CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26923 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa l'8 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato nei confronti VA Vincenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati contestati ai capi G, G1, G2 e G3, respingendo la richiesta del pubblico ministero di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26923 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/03/2024 applicazione della misura cautelare anche con riferimento al reato di cui al capo G4. Con ordinanza del 9 novembre, il Tribunale di Napoli - Sezione Riesame - ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal VA, annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, limitatamente al reato di cui al capo G2, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Rappresenta che: la difesa, con l'atto di riesame, aveva eccepito la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per indagini preliminari, evidenziando come quest'ultimo non avesse fatto altro che riprendere il contenuto dell'informativa dei Carabinieri;
il Tribunale aveva ritenuto infondata la doglianza difensiva, sostenendo che l'autonoma valutazione, in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate, emergesse dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari avesse respinto la richiesta del pubblico ministero in relazione al reato di cui al capo G4. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe reso «una motivazione esemplificativa per un solo capo di imputazione». i 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 4.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale, infatti, ha reso un'ampia motivazione con riferimento a ciascuno dei reati per i quali ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza (cfr., in particolare, le pagine 7 e ss. dell'ordinanza). Ha, poi, evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari, seppur in modo talvolta sintetico, aveva formulato delle personali valutazioni in ordine a tutte le ipotesi di reato contestate. A conferma di ciò, ha fatto riferimento al rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare anche in relazione al reato di cui al capo G4, che dimostrava indiscutibilmente come il Giudice per le indagini preliminari avesse autonomamente valutato la richiesta della parte pubblica. 5. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 15 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa l'8 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato nei confronti VA Vincenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati contestati ai capi G, G1, G2 e G3, respingendo la richiesta del pubblico ministero di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26923 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/03/2024 applicazione della misura cautelare anche con riferimento al reato di cui al capo G4. Con ordinanza del 9 novembre, il Tribunale di Napoli - Sezione Riesame - ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal VA, annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, limitatamente al reato di cui al capo G2, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Rappresenta che: la difesa, con l'atto di riesame, aveva eccepito la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per indagini preliminari, evidenziando come quest'ultimo non avesse fatto altro che riprendere il contenuto dell'informativa dei Carabinieri;
il Tribunale aveva ritenuto infondata la doglianza difensiva, sostenendo che l'autonoma valutazione, in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate, emergesse dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari avesse respinto la richiesta del pubblico ministero in relazione al reato di cui al capo G4. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe reso «una motivazione esemplificativa per un solo capo di imputazione». i 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 4.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale, infatti, ha reso un'ampia motivazione con riferimento a ciascuno dei reati per i quali ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza (cfr., in particolare, le pagine 7 e ss. dell'ordinanza). Ha, poi, evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari, seppur in modo talvolta sintetico, aveva formulato delle personali valutazioni in ordine a tutte le ipotesi di reato contestate. A conferma di ciò, ha fatto riferimento al rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare anche in relazione al reato di cui al capo G4, che dimostrava indiscutibilmente come il Giudice per le indagini preliminari avesse autonomamente valutato la richiesta della parte pubblica. 5. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 15 marzo 2024.