TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1934/24 V.G. introdotta da
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Rita Di Ciommo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. CP_1
Mariano Scapicchio che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori. Conclusioni: i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento della figlia minora , Persona_1 nata il [...] dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti concordate condizioni:
“ a- Autorizzare la madre unitamente alla minore a continuare a vivere in Melfi al v.co Alba I° 25 presso l'abitazione dei genitori della sig.ra , fino a quando non cambierà la residenza presso altra Parte_1 abitazione che verrà comunicata al sig. ; CP_1
a- Affidare la minore in modo in esclusivo la minore alla madre;
b- Assegnare la casa familiare sita in Melfi alla via Casalini 5 lettera
A al sig. , atteso che la detta abitazione è stata già CP_1 lasciata dalla sig.ra , che provvederà a Parte_1 prelevare la rimanenza dei suoi effetti personali e di quelli della minore entro 15 giorni;
c- disporre che il padre versi quale contributo per il mantenimento della minore la somma di € 400,00 mensili da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Parte_1
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT e nella misura del 100%, purchè l'indice sia positivo;
d- disporre che ciascun genitore parteciperà al 50% delle spese straordinarie per la figlia in linea con il Protocollo CNF, disporre che le spese straordinarie non urgenti vengano concordate tra i genitori mediante comunicazione scritta anche a mezzo messaggistica WhatsApp e/o equipollente alla quale l'altro genitore dovrà dare risconto entro e non oltre gg. 7 con analoghi mezzi e che, laddove condivise, potranno essere rimborsate al genitore anticipatario, nella ipotesi di mancata risposta il genitore provvederà alla effettuazione della spesa che verrà rimborsata dall'altro genitore;
e- disporre che l'Assegno Unico per la minore venga percepito dalla madre nella misura del 100% e che il padre provvederà alla rinuncia dello stesso;
f- disporre che il padre tenga con sé la minore secondo le seguenti pattuizioni o quelle diverse che dovessero sorgere secondo necessità e responsabilmente concordate tra i genitori:
• due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00; il primo e il terzo sabato del mese dalle ore alle ore 13.00 alle ore 18,00; negli anni dispari, durante le festività natalizie la minore starà con il padre il giorno di Santo Stefano 26 dicembre ed il 31 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 18,00 mentre negli anni pari il giorno di
Natale ed il 1° gennaio dalle ore 13,00 alle ore 18,00;
• il giorno della Epifania la minore starà con il padre dalle ore
13,00 alle ore 18,00;
• durante le festività pasquali negli anni dispari la minore trascorrerà con il padre il Lunedì in Albis dalle ore 13,00 alle ore
18,00 , negli anni pari il giorno di Pasqua dalle ore 13,00 alle ore
18,00; Per_
• il giorno del compleanno del padre la minore starà con dalle ore 13,00 alle ore 18,00 indipendentemente dal ricadere nel giorno del diritto di visita, il giorno del compleanno della madre , se ricadente nel giorno di visita, la bimba starà con la mamma;
• il compleanno della minore verrà festeggiato a pranzo con il padre dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
• Il sig. si impegna a non fare frequentare la CP_1 minore a persone estranee al proprio nucleo familiare
(intendendosi come nucleo familiare d'origine del i nonni CP_1 paterni e zii paterni della figlia) e di recarsi personalmente a prendere e riportare la minore alla mamma per l'esercizio del diritto di visita.”
All'udienza del 05.03.2025 – sostituita con il deposito di note scritte
– le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto e la causa è stata riservata in decisione.
Osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 337 ter c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori costituisce il regime ordinario, in quanto consente al minore di giovarsi della responsabilità comune e della comune partecipazione di entrambi i genitori alle scelte che riguardano la sua vita, la sua formazione e la sua educazione.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la conseguente necessaria valutazione sia della idoneità del genitore affidatario, sia della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. 24526/2010; Cass. 6535/2019).
Nella specie, considerato lo stato di carcerazione del padre e la sua durata, come documentati dalle parti su richiesta del giudice, la scelta dei genitori di affidare la figlia in via esclusiva alla madre è condivisibile e risponde al superiore interesse della minore, trovandosi il padre nell'impossibilità fisica di accudirla e di provvedere alle sue esigenze, anche sotto il profilo delle necessarie autorizzazioni mediche, oltre che scolastiche.
Anche sotto l'aspetto economico, tenuto conto dell'età della bambina, il contributo di mantenimento a carico del padre risponde all'interesse della minore al mantenimento e al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del Parte_1 CP_1
03.10.2024, così provvede: 1) omologa l'accordo dei genitori, come integralmente riportato in motivazione;
2) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 26.03.2025
La Presidente est.