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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2646/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2646/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega Parte_1 P.IVA_1
a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo (C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_2 P.IVA_2 all'atto di citazione dall'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo contro (C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4
(C.F. , Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine Parte_3 C.F._6 in calce dall'avv. BREVEGLIERI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA G. DI VITTORIO 20020 LAINATE presso lo studio del medesimo
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi agli atti di causa. Fatto e Diritto Parte ricorrente, dopo aver riferito di essere cessionaria, nella qualità in atti indicata, del credito vantato nei confronti di in forza di contratto di mutuo fondiario del 30.9.2008 con iscrizione in data CP_2
6.10.2008 di ipoteca sull'immobile del debitore sito in Castellanza - via Tevere n.3 -, nonché di aver intrapreso procedura esecutiva immobiliare sull'immobile ipotecato (R.G.E. n.92/2024), ove veniva rilevato il difetto di continuità delle trascrizioni su detto bene - già di proprietà di e CP_1
(genitori di )- a seguito del decesso di (avvenuto in Persona_1 CP_2 Persona_1
Castellanza in data 8.01.1989) e, in particolare, la mancata trascrizione delle accettazioni di eredità da parte del marito e dei figli , CP_1 CP_2 Parte_3 CP_4
e , seppur avessero provveduto alla volturazione dei cespiti ereditari e Controparte_5 CP_3 fosse nel possesso dell'immobile, aveva adito questo Tribunale per sentir dichiarare e CP_1 accertare l'avvenuta tacita accettazione da parte di CP_1 CP_2 Parte_3
, , e dell'eredità di con
[...] CP_4 Controparte_5 CP_3 Persona_1 conseguente trascrizione, al fine di poter procedere esecutivamente sul cespite ereditario.
pagina 1 di 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo che non si opponeva all'avversa Parte_3 domanda e chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite;
mentre gli altri resistenti, sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata, come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato e dedotto negli atti di causa nonché la necessità di provvedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni onde procedere con l'azione esecutiva (cfr. docc.2 e ss. di parte ricorrente). Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede dei resistenti è fondata e, quindi, deve essere accolta. Sull'argomento si evidenzia la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come richiesta, in quanto necessaria ai sensi dell'art.2648 c.c. al fine di procedere ad opportuna trascrizione della (di seguito) accertata accettazione tacita dell'eredità nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c.: data l'impostazione su base personale dei registri immobiliari risulta essenziale, al fine di ricostruire la valida legittimazione di chi si affermi proprietario di un cespite immobiliare, verificarne la continuità dei passaggi di proprietà (fino a risalire al ventennio, termine utile per l'usucapione), seppur vada comunque precisato che la mancata pubblicità dell'acquisto di un immobile mortis causa, e quindi la non continuità delle trascrizioni non importa di per sé l'invalidità e la definitiva inopponibilità dei successivi trapassi, ma soltanto l'inefficacia delle trascrizioni dei relativi atti eseguite contro l'erede, inefficacia che viene eliminata, con effetto ex tunc, in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della reintegrazione della continuità delle trascrizioni. E', poi, risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetti di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: trattasi di esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale viene posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr. Cass. 13738/2005). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza della domanda svolta dalla parte ricorrente, in quanto comprovata dalla documentazione prodotta in atti, che attesta l'intervenuta voltura catastale dei beni aviti in favore dei resistenti a seguito del decesso della propria congiunta (cfr. docc.13 e ss. del fascicolo di parte ricorrente), sicché detto comportamento deve ritenersi configurare una tacita accettazione dell'eredità di cui trattasi: ed infatti “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass. 10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. 4843/2019, Cass. 1438/2020 e Cass.11478/2021). pagina 2 di 3 Ritiene, pertanto, il Tribunale che tali atti posti in essere dai resistenti non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c., di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte dei resistenti. Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Infine, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
- dichiara che CP_1 CP_2 Parte_3 CP_4 [...]
e , in atti generalizzati, hanno accettato l'eredità in morte di CP_5 CP_3 Persona_1 in atti generalizzata;
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 21 novembre 2025
Il Giudice A.D'Elia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2646/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega Parte_1 P.IVA_1
a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo (C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_2 P.IVA_2 all'atto di citazione dall'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo contro (C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4
(C.F. , Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine Parte_3 C.F._6 in calce dall'avv. BREVEGLIERI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA G. DI VITTORIO 20020 LAINATE presso lo studio del medesimo
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi agli atti di causa. Fatto e Diritto Parte ricorrente, dopo aver riferito di essere cessionaria, nella qualità in atti indicata, del credito vantato nei confronti di in forza di contratto di mutuo fondiario del 30.9.2008 con iscrizione in data CP_2
6.10.2008 di ipoteca sull'immobile del debitore sito in Castellanza - via Tevere n.3 -, nonché di aver intrapreso procedura esecutiva immobiliare sull'immobile ipotecato (R.G.E. n.92/2024), ove veniva rilevato il difetto di continuità delle trascrizioni su detto bene - già di proprietà di e CP_1
(genitori di )- a seguito del decesso di (avvenuto in Persona_1 CP_2 Persona_1
Castellanza in data 8.01.1989) e, in particolare, la mancata trascrizione delle accettazioni di eredità da parte del marito e dei figli , CP_1 CP_2 Parte_3 CP_4
e , seppur avessero provveduto alla volturazione dei cespiti ereditari e Controparte_5 CP_3 fosse nel possesso dell'immobile, aveva adito questo Tribunale per sentir dichiarare e CP_1 accertare l'avvenuta tacita accettazione da parte di CP_1 CP_2 Parte_3
, , e dell'eredità di con
[...] CP_4 Controparte_5 CP_3 Persona_1 conseguente trascrizione, al fine di poter procedere esecutivamente sul cespite ereditario.
pagina 1 di 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo che non si opponeva all'avversa Parte_3 domanda e chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite;
mentre gli altri resistenti, sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata, come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato e dedotto negli atti di causa nonché la necessità di provvedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni onde procedere con l'azione esecutiva (cfr. docc.2 e ss. di parte ricorrente). Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede dei resistenti è fondata e, quindi, deve essere accolta. Sull'argomento si evidenzia la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come richiesta, in quanto necessaria ai sensi dell'art.2648 c.c. al fine di procedere ad opportuna trascrizione della (di seguito) accertata accettazione tacita dell'eredità nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c.: data l'impostazione su base personale dei registri immobiliari risulta essenziale, al fine di ricostruire la valida legittimazione di chi si affermi proprietario di un cespite immobiliare, verificarne la continuità dei passaggi di proprietà (fino a risalire al ventennio, termine utile per l'usucapione), seppur vada comunque precisato che la mancata pubblicità dell'acquisto di un immobile mortis causa, e quindi la non continuità delle trascrizioni non importa di per sé l'invalidità e la definitiva inopponibilità dei successivi trapassi, ma soltanto l'inefficacia delle trascrizioni dei relativi atti eseguite contro l'erede, inefficacia che viene eliminata, con effetto ex tunc, in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della reintegrazione della continuità delle trascrizioni. E', poi, risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetti di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: trattasi di esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale viene posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr. Cass. 13738/2005). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza della domanda svolta dalla parte ricorrente, in quanto comprovata dalla documentazione prodotta in atti, che attesta l'intervenuta voltura catastale dei beni aviti in favore dei resistenti a seguito del decesso della propria congiunta (cfr. docc.13 e ss. del fascicolo di parte ricorrente), sicché detto comportamento deve ritenersi configurare una tacita accettazione dell'eredità di cui trattasi: ed infatti “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass. 10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. 4843/2019, Cass. 1438/2020 e Cass.11478/2021). pagina 2 di 3 Ritiene, pertanto, il Tribunale che tali atti posti in essere dai resistenti non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c., di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte dei resistenti. Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Infine, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
- dichiara che CP_1 CP_2 Parte_3 CP_4 [...]
e , in atti generalizzati, hanno accettato l'eredità in morte di CP_5 CP_3 Persona_1 in atti generalizzata;
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 21 novembre 2025
Il Giudice A.D'Elia
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