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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5395 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti EL VALENTINA, QUADRIO C.F._2
SC e EL LB RA NA presso lo studio delle quali in Milano Viale
BI IA n. 18 hanno eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv,ti GIUSTINIANI Controparte_1 P.IVA_1
MA e CO MA VA presso lo studio dei quali in Milano Via Barozzi, 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.5.2025, i ricorrenti e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 “1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività
Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità DM GO), dall'art. 75 del
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016
(Indennità Flessibilità DM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 30.04.2025, nella misura di €. 4.656,78 lordi quanto al signor e con riferimento al periodo compreso tra il 01.06.2019 e il 30.04.2025 nella misura di €. Parte_1
2.576,90 lordi quanto al signor , già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, Pt_2
o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2); pagina 2 di 16 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato per
€. 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oltre accessori di legge. Sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti sono dipendenti di con mansioni di macchinisti ex CCNL Controparte_1 mobilità - attività ferroviarie presso l'impianto ferroviario di Milano Smistamento.
Nel presente giudizio i lavoratori si dolgono delle modalità con le quali la convenuta provvede a calcolare la retribuzione delle giornate di ferie, in quanto illegittimamente non terrebbe conto di talune indennità percepite in forza delle mansioni disimpegnate ovvero: a) l'indennità di assenza dalla residenza;
b) l'indennità di utilizzazione professionale;
c) l'indennità DM GO;
d) indennità per lavoro notturno;
e) indennità flessibilità DM diurna e notturna.
*
Il quadro contrattuale, normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'articolo 68 CCNL mobilità attività ferroviarie individua quali elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione Quadri;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) compensi per reperibilità e disponibilità;
m) indennità di maneggio denaro;
pagina 3 di 16 n) indennità di turno;
o) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
p) indennità diverse”.
Sulla tematica è poi intervenuto l'articolo 24 del contratto integrativo aziendale secondo cui: “1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi: Testi a) elemento retributivo ( , di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
c) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all'art. 32 del presente contratto;
f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all'art. 33 del presente contratto;
g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 del presente contratto;
h) indennità diverse, di cui all'art. 36 del presente contratto:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per istruttori nei corsi professionali;
- assegno di confine;
- indennità per PdM GO;
- compenso per collaudi;
- visite in conto terzi per il personale sanitario;
- indennità di sede all'estero;
- compenso addetto manutenzione rotabili;
i) indennità per il personale navigante, di cui all'art. 37 del presente contratto:
- indennità di presenza a bordo;
- quota oraria presenza a bordo;
- indennità di collegamento terra-bordo; pagina 4 di 16 - lavoro straordinario-superi.
j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto”.
Quanto alle ferie, l'articolo 30, comma 6, CCNL mobilità attività ferroviarie, prevede che: Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
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L'indennità per assenza dalla residenza che i ricorrenti lamentano non venga calcolata nella retribuzione durante il periodo di ferie è invece disciplinata dall'articolo 77, comma 2, CCNL mobilità attività ferroviarie, secondo cui: Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,00
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 2,00 pagina 5 di 16 b) per servizi con riposo fuori residenza € 3,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,60.
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
L'indennità di utilizzazione professionale di condotta e di chilometraggio, rispetto alla quale, del pari, i lavoratori lamentano il mancato computo nella retribuzione durante le ferie, trova disciplina nell'articolo 31 dei contratti integrativi aziendali 2012 e 2016, ai sensi del quale: Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella (...) Tabella B.
L'indennità DM GO è disciplinata dall'articolo 36, punto 9 relativamente all'attività di messa in servizio e messa fuori servizio del mezzo di trazione.
L'indennità per lavoro notturno è disciplinata dall'articolo 75 CCNL attività ferroviarie in relazione alla prestazione resa durante l'orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
L'indennità flessibilità DM diurna e notturna è prevista dall'articolo 83 CCNL attività ferroviarie ed è relativa all'attività di condotta, già prevista e programmata in turno secondo una specifica flessibilità.
Infine, si rappresenta che il CCNL, per quanto di interesse, prevede che:
- nell'art.31.5, che l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie sia limitata al solo importo fisso di € 4,50;
- nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, l'esclusione dell'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- nell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie, 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, il computo della retribuzione dei giorni di ferie sia limitato ai soli elementi negli stessi indicati.
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Sulla tematica oggetto di causa si è formata consolidata giurisprudenza.
pagina 6 di 16 Infatti, come già evidenziato da questo stesso Tribunale in analogo contenzioso (cfr. sentenza resa nella causa RG 3432/20 / , estensore , in questa sede da intendersi richiamata ex Pt_3 CP_1 CP_2 art. 118 disp. att. cpc):
“Infatti, con specifico riguardo all'incidenza delle voci retributive variabili, la Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, stabiliva quanto segue:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36
Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha
(...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n.
66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
(...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_1 Per_2
Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_4 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_3
pagina 7 di 16 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto 26, del
13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_5
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di
[...] cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_3
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_3
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_7 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel pagina 8 di 16 calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IA e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-
385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
pagina 9 di 16 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_7 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Ebbene, nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi predetti analogamente alla giurisprudenza già formatasi con riguardo all'indennità di tratta e all'indennità per soste notturne fuori base del personale di volo di una compagnia aerea, come stabilito dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro, nella sentenza n. 684/2019 pubblicata il 02/07/2019, in cui si legge che “Dette indennità risultano, innanzitutto, intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di pilota, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di pilota, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio in volo (cfr. “indennità di tratta” ex art. 28 e
“indennità integrativa di volo per i volontari sul turno flessibile” ex art 31), periodi a disposizione a terra (cfr. “indennità per riserva in aeroporto e in hotel” ex art. 33) e periodi di sosta trascorsi fuori dalla base (cfr. “indennità per soste notturne fuori base” ex art. 40), e intende compensare lo specifico disagio derivante dall'espletamento di tale attività.
Esse, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del pilota, essendo previste appositamente per il personale avente tale qualifica”.
Anche nella presente fattispecie, trattasi di indennità che sono intrinsecamente connesse alle mansioni dei macchinisti, come indirettamente comprovato dal loro ammontare di cui alle buste paga in atti e dal conseguente ammontare delle differenze retributive. Quanto precede impone anche di ritenere che la mancata fruizione da parte dei macchinisti delle indennità oggetto di causa potrebbe costituire un ostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie da parte del ricorrente, la cui retribuzione sarebbe di fatto decurtata in concomitanza con il congedo dal lavoro per ferie.
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80. Inoltre, deve essere dichiarata l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. pagina 10 di 16 Da quanto precede, discende l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.1, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica di cui all'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto […].
I principi della giurisprudenza di merito hanno trovato poi ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 18160 del 26/06/2023, da intendersi richiamata integralmente ex art. 118 disp. att. cpc) secondo cui, in estrema sintesi:
i) la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425);
ii) occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
Infine, l'orientamento sopra richiamato ha, poi, di recente trovato definitivo avallo in sede di legittimità
(cfr. Cass n. 13932/2024, in questa sede da intendersi espressamente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc, ancor più rilevante in quanto relativa ad identico contenzioso contro la odierna convenuta) che, per quanto di rilievo in diritto, ha così argomentato […]:
12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)
[…].
pagina 11 di 16 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021) […].
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) […].
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità […].
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
*
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso che ci occupa, deve affermarsi che tutte le indennità in commento siano emolumenti strettamente correlati allo svolgimento della mansione e finalizzate a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività.
La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata si è già pronunciata in relazione alla indennità di utilizzazione professionale e alla indennità di riserva, con riguardo alle altre indennità in questa sede azionate, si osserva che:
i) sulla indennità DM GO la condivisa giurisprudenza della Corte di Appello di Milano ha evidenziato che trattasi di una indennità strettamente correlata alle mansioni, in quanto volta a compensare un particolare disagio e pericolo correlato alle azioni del macchinista per procedere all'assolvimento dei compiti assegnati (cfr. Cda Milano, sentenza 347/2024);
pagina 12 di 16 ii) Sulla indennità per lavoro notturno non è revocabile la sua inclusione ai fini del presente giudizio, trattandosi di indenni strettamente correlata all'attività del macchinista che presta servizio su turni non cadenzati nelle 24 ore;
iii) sulla indennità flessibilità DM diurna e notturna si condivide la giurisprudenza della Corte di
Appello di Milano che ne ha individuato la natura strettamente correlata alla mansione del personale di macchine di bordo, trattandosi di attività stabilita nei normali turni di lavoro ed obbligatoria (cfr. Cda
Milano, sentenza 347/24).
*
Ne consegue che le domande attoree sono meritevoli di accoglimento e va Controparte_1 condannata a corrispondere per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2025 quanto al signor Parte_1
l'importo di € 4.656,78 lordi e dal 01.06.2019 al 30.04.2025 quanto al signor l'importo di € Pt_2
2.576,90 lordi a titolo di differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ogni giorno di ferie godute e quelle spettanti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
*
Quanto ai conteggi, la resistente li ha contestati invocando l'art. 68 punto 6 del CCNL in forza del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile si divide convenzionalmente per
26.
Ne consegue che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile.
L'assunto non è fondato, dovendosi condividere l'interpretazione di parte ricorrente secondo cui il citato art. 68 punto 6 trovi applicazione per le sole competenze fisse e non anche per quelle variabili, rispetto alle quali rileva l'attività prestata nelle singole giornate lavorative, come nel caso di specie.
Corretto quindi il divisore 22 applicato dalla parte ricorrente, i cui conteggi sul punto non sono stati contestati.
*
Lo scrivente giudice, infine, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alle condivisibili argomentazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza emessa nel procedimento RG 1803/2025 (est.
Dott. Perillo) ove si legge:
“Occorre poi ribadire che tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità si è sempre indirizzata nell'affermare il principio secondo pagina 13 di 16 cui qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore… deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le tue ferie annuali (sentenza IA già citata).
Il principio è assolutamente inequivoco e non certamente affidato a valutazioni di equiparazione tendenziale, tanto più se si considera che, diversamente opinando, si introdurrebbero meccanismi di assoluta discrezionalità idonei a consentire, di fatto, forme più o meno surrettizie di risparmio al datore di lavoro in danno però degli obblighi come sopra enunciati e dei correlati diritti dei lavoratori che per l'effetto risulterebbero frustrati.
Il fatto poi che la giurisprudenza già sopra richiamata abbia precisato che l'obbligo di monetizzare le ferie debba mettere il lavoratore in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro, non è certamente da intendersi nel senso che il principio risulterebbe rispettato anche ove la retribuzione lavorativa e quella del periodo di ferie, in relazione a tutto quel complesso di voci retributive presenti nel primo caso e che, come visto, devono concorrere anche per il calcolo della retribuzione per il periodo di ferie, presentino una minima differenza, percentualmente irrisoria o comunque poco significativa.
È invece da intendersi nel senso genuino fatto proprio dalla giurisprudenza in commento, ovvero che una discrasia tra le due tipologie di retribuzione in commento sia ammissibile solo in relazione a quelle spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto, come già evidenziato nella citata sentenza IA.
In tali strettissimi termini si è quindi ritenuto di affermare un principio di tendenziale allineamento delle due tipologie di retribuzione ma non certamente consentire che voci riconosciute in maniera costante possano essere escluse, in tutto o in parte, dal calcolo della retribuzione per il periodo di ferie.
Quest'ultimo principio porta ad escludere la rilevanza del parziale riconoscimento della indennità IUP ai fini per cui è causa.
O il riconoscimento è integrale, per quanto sopra visto, ovvero vi è una violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza e la relativa differenza deve essere riconosciuta al lavoratore, a prescindere dalla sua limitata incidenza percentuale e da eventuali accordi pure confluiti nella contrattazione collettiva nazionale, che, in quanto fonte secondaria, deve essere inevitabilmente disapplicata.
* pagina 14 di 16 Alcuna prescrizione poi può ritenersi maturata atteso che, per quanto la società sia in tutela reale, è oramai principio consolidato che: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 06/09/2022).
*
Il ricorso va integralmente accolto e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo
FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
- accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità DM
pagina 15 di 16 GO), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità DM);
- condanna a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze Controparte_1 retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati, con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 30.04.2025, nella misura di €. 4.656,78 lordi quanto al signor e con riferimento al Parte_1 periodo compreso tra il 01.06.2019 e il 30.04.2025 nella misura di €. 2.576,90 lordi quanto al signor
, già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, oltre rivalutazione monetaria Pt_2
e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio dei ricorrenti liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e c.u., ove versato.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie IN
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti EL VALENTINA, QUADRIO C.F._2
SC e EL LB RA NA presso lo studio delle quali in Milano Viale
BI IA n. 18 hanno eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv,ti GIUSTINIANI Controparte_1 P.IVA_1
MA e CO MA VA presso lo studio dei quali in Milano Via Barozzi, 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.5.2025, i ricorrenti e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 “1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività
Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità DM GO), dall'art. 75 del
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016
(Indennità Flessibilità DM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 30.04.2025, nella misura di €. 4.656,78 lordi quanto al signor e con riferimento al periodo compreso tra il 01.06.2019 e il 30.04.2025 nella misura di €. Parte_1
2.576,90 lordi quanto al signor , già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, Pt_2
o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2); pagina 2 di 16 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato per
€. 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oltre accessori di legge. Sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti sono dipendenti di con mansioni di macchinisti ex CCNL Controparte_1 mobilità - attività ferroviarie presso l'impianto ferroviario di Milano Smistamento.
Nel presente giudizio i lavoratori si dolgono delle modalità con le quali la convenuta provvede a calcolare la retribuzione delle giornate di ferie, in quanto illegittimamente non terrebbe conto di talune indennità percepite in forza delle mansioni disimpegnate ovvero: a) l'indennità di assenza dalla residenza;
b) l'indennità di utilizzazione professionale;
c) l'indennità DM GO;
d) indennità per lavoro notturno;
e) indennità flessibilità DM diurna e notturna.
*
Il quadro contrattuale, normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'articolo 68 CCNL mobilità attività ferroviarie individua quali elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione Quadri;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) compensi per reperibilità e disponibilità;
m) indennità di maneggio denaro;
pagina 3 di 16 n) indennità di turno;
o) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
p) indennità diverse”.
Sulla tematica è poi intervenuto l'articolo 24 del contratto integrativo aziendale secondo cui: “1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi: Testi a) elemento retributivo ( , di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
c) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all'art. 32 del presente contratto;
f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all'art. 33 del presente contratto;
g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 del presente contratto;
h) indennità diverse, di cui all'art. 36 del presente contratto:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per istruttori nei corsi professionali;
- assegno di confine;
- indennità per PdM GO;
- compenso per collaudi;
- visite in conto terzi per il personale sanitario;
- indennità di sede all'estero;
- compenso addetto manutenzione rotabili;
i) indennità per il personale navigante, di cui all'art. 37 del presente contratto:
- indennità di presenza a bordo;
- quota oraria presenza a bordo;
- indennità di collegamento terra-bordo; pagina 4 di 16 - lavoro straordinario-superi.
j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto”.
Quanto alle ferie, l'articolo 30, comma 6, CCNL mobilità attività ferroviarie, prevede che: Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
*
L'indennità per assenza dalla residenza che i ricorrenti lamentano non venga calcolata nella retribuzione durante il periodo di ferie è invece disciplinata dall'articolo 77, comma 2, CCNL mobilità attività ferroviarie, secondo cui: Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,00
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 2,00 pagina 5 di 16 b) per servizi con riposo fuori residenza € 3,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,60.
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
L'indennità di utilizzazione professionale di condotta e di chilometraggio, rispetto alla quale, del pari, i lavoratori lamentano il mancato computo nella retribuzione durante le ferie, trova disciplina nell'articolo 31 dei contratti integrativi aziendali 2012 e 2016, ai sensi del quale: Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella (...) Tabella B.
L'indennità DM GO è disciplinata dall'articolo 36, punto 9 relativamente all'attività di messa in servizio e messa fuori servizio del mezzo di trazione.
L'indennità per lavoro notturno è disciplinata dall'articolo 75 CCNL attività ferroviarie in relazione alla prestazione resa durante l'orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
L'indennità flessibilità DM diurna e notturna è prevista dall'articolo 83 CCNL attività ferroviarie ed è relativa all'attività di condotta, già prevista e programmata in turno secondo una specifica flessibilità.
Infine, si rappresenta che il CCNL, per quanto di interesse, prevede che:
- nell'art.31.5, che l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie sia limitata al solo importo fisso di € 4,50;
- nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, l'esclusione dell'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- nell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie, 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, il computo della retribuzione dei giorni di ferie sia limitato ai soli elementi negli stessi indicati.
*
Sulla tematica oggetto di causa si è formata consolidata giurisprudenza.
pagina 6 di 16 Infatti, come già evidenziato da questo stesso Tribunale in analogo contenzioso (cfr. sentenza resa nella causa RG 3432/20 / , estensore , in questa sede da intendersi richiamata ex Pt_3 CP_1 CP_2 art. 118 disp. att. cpc):
“Infatti, con specifico riguardo all'incidenza delle voci retributive variabili, la Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, stabiliva quanto segue:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36
Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha
(...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n.
66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
(...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_1 Per_2
Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_4 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_3
pagina 7 di 16 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto 26, del
13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_5
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di
[...] cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_3
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_3
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_7 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel pagina 8 di 16 calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IA e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-
385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
pagina 9 di 16 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_7 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Ebbene, nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi predetti analogamente alla giurisprudenza già formatasi con riguardo all'indennità di tratta e all'indennità per soste notturne fuori base del personale di volo di una compagnia aerea, come stabilito dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro, nella sentenza n. 684/2019 pubblicata il 02/07/2019, in cui si legge che “Dette indennità risultano, innanzitutto, intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di pilota, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di pilota, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio in volo (cfr. “indennità di tratta” ex art. 28 e
“indennità integrativa di volo per i volontari sul turno flessibile” ex art 31), periodi a disposizione a terra (cfr. “indennità per riserva in aeroporto e in hotel” ex art. 33) e periodi di sosta trascorsi fuori dalla base (cfr. “indennità per soste notturne fuori base” ex art. 40), e intende compensare lo specifico disagio derivante dall'espletamento di tale attività.
Esse, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del pilota, essendo previste appositamente per il personale avente tale qualifica”.
Anche nella presente fattispecie, trattasi di indennità che sono intrinsecamente connesse alle mansioni dei macchinisti, come indirettamente comprovato dal loro ammontare di cui alle buste paga in atti e dal conseguente ammontare delle differenze retributive. Quanto precede impone anche di ritenere che la mancata fruizione da parte dei macchinisti delle indennità oggetto di causa potrebbe costituire un ostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie da parte del ricorrente, la cui retribuzione sarebbe di fatto decurtata in concomitanza con il congedo dal lavoro per ferie.
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80. Inoltre, deve essere dichiarata l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. pagina 10 di 16 Da quanto precede, discende l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.1, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica di cui all'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto […].
I principi della giurisprudenza di merito hanno trovato poi ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 18160 del 26/06/2023, da intendersi richiamata integralmente ex art. 118 disp. att. cpc) secondo cui, in estrema sintesi:
i) la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425);
ii) occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
Infine, l'orientamento sopra richiamato ha, poi, di recente trovato definitivo avallo in sede di legittimità
(cfr. Cass n. 13932/2024, in questa sede da intendersi espressamente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc, ancor più rilevante in quanto relativa ad identico contenzioso contro la odierna convenuta) che, per quanto di rilievo in diritto, ha così argomentato […]:
12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)
[…].
pagina 11 di 16 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021) […].
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) […].
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità […].
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
*
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso che ci occupa, deve affermarsi che tutte le indennità in commento siano emolumenti strettamente correlati allo svolgimento della mansione e finalizzate a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività.
La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata si è già pronunciata in relazione alla indennità di utilizzazione professionale e alla indennità di riserva, con riguardo alle altre indennità in questa sede azionate, si osserva che:
i) sulla indennità DM GO la condivisa giurisprudenza della Corte di Appello di Milano ha evidenziato che trattasi di una indennità strettamente correlata alle mansioni, in quanto volta a compensare un particolare disagio e pericolo correlato alle azioni del macchinista per procedere all'assolvimento dei compiti assegnati (cfr. Cda Milano, sentenza 347/2024);
pagina 12 di 16 ii) Sulla indennità per lavoro notturno non è revocabile la sua inclusione ai fini del presente giudizio, trattandosi di indenni strettamente correlata all'attività del macchinista che presta servizio su turni non cadenzati nelle 24 ore;
iii) sulla indennità flessibilità DM diurna e notturna si condivide la giurisprudenza della Corte di
Appello di Milano che ne ha individuato la natura strettamente correlata alla mansione del personale di macchine di bordo, trattandosi di attività stabilita nei normali turni di lavoro ed obbligatoria (cfr. Cda
Milano, sentenza 347/24).
*
Ne consegue che le domande attoree sono meritevoli di accoglimento e va Controparte_1 condannata a corrispondere per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2025 quanto al signor Parte_1
l'importo di € 4.656,78 lordi e dal 01.06.2019 al 30.04.2025 quanto al signor l'importo di € Pt_2
2.576,90 lordi a titolo di differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ogni giorno di ferie godute e quelle spettanti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
*
Quanto ai conteggi, la resistente li ha contestati invocando l'art. 68 punto 6 del CCNL in forza del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile si divide convenzionalmente per
26.
Ne consegue che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile.
L'assunto non è fondato, dovendosi condividere l'interpretazione di parte ricorrente secondo cui il citato art. 68 punto 6 trovi applicazione per le sole competenze fisse e non anche per quelle variabili, rispetto alle quali rileva l'attività prestata nelle singole giornate lavorative, come nel caso di specie.
Corretto quindi il divisore 22 applicato dalla parte ricorrente, i cui conteggi sul punto non sono stati contestati.
*
Lo scrivente giudice, infine, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alle condivisibili argomentazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza emessa nel procedimento RG 1803/2025 (est.
Dott. Perillo) ove si legge:
“Occorre poi ribadire che tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità si è sempre indirizzata nell'affermare il principio secondo pagina 13 di 16 cui qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore… deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le tue ferie annuali (sentenza IA già citata).
Il principio è assolutamente inequivoco e non certamente affidato a valutazioni di equiparazione tendenziale, tanto più se si considera che, diversamente opinando, si introdurrebbero meccanismi di assoluta discrezionalità idonei a consentire, di fatto, forme più o meno surrettizie di risparmio al datore di lavoro in danno però degli obblighi come sopra enunciati e dei correlati diritti dei lavoratori che per l'effetto risulterebbero frustrati.
Il fatto poi che la giurisprudenza già sopra richiamata abbia precisato che l'obbligo di monetizzare le ferie debba mettere il lavoratore in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro, non è certamente da intendersi nel senso che il principio risulterebbe rispettato anche ove la retribuzione lavorativa e quella del periodo di ferie, in relazione a tutto quel complesso di voci retributive presenti nel primo caso e che, come visto, devono concorrere anche per il calcolo della retribuzione per il periodo di ferie, presentino una minima differenza, percentualmente irrisoria o comunque poco significativa.
È invece da intendersi nel senso genuino fatto proprio dalla giurisprudenza in commento, ovvero che una discrasia tra le due tipologie di retribuzione in commento sia ammissibile solo in relazione a quelle spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto, come già evidenziato nella citata sentenza IA.
In tali strettissimi termini si è quindi ritenuto di affermare un principio di tendenziale allineamento delle due tipologie di retribuzione ma non certamente consentire che voci riconosciute in maniera costante possano essere escluse, in tutto o in parte, dal calcolo della retribuzione per il periodo di ferie.
Quest'ultimo principio porta ad escludere la rilevanza del parziale riconoscimento della indennità IUP ai fini per cui è causa.
O il riconoscimento è integrale, per quanto sopra visto, ovvero vi è una violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza e la relativa differenza deve essere riconosciuta al lavoratore, a prescindere dalla sua limitata incidenza percentuale e da eventuali accordi pure confluiti nella contrattazione collettiva nazionale, che, in quanto fonte secondaria, deve essere inevitabilmente disapplicata.
* pagina 14 di 16 Alcuna prescrizione poi può ritenersi maturata atteso che, per quanto la società sia in tutela reale, è oramai principio consolidato che: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 06/09/2022).
*
Il ricorso va integralmente accolto e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo
FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
- accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità DM
pagina 15 di 16 GO), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità DM);
- condanna a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze Controparte_1 retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati, con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 30.04.2025, nella misura di €. 4.656,78 lordi quanto al signor e con riferimento al Parte_1 periodo compreso tra il 01.06.2019 e il 30.04.2025 nella misura di €. 2.576,90 lordi quanto al signor
, già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, oltre rivalutazione monetaria Pt_2
e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio dei ricorrenti liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e c.u., ove versato.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie IN
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