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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1982/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Vincenzina Salvatore, presso la quale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso cui è domiciliato ope legis.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s.
2003/2004 sino all'a.s. 2012/2013, ed alla conseguente attribuzione di 13,30 punti per il profilo A.A. e di 15,95 punti per il profilo C.S. nelle graduatorie scolastiche del triennio 2017/2020; per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in ragione dei contratti di lavoro conclusi con aspiranti muniti di con punteggio inferiore, in misura pari alle retribuzioni spettanti, per l'importo di € 26.895,14 netti, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, nonché al riconoscimento del maggior punteggio, per il periodo di servizio illegittimamente negato, pari a 8,50 punti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la sig.ra esponeva di essere Parte_1
Collaboratrice Scolastica, inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per supplenze e incarichi a tempo determinato.
Affermava di aver prestato servizio, dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2012/2013, in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (c.d. , alle dipendenze di scuole pubbliche CP_3 per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap (art. 8 lett. d L. 104/1992).
Precisava di essere stata assunta direttamente dai dirigenti scolastici con contratti a tempo determinato, mentre la Provincia di Avellino aveva provveduto esclusivamente a stanziare i fondi necessari.
Indicava analiticamente i contratti in questione, la cui esecuzione si era protratta per complessivi 53 mesi (conteggiando un mese per le frazioni superiori a 15 giorni), e segnatamente: a.s. 2003/2004, dal 28.10.2003 al 30.11.2003, dal 3.12.2003 al
31.12.2003 e dal 7.1.2004 al 5.6.2004, per 7 mesi e 8 giorni;
a.s. 2004/2005, dal
5.11.2004 al 22.12.2004 e dal 13.1.2005 all'11.6.2005, per 7 mesi e 6 giorni;
a.s.
2005/2006, dal 9.1.2006 al 10.6.2006, per 5 mesi;
a.s. 2006/2007, dal 9.11.2006 al
9.6.2007, per 7 mesi;
a.s. 2009/2010, dal 14.9.2009 al 30.12.2009 e dal 7.1.2010 al
12.6.2010, per 9 mesi;
a.s. 2010/2011, dal 20.9.2010 al 22.12.2010 e dal 10.1.2011 all'11.6.2011, per 8 mesi;
a.s. 2011/2012, dal 26.10.2011 al 22.12.2011 e dal 9.1.2012 al
9.6.2012, per 7 mesi;
a.s. 2012/2013, dal 7.1.2013 al 28.3.2013, per 2 mesi e 21 giorni.
Riferiva di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., chiedendo il riconoscimento del servizio svolto come O.S.A. e rivendicando 15,95 punti per il profilo C.S. e 13,30 punti per il profilo A.A. (53 mesi x 0,15 e x 0,10), come segue:
Lamentava che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto il punteggio per il servizio detto, attribuendole punteggio solo per i titoli culturali (8 punti per il profilo A.A. e 8 punti per il profilo C.S.).
Affermava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo, nonché dagli artt. 3 e 97 Cost., avendo svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle proprie del collaboratore scolastico (assistenza agli alunni diversamente abili durante le attività scolastiche;
vigilanza all'ingresso e all'uscita degli alunni;
supporto e sostegno alla attività didattica;
riordino laboratori
2 multimediali;
vigilanza degli alunni durante gli intervalli e negli spostamenti degli stessi in altri locali;
sorveglianza degli alunni durante l'assenza del corpo docente;
accoglienza degli alunni all'ingresso; collaborazione per l'attività di notifica degli atti interni disposti dal dirigente), senza però ricevere un pari trattamento in ordine al riconoscimento del punteggio di servizio.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno in quanto, essendole stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante, le era stato precluso l'accesso alla stipula di contratti a termine per incarichi di supplenza, conclusi dall'Amministrazione con altri aspiranti muniti di un punteggio inferiore a quello da essa rivendicato, con ciò perdendo le relative retribuzioni per un complessivo importo netto di € 26.895,14, come da conteggi incorporati al ricorso e qui di seguito riportati:
Precisava che: per l'a.s. 2018/2019, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 12.11.2018 al 30.6.2019 per la figura
C.S. con altro aspirante in possesso di 12,50 punti;
per l'a.s. 2019/2020,
l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 25.9.2019 al 30.6.2020 per la figura C.S. con altri aspiranti in possesso di 11,75 punti.
Lamentava, inoltre, di aver perso anche il punteggio che le sarebbe spettato per tali servizi, ossia 8,50 punti, conteggiati in conformità alle tabelle ex D.M. 640/2017.
Evidenziava il nesso causale tra la lamentata condotta della P.A. e le descritte lesioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del CP_4 lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Sosteneva che il servizio prestato dalla ricorrente era avvenuto nelle sedi scolastiche in forza di contratti stipulati da enti terzi (in particolare enti locali), che mettevano a disposizione personale socioassistenziale non presente negli organici scolastici.
Affermava, dunque, la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente da parte delle istituzioni scolastiche, le quali non avrebbero potuto, se non contravvenendo alla
3 normativa di settore, assimilare tale figura a quella specifica del collaboratore scolastico, sicché non poteva essere attribuito un punteggio diverso da quello previsto per il servizio alle dipendenze di enti locali.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
Pacifici i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento del maggior punteggio,
è sufficiente osservare che la rivendicazione della ricorrente non riguarda il punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
La disciplina di riferimento è tracciata nel D.M. 640/2017 per il triennio scolastico
2017/18, 2018/19, 2019/2020, e segnatamente nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli di servizio per il profilo professionale A.S. e per quello di C.S., rispettivamente contenute nell'allegato A/1 lett. B (“B) TITOLI DI SERVIZIO 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) : PUNTI 50 7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
0.50 0.55 0,60 0,50 0,55 0,60 Punti 0.60 0.50 0.50 25 b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI
0,10 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà. 9)
Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5): per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
PUNTI 0,05”) e nell'allegato A/5 lett. B in atti (“B) TITOLI DI SERVIZIO - 4.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 4.2)
Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole elencate al punto 4.1), ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà. 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI
0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05”).
4 Ebbene, l'Amministrazione ha fatto riferimento, nelle proprie difese, al rapporto di pubblico impiego, che in effetti richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non già di collaborazione autonoma tra l'aspirante ed una Pubblica
Amministrazione.
Tuttavia, la ricorrente, con tutta evidenza, ha rivendicato l'applicazione della diversa disposizione che, invece, considera qualunque altro servizio effettivamente prestato nelle scuole, senza richiedere la sussistenza di un rapporto d'impiego subordinato ed ammettendo anche la valutazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli documentati agli atti, in effetti recanti siffatto nomen juris, con richiamo espresso agli artt. 2222 e ss. c.c. e 409 c.p.c.
Tale osservazione impone di ritenere fondata la domanda di riconoscimento del punteggio per gli indicati titoli di servizio e per entrambi i profili professionali, giacché
l'attività lavorativa prestata come O.S.A. dalla ricorrente, pur essendo effetto del suo inserimento in graduatoria provinciale istituita per realizzare determinati progetti, è stata espletata in forza dei contratti di collaborazione a progetto con i singoli istituti scolastici prodotti agli atti, il che ne configura la sussumibilità nella fattispecie astratta di “altro servizio effettivo comunque prestato”, la quale, com'è evidente dalla formulazione aperta ed elastica della disposizione, presenta un'applicazione estensiva e non delimitata ai soli rapporti subordinati.
Né è caduta in contestazione l'effettività del servizio in questione, così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 53 mesi, né la natura pubblica degli istituti scolastici presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, natura che, in ogni caso, è ravvisabile dai contratti e dagli attestati di servizio in atti.
Risulta, dunque, irrilevante che il servizio non sia stato prestato dalla ricorrente in forza di contratto di pubblico impiego (a tempo indeterminato o determinato), così come è irrilevante il soggetto pubblico che abbia conferito l'incarico (purché di soggetto pubblico si tratti).
Il D.M. 640/2017, infatti, valorizza esclusivamente una specifica circostanza di fatto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ossia l'effettivo espletamento del servizio in una scuola pubblica, senza attribuire rilevanza alla natura (subordinata o autonoma) del rapporto.
Non a caso, identiche disposizioni sono contenute anche nel D.M. 717/2014 e nel D.M.
50/2021, che disciplina l'accesso e l'aggiornamento, per il periodo di rispettivo interesse, delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A.
5 In sostanza, il punteggio in questione è attribuito per qualunque servizio e per qualunque fonte giuridica che lo abbia originato, purché sia effettivo e prestato presso scuole pubbliche, il che è pacifico nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che i contratti de quibus sono stati stipulati con gli Istituti scolastici, restando irrilevante che il personale sia stato attinto da graduatoria costituita dalla
Provincia e che quest'ultima abbia eventualmente erogato i fondi necessari agli emolumenti dei lavoratori a progetto.
L'omesso riconoscimento del complessivo punteggio, come quantificato in ricorso
(15,95 per C.S. e 13,30 per A.A., già maggiorato del punteggio per servizio O.S.A.), è perciò da ritenersi illegittimo poiché contrastante con le disposizioni normative secondarie sopra riportate, sicché va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2020, al punteggio nella misura rivendicata.
In conclusione, la corretta applicazione della lex specialis, contenuta nel D.M.
640/2017, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio, con assorbimento di ogni altra deduzione a tal uopo avanzata in ricorso.
2. Mentre l'esaminata frazione di domanda risulta pienamente fondata, il residuo segmento, costituito dall'azione risarcitoria, risulta fondato solo in parte.
Va premesso che la ricorrente ha invocato, quali voci di danno risarcibile, il danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe conseguito ove le fosse stato assegnato il punteggio e la posizione in graduatoria effettivamente spettanti, così ottenendo gli incarichi di supplenza invece attribuiti ad altri aspiranti con punteggio inferiore, ed il danno professionale, quest'ultimo esclusivamente in termini di perdita dell'ulteriore punteggio che avrebbe maturato grazie all'espletamento dei servizi di supplenza predetti.
Occorre altresì premettere che, a parere del giudicante, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può essere accordato solo allorquando si riscontri, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c.
Ciò posto, già accertata la sussistenza del danno evento, che corrisponde all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante, nella fattispecie occorre procedere all'individuazione delle effettive lesioni che ne sono
6 derivate e di cui è stato domandato il risarcimento, il che impone, oltre alla selezione dei danni risarcibili, la preliminare indagine sul nesso eziologico.
La prova del danno conseguenza in questione non è in re ipsa e deve essere offerta dal lavoratore, potendo però essere raggiunta anche per presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
In materia, occorre poi rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., nonché di ottenere il pagamento tout court delle retribuzioni, colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n. 22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”; conforme: Cassazione civile, sez. lav.,
04/08/2020, n. 16665).
Ebbene, dagli atti di causa emerge con sufficiente chiarezza che, negli aa.ss. d'interesse, la ricorrente, ove mai avesse ricevuto il punteggio nella misura domandata, avrebbe
7 conseguito il conferimento degli incarichi di supplenza sulle sedi indicate nella domanda amministrativa, invece conferiti ad altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla ricorrente stessa (15,95 per C.S. e 13,30 per A.A.), e ciò per tutti gli aa.ss. coinvolti dalla domanda giudiziaria (aa.ss. 2018/2019
e a.s. 2019/2020).
Difatti, la documentazione affoliata nella produzione di parte ricorrente, benché priva di specifici riferimenti in ordine alla sua ascrivibilità all'Amministrazione scolastica
(cfr. doc. sub n. 12 e 13, e segnatamente files denominati “REGISTRO_PERSONALE”), non è stata contestata dalla P.A. resistente, sicché si impone di ritenere che i fatti ivi riportati (conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti con punteggi inferiori a quello rivendicato dalla ricorrente) siano provati ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Da siffatto carteggio, emerge che, per l'a.s. 2018/2019, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato dal 12.11.2018 al 30.6.2019 per il profilo C.S. con altro aspirante in possesso di 12,50 punti, mentre, per l'a.s. 2019/2020, aveva stipulato un contratto a tempo determinato dal 25.9.2019 al 30.6.2020 per il profilo
C.S. con altri aspiranti in possesso di 11,75 punti.
Il tutto dimostra il conferimento di incarichi di supplenza a soggetti titolari, dunque, di un punteggio inferiore al punteggio spettante alla ricorrente, che deve ritenersi illegittimamente pretermessa.
Con ciò, risulta provato il nesso di causalità tra danno evento ed eventuale danno conseguenza, essendo dimostrato che la sig.ra avrebbe avuto serie, concrete Parte_1
e consistenti possibilità di ricevere quegli incarichi.
3. D'altra parte, reputa il giudicante che debba escludersi la risarcibilità del danno professionale sub specie di deprivazione del punteggio per il servizio che, con gli incarichi detti, la ricorrente avrebbe ottenuto.
In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro.
Come anticipato, in disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva da parte del giudice.
Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in
8 rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.).
Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non abbia espletato il servizio nei due aa.ss. interessati dalla domanda, non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa.
Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso.
Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato.
Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale.
Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro.
Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario.
Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo.
4. A questo punto, occorre esaminare il profilo del dedotto danno conseguenza, di natura patrimoniale, derivante dalla perdita delle retribuzioni.
Nuovamente ribadito che tale voce di danno non può coincidere con il diritto a percepire le retribuzioni previste per un rapporto di pubblico impiego del quale non sia avvenuta la costituzione, essa deve essere giuridicamente qualificata come lesione della chance di produzione reddituale, già di per sé logicamente incompatibile con la perfetta ed assoluta coincidenza con l'ammontare delle retribuzioni stesse.
9 In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare dell'utilità perduta (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014,
n. 18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Dunque, la quantificazione del risarcimento, pur condotta con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., va ancorata all'entità della retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo coinvolto dall'azione, quale elemento quantificativo idoneo ad offrire maggiori garanzie di certezza ed oggettività.
Inoltre, secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno, che
è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2020, n. 12028; Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Non v'è dubbio che tale danno conseguenza sia ravvisabile in pregiudizio della ricorrente, essendo stato accertato che quest'ultima, munita del punteggio derivante dal servizio O.S.A., sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto di lavoro per incarico di supplenza a tempo determinato, quanto meno per il profilo C.S. - A.T.A., nei due aa. ss. suindicati, e che, in tal modo, essa avrebbe potuto ricevere le retribuzioni previste per la relativa attività di lavoro.
Di ciò, tuttavia, non può esservi certezza assoluta, né con il giudizio ex ante né con quello ex post, dovendosi considerare la probabilità dell'intervento di fatti impeditivi
(quali il diniego o la rinuncia, la risoluzione anticipata, un eventuale ed imprevisto rientro in servizio del titolare per i contratti su organico di fatto, ecc.) o modificativi in senso riduttivo della retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, congedi, ecc.).
10 Ciò impone, come detto, di qualificare il danno patrimoniale risarcibile in termine di chance reddituale, che è senz'altro risarcibile, ma senza che esso possa coincidere con l'intera retribuzione, bensì solo con una sua frazione.
5. A ciò si aggiunga il risparmio di energie psicofisiche e di costi connessi all'espletamento dell'attività di lavoro.
Difatti, se, da un lato, l'omesso riconoscimento dei titoli di servizio in contesa, la conseguente preclusione nella stipula dei contratti e l'altrettanto conseguente perdita della possibilità di produzione reddituale hanno certamente pregiudicato la lavoratrice istante, dall'altro lato essa non ha reso la prestazione lavorativa nell'intero periodo interessato ed ha così conseguito un integrale risparmio delle necessarie energie.
Anzi, secondo l'id quod plerumque accidit, la ricorrente, se avesse lavorato quotidianamente in un luogo distante da quello coincidente con la propria residenza, avrebbe dovuto senz'altro trasferirsi, pur temporaneamente, in un luogo più vicino alla sede di lavoro, sostenendo significativi costi per la locazione abitativa, tali da assorbire gran parte della retribuzione mensile e che, invece, essa non ha dovuto affrontare.
A riguardo, basti evidenziare che la domanda di inserimento in graduatoria, presente in atti, è stata presentata dalla ricorrente per la provincia di Milano.
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente ha evitato ogni rischio professionale, incluso quello in itinere, restando esente, per l'intero periodo, dalla intrinseca possibilità di subire infortuni sul lavoro o sviluppare malattie professionali.
Ancora, non può revocarsi in dubbio che la sig.ra , grazie all'assenza di Parte_1 effettivo espletamento della prestazione lavorativa, ha altresì conseguito un beneficio non patrimoniale, costituito dalla possibilità di impegnare in altro modo il proprio tempo, ad esempio per fini ludici e ricreativi oppure dedicandosi ai propri affetti familiari.
Tali rilievi evidenziano che il danno in questione si è accompagnato ad un palese vantaggio, giuridicamente apprezzabile e di certo causalmente connesso con l'assenza di prestazione lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2008, n. 23563: “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento, trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto”).
Né la ricorrente ha invocato la lesione di profili della sfera professionale diversi dal punteggio virtuale.
Di conseguenza, premesso che trattasi di profilo di rilevabilità officiosa (Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2021, n. 34017: “L'eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso
11 lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”), reputa il giudicante che una parte significativa del pregiudizio in esame sia investita da compensatio lucri cum damno, e che di ciò debba tenersi conto a fini della quantificazione del risarcimento.
Non può addivenirsi a diversa conclusione sulla scorta del precedente giudiziario evocato dalla ricorrente (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., n. 2183/2022 del
6.6.2022), sentenza che, a ben vedere, attiene a fattispecie risarcitoria invero parzialmente differente in quanto, nel caso ivi scrutinato, vi era stata revoca di un contratto di lavoro già stipulato e, dunque, lesione di una situazione giuridica già incardinata, a cui consegue il ripristino di ogni effetto, incluso quello retributivo, e ciò
a differenza di quanto si riscontra nella fattispecie in esame, laddove emerge esclusivamente un'aspettativa di stipula del contratto.
Di conseguenza, in questa sede, non può che operarsi una mera previsione di conclusione del contratto di lavoro e di produzione reddituale conseguente, non essendovi certezza assoluta, si ribadisce, che l'aspirante, chiamata all'incarico di supplenza, lo avrebbe accettato, ad esempio perché già impiegata aliunde oppure per una sua scelta, ad esempio per non allontanarsi dal domicilio o dalla residenza attuali.
Nella fattispecie in esame, non può che ripetersi che il danno non è a carico di un reddito attuale o conseguente ad una ricostituzione del rapporto di lavoro, ma di un reddito che solo ipoteticamente l'istante avrebbe potuto produrre, il che ne manifesta vieppiù la natura non già di lucro cessante, ma di danno da chance reddituale.
Ritiene questo giudice, poi che s'imponga l'applicazione della compensatio lucri cum damno, proprio in quanto si tratta non già di lesione del diritto alla retribuzione, in termini di violazione dell'obbligazione contrattuale datoriale di corrispondere la paga, bensì di posta interamente risarcitoria, rispetto alla quale la compensazione, si ripete, deve essere operata ex officio.
Si consideri altresì che gli elementi ed i criteri di calcolo (id est, lo stipendio tabellare e la durata della supplenza conseguibile per il profilo C.S.), adottati in ricorso al fine di liquidare il danno, non sono stati contestati dalla P.A. e devono, perciò, ritenersi anch'essi circostanze di fatto dimostrate ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Tuttavia, in forza di quanto sopra osservato, la quantificazione operata in ricorso (per complessivi € 26.895,14 netti) non può essere avallata, e ciò non solo in ragione della necessaria decurtazione dei vantaggi che la ricorrente ha ottenuto a causa della stessa pretermissione nel conferimento degli incarichi, ma anche per aver incluso, nel
12 conteggio, l'indennità N.A.S.p.I., ossia una prestazione di previdenza di cui ha omesso di allegare i presupposti costitutivi, specie in ordine al requisito contributivo, dovendo perciò ritenersene non provata l'esistenza di una effettiva chance di conseguimento.
Pertanto, l'entità del risarcimento va fissata, in via di prudente apprezzamento, in una misura pari al 25% delle retribuzioni conseguibili, ossia nell'importo di € 5.785,30.
Trattandosi di posta di danno patrimoniale, in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023: “In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale
- da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
13 La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato nelle Parte_1 scuole pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2012/2013, come descritto in motivazione;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e Parte_1 di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020, di 15,95 punti per il profilo C.S. e di 13,30 punti per il profilo A.A., già inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A.;
3) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della complessiva somma di € 5.785,30, al lordo delle ritenute fiscali, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
13.6.2024 sino al saldo;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1982/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Vincenzina Salvatore, presso la quale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso cui è domiciliato ope legis.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s.
2003/2004 sino all'a.s. 2012/2013, ed alla conseguente attribuzione di 13,30 punti per il profilo A.A. e di 15,95 punti per il profilo C.S. nelle graduatorie scolastiche del triennio 2017/2020; per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in ragione dei contratti di lavoro conclusi con aspiranti muniti di con punteggio inferiore, in misura pari alle retribuzioni spettanti, per l'importo di € 26.895,14 netti, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, nonché al riconoscimento del maggior punteggio, per il periodo di servizio illegittimamente negato, pari a 8,50 punti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la sig.ra esponeva di essere Parte_1
Collaboratrice Scolastica, inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per supplenze e incarichi a tempo determinato.
Affermava di aver prestato servizio, dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2012/2013, in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (c.d. , alle dipendenze di scuole pubbliche CP_3 per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap (art. 8 lett. d L. 104/1992).
Precisava di essere stata assunta direttamente dai dirigenti scolastici con contratti a tempo determinato, mentre la Provincia di Avellino aveva provveduto esclusivamente a stanziare i fondi necessari.
Indicava analiticamente i contratti in questione, la cui esecuzione si era protratta per complessivi 53 mesi (conteggiando un mese per le frazioni superiori a 15 giorni), e segnatamente: a.s. 2003/2004, dal 28.10.2003 al 30.11.2003, dal 3.12.2003 al
31.12.2003 e dal 7.1.2004 al 5.6.2004, per 7 mesi e 8 giorni;
a.s. 2004/2005, dal
5.11.2004 al 22.12.2004 e dal 13.1.2005 all'11.6.2005, per 7 mesi e 6 giorni;
a.s.
2005/2006, dal 9.1.2006 al 10.6.2006, per 5 mesi;
a.s. 2006/2007, dal 9.11.2006 al
9.6.2007, per 7 mesi;
a.s. 2009/2010, dal 14.9.2009 al 30.12.2009 e dal 7.1.2010 al
12.6.2010, per 9 mesi;
a.s. 2010/2011, dal 20.9.2010 al 22.12.2010 e dal 10.1.2011 all'11.6.2011, per 8 mesi;
a.s. 2011/2012, dal 26.10.2011 al 22.12.2011 e dal 9.1.2012 al
9.6.2012, per 7 mesi;
a.s. 2012/2013, dal 7.1.2013 al 28.3.2013, per 2 mesi e 21 giorni.
Riferiva di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., chiedendo il riconoscimento del servizio svolto come O.S.A. e rivendicando 15,95 punti per il profilo C.S. e 13,30 punti per il profilo A.A. (53 mesi x 0,15 e x 0,10), come segue:
Lamentava che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto il punteggio per il servizio detto, attribuendole punteggio solo per i titoli culturali (8 punti per il profilo A.A. e 8 punti per il profilo C.S.).
Affermava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo, nonché dagli artt. 3 e 97 Cost., avendo svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle proprie del collaboratore scolastico (assistenza agli alunni diversamente abili durante le attività scolastiche;
vigilanza all'ingresso e all'uscita degli alunni;
supporto e sostegno alla attività didattica;
riordino laboratori
2 multimediali;
vigilanza degli alunni durante gli intervalli e negli spostamenti degli stessi in altri locali;
sorveglianza degli alunni durante l'assenza del corpo docente;
accoglienza degli alunni all'ingresso; collaborazione per l'attività di notifica degli atti interni disposti dal dirigente), senza però ricevere un pari trattamento in ordine al riconoscimento del punteggio di servizio.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno in quanto, essendole stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante, le era stato precluso l'accesso alla stipula di contratti a termine per incarichi di supplenza, conclusi dall'Amministrazione con altri aspiranti muniti di un punteggio inferiore a quello da essa rivendicato, con ciò perdendo le relative retribuzioni per un complessivo importo netto di € 26.895,14, come da conteggi incorporati al ricorso e qui di seguito riportati:
Precisava che: per l'a.s. 2018/2019, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 12.11.2018 al 30.6.2019 per la figura
C.S. con altro aspirante in possesso di 12,50 punti;
per l'a.s. 2019/2020,
l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 25.9.2019 al 30.6.2020 per la figura C.S. con altri aspiranti in possesso di 11,75 punti.
Lamentava, inoltre, di aver perso anche il punteggio che le sarebbe spettato per tali servizi, ossia 8,50 punti, conteggiati in conformità alle tabelle ex D.M. 640/2017.
Evidenziava il nesso causale tra la lamentata condotta della P.A. e le descritte lesioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del CP_4 lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Sosteneva che il servizio prestato dalla ricorrente era avvenuto nelle sedi scolastiche in forza di contratti stipulati da enti terzi (in particolare enti locali), che mettevano a disposizione personale socioassistenziale non presente negli organici scolastici.
Affermava, dunque, la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente da parte delle istituzioni scolastiche, le quali non avrebbero potuto, se non contravvenendo alla
3 normativa di settore, assimilare tale figura a quella specifica del collaboratore scolastico, sicché non poteva essere attribuito un punteggio diverso da quello previsto per il servizio alle dipendenze di enti locali.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
Pacifici i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento del maggior punteggio,
è sufficiente osservare che la rivendicazione della ricorrente non riguarda il punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
La disciplina di riferimento è tracciata nel D.M. 640/2017 per il triennio scolastico
2017/18, 2018/19, 2019/2020, e segnatamente nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli di servizio per il profilo professionale A.S. e per quello di C.S., rispettivamente contenute nell'allegato A/1 lett. B (“B) TITOLI DI SERVIZIO 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) : PUNTI 50 7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
0.50 0.55 0,60 0,50 0,55 0,60 Punti 0.60 0.50 0.50 25 b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI
0,10 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà. 9)
Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5): per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
PUNTI 0,05”) e nell'allegato A/5 lett. B in atti (“B) TITOLI DI SERVIZIO - 4.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 4.2)
Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole elencate al punto 4.1), ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà. 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI
0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05”).
4 Ebbene, l'Amministrazione ha fatto riferimento, nelle proprie difese, al rapporto di pubblico impiego, che in effetti richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non già di collaborazione autonoma tra l'aspirante ed una Pubblica
Amministrazione.
Tuttavia, la ricorrente, con tutta evidenza, ha rivendicato l'applicazione della diversa disposizione che, invece, considera qualunque altro servizio effettivamente prestato nelle scuole, senza richiedere la sussistenza di un rapporto d'impiego subordinato ed ammettendo anche la valutazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli documentati agli atti, in effetti recanti siffatto nomen juris, con richiamo espresso agli artt. 2222 e ss. c.c. e 409 c.p.c.
Tale osservazione impone di ritenere fondata la domanda di riconoscimento del punteggio per gli indicati titoli di servizio e per entrambi i profili professionali, giacché
l'attività lavorativa prestata come O.S.A. dalla ricorrente, pur essendo effetto del suo inserimento in graduatoria provinciale istituita per realizzare determinati progetti, è stata espletata in forza dei contratti di collaborazione a progetto con i singoli istituti scolastici prodotti agli atti, il che ne configura la sussumibilità nella fattispecie astratta di “altro servizio effettivo comunque prestato”, la quale, com'è evidente dalla formulazione aperta ed elastica della disposizione, presenta un'applicazione estensiva e non delimitata ai soli rapporti subordinati.
Né è caduta in contestazione l'effettività del servizio in questione, così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 53 mesi, né la natura pubblica degli istituti scolastici presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, natura che, in ogni caso, è ravvisabile dai contratti e dagli attestati di servizio in atti.
Risulta, dunque, irrilevante che il servizio non sia stato prestato dalla ricorrente in forza di contratto di pubblico impiego (a tempo indeterminato o determinato), così come è irrilevante il soggetto pubblico che abbia conferito l'incarico (purché di soggetto pubblico si tratti).
Il D.M. 640/2017, infatti, valorizza esclusivamente una specifica circostanza di fatto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ossia l'effettivo espletamento del servizio in una scuola pubblica, senza attribuire rilevanza alla natura (subordinata o autonoma) del rapporto.
Non a caso, identiche disposizioni sono contenute anche nel D.M. 717/2014 e nel D.M.
50/2021, che disciplina l'accesso e l'aggiornamento, per il periodo di rispettivo interesse, delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A.
5 In sostanza, il punteggio in questione è attribuito per qualunque servizio e per qualunque fonte giuridica che lo abbia originato, purché sia effettivo e prestato presso scuole pubbliche, il che è pacifico nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che i contratti de quibus sono stati stipulati con gli Istituti scolastici, restando irrilevante che il personale sia stato attinto da graduatoria costituita dalla
Provincia e che quest'ultima abbia eventualmente erogato i fondi necessari agli emolumenti dei lavoratori a progetto.
L'omesso riconoscimento del complessivo punteggio, come quantificato in ricorso
(15,95 per C.S. e 13,30 per A.A., già maggiorato del punteggio per servizio O.S.A.), è perciò da ritenersi illegittimo poiché contrastante con le disposizioni normative secondarie sopra riportate, sicché va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2020, al punteggio nella misura rivendicata.
In conclusione, la corretta applicazione della lex specialis, contenuta nel D.M.
640/2017, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio, con assorbimento di ogni altra deduzione a tal uopo avanzata in ricorso.
2. Mentre l'esaminata frazione di domanda risulta pienamente fondata, il residuo segmento, costituito dall'azione risarcitoria, risulta fondato solo in parte.
Va premesso che la ricorrente ha invocato, quali voci di danno risarcibile, il danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe conseguito ove le fosse stato assegnato il punteggio e la posizione in graduatoria effettivamente spettanti, così ottenendo gli incarichi di supplenza invece attribuiti ad altri aspiranti con punteggio inferiore, ed il danno professionale, quest'ultimo esclusivamente in termini di perdita dell'ulteriore punteggio che avrebbe maturato grazie all'espletamento dei servizi di supplenza predetti.
Occorre altresì premettere che, a parere del giudicante, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può essere accordato solo allorquando si riscontri, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c.
Ciò posto, già accertata la sussistenza del danno evento, che corrisponde all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante, nella fattispecie occorre procedere all'individuazione delle effettive lesioni che ne sono
6 derivate e di cui è stato domandato il risarcimento, il che impone, oltre alla selezione dei danni risarcibili, la preliminare indagine sul nesso eziologico.
La prova del danno conseguenza in questione non è in re ipsa e deve essere offerta dal lavoratore, potendo però essere raggiunta anche per presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
In materia, occorre poi rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., nonché di ottenere il pagamento tout court delle retribuzioni, colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n. 22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”; conforme: Cassazione civile, sez. lav.,
04/08/2020, n. 16665).
Ebbene, dagli atti di causa emerge con sufficiente chiarezza che, negli aa.ss. d'interesse, la ricorrente, ove mai avesse ricevuto il punteggio nella misura domandata, avrebbe
7 conseguito il conferimento degli incarichi di supplenza sulle sedi indicate nella domanda amministrativa, invece conferiti ad altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla ricorrente stessa (15,95 per C.S. e 13,30 per A.A.), e ciò per tutti gli aa.ss. coinvolti dalla domanda giudiziaria (aa.ss. 2018/2019
e a.s. 2019/2020).
Difatti, la documentazione affoliata nella produzione di parte ricorrente, benché priva di specifici riferimenti in ordine alla sua ascrivibilità all'Amministrazione scolastica
(cfr. doc. sub n. 12 e 13, e segnatamente files denominati “REGISTRO_PERSONALE”), non è stata contestata dalla P.A. resistente, sicché si impone di ritenere che i fatti ivi riportati (conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti con punteggi inferiori a quello rivendicato dalla ricorrente) siano provati ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Da siffatto carteggio, emerge che, per l'a.s. 2018/2019, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato dal 12.11.2018 al 30.6.2019 per il profilo C.S. con altro aspirante in possesso di 12,50 punti, mentre, per l'a.s. 2019/2020, aveva stipulato un contratto a tempo determinato dal 25.9.2019 al 30.6.2020 per il profilo
C.S. con altri aspiranti in possesso di 11,75 punti.
Il tutto dimostra il conferimento di incarichi di supplenza a soggetti titolari, dunque, di un punteggio inferiore al punteggio spettante alla ricorrente, che deve ritenersi illegittimamente pretermessa.
Con ciò, risulta provato il nesso di causalità tra danno evento ed eventuale danno conseguenza, essendo dimostrato che la sig.ra avrebbe avuto serie, concrete Parte_1
e consistenti possibilità di ricevere quegli incarichi.
3. D'altra parte, reputa il giudicante che debba escludersi la risarcibilità del danno professionale sub specie di deprivazione del punteggio per il servizio che, con gli incarichi detti, la ricorrente avrebbe ottenuto.
In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro.
Come anticipato, in disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva da parte del giudice.
Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in
8 rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.).
Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non abbia espletato il servizio nei due aa.ss. interessati dalla domanda, non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa.
Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso.
Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato.
Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale.
Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro.
Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario.
Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo.
4. A questo punto, occorre esaminare il profilo del dedotto danno conseguenza, di natura patrimoniale, derivante dalla perdita delle retribuzioni.
Nuovamente ribadito che tale voce di danno non può coincidere con il diritto a percepire le retribuzioni previste per un rapporto di pubblico impiego del quale non sia avvenuta la costituzione, essa deve essere giuridicamente qualificata come lesione della chance di produzione reddituale, già di per sé logicamente incompatibile con la perfetta ed assoluta coincidenza con l'ammontare delle retribuzioni stesse.
9 In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare dell'utilità perduta (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014,
n. 18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Dunque, la quantificazione del risarcimento, pur condotta con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., va ancorata all'entità della retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo coinvolto dall'azione, quale elemento quantificativo idoneo ad offrire maggiori garanzie di certezza ed oggettività.
Inoltre, secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno, che
è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2020, n. 12028; Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Non v'è dubbio che tale danno conseguenza sia ravvisabile in pregiudizio della ricorrente, essendo stato accertato che quest'ultima, munita del punteggio derivante dal servizio O.S.A., sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto di lavoro per incarico di supplenza a tempo determinato, quanto meno per il profilo C.S. - A.T.A., nei due aa. ss. suindicati, e che, in tal modo, essa avrebbe potuto ricevere le retribuzioni previste per la relativa attività di lavoro.
Di ciò, tuttavia, non può esservi certezza assoluta, né con il giudizio ex ante né con quello ex post, dovendosi considerare la probabilità dell'intervento di fatti impeditivi
(quali il diniego o la rinuncia, la risoluzione anticipata, un eventuale ed imprevisto rientro in servizio del titolare per i contratti su organico di fatto, ecc.) o modificativi in senso riduttivo della retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, congedi, ecc.).
10 Ciò impone, come detto, di qualificare il danno patrimoniale risarcibile in termine di chance reddituale, che è senz'altro risarcibile, ma senza che esso possa coincidere con l'intera retribuzione, bensì solo con una sua frazione.
5. A ciò si aggiunga il risparmio di energie psicofisiche e di costi connessi all'espletamento dell'attività di lavoro.
Difatti, se, da un lato, l'omesso riconoscimento dei titoli di servizio in contesa, la conseguente preclusione nella stipula dei contratti e l'altrettanto conseguente perdita della possibilità di produzione reddituale hanno certamente pregiudicato la lavoratrice istante, dall'altro lato essa non ha reso la prestazione lavorativa nell'intero periodo interessato ed ha così conseguito un integrale risparmio delle necessarie energie.
Anzi, secondo l'id quod plerumque accidit, la ricorrente, se avesse lavorato quotidianamente in un luogo distante da quello coincidente con la propria residenza, avrebbe dovuto senz'altro trasferirsi, pur temporaneamente, in un luogo più vicino alla sede di lavoro, sostenendo significativi costi per la locazione abitativa, tali da assorbire gran parte della retribuzione mensile e che, invece, essa non ha dovuto affrontare.
A riguardo, basti evidenziare che la domanda di inserimento in graduatoria, presente in atti, è stata presentata dalla ricorrente per la provincia di Milano.
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente ha evitato ogni rischio professionale, incluso quello in itinere, restando esente, per l'intero periodo, dalla intrinseca possibilità di subire infortuni sul lavoro o sviluppare malattie professionali.
Ancora, non può revocarsi in dubbio che la sig.ra , grazie all'assenza di Parte_1 effettivo espletamento della prestazione lavorativa, ha altresì conseguito un beneficio non patrimoniale, costituito dalla possibilità di impegnare in altro modo il proprio tempo, ad esempio per fini ludici e ricreativi oppure dedicandosi ai propri affetti familiari.
Tali rilievi evidenziano che il danno in questione si è accompagnato ad un palese vantaggio, giuridicamente apprezzabile e di certo causalmente connesso con l'assenza di prestazione lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2008, n. 23563: “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento, trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto”).
Né la ricorrente ha invocato la lesione di profili della sfera professionale diversi dal punteggio virtuale.
Di conseguenza, premesso che trattasi di profilo di rilevabilità officiosa (Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2021, n. 34017: “L'eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso
11 lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”), reputa il giudicante che una parte significativa del pregiudizio in esame sia investita da compensatio lucri cum damno, e che di ciò debba tenersi conto a fini della quantificazione del risarcimento.
Non può addivenirsi a diversa conclusione sulla scorta del precedente giudiziario evocato dalla ricorrente (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., n. 2183/2022 del
6.6.2022), sentenza che, a ben vedere, attiene a fattispecie risarcitoria invero parzialmente differente in quanto, nel caso ivi scrutinato, vi era stata revoca di un contratto di lavoro già stipulato e, dunque, lesione di una situazione giuridica già incardinata, a cui consegue il ripristino di ogni effetto, incluso quello retributivo, e ciò
a differenza di quanto si riscontra nella fattispecie in esame, laddove emerge esclusivamente un'aspettativa di stipula del contratto.
Di conseguenza, in questa sede, non può che operarsi una mera previsione di conclusione del contratto di lavoro e di produzione reddituale conseguente, non essendovi certezza assoluta, si ribadisce, che l'aspirante, chiamata all'incarico di supplenza, lo avrebbe accettato, ad esempio perché già impiegata aliunde oppure per una sua scelta, ad esempio per non allontanarsi dal domicilio o dalla residenza attuali.
Nella fattispecie in esame, non può che ripetersi che il danno non è a carico di un reddito attuale o conseguente ad una ricostituzione del rapporto di lavoro, ma di un reddito che solo ipoteticamente l'istante avrebbe potuto produrre, il che ne manifesta vieppiù la natura non già di lucro cessante, ma di danno da chance reddituale.
Ritiene questo giudice, poi che s'imponga l'applicazione della compensatio lucri cum damno, proprio in quanto si tratta non già di lesione del diritto alla retribuzione, in termini di violazione dell'obbligazione contrattuale datoriale di corrispondere la paga, bensì di posta interamente risarcitoria, rispetto alla quale la compensazione, si ripete, deve essere operata ex officio.
Si consideri altresì che gli elementi ed i criteri di calcolo (id est, lo stipendio tabellare e la durata della supplenza conseguibile per il profilo C.S.), adottati in ricorso al fine di liquidare il danno, non sono stati contestati dalla P.A. e devono, perciò, ritenersi anch'essi circostanze di fatto dimostrate ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Tuttavia, in forza di quanto sopra osservato, la quantificazione operata in ricorso (per complessivi € 26.895,14 netti) non può essere avallata, e ciò non solo in ragione della necessaria decurtazione dei vantaggi che la ricorrente ha ottenuto a causa della stessa pretermissione nel conferimento degli incarichi, ma anche per aver incluso, nel
12 conteggio, l'indennità N.A.S.p.I., ossia una prestazione di previdenza di cui ha omesso di allegare i presupposti costitutivi, specie in ordine al requisito contributivo, dovendo perciò ritenersene non provata l'esistenza di una effettiva chance di conseguimento.
Pertanto, l'entità del risarcimento va fissata, in via di prudente apprezzamento, in una misura pari al 25% delle retribuzioni conseguibili, ossia nell'importo di € 5.785,30.
Trattandosi di posta di danno patrimoniale, in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023: “In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale
- da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
13 La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato nelle Parte_1 scuole pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2012/2013, come descritto in motivazione;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e Parte_1 di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020, di 15,95 punti per il profilo C.S. e di 13,30 punti per il profilo A.A., già inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A.;
3) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della complessiva somma di € 5.785,30, al lordo delle ritenute fiscali, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
13.6.2024 sino al saldo;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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