Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6583/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 23/04/1964 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. FURNARI GIUSEPPE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 10/06/1973 (C.F.: , rappr. Controparte_1 C.F._2
E dif. dall'avv. DINARO COLETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Posta in decisione all'udienza del 07/04/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/05/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Mascalucia in data Controparte_1
30/07/1992, matrimonio dal quale sono nati i figli: (in ct. Il 28.01.1993) Persona_1
e (in Ct. Il 19.08.2000). Controparte_2
Esponeva di essersi separato dalla coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il
10.06.2021.
Chiedeva, altresì di “ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento nei confronti dei figli e , essendo entrambi Persona_1 Controparte_2
maggiorenni ed ormai economicamente autonomi ed indipendenti;
.. stabilire che nessun mantenimento, contributo e/o altro genere di emolumento, nemmeno a titolo di alimenti,
è dovuto da ciascun coniuge verso l'altro, essendo entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti.”
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, di mantenere l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per le motivazioni dedotte in seno alla comparsa di costituzione;
in subordine riconoscere il suo diritto di ottenere dal coniuge una forma contributiva a titolo di assegno divorzile;
disporre, inoltre, a carico del ricorrente, la quota di indennità ritenuta congrua in relazione al TFR di cui risulta o risulterà titolare.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, parte ricorrente, in seno al verbale d'udienza del 28.11.2022, chiedeva la pronuncia della sola sentenza sullo status, nonché l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.; parte resistente si opponeva alla sentenza di status e si associava alla richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.
In data 22.12.2022 veniva emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conseguente rimessione sul ruolo per le questioni di carattere economico/patrimoniale.
Quindi, all'udienza del 07.04.2025 comparivano le parti personalmente, dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle questioni patrimoniali che nelle more del giudizio è stato totalmente eseguito;
chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio, non essendovi altre domande su cui pronunciare.
Nella medesima udienza, il G.I. rimetteva la causa al collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata definita con sentenza emessa da questo Tribunale il 22.12.2022.
Quanto alle questioni accessorie, le parti in seno al verbale d'udienza del 07.04.2025 dichiaravano di avere già raggiunto ed eseguito l'accordo raggiunto e chiedevano, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Si deve a questo punto richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite ed è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della sopravvenuta composizione bonaria della controversia. Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, conformemente alla richiesta avanzata dalle parti.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, appare equo procedere a integrale compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6583/2022
R.G., premessa la già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta tra le parti il 21.12.2022, dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia delle parti sulle questioni di carattere economico ed accessorio.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il giorno 11.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu