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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 06 Novembre 2025, con inizio alle ore 08,55 tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 12245/22;
E' presente l'avv. Ludovico EL AM, per parte attrice, il quale insiste in domanda e discute riportandosi agli atti di causa e, in particolare, alle note conclusive del 05.05.2025.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,35 il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12245/22 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Etneo il 04.09.1973 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Randazzo Piazza Municipio ove è sito lo studio dell'avv. Ludovico
EL AM ( C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) , ( C.F. Controparte_1 Controparte_2 [...]
), ( C.F. C.F._3 Controparte_3 C.F._4
) , ( C.F. ),
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_5
( ), CP_5 CodiceFiscale_6 Controparte_6
( C.F. ), ( C.F.
[...] CodiceFiscale_7 CP_4 [...]
), ( ), C.F._8 Controparte_7 CodiceFiscale_9
( C.F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_10
( C.F. ), Controparte_9 CodiceFiscale_11 CP_10
( C.F. ),
[...] CodiceFiscale_12 Controparte_11
( C.F. ), ( C.F.
[...] CodiceFiscale_13 CP_12 [...]
), ( ), C.F._14 CP_13 CodiceFiscale_15
( C.F. ), Controparte_14 CodiceFiscale_16 CP_15
( C.F. ), ( C.F.
[...] CodiceFiscale_17 Controparte_16 ), ( C.F. CodiceFiscale_18 Controparte_17 C.F._19
), ( C.F. ),
[...] Controparte_18 CodiceFiscale_20
( C.F. ) , CP_19 CodiceFiscale_21 Parte_2
( C.F. ), (
[...] CodiceFiscale_22 Parte_3
C.F. ) CONVENUTI CONTUMACI CodiceFiscale_23
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.09.2022, il sig. , Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania i sopra indicati convenuti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Catania, in accoglimento integrale della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare usucapito in favore di , nato a [...] il Parte_1
04.09.1973, C.F. il terreno meglio descritto in premessa, CodiceFiscale_1 per intervenuta usucapione ultraventennale;
Disporre che, l'emittenda sentenza del
Tribunale di riconoscimento del diritto di usucapione sul predetto bene venga trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari di Catania, e autorizzare il
Conservatore di detti registri immobiliari ad effettuare la predetta trascrizione esonerandolo da ogni e qualunque responsabilità. In caso di opposizione condannare i convenuti in solido alle spese di giudizio”
Deduceva, innanzitutto, l'attore di essere proprietario di immobile sito in Comune di Randazzo confinante con terreno sito in frazione Montelaguardia individuato nel catasto terreni al foglio 45 part.lle 84 e 90.
Ciò premesso affermava di aver posseduto e di possedere – da oltre un ventennio – in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il sopradescritto terreno confinante con l'altro immobile di sua proprietà.
L'attore deduceva altresì di aver provveduto, per oltre un ventennio, alla scerbatura e alla pulizia periodica del fondo oltre che alla potatura degli alberi ivi esistenti manifestando così un potere corrispondente a quello del proprietario e, quindi, conformemente alla qualità e destinazione del bene, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia dei titolari.
In considerazione di quanto sopra, il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciata sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione per il terreno oggetto di domanda, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Il bene in questione risultava intestato ai soggetti formalmente convenuti e precisamente ai sig.ri , , Controparte_1 Controparte_20 CP_21 nonché agli eredi di e che, nonostante CP_8 Persona_1 CP_22 la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non provvedevano alla relativa costituzione in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 02.02.2023 – tenutasi in forma cartolare - il
Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del 29
Giugno 2023.
Di poi, dopo due rinvii, all'udienza del 28.12.2023, il Tribunale – con ordinanza in pari data – ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice rinviando per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 13.06.2024.
Una volta escussi i testi e , la causa veniva Testimone_1 Testimone_2 rinviata per discussione e decisione all'udienza del 15 Maggio 2025.
Quindi, a seguito di mutamento della persona fisica del Decidente del 05.05.2025
(dal G.O. Dr. Milazzo al concludente), all'udienza del 15.05.2025 – tenutasi in forma cartolare - il procedimento veniva differito per i medesimi incombenti all'udienza del 30.10 2025, poi differita al 06.11.2025.
All'udienza odierna, una volta conclusa la discussione – la causa è stata posta in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, si dichiara la contumacia di tutti i convenuti dal momento che, nonostante la regolarità della notificazione, non hanno provveduto alla costituzione in giudizio.
Venendo al merito della vicenda di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In forza del disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
Sul punto, giurisprudenza unanime e costante statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n.
17549/15 )
In relazione poi alle caratteristiche e alla destinazione d'uso del bene oggetto di domanda occorre precisare che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene , che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce , in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” ( Cass. Civ. Sez. II n. 1796/22)
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 ) In considerazione delle superiori e chiare premesse, occorre adesso verificare se gli esiti dell'istruttoria svolta consentano di affermare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alla vicenda di cui è causa.
Con riguardo all'attività istruttoria espletata e, in particolare, alla prova testimoniale, si osserva quanto segue:
Il teste riferiva che il – da oltre vent'anni – Testimone_1 Parte_1 aveva in uso e godeva del fondo sito in Comune di Randazzo frazione
Montelaguardia, identificato in catasto terreni al foglio 45 part.lle 84 e 90, terreno questo confinante da un lato con altro immobile di proprietà dell'attore. Precisava altresì il teste di essere a conoscenza delle suddette circostanze avendo lavorato alle dipendenze del , a tempo determinato, fino al 31 maggio 2024. Parte_1
Nel rispondere agli ulteriori articolati di prova, il sig. riferiva che parte Tes_1 attrice, con mezzi meccanici, aveva provveduto allo spietramento, al livellamento e alla sistemazione del terreno di cui godeva in maniera indisturbata.
Dichiarava, altresì, che il aveva provveduto e provvedeva alla cura degli Parte_1 ulivi e degli alberi da frutta ivi insistenti nonché alla piantagione di ortaggi, cereali e legumi in base alla stagione;
si occupava inoltre della potatura, dell'aratura, del decespugliamento nonché della raccolta dei frutti.
Precisava inoltre che l'attore provvedeva altresì alla manutenzione della recinzione del fondo costituita da muri a secco, paletti e rete metallica.
Invece il teste , nel confermare il contenuto del primo articolato Testimone_2 di prova, precisava di essere a conoscenza delle circostanze di causa dal momento che aveva lavorato a cottimo (prima il di lui padre e poi lo stesso teste) sui luoghi, in quanto titolare di una ditta di movimento terra;
riferiva altresì che abitando a circa duecento metri dai luoghi di causa, vi transitava tutti i giorni.
In ordine ai lavori di spietramento, livellamento e sistemazione del fondo precisava di averli eseguiti personalmente su incarico dell'attore.
Le superiori circostanze ricostruite dai testi escussi consentono di affermare che il rapporto materiale con il bene oggetto di domanda si sia verificato con palese manifestazione della volontà di escludere i titolari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene. Nel caso di che trattasi, gli esiti istruttori hanno confermato il fatto che l'attore ha posseduto uti dominus il fondo oggetto di domanda, confinante con immobile di sua proprietà, curando la manutenzione della recinzione nonché quella ordinaria e straordinaria del terreno: circostanze queste che dimostrano la chiara ed inequivoca volontà di escludere gli altri dal godimento del bene.
Ne consegue che, essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Le spese di lite, attesa la contumacia delle parti convenute, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12245/22 R.G.:
Accoglie la domanda proposta da volta a conseguire l'acquisto Parte_1 per usucapione dell'immobile sito in Comune di Randazzo -
[...]
identificato in catasto terreni al foglio 45 part.lle 84 e 90; Parte_4
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania lì 06 Novembre 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011