del
16/04/2024, pubblicata in data 22/04/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1154/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 26 maggio 2019 in Nonantola (MO), trascritto nel Registro dei
[...] Controparte_1
Matrimoni di detto Comune al n. 6, p. 2, s. A;
2) Disporre che la casa coniugale sita in Modena, via Sestri Levante n° 40/05, di proprietà esclusiva di
, rimanga ad ella assegnata, così come tutti gli arredi di proprietà della donna;
Parte_1
3) Disporre che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ove le parti concordano rimanga altresì fissata la residenza anagrafica di;
Per_1
4) Disporre che tenga la figlia minore presso di sé due giorni alla settimana, Controparte_1 anche consecutivi, prelevando all'uscita da scuola di un giorno e sino al momento Per_1 dell'accompagnamento a scuola il giorno successivo, o due giorni dopo se periodo consecutivo (ovvero le ore 8:00 nel caso di non frequenza della scuola, qualsiasi sia il motivo): i giorni saranno individuati sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e comunicati a con almeno una Parte_1 settimana di preavviso;
5) Disporre che tenga presso di sé due “fine settimana” al mese (che Controparte_1 Per_1 occasionalmente potranno essere anche tre, secondo il calendario), alternandoli regolarmente con la madre;
ai fini di questo paragrafo col termine “fine settimana” si intende il periodo che va dalle ore
8:00 del sabato mattina sino all'accompagnamento presso l'istituto scolastico del lunedì mattina (o le ore 8:00 del lunedì nel caso di non frequenza della scuola, qualsiasi sia il motivo);
6) Disporre che entrambi i genitori possano tenere presso di sé in via esclusiva, così Per_1 sospendendo per tali periodi il regime di visita convenzionale descritto nei precedenti punti:
a) una settimana ciascuno nel periodo primaverile (1 febbraio – 31 maggio);
b) una settimana ciascuno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre);
L'accordo sulle settimane di vacanza dovrà essere raggiunto fra i genitori almeno due mesi prima, sulla base degli impegni lavorativi degli stessi e nel preminente interesse di , in modo da non Per_1
pagina 2 di 5 creare alla minore disagi, anche scolastici, e dovrà essere previamente comunicato il luogo dell'eventuale villeggiatura;
7) Disporre che in caso di malattia o nei periodi di vacanza scolastica, qualora si ravvisasse la necessità di affidare la minore a persona esterna alla famiglia (es. babysitter), debba Per_1 previamente essere interpellato l'altro coniuge al fine di comprendere la disponibilità di questi a sostituirsi al genitore collocatario;
nel caso di diniego sarà possibile utilizzare l'ausilio di persona terza purché venga indicato nominativo e contatto telefonico all'altro genitore;
8) Disporre che entrambi i genitori provvedano direttamente a mantenere la figlia per il tempo in cui l'avranno presso di sé, senza prevedere alcun assegno di mantenimento;
le parti concordano però che l'“assegno unico e universale” (o strumento equivalente che dovesse sostituirlo nel tempo) e/o le detrazione per carichi di famiglia resteranno integralmente a favore di , a cui sarà Parte_1 pertanto attribuito il carico esclusivo di a livello fiscale;
Per_1
9) Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti la figlia , da individuarsi e sostenersi secondo le seguenti Per_1 modalità:
i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa scolastica;
e) trasporto pubblico;
iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) pre- scuola e dopo-scuola;
v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
b) un corso di istruzione o un'attività sportiva, ricreativa e ludica (e pertinenti attrezzature) a scelta della figlia;
c) abbigliamento per capi dal costo inferiore o pari ad €
50,00;
pagina 3 di 5 vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche (e pertinenti attrezzature); b) viaggi e vacanze;
c) abbigliamento per capi dal costo superiore ad € 50,00.
10) Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi gli esponenti e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di siano assunte dai Per_1 genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le parti si impegnano a collaborare in maniera corretta nell'interesse della minore, a condividere le scelte e cooperare per la loro attuazione. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione deciderà, sempre nell'interesse della minore, il genitore che sarà in concreto con lei, riferendo tempestivamente all'altro coniuge;
11) Disporre che i genitori si impegnino altresì, qualora se ne ravvisasse la necessità e tenuto conto delle esigenze di lealtà e chiarezza verso la figlia, a discutere congiuntamente i tempi e i modi coi quali avrà a frequentare persone con cui ciascuno dei genitori volesse eventualmente intrattenere Per_1 nuove relazioni sentimentali, una volta che le stesse abbiano raggiunto un maturo grado di stabilità
(almeno un anno) e comunque non prima del compimento degli anni quattro di età della minore;
12) Accertare che e oggi dichiarano e confermano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale fra loro da sempre esistito, pertanto non risultando necessario alcun assegno divorzile o alimentare;
13) Accertare che e oggi dichiarano di prestare sin d'ora il Parte_1 Controparte_1 consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto della figlia minore;
14) Ordinarsi la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e gli incombenti di legge.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 20/08/2020; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nonantola
(MO) il 26/05/2019 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da CP_1 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019
- Atto n.
6 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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