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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26-02-2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO IACONO Parte_1 C.F._1
MASSIMO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA
RESISTENTE
Oggetto : sfratto per morosità
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando pagina 1 di 4 1) Dichiara che il contratto oggetto del giudizio si è risolto per grave inadempimento della resistente
2) Conferma l'ordinanza di rilascio.
3) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4400,00
per il mancato pagamento dei canoni intimati, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo
4) Condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese del giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 oltre, iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità l'odierna ricorrente esponeva che con atto di compravendita del
2 agosto 2023, aveva acquistato da potere della sig.ra l'immobile sito in Palermo, Via Parte_2
Volturno n. 31, piano settimo, interno n. 19, in catasto al fg. 127,p.lla 66, sub. 47 e che, al momento dell'acquisto, il suddetto immobile era già oggetto di locazione ad uso abitativo giusto contratto stipulato fra la sig.ra (locatrice/venditrice) e la sig.ra Parte_2 Controparte_1
Precisava che, a far data dal 2 agosto 2023, era subentrata a tutti gli effetti di legge nel detto contratto di locazione, in sostituzione, quindi, della precedente proprietaria e locatrice sig.ra T_
, giusto atto di subentro registrato in data 7 settembre 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di
[...]
Palermo.
Esponeva che il canone di locazione pattuito dalle parti all'art. 5 del citato contratto era pari ad €.
7.200,00 annui da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate da €. 600,00 ciascuna scadenti il giorno
5 di ogni mese e che la conduttrice , dal mese di agosto 2023 fino ad oggi, aveva corrisposto solo alcuni acconti per complessivi €. 1.600,00, e rimanendo così debitrice dell'importo complessivo di €. 4.400,00
(ovvero canoni dovuti da agosto 2023 a maggio 2024 pari a n. 10 mensilità da €. 600,00 ciascuna = €.
6.000,00 - €. 1.600,00 acconti versati = €. 4.400,00).
pagina 2 di 4 Precisava che oltre a tale importo la conduttrice non aveva versato oneri condominiali ordinari e accessori scaduti e non pagati relativi al periodo di gestione anno 2024 per un importo complessivo pari a ben €. 473,05 come dettagliatamente indicato nell'allegato estratto conto fornito dall'Amm.re del
. Controparte_2
Ciò premesso, citava la conduttrice in giudizio per ottenere la convalida dello sfratto.
All'udienza per la convalida l'intimata si costituiva, si opponeva alla convalida deducendo di aver concordato con la precedente locatrice una diminuzione del canone dal febbraio 2022, in quanto si trovava in difficoltà economiche .
Questo giudice, stante l'opposizione, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il cambiamento di rito da sommario in speciale locatizio.
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 26-02-2025 , la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c..
Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore proposta da parte ricorrente- in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta.
Nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento, dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice precisando che la stessa era morosa dell'importo complessivo di €. 4.400,00
(ovvero canoni dovuti da agosto 2023 a maggio 2024 pari a n. 10 mensilità da €. 600,00 ciascuna = €.
6.000,00 - €. 1.600,00 acconti versati = €. 4.400,00)
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito.
La resistente ha dedotto che vi era un accordo con la precedente locatrice di ridurre il canone a 400,00
euro mensili .
pagina 3 di 4 Si rileva che parte resistente non ha dato alcuna prova di tale accordo , comunque ogni accordo di riduzione del canone doveva risultare da atto scritto. La stessa conduttrice ha ammesso che in data
13.03.2024, la sig.ra precedente locatrice, le aveva notificato decreto ingiuntivo a titolo di T_
differenze per canoni di locazione, rilevando che la riduzione del canone operava solo per un anno.
Pertanto la ricorrente che è subentrata al contratto di locazione , ha diritto a ricevere dalla conduttrice il canone che risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e che è pari ad euro 600,00 .
Si rileva che la conduttrice non ha pagato i canoni intimati e ha continuato ad essere morosa durante il presente giudizio.
L'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e va confermata l'ordinanza di rilascio .
La resistente va condannata al pagamento della somma relativa ai canoni intimati, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre agli interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda gli oneri condominiali è cessata la materia del contendere in quanto il procuratore della ricorrente ha dichiarato che la resistente ha pagato tutti gli oneri dovuti fino al mese di dicembre
2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Considerato che la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio la resistente dovrà versare all'Erario le spese del giudizio . Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26-02-2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO IACONO Parte_1 C.F._1
MASSIMO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA
RESISTENTE
Oggetto : sfratto per morosità
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando pagina 1 di 4 1) Dichiara che il contratto oggetto del giudizio si è risolto per grave inadempimento della resistente
2) Conferma l'ordinanza di rilascio.
3) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4400,00
per il mancato pagamento dei canoni intimati, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo
4) Condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese del giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 oltre, iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità l'odierna ricorrente esponeva che con atto di compravendita del
2 agosto 2023, aveva acquistato da potere della sig.ra l'immobile sito in Palermo, Via Parte_2
Volturno n. 31, piano settimo, interno n. 19, in catasto al fg. 127,p.lla 66, sub. 47 e che, al momento dell'acquisto, il suddetto immobile era già oggetto di locazione ad uso abitativo giusto contratto stipulato fra la sig.ra (locatrice/venditrice) e la sig.ra Parte_2 Controparte_1
Precisava che, a far data dal 2 agosto 2023, era subentrata a tutti gli effetti di legge nel detto contratto di locazione, in sostituzione, quindi, della precedente proprietaria e locatrice sig.ra T_
, giusto atto di subentro registrato in data 7 settembre 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di
[...]
Palermo.
Esponeva che il canone di locazione pattuito dalle parti all'art. 5 del citato contratto era pari ad €.
7.200,00 annui da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate da €. 600,00 ciascuna scadenti il giorno
5 di ogni mese e che la conduttrice , dal mese di agosto 2023 fino ad oggi, aveva corrisposto solo alcuni acconti per complessivi €. 1.600,00, e rimanendo così debitrice dell'importo complessivo di €. 4.400,00
(ovvero canoni dovuti da agosto 2023 a maggio 2024 pari a n. 10 mensilità da €. 600,00 ciascuna = €.
6.000,00 - €. 1.600,00 acconti versati = €. 4.400,00).
pagina 2 di 4 Precisava che oltre a tale importo la conduttrice non aveva versato oneri condominiali ordinari e accessori scaduti e non pagati relativi al periodo di gestione anno 2024 per un importo complessivo pari a ben €. 473,05 come dettagliatamente indicato nell'allegato estratto conto fornito dall'Amm.re del
. Controparte_2
Ciò premesso, citava la conduttrice in giudizio per ottenere la convalida dello sfratto.
All'udienza per la convalida l'intimata si costituiva, si opponeva alla convalida deducendo di aver concordato con la precedente locatrice una diminuzione del canone dal febbraio 2022, in quanto si trovava in difficoltà economiche .
Questo giudice, stante l'opposizione, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il cambiamento di rito da sommario in speciale locatizio.
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 26-02-2025 , la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c..
Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore proposta da parte ricorrente- in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta.
Nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento, dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice precisando che la stessa era morosa dell'importo complessivo di €. 4.400,00
(ovvero canoni dovuti da agosto 2023 a maggio 2024 pari a n. 10 mensilità da €. 600,00 ciascuna = €.
6.000,00 - €. 1.600,00 acconti versati = €. 4.400,00)
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito.
La resistente ha dedotto che vi era un accordo con la precedente locatrice di ridurre il canone a 400,00
euro mensili .
pagina 3 di 4 Si rileva che parte resistente non ha dato alcuna prova di tale accordo , comunque ogni accordo di riduzione del canone doveva risultare da atto scritto. La stessa conduttrice ha ammesso che in data
13.03.2024, la sig.ra precedente locatrice, le aveva notificato decreto ingiuntivo a titolo di T_
differenze per canoni di locazione, rilevando che la riduzione del canone operava solo per un anno.
Pertanto la ricorrente che è subentrata al contratto di locazione , ha diritto a ricevere dalla conduttrice il canone che risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e che è pari ad euro 600,00 .
Si rileva che la conduttrice non ha pagato i canoni intimati e ha continuato ad essere morosa durante il presente giudizio.
L'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e va confermata l'ordinanza di rilascio .
La resistente va condannata al pagamento della somma relativa ai canoni intimati, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre agli interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda gli oneri condominiali è cessata la materia del contendere in quanto il procuratore della ricorrente ha dichiarato che la resistente ha pagato tutti gli oneri dovuti fino al mese di dicembre
2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Considerato che la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio la resistente dovrà versare all'Erario le spese del giudizio . Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4