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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16680 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 55606 /2024
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 27/11/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice CR NO , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 55606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ERMOCIDA Parte_1 C.F._1
TERESA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, rappresentato e difeso dall'Avv DESIDERIO Controparte_1 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Gregorio VII n. 133 come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 38175/2024
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 10.00 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 18.40, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR NO
ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55606/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 27/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dagli Avv. ERMOCIDA Parte_1 C.F._1
TERESA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, rappresentato e difeso dall'Avv DESIDERIO Controparte_1 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Gregorio VII n. 133 come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 38175/2024
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta e note conclusionali depositate dalle parti per l'udienza del 27 novembre 2025 e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 12 dicembre 2024, Pt_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.12.2024, da
[...]
on cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 22.162,65 in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15646/2024 (RG 38175/24) emesso dal
Tribunale di Roma e pubblicato il 21.11.2024, notificato contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva e lamentava la nullità ed illegittimità
del precetto per i motivi già proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n RG
55218/24 del Tribunale di Roma, promossa a seguito della notifica del 4.12.2024, motivi riportati quasi integralmente nell'atto di opposizione a precetto.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti,
all'udienza del 19 maggio 2025 veniva rappresentata al Giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 19.02.2025, con fissazione di udienza per la conferma o meno del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte. In attesa delle determinazioni del Giudice di merito, il presente giudizio veniva rinviato al 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi proposti con cui con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 15646/24 del Tribunale di Roma, notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma precettata e per la Parte_1
causali nel precetto espressamente indicate.
Sulla opposizione proposta deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere risultando pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato, che è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, posto alla base del precetto opposto, con provvedimento del giudice dell'opposizione avverso lo stesso del 19.02.2025. Ne consegue che, ad oggi - sebbene, in ipotesi, temporaneamente - sulla base del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto,
il non ha diritto di agire in via esecutiva. CP_1
Il merito dell'opposizione va, dunque, esaminato ai fini del regolamento sulle spese in ragione del principio della soccombenza c.d. “virtuale”.( sentenza SSUU n. 25478 del 21 settembre 2021).
A tale fine, la opposizione proposta era inammissibile.
In particolare, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo:
l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo,
oggetto di opposizione pendente (RG 55218/2024 Tribunale di Roma ), le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano,
siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù
dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso
è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012
secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Vi è però che la circostanza della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può non valutarsi ai fini del regolamento sulle spese giustificandone la compensazione integrale tenuto conto che il creditore deve ritenersi responsabile dell'utilizzo di un titolo provvisorio e che l'esistenza del titolo – costituente la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva -
dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice indipendentemente dalla posizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere per la sopravvenuta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15646/2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 27/11/2025
Il Giudice
CR NO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 27/11/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice CR NO , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 55606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ERMOCIDA Parte_1 C.F._1
TERESA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, rappresentato e difeso dall'Avv DESIDERIO Controparte_1 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Gregorio VII n. 133 come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 38175/2024
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 10.00 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 18.40, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR NO
ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55606/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 27/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dagli Avv. ERMOCIDA Parte_1 C.F._1
TERESA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, rappresentato e difeso dall'Avv DESIDERIO Controparte_1 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Gregorio VII n. 133 come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 38175/2024
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta e note conclusionali depositate dalle parti per l'udienza del 27 novembre 2025 e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 12 dicembre 2024, Pt_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.12.2024, da
[...]
on cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 22.162,65 in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15646/2024 (RG 38175/24) emesso dal
Tribunale di Roma e pubblicato il 21.11.2024, notificato contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva e lamentava la nullità ed illegittimità
del precetto per i motivi già proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n RG
55218/24 del Tribunale di Roma, promossa a seguito della notifica del 4.12.2024, motivi riportati quasi integralmente nell'atto di opposizione a precetto.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti,
all'udienza del 19 maggio 2025 veniva rappresentata al Giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 19.02.2025, con fissazione di udienza per la conferma o meno del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte. In attesa delle determinazioni del Giudice di merito, il presente giudizio veniva rinviato al 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi proposti con cui con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 15646/24 del Tribunale di Roma, notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma precettata e per la Parte_1
causali nel precetto espressamente indicate.
Sulla opposizione proposta deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere risultando pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato, che è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, posto alla base del precetto opposto, con provvedimento del giudice dell'opposizione avverso lo stesso del 19.02.2025. Ne consegue che, ad oggi - sebbene, in ipotesi, temporaneamente - sulla base del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto,
il non ha diritto di agire in via esecutiva. CP_1
Il merito dell'opposizione va, dunque, esaminato ai fini del regolamento sulle spese in ragione del principio della soccombenza c.d. “virtuale”.( sentenza SSUU n. 25478 del 21 settembre 2021).
A tale fine, la opposizione proposta era inammissibile.
In particolare, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo:
l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo,
oggetto di opposizione pendente (RG 55218/2024 Tribunale di Roma ), le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano,
siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù
dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso
è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012
secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Vi è però che la circostanza della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può non valutarsi ai fini del regolamento sulle spese giustificandone la compensazione integrale tenuto conto che il creditore deve ritenersi responsabile dell'utilizzo di un titolo provvisorio e che l'esistenza del titolo – costituente la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva -
dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice indipendentemente dalla posizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere per la sopravvenuta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15646/2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 27/11/2025
Il Giudice
CR NO