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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1795/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1795/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.te e difese, giusta procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Maddalena RISUCCI, del Foro di Roma, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICI
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla memoria di costituzione, sia dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio sono elett.te dom.ti, sia dall'Avv. Renato Michele Ludovico LAVIANI MANCINELLI;
CONVENUTI il primo anche in fase di riassunzione, la seconda solo in fase di riassunzione
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Controparte_3
VI VI IN, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in fase di riassunzione
IN VI VI, Controparte_4 Controparte_5
e CP_6 CP_7 CP_8
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Potenza, Controparte_1 Parte_3 CP_6
1 N. 1795/2014 R.G.A.C.
e gli avvocati IN VI VI e MASOTTI CP_7 CP_8
VI Antonio, così introducendo il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione sollevata innanzi al G.E. della procedura di esecuzione immobiliare n. 99/2011 R.G. Es. Imm., pendente davanti al medesimo Tribunale.
I convenuti erano i creditori costituiti nella procedura: il e l'Avv. CP_1 in particolare, erano i procedenti. CP_3
Debitori esecutati erano le medesime e Parte_1 Parte_2
[...]
Il titolo esecutivo di tutti i creditori era costituito dalla sentenza n. 10043/2009, emessa dal Tribunale di Potenza contro la e la quali eredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
Esse avevano accettato quell'eredità col beneficio dell'inventario.
I beni staggiti appartenevano a nuda proprietaria: sui Parte_2 medesimi gravava l'usufrutto di non si trattava, tuttavia, di beni Parte_1 pervenuti alle esecutate, per via di successione mortis causa, dal defunto Per_1
: per effetto del beneficio dell'inventario, potevano pignorarsi, invece, unicamente
[...] beni, che fossero stati ereditati.
2. Resisteva le opponenti avevano violato l'art. 485, comma 1, c.c., Controparte_1 nella parte, nella quale esso dispone che, perché possa concedersi una proroga, per il completamento dell'inventario, questo dev'essere stato cominciato: nella specie, invece, la richiesta di proroga era stata avanzata senza che l'inventario fosse stato iniziato.
3. decedeva e la causa veniva dichiarata interrotta e riassunta. Parte_3
4. In corso di causa, peraltro, constava, altresì, la morte dell'Avv. VI Antonio
MASOTTI: la parte, già da lui difesa, si muniva di nuovo difensore. Controparte_1
Uno degli eredi dell'Avv. ossia si costituiva, mentre CP_3 Controparte_3 gli altri due, e pur raggiunti da rituali Controparte_4 Controparte_5 notificazioni, non si costituivano
5. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 485, comma 1, c.c., dispone che «Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.». moriva il 4 Dicembre 2002, data di apertura, dunque, della Persona_1 successione.
Non è contestato che la e la fossero nel possesso dei beni Pt_1 Parte_2 ereditari, e che esse avessero saputo della devoluta eredità sin dal momento della morte del loro congiunto: sicché esse dovevano compiere l'inventario o, almeno, cominciarlo, nei tre mesi dal
4 Dicembre 2002.
2 N. 1795/2014 R.G.A.C.
Nel ricorso per ottenere la proroga del termine, presentato il 4 Marzo 2003, esse deducevano, a giustificazione dell'istanza:
Nel primo verbale d'inventario, datato al 23 Maggio 2003, il Notaio designato, tuttavia, dichiarava: «mi sono recato nell'appartamento ove viveva il defunto […] Persona_1 ed ho dato inizio alle operazioni di inventario», senza alcuna menzione di eventuali operazioni antecedenti.
La prova del tempestivo inizio delle operazioni d'inventario incombe sull'erede:
Cass. civ., Sez. Lav., sent. 6.8.2015, n. 16514:
In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, CP_ opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l' avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).
Cass. civ., Sez. II, sent. 15.7.2003, n. 11030:
Il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità "ultra vires" per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza "de qua", rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio.
Alla stregua degli elementi di fatto, prima rappresentati, e dei principi di diritto applicabili, e senza che alcuna rilevanza assumano i provvedimenti di volontaria giurisdizione
(e, in particolare, quello di concessione della proroga), insuscettibili di formare alcun giudicato, non rimane che concludere nel senso che sia rimasto indimostrato il ricorrere del presupposto della proroga, consistente nell'avvenuto inizio della formazione dell'inventario: sicché le due eredi sono decadute dal beneficio dell'inventario.
3 N. 1795/2014 R.G.A.C.
2. Può aggiungersi che le due eredi, ove non decadute, avrebbero dovuto opporre l'esistenza del beneficio dell'inventario ai creditori entro la causa contenziosa, che conduceva alla formazione della sentenza, quale titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. II, sent. 27.7.2022, n.
23398: «In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art.
2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la
S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).»).
3. Con sentenza n. 1111/2017, emessa successivamente all'avvenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, e passata (com'è pacifico) in giudicato, il Tribunale di Potenza (G.O.
Dott.ssa Caterina GENZANO), accoglieva un'opposizione all'esecuzione (si trattava di esecuzione presso terzi) promossa da (ivi individuata soltanto col Parte_1 nome ' , opinando che i crediti non ereditari non potessero essere aggrediti, in ragione Pt_1 del beneficio dell'inventario, e che la sede propria della questione non fosse quella della cognizione, bensì quella dell'esecuzione (e, dunque, dell'opposizione all'esecuzione).
Il creditore pignorante era del quale (come si legge nella comparsa Persona_2 di costituzione e risposta di sono eredi Controparte_1 CP_6 CP_7
e parti di questo processo.
[...] CP_8
Terzi pignorati erano l'INPDAP e la BANCA CARIME S.P.A.
Quel giudicato, allora, vale, per quanto qui interessi, nel solo rapporto fra
[...]
dall'un lato, e e Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8 dall'altro (art. 2909 c.c.)
Ciò non significa, tuttavia, che si possa accogliere in toto, neppure tra le parti appena menzionate, l'opposizione: uno dei capi di domanda, infatti, è il seguente:
In realtà, gli eredi beneficiari sono pur sempre eredi: essi, pertanto, rispondono dei debiti ereditari, benché soltanto mediante i bene ereditati, e non coi propri: l'atto d'intervento di e (così come gli atti da loro compiuti CP_6 CP_7 CP_8
4 N. 1795/2014 R.G.A.C.
entro la procedura esecutiva), allora, dev'essere annullato (rispetto a Parte_1 non anche a si ribadisce), perché investe (senza che si possa opporre Parte_2 la decadenza dal beneficio, per l'esistenza del giudicato) beni personali e non ereditari di e non certo perché costei non risponda dei debiti del defunto Parte_1
Persona_1
4. Ogni ulteriore questione, anche processuale ed attinente alla ritualità della riassunzione, rimane assorbita, anche in ragione del preminente dovere di rispettare, dinanzi ad una soluzione evidente della decisione di merito, il principio della ragionevole durata del processo (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, ord. 5.5.2025, n. 11825): ed il giudizio presente è già durato, invero, un tempo cospicuo.
5. Le spese di lite, in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto e di fatto, della presenza di una sentenza difforme, della soccombenza solo parziale delle opponenti, possono essere compensate (irripetibili, per maggior precisione, rispetto ai convenuti contumaci: i quali, non essendosi difesi, non hanno sopportato spese difensive, passibili di compensazione).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1795/2014 R.G.A.C., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, IN VI VI, e CP_5 CP_6 CP_7
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_8
1. dichiara contumaci IN Controparte_4 Controparte_5
VI VI, e CP_6 CP_7 CP_8
2. rigetta l'opposizione, nel rapporto fra dall'un lato, e le Parte_1 controparti, eccettuati e dall'altro; CP_6 CP_7 CP_8
3. rigetta l'opposizione, nel rapporto fra dall'un lato, e tutte le Parte_2 controparti, dall'altro;
4. accoglie l'opposizione, nel solo rapporto fra dall'un lato, e Parte_1
e dall'altro, annullando, entro tale CP_6 CP_7 CP_8 rapporto, l'intervento spiegato da costoro nella procedura di esecuzione immobiliare n.
99/2011 R.G. Es. Imm., pendente davanti al Tribunale di Potenza, e gli atti da loro compiuti nella procedura esecutiva;
5. compensa le spese di lite tra tutte le parti (irripetibili, per maggior precisione, rispetto ai convenuti contumaci).
Potenza, 4 Dicembre 2025
5 N. 1795/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1795/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.te e difese, giusta procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Maddalena RISUCCI, del Foro di Roma, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICI
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla memoria di costituzione, sia dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio sono elett.te dom.ti, sia dall'Avv. Renato Michele Ludovico LAVIANI MANCINELLI;
CONVENUTI il primo anche in fase di riassunzione, la seconda solo in fase di riassunzione
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Controparte_3
VI VI IN, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in fase di riassunzione
IN VI VI, Controparte_4 Controparte_5
e CP_6 CP_7 CP_8
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Potenza, Controparte_1 Parte_3 CP_6
1 N. 1795/2014 R.G.A.C.
e gli avvocati IN VI VI e MASOTTI CP_7 CP_8
VI Antonio, così introducendo il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione sollevata innanzi al G.E. della procedura di esecuzione immobiliare n. 99/2011 R.G. Es. Imm., pendente davanti al medesimo Tribunale.
I convenuti erano i creditori costituiti nella procedura: il e l'Avv. CP_1 in particolare, erano i procedenti. CP_3
Debitori esecutati erano le medesime e Parte_1 Parte_2
[...]
Il titolo esecutivo di tutti i creditori era costituito dalla sentenza n. 10043/2009, emessa dal Tribunale di Potenza contro la e la quali eredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
Esse avevano accettato quell'eredità col beneficio dell'inventario.
I beni staggiti appartenevano a nuda proprietaria: sui Parte_2 medesimi gravava l'usufrutto di non si trattava, tuttavia, di beni Parte_1 pervenuti alle esecutate, per via di successione mortis causa, dal defunto Per_1
: per effetto del beneficio dell'inventario, potevano pignorarsi, invece, unicamente
[...] beni, che fossero stati ereditati.
2. Resisteva le opponenti avevano violato l'art. 485, comma 1, c.c., Controparte_1 nella parte, nella quale esso dispone che, perché possa concedersi una proroga, per il completamento dell'inventario, questo dev'essere stato cominciato: nella specie, invece, la richiesta di proroga era stata avanzata senza che l'inventario fosse stato iniziato.
3. decedeva e la causa veniva dichiarata interrotta e riassunta. Parte_3
4. In corso di causa, peraltro, constava, altresì, la morte dell'Avv. VI Antonio
MASOTTI: la parte, già da lui difesa, si muniva di nuovo difensore. Controparte_1
Uno degli eredi dell'Avv. ossia si costituiva, mentre CP_3 Controparte_3 gli altri due, e pur raggiunti da rituali Controparte_4 Controparte_5 notificazioni, non si costituivano
5. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 485, comma 1, c.c., dispone che «Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.». moriva il 4 Dicembre 2002, data di apertura, dunque, della Persona_1 successione.
Non è contestato che la e la fossero nel possesso dei beni Pt_1 Parte_2 ereditari, e che esse avessero saputo della devoluta eredità sin dal momento della morte del loro congiunto: sicché esse dovevano compiere l'inventario o, almeno, cominciarlo, nei tre mesi dal
4 Dicembre 2002.
2 N. 1795/2014 R.G.A.C.
Nel ricorso per ottenere la proroga del termine, presentato il 4 Marzo 2003, esse deducevano, a giustificazione dell'istanza:
Nel primo verbale d'inventario, datato al 23 Maggio 2003, il Notaio designato, tuttavia, dichiarava: «mi sono recato nell'appartamento ove viveva il defunto […] Persona_1 ed ho dato inizio alle operazioni di inventario», senza alcuna menzione di eventuali operazioni antecedenti.
La prova del tempestivo inizio delle operazioni d'inventario incombe sull'erede:
Cass. civ., Sez. Lav., sent. 6.8.2015, n. 16514:
In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, CP_ opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l' avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).
Cass. civ., Sez. II, sent. 15.7.2003, n. 11030:
Il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità "ultra vires" per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza "de qua", rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio.
Alla stregua degli elementi di fatto, prima rappresentati, e dei principi di diritto applicabili, e senza che alcuna rilevanza assumano i provvedimenti di volontaria giurisdizione
(e, in particolare, quello di concessione della proroga), insuscettibili di formare alcun giudicato, non rimane che concludere nel senso che sia rimasto indimostrato il ricorrere del presupposto della proroga, consistente nell'avvenuto inizio della formazione dell'inventario: sicché le due eredi sono decadute dal beneficio dell'inventario.
3 N. 1795/2014 R.G.A.C.
2. Può aggiungersi che le due eredi, ove non decadute, avrebbero dovuto opporre l'esistenza del beneficio dell'inventario ai creditori entro la causa contenziosa, che conduceva alla formazione della sentenza, quale titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. II, sent. 27.7.2022, n.
23398: «In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art.
2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la
S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).»).
3. Con sentenza n. 1111/2017, emessa successivamente all'avvenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, e passata (com'è pacifico) in giudicato, il Tribunale di Potenza (G.O.
Dott.ssa Caterina GENZANO), accoglieva un'opposizione all'esecuzione (si trattava di esecuzione presso terzi) promossa da (ivi individuata soltanto col Parte_1 nome ' , opinando che i crediti non ereditari non potessero essere aggrediti, in ragione Pt_1 del beneficio dell'inventario, e che la sede propria della questione non fosse quella della cognizione, bensì quella dell'esecuzione (e, dunque, dell'opposizione all'esecuzione).
Il creditore pignorante era del quale (come si legge nella comparsa Persona_2 di costituzione e risposta di sono eredi Controparte_1 CP_6 CP_7
e parti di questo processo.
[...] CP_8
Terzi pignorati erano l'INPDAP e la BANCA CARIME S.P.A.
Quel giudicato, allora, vale, per quanto qui interessi, nel solo rapporto fra
[...]
dall'un lato, e e Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8 dall'altro (art. 2909 c.c.)
Ciò non significa, tuttavia, che si possa accogliere in toto, neppure tra le parti appena menzionate, l'opposizione: uno dei capi di domanda, infatti, è il seguente:
In realtà, gli eredi beneficiari sono pur sempre eredi: essi, pertanto, rispondono dei debiti ereditari, benché soltanto mediante i bene ereditati, e non coi propri: l'atto d'intervento di e (così come gli atti da loro compiuti CP_6 CP_7 CP_8
4 N. 1795/2014 R.G.A.C.
entro la procedura esecutiva), allora, dev'essere annullato (rispetto a Parte_1 non anche a si ribadisce), perché investe (senza che si possa opporre Parte_2 la decadenza dal beneficio, per l'esistenza del giudicato) beni personali e non ereditari di e non certo perché costei non risponda dei debiti del defunto Parte_1
Persona_1
4. Ogni ulteriore questione, anche processuale ed attinente alla ritualità della riassunzione, rimane assorbita, anche in ragione del preminente dovere di rispettare, dinanzi ad una soluzione evidente della decisione di merito, il principio della ragionevole durata del processo (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, ord. 5.5.2025, n. 11825): ed il giudizio presente è già durato, invero, un tempo cospicuo.
5. Le spese di lite, in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto e di fatto, della presenza di una sentenza difforme, della soccombenza solo parziale delle opponenti, possono essere compensate (irripetibili, per maggior precisione, rispetto ai convenuti contumaci: i quali, non essendosi difesi, non hanno sopportato spese difensive, passibili di compensazione).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1795/2014 R.G.A.C., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, IN VI VI, e CP_5 CP_6 CP_7
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_8
1. dichiara contumaci IN Controparte_4 Controparte_5
VI VI, e CP_6 CP_7 CP_8
2. rigetta l'opposizione, nel rapporto fra dall'un lato, e le Parte_1 controparti, eccettuati e dall'altro; CP_6 CP_7 CP_8
3. rigetta l'opposizione, nel rapporto fra dall'un lato, e tutte le Parte_2 controparti, dall'altro;
4. accoglie l'opposizione, nel solo rapporto fra dall'un lato, e Parte_1
e dall'altro, annullando, entro tale CP_6 CP_7 CP_8 rapporto, l'intervento spiegato da costoro nella procedura di esecuzione immobiliare n.
99/2011 R.G. Es. Imm., pendente davanti al Tribunale di Potenza, e gli atti da loro compiuti nella procedura esecutiva;
5. compensa le spese di lite tra tutte le parti (irripetibili, per maggior precisione, rispetto ai convenuti contumaci).
Potenza, 4 Dicembre 2025
5 N. 1795/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6