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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 38173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76253 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
, in Parte_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in via Muzio Clementi n.70 presso lo studio Pt_1 dell'avv. Ugo Nicotera che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, via
Caccuri n.7, presso lo studio dell'avv. Giuliano Albanese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- Appellante
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cervaro, L.go Fontana Parte_2
Fadoni 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Minchella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti nella narrativa, accertata la competenza territoriale del Giudice di Pace di a decidere della presente controversia e, dunque, ritenuta la Pt_1 competenza del Foro di per tale controversia, in ragione dell'effetto devolutivo del presente Pt_1 gravame, acclarata la propria competenza territoriale a decidere, nel merito condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_2 odierna appellante della somma complessiva di €.4.202,61 a titolo di contributi associativi inevasi in relazione agli anni 2008,2009,2010 e 2011, oltre interessi nella misura di legge. Con condanna della parte appellata alle spese di lite dei due gradi di giudizio”
Pag. 1 a 6 Per l'appellata: “Voglia il Tribunale adito, rigettare l'avversa impugnativa con conseguente conferma della statuizione impugnata. In subordine e nell'ipotesi contraria rigetti in ogni caso la domanda ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nella premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 14/05/2015 la Parte_1
(di seguito, brevemente, ”), agiva in giudizio, dinanzi
[...] Parte_3 al Giudice di Pace di avverso la (di seguito, in breve, “ ”), Pt_1 Parte_2 Pt_2 chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.202,61 oltre interessi, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili relativi alle annualità comprese tra il 2008 ed il
2011.
La si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Pt_2 per territorio del giudice adito. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'attrice deducendo:
- di aver sottoscritto un atto di adesione, in forza del quale essa convenuta si sarebbe impegnata a far parte dell'unione esclusivamente per un biennio;
- di non essere mai stata resa edotta del fatto che il rapporto associativo si sarebbe rinnovato automaticamente con cadenza annuale;
- che l'eventuale previsione di una clausola di rinnovo automatico sarebbe da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto avente natura di clausola vessatoria, non espressamente sottoscritta dalla parte;
- che, in ogni caso, nessuna pattuizione contrattuale intercorsa tra essa convenuta e l'associazione appellante, avrebbe previsto l'assunzione da parte della prima degli oneri per cui è causa.
Con sentenza n. 413/2021 il Giudice di Pace di accoglieva l'eccezione di incompetenza Pt_1 sollevata dalla convenuta, ritenendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Cassino.
Avverso detta sentenza proponeva appello eccependone la non condivisibilità in Parte_3 quanto:
- l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado dalla avrebbe dovuto essere Pt_2 dichiarata inammissibile (in quanto proposta senza menzionare puntualmente tutti gli
Uffici asseritamente competenti) ed infondata, essendo in ogni caso competente il G.d.P. di in forza dell'art. 20 c.p.c.; Pt_1
Pag. 2 a 6 - nel merito, la pretesa creditoria azionata sarebbe provata per tabulas, risultando il credito da delibera approvate nel rispetto delle previsioni statutarie e mai impugnate dalla
. Pt_2
Quest'ultima si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione sulla scorta delle medesime argomentazioni spese nel giudizio di primo grado.
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va precisato che l'appello proposto dalla , benché avente ad oggetto una Parte_3 sentenza con la quale il G.d.P. si è limitato a dichiarare la propria incompetenza, è ammissibile, atteso che a norma dell'art. 46 c.p.c. è espressamente esclusa l'operatività degli artt. 42 e 43 c.p.c. in relazione ai provvedimenti resi dal Giudice di Pace.
Ciò premesso, va in primo luogo accolto il motivo di appello teso a far valere la competenza del giudice adito in primo grado.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 20 c.p.c., “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Come noto, ai sensi dell'art. 1182 c.c. è previsto che “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Nel caso di specie, la ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della Parte_3 Pt_2 al pagamento di una somma di denaro puntualmente individuata in citazione, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili, nella misura preventivamente quantificata dall'assemblea degli associati.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n.32692)
È stato poi di recente precisato che “qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al
Pag. 3 a 6 merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'articolo 20 del Cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini delle determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34787).
Ebbene, portando a sintesi le considerazioni che precedono, va in questa sede rilevato che, avendo l'appellante sede in ed avendo la presente controversia ad oggetto la domanda di condanna Pt_1 dell'appellata al pagamento, in favore della prima, di una somma di denaro puntualmente indicata in citazione, asseritamente dovuta a titolo di oneri associativi, sussisteva la competenza territoriale, quantomeno concorrente, del Giudice di Pace di Pt_1
Pertanto, si impone nel caso di specie l'apprezzamento della fondatezza nel merito della domanda proposta dalla . Parte_3
Ritiene il Tribunale che quest'ultima abbia puntualmente assolto all'onere probatorio del quale era gravata.
Ed invero, nel caso di specie risulta provato per via documentale che:
- in data 07/02/2006 l'appellata era stata ammessa all'associazione;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto era previsto che “l'impegno, limitatamente agli obblighi finanziari, scade il 31 dicembre del secondo anno dopo quello in cui venne fatta l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se non viene data disdetta”,
- ai sensi dell'art. 10 dello Statuto era previsto che “i soci dono tenuti a corrispondere all'Unione un contributo associativo annuo secondo misure e modalità di riscossione determinate dalla Giunta ed approvate dalla Assemblea”;
- conformemente a quanto previsto da quest'ultima disposizione statutaria, i regolamenti contributivi per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 prevedevano a carico degli associati oneri contributivi nella misura richiesta dall'appellata, complessivamente pari ad €
4.202,61;
- soltanto in data 24/08/2010 la formulava la propria disdetta al fine di evitare il Pt_2 rinnovo automatico del rapporto associativo per il biennio 2012-2013.
A fronte di tale quadro probatorio, l'appellata non ha né allegato – né provato – di aver tempestivamente inviato disdette in epoca precedente al 24/08/2010 o di aver già versato gli
Pag. 4 a 6 oneri associativi richiesti dalla . Parte_3
Ed invero, le uniche difese spese dall'appellata in relazione all'an o al quantum debeatur, attengono all'asserita invalidità delle disposizioni statutarie in forza delle quali si sarebbe rinnovato automaticamente – ed all'insaputa di essa appellata – il rapporto associativo, e con esso l'obbligo contributivo connesso.
In particolare, l'opposta ha inteso far valere la nullità di detta clausola statuaria ai sensi dell'art. 1451 c.p.c., trattandosi, a suo dire, di una clausola statutaria vessatoria e, nonostante ciò, mai approvata espressamente dall'associata.
Sotto tale profilo, premesso che il modulo sottoscritto dalla contiene una dichiarazione di Pt_2 adesione in forma espressa con la quale il sottoscrittore dichiara di accettare e si impegna a rispettare lo statuto dell'associazione, si deve condividere l'orientamento già espresso da questo
Tribunale in occasione di analoghe controversie, secondo il quale il contratto associativo, quale deve qualificarsi quello concluso dall'appellato per i motivi appena esposti, deve essere tenuto distinto da eventuali contratti di scambio intercorsi con la stessa associazione, che non costituiscono la fonte dell'obbligazione relativa al pagamento delle quote associative. Le previsioni relative alla durata minima triennale del rapporto, alla rinnovazione automatica e alla disciplina del recesso dell'associato vincolano dunque quest'ultimo in forza dell'adesione all'associazione e non possono ritenersi improduttive di effetti, a prescindere da ogni altra considerazione, ai sensi degli artt. 1341 c.c. o 1469 bis e s.s., nel testo vigente all'epoca dell'adesione, non essendo applicabile al rapporto associativo la normativa sostanziale consumeristica che regola i rapporti intercorrenti fra imprenditore e consumatore, né quella civilistica che regola i contratti caratterizzati dalla causa di scambio.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'integrale accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciano nel contraddittorio tra le parti, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 413/2021 emessa dal Giudice di Pace di così provvede: Pt_1
- in riforma della sentenza impugnata accerta la competenza per territorio del Giudice di
Pace di Pt_1
- condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Parte_2
4.202,61 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, che Parte_2 liquida
Pag. 5 a 6 o in € 1.089,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
o in € 2.127,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025. il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76253 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
, in Parte_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in via Muzio Clementi n.70 presso lo studio Pt_1 dell'avv. Ugo Nicotera che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, via
Caccuri n.7, presso lo studio dell'avv. Giuliano Albanese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- Appellante
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cervaro, L.go Fontana Parte_2
Fadoni 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Minchella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti nella narrativa, accertata la competenza territoriale del Giudice di Pace di a decidere della presente controversia e, dunque, ritenuta la Pt_1 competenza del Foro di per tale controversia, in ragione dell'effetto devolutivo del presente Pt_1 gravame, acclarata la propria competenza territoriale a decidere, nel merito condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_2 odierna appellante della somma complessiva di €.4.202,61 a titolo di contributi associativi inevasi in relazione agli anni 2008,2009,2010 e 2011, oltre interessi nella misura di legge. Con condanna della parte appellata alle spese di lite dei due gradi di giudizio”
Pag. 1 a 6 Per l'appellata: “Voglia il Tribunale adito, rigettare l'avversa impugnativa con conseguente conferma della statuizione impugnata. In subordine e nell'ipotesi contraria rigetti in ogni caso la domanda ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nella premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 14/05/2015 la Parte_1
(di seguito, brevemente, ”), agiva in giudizio, dinanzi
[...] Parte_3 al Giudice di Pace di avverso la (di seguito, in breve, “ ”), Pt_1 Parte_2 Pt_2 chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.202,61 oltre interessi, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili relativi alle annualità comprese tra il 2008 ed il
2011.
La si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Pt_2 per territorio del giudice adito. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'attrice deducendo:
- di aver sottoscritto un atto di adesione, in forza del quale essa convenuta si sarebbe impegnata a far parte dell'unione esclusivamente per un biennio;
- di non essere mai stata resa edotta del fatto che il rapporto associativo si sarebbe rinnovato automaticamente con cadenza annuale;
- che l'eventuale previsione di una clausola di rinnovo automatico sarebbe da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto avente natura di clausola vessatoria, non espressamente sottoscritta dalla parte;
- che, in ogni caso, nessuna pattuizione contrattuale intercorsa tra essa convenuta e l'associazione appellante, avrebbe previsto l'assunzione da parte della prima degli oneri per cui è causa.
Con sentenza n. 413/2021 il Giudice di Pace di accoglieva l'eccezione di incompetenza Pt_1 sollevata dalla convenuta, ritenendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Cassino.
Avverso detta sentenza proponeva appello eccependone la non condivisibilità in Parte_3 quanto:
- l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado dalla avrebbe dovuto essere Pt_2 dichiarata inammissibile (in quanto proposta senza menzionare puntualmente tutti gli
Uffici asseritamente competenti) ed infondata, essendo in ogni caso competente il G.d.P. di in forza dell'art. 20 c.p.c.; Pt_1
Pag. 2 a 6 - nel merito, la pretesa creditoria azionata sarebbe provata per tabulas, risultando il credito da delibera approvate nel rispetto delle previsioni statutarie e mai impugnate dalla
. Pt_2
Quest'ultima si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione sulla scorta delle medesime argomentazioni spese nel giudizio di primo grado.
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va precisato che l'appello proposto dalla , benché avente ad oggetto una Parte_3 sentenza con la quale il G.d.P. si è limitato a dichiarare la propria incompetenza, è ammissibile, atteso che a norma dell'art. 46 c.p.c. è espressamente esclusa l'operatività degli artt. 42 e 43 c.p.c. in relazione ai provvedimenti resi dal Giudice di Pace.
Ciò premesso, va in primo luogo accolto il motivo di appello teso a far valere la competenza del giudice adito in primo grado.
Ciò in quanto, a norma dell'art. 20 c.p.c., “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Come noto, ai sensi dell'art. 1182 c.c. è previsto che “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Nel caso di specie, la ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della Parte_3 Pt_2 al pagamento di una somma di denaro puntualmente individuata in citazione, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili, nella misura preventivamente quantificata dall'assemblea degli associati.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n.32692)
È stato poi di recente precisato che “qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al
Pag. 3 a 6 merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'articolo 20 del Cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini delle determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34787).
Ebbene, portando a sintesi le considerazioni che precedono, va in questa sede rilevato che, avendo l'appellante sede in ed avendo la presente controversia ad oggetto la domanda di condanna Pt_1 dell'appellata al pagamento, in favore della prima, di una somma di denaro puntualmente indicata in citazione, asseritamente dovuta a titolo di oneri associativi, sussisteva la competenza territoriale, quantomeno concorrente, del Giudice di Pace di Pt_1
Pertanto, si impone nel caso di specie l'apprezzamento della fondatezza nel merito della domanda proposta dalla . Parte_3
Ritiene il Tribunale che quest'ultima abbia puntualmente assolto all'onere probatorio del quale era gravata.
Ed invero, nel caso di specie risulta provato per via documentale che:
- in data 07/02/2006 l'appellata era stata ammessa all'associazione;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto era previsto che “l'impegno, limitatamente agli obblighi finanziari, scade il 31 dicembre del secondo anno dopo quello in cui venne fatta l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se non viene data disdetta”,
- ai sensi dell'art. 10 dello Statuto era previsto che “i soci dono tenuti a corrispondere all'Unione un contributo associativo annuo secondo misure e modalità di riscossione determinate dalla Giunta ed approvate dalla Assemblea”;
- conformemente a quanto previsto da quest'ultima disposizione statutaria, i regolamenti contributivi per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 prevedevano a carico degli associati oneri contributivi nella misura richiesta dall'appellata, complessivamente pari ad €
4.202,61;
- soltanto in data 24/08/2010 la formulava la propria disdetta al fine di evitare il Pt_2 rinnovo automatico del rapporto associativo per il biennio 2012-2013.
A fronte di tale quadro probatorio, l'appellata non ha né allegato – né provato – di aver tempestivamente inviato disdette in epoca precedente al 24/08/2010 o di aver già versato gli
Pag. 4 a 6 oneri associativi richiesti dalla . Parte_3
Ed invero, le uniche difese spese dall'appellata in relazione all'an o al quantum debeatur, attengono all'asserita invalidità delle disposizioni statutarie in forza delle quali si sarebbe rinnovato automaticamente – ed all'insaputa di essa appellata – il rapporto associativo, e con esso l'obbligo contributivo connesso.
In particolare, l'opposta ha inteso far valere la nullità di detta clausola statuaria ai sensi dell'art. 1451 c.p.c., trattandosi, a suo dire, di una clausola statutaria vessatoria e, nonostante ciò, mai approvata espressamente dall'associata.
Sotto tale profilo, premesso che il modulo sottoscritto dalla contiene una dichiarazione di Pt_2 adesione in forma espressa con la quale il sottoscrittore dichiara di accettare e si impegna a rispettare lo statuto dell'associazione, si deve condividere l'orientamento già espresso da questo
Tribunale in occasione di analoghe controversie, secondo il quale il contratto associativo, quale deve qualificarsi quello concluso dall'appellato per i motivi appena esposti, deve essere tenuto distinto da eventuali contratti di scambio intercorsi con la stessa associazione, che non costituiscono la fonte dell'obbligazione relativa al pagamento delle quote associative. Le previsioni relative alla durata minima triennale del rapporto, alla rinnovazione automatica e alla disciplina del recesso dell'associato vincolano dunque quest'ultimo in forza dell'adesione all'associazione e non possono ritenersi improduttive di effetti, a prescindere da ogni altra considerazione, ai sensi degli artt. 1341 c.c. o 1469 bis e s.s., nel testo vigente all'epoca dell'adesione, non essendo applicabile al rapporto associativo la normativa sostanziale consumeristica che regola i rapporti intercorrenti fra imprenditore e consumatore, né quella civilistica che regola i contratti caratterizzati dalla causa di scambio.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'integrale accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciano nel contraddittorio tra le parti, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 413/2021 emessa dal Giudice di Pace di così provvede: Pt_1
- in riforma della sentenza impugnata accerta la competenza per territorio del Giudice di
Pace di Pt_1
- condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Parte_2
4.202,61 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, che Parte_2 liquida
Pag. 5 a 6 o in € 1.089,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
o in € 2.127,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025. il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6