Articolo 5 della Legge 18 novembre 1980, n. 791
Articolo 4
Versione
16 dicembre 1980
Art. 5.
L'assegno vitalizio di cui alla presente legge e' posto a carico del bilancio dello Stato.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 dicembre 1980