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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11329 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Francesco Fabozzi ed elettivamente domiciliato in San Marcellino, Via Ischia n.25;
-ricorrente E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. CP_2 ; P.IVA_1
- contumace- OGGETTO: Carta docente a precario FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.05.2025, il ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2020/2021 e 2024/2025 e per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al versamento, tramite il rilascio di carta Elettronica, della somma di € 1.000,00, spese vinte da distrarsi. La parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 con gli artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999; ha invocato l'incompatibilità del quadro normativo interno con la normativa comunitaria per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
ha
1 invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. C La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
2 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti
3 amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti) e precisamente:
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenze “brevi e saltuarie” con decorrenza dal 18.11.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021 al 7.01.2021, dall'8.01.2021 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 26.02.2021, dal 27.02.2021 al 31.03.2021, 7.04.2021 al 7.04.2021, dall'8.04.2021 al 30.04.2021, dall'1.05.2021 al 9.06.2021, dal 10.06.2021 al 10.06.2021, dal 14.06.2021 al 28.06.2021;
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 3.10.2024 al 30.06.2025. In riferimento all'a.s. 2020/2021 si evidenzia che: la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio 2025 ha stabilito che anche i docenti con supplenze brevi o saltuarie (con scadenza anteriore al 30 giugno) hanno pieno diritto alla Carta del Docente, a prescindere dalla durata del contratto. Ed invero, nell'ipotesi in cui si verta in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C- 268/2024, che ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023,
[...]
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”. Controparte_5 Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della
4 durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo. Nel caso in esame la supplenza breve si è protratta per l'a.s. 2020/2021 con decorrenza dal 18.11.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021 al 7.01.2021, dall'8.01.2021 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 26.02.2021, dal 27.02.2021 al 31.03.2021, 7.04.2021 al 7.04.2021, dall'8.04.2021 al 30.04.2021, dall'1.05.2021 al 9.06.2021, dal 10.06.2021 al 10.06.2021, dal 14.06.2021 al 28.06.2021, per un orario di 18 ore settimanali , il che rende l'attività svolta , in carenza di contrari rilievi , non reperibili secondo logica, assimilabile a quella dei docenti con contratti a termine su organico di fatto ( fino al termine della attività didattiche ). Va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che il docente, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non è fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche. Ed infatti nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato in data 27.11.2025 per l'a.s. 2025/2026, contratto con decorrenza dal 4.09.2025 al 31.08.2026. Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento. Ne discende la condanna del e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo
5 indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025;
2) condanna il all'attribuzione Controparte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025;
3) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 321,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Fabozzi. Si comunichi. Napoli, il 22.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Francesco Fabozzi ed elettivamente domiciliato in San Marcellino, Via Ischia n.25;
-ricorrente E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. CP_2 ; P.IVA_1
- contumace- OGGETTO: Carta docente a precario FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.05.2025, il ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2020/2021 e 2024/2025 e per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al versamento, tramite il rilascio di carta Elettronica, della somma di € 1.000,00, spese vinte da distrarsi. La parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 con gli artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999; ha invocato l'incompatibilità del quadro normativo interno con la normativa comunitaria per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
ha
1 invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. C La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
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e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
2 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti
3 amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti) e precisamente:
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenze “brevi e saltuarie” con decorrenza dal 18.11.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021 al 7.01.2021, dall'8.01.2021 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 26.02.2021, dal 27.02.2021 al 31.03.2021, 7.04.2021 al 7.04.2021, dall'8.04.2021 al 30.04.2021, dall'1.05.2021 al 9.06.2021, dal 10.06.2021 al 10.06.2021, dal 14.06.2021 al 28.06.2021;
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 3.10.2024 al 30.06.2025. In riferimento all'a.s. 2020/2021 si evidenzia che: la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio 2025 ha stabilito che anche i docenti con supplenze brevi o saltuarie (con scadenza anteriore al 30 giugno) hanno pieno diritto alla Carta del Docente, a prescindere dalla durata del contratto. Ed invero, nell'ipotesi in cui si verta in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C- 268/2024, che ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023,
[...]
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”. Controparte_5 Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della
4 durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo. Nel caso in esame la supplenza breve si è protratta per l'a.s. 2020/2021 con decorrenza dal 18.11.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021 al 7.01.2021, dall'8.01.2021 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 26.02.2021, dal 27.02.2021 al 31.03.2021, 7.04.2021 al 7.04.2021, dall'8.04.2021 al 30.04.2021, dall'1.05.2021 al 9.06.2021, dal 10.06.2021 al 10.06.2021, dal 14.06.2021 al 28.06.2021, per un orario di 18 ore settimanali , il che rende l'attività svolta , in carenza di contrari rilievi , non reperibili secondo logica, assimilabile a quella dei docenti con contratti a termine su organico di fatto ( fino al termine della attività didattiche ). Va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che il docente, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non è fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche. Ed infatti nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato in data 27.11.2025 per l'a.s. 2025/2026, contratto con decorrenza dal 4.09.2025 al 31.08.2026. Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento. Ne discende la condanna del e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo
5 indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025;
2) condanna il all'attribuzione Controparte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025;
3) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 321,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Fabozzi. Si comunichi. Napoli, il 22.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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