Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/03/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento (-OMISSIS-), notificato in data -OMISSIS-, con il quale la Questura della Provincia di Catanzaro ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-, con istanza del-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino del -OMISSIS-, faceva ingresso in Italia il -OMISSIS- con regolare visto per lavoro subordinato ottenuto a seguito di nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli.
2. Egli espone in fatto che:
- una volta giunto in Italia, si è trovato nell'impossibilità di perfezionare la procedura di rilascio del titolo di soggiorno a causa dell’irreperibilità del datore di lavoro, rimanendo vittima incolpevole di tale condotta fraudolenta;
- versando in stato di necessità, si è trasferito a Catanzaro, dove, in data-OMISSIS-, presentava alla locale Questura istanza di permesso di soggiorno;
- solo in occasione del successivo preavviso di rigetto alla propria domanda di soggiorno, veniva a conoscenza della revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di -OMISSIS-;
- quindi, con il provvedimento impugnato, la Questura di Catanzaro rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
3. La Questura di Catanzaro ha fondato il diniego alla richiesta di permesso sulle seguenti circostanze:
- tardività dell'istanza di permesso di soggiorno, presentata oltre sette mesi dopo l'ingresso, senza il rispetto delle procedure previste;
- omessa stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- sopravvenuta revoca del nulla osta;
- assenza di documentazione attestante idonea sistemazione alloggiativa.
4. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il diniego per le seguenti ragioni:
- omessa valutazione da parte dell’amministrazione della truffa subita, che giustificherebbe la tardività della domanda;
- mancata conoscenza del provvedimento di revoca del nulla osta, che, pertanto, non ha potuto impugnare per tempo;
- violazione del principio di proporzionalità a fronte del percorso di integrazione avviato;
- sussistenza della documentazione richiesta.
5. Si è costituita l’amministrazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della revoca del nulla osta e sostenendo la legittimità del rigetto impugnato.
6. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Il Collegio ritiene, innanzitutto, fondata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'amministrazione.
L'omessa impugnazione della revoca del nulla osta determina l'inammissibilità del ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno; quest'ultimo, infatti, assume i caratteri di un atto vincolato rispetto alla revoca del nulla osta, ormai divenuta inoppugnabile.
Al riguardo, non rileva la dedotta mancata notifica della revoca del nulla osta: il ricorrente, infatti, ne ha acquisito piena contezza quantomeno con la notifica del rigetto della domanda di permesso di soggiorno e, ciononostante, ha omesso di estendere l'impugnazione anche all'atto presupposto, consolidandone definitivamente gli effetti.
8. Ad ogni modo, il ricorso è, altresì, infondato nel merito.
Le circostanze dedotte dal ricorrente in ordine alla truffa subita non valgono a esonerarlo dall'onere di diligenza minima, che, nel caso di specie, gli imponeva di attivarsi tempestivamente presso gli uffici competenti, a prescindere dall'irreperibilità del datore di lavoro. In altri termini, pur nell'impossibilità di contattare quest'ultimo, il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi entro il termine di legge presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, segnalando le difficoltà riscontrate.
Infatti, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 35 e ss. del DPR n. 394/1999, la presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso costituisce un adempimento necessario, che risponde all'interesse pubblico alla verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e rappresenta un presidio di legalità volto a impedire la permanenza dello straniero in una condizione di irregolarità.
Né l'invocata “causa non imputabile” consente di derogare a tale dato normativo, che subordina il rilascio del titolo al rispetto di specifiche procedure.
Nel caso di specie, a fronte di un ingresso avvenuto il -OMISSIS-, la prima attivazione documentata risale al-OMISSIS-, allorché il ricorrente ha provveduto a presentare alla locale Questura istanza di permesso di soggiorno.
Ad avviso del Collegio, tale inerzia, protrattasi per circa sette mesi, rende legittima sia la revoca del nulla osta (come detto mai impugnata) che il diniego del permesso di soggiorno.
Né il provvedimento appare sproporzionato, poiché l’inadempimento datoriale non può giustificare un tale ritardo nel presentarsi presso gli uffici competenti.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda e la condizione soggettiva del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI HE | VO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.