TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
.
.
N. 4261/2023, R.G. DIV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18-19/12/2023, da
1) Parte_1
Nata a Seregno (MB) il 29/05/1952
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Abg. ed Avv. Silvia Prandi Parte_2
nei confronti di
2) Controparte_1
Nato a Zeri (MS) il 20/11/1950
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giulia di Molfetta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Seregno, in data 10/09/1973
(anno 1973, atto n. 181, parte II, serie A)
1 SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 18/05/2005
omologato con decreto del 07/07/2005
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Parte_4
- , nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Parte_1
dal sig. in data 10/09/1973 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Seregno con atto n. 181, Parte II, Serie A, anno 1973;
- disporre conseguentemente, che l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seregno proceda alla
trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Legge 898/70;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
di €. 300,00 mensili da versarsi in via anticipata il giorno 1 di ogni mese con decorrenza dal Parte_1
mese di Aprile 2025. La somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat con decorrenza
annuale.
- Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto
convenuto nel punto precedente e di non avanzare, pertanto, alcuna ulteriore altra pretesa economica.
- Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti”
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/09/1973, in Seregno con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno
(anno 1973, atto n. 181, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cabiate e di Arosio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 23.05.2025
Il Presidente
Dott. Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
.
N. 4261/2023, R.G. DIV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18-19/12/2023, da
1) Parte_1
Nata a Seregno (MB) il 29/05/1952
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Abg. ed Avv. Silvia Prandi Parte_2
nei confronti di
2) Controparte_1
Nato a Zeri (MS) il 20/11/1950
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giulia di Molfetta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Seregno, in data 10/09/1973
(anno 1973, atto n. 181, parte II, serie A)
1 SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 18/05/2005
omologato con decreto del 07/07/2005
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Parte_4
- , nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Parte_1
dal sig. in data 10/09/1973 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Seregno con atto n. 181, Parte II, Serie A, anno 1973;
- disporre conseguentemente, che l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seregno proceda alla
trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Legge 898/70;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
di €. 300,00 mensili da versarsi in via anticipata il giorno 1 di ogni mese con decorrenza dal Parte_1
mese di Aprile 2025. La somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat con decorrenza
annuale.
- Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto
convenuto nel punto precedente e di non avanzare, pertanto, alcuna ulteriore altra pretesa economica.
- Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti”
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/09/1973, in Seregno con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno
(anno 1973, atto n. 181, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cabiate e di Arosio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 23.05.2025
Il Presidente
Dott. Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
4