Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24010 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10750 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Bacicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera 23 luglio 2024 prot. -OMISSIS-, anche in parte qua , notificata il 2 agosto 2024, avente a oggetto il giudizio negativo del ricorrente per il conseguimento della quarta valutazione di professionalità, con la conseguente sua dispensa dal servizio;
- di tutti gli altri atti, connessi, presupposti e conseguenti, ancorché incogniti, ivi compresi, i pareri negativi resi dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Catanzaro del 2 dicembre 2021 e di Firenze del 3 marzo 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2025 :
- del decreto del Ministro della giustizia 10 settembre 2024 (e notificato in data 18 dicembre 2024) con cui è stata disposta dal Ministro della giustizia la dispensa dal servizio del Dott. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già magistrato ordinario, impugnava, con il ricorso introduttivo, la delibera del Consiglio superiore della magistratura (CS) con il quale veniva espresso il giudizio negativo circa il superamento della quarta valutazione di professionalità ai sensi dell’art. 11, comma 13 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, sancendo cosí la dispensa dal servizio.
2. Si costituiva in resistenza il CS.
3. Con successivo atto di motivi aggiunti veniva gravato il d.m. 10 settembre 2024 col quale veniva decretata la dispensa dal servizio del ricorrente.
4. Parte resistente depositava documenti e memorie (cui replicava con altra memoria l’esponente) in vista della pubblica udienza del 12 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Prima di affrontare lo scrutinio dei due atti di gravame, appare opportuno esporre compiutamente la vicenda fattuale sottostante le decisioni impugnate.
6. Come detto, il ricorrente è un ex magistrato ordinario che, per il quadriennio dall’11 aprile 2007 all’11 aprile 2011, avrebbe dovuto conseguire la quarta valutazione di professionalità: dopo l’acquisizione dei pareri dei consigli giudiziari competenti, il CS formulava giudizio negativo ai sensi dell’art. 11, comma 9 d.lgs. 160/2006. Tale decisione veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale che accoglieva il ricorso (v. Tar Lazio, sez. I, 16 giugno 2020 n. 6613): conseguentemente, l’organo di autogoverno si ripronunciava confermando, con diversa e piú corposa motivazione, il giudizio negativo. Anche avverso quest’ultimo provvedimento l’odierno esponente proponeva ricorso: l’impugnazione, nondimeno, si concludeva con sentenza di estinzione del giudizio, per rinuncia della parte ricorrente accettata dalle controparti (v. Tar Lazio, sez. I, 8 aprile 2024, n. 6760).
7. Come è noto, in caso di giudizio negativo del CS, il magistrato è sottoposto (ai sensi dell’art. 11, comma 11 d.lgs. 160/2006) ad una nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Orbene, anche quest’ultima si concludeva con un giudizio negativo (periodo 11 aprile 2011-11 aprile 2013), determinando la dispensa ex lege dal servizio (pur essendo il ricorrente già fuoriuscito dall’ordine giudiziario per dimissioni volontarie). Avverso questa decisione veniva proposto il ricorso introduttivo.
8. Con successivo decreto del Ministro della giustizia (gravato con l’atto di motivi aggiunti) veniva recepita la delibera del CS di dispensa dal servizio.
9. Ricostruiti in tali termini la vicenda fattuale, è possibile passare all’illustrazione delle censure formulate, principiando da quelle spiegate col ricorso introduttivo. In particolare, esso è strutturato in quattro motivi (identificati ciascuno da una lettera), articolati (i primi due) a loro volta in sottocensure: nel dettaglio, il primo motivo («A») afferisce alla carenza dei prerequisiti di indipendenza e imparzialità; il secondo («B») alla mancanza del requisito della capacità; il terzo e il quarto («C» e «D») sono doglianze per relationem con i quali si fanno valere le censure già esposte nei confronti, rispettivamente, della decisione di dispensare il ricorrente dal servizio e dei pareri infraprocedimentali dei consigli giudiziari. Conseguentemente, la seguente esposizione illustrerà i sotto-motivi formulati.
10. Col primo sotto-motivo viene censurata la delibera del CS nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei prerequisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità: questi, invero, non verrebbero meno solo in ragione dell’amicizia con un legale (l’avv. -OMISSIS-), se tale fatto non si accompagna a illeciti disciplinari o si traduca in provvedimenti favorevoli alla parte privata.
11. Analogamente, con il secondo mezzo di impugnazione, si evidenzia come l’esclusione della rilevanza penale o disciplinare dei fatti non può essere contraddetta da una valutazione negativa sulla professionalità.
12. Tramite la terza doglianza si lamenta che i fatti contestati nella delibera impugnata sarebbero già stati oggetto di valutazione in sede sia penale sia disciplinare e come tali non pregiudicherebbero l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato in assenza di un vantaggio processuale a favore del professionista ovvero dei suoi assistiti.
13. Passando alla quarta censura, va rilevato come la violazione dei doveri deontologici, posti a fondamento della decisione gravata, sarebbe smentita dall’esito del giudizio disciplinare, non essendo ravvisabili « indebiti condizionamenti rapporti o vincoli » tali da incidere in senso non corretto sulle modalità di « intendere ed esercitare le funzioni ».
14. Con la quinta ragione di gravame si denuncia la violazione del divieto di bis in idem atteso che il medesimo fatto posto a base della delibera impugnata sarebbe già stato valutato nel precedente procedimento conclusosi con giudizio negativo di professionalità.
15. Passando alla doglianza sub «B», viene evidenziato come gli atti istruttorî acquisiti dal CS dimostrerebbero la sussistenza del requisito della capacità.
16. Infine, con il ricorso per motivi aggiunti viene unicamente denunciata l’illegittimità derivata del decreto ministeriale di dispensa.
17. Prima di affrontare il merito del ricorso, va rilevata la fondatezza dell’eccepita inammissibilità del motivo sub «B»: difatti, la valutazione del requisito della capacità non ha inciso sulla decisione del CS (essendo questa basata solo sulla carenza dei prerequisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità), risultando quindi carente l’interesse della parte all’annullamento dell’atto in relazione a tale profilo.
18. Viceversa, quanto all’eccezione d’inammissibilità dell’intero ricorso, va rilevato come essa non possa essere accolta: difatti, le doglianze sono rivolte alla nuova decisione del CS di valutazione del biennio (2011-2013) successivo al quadriennio (2007-2011) per il quale era stato formulato il giudizio negativo circa il superamento della valutazione professionalità. Pertanto, il consolidamento di quest’ultimo provvedimento (a seguito della sentenza -OMISSIS- di questa Sezione), non priva il ricorrente d’interesse circa l’annullamento della successiva decisione avente ad oggetto il periodo di servizio seguente.
19. Ciò chiarito, va rilevato come tutte le censure (essendo per lo piú rivolte unicamente alla decisione circa la mancanza d’imparzialità e indipendenza) possono essere scrutinate unitariamente: nessuna, peraltro, è meritevole di accoglimento.
20. Preliminarmente, va rilevato come i prerequisiti d’indipendenza e imparzialità siano fissati dalla circolare CS 8 ottobre 2007, n. 20691 (capo III) nei seguenti termini: l’indipendenza è intesa come « svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione », mentre l’imparzialità come « corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali ». È poi condivisibile l’assunto difensivo secondo il quale una « forte amicizia » non sia indicativa di una carenza dei prerequisiti: ma d’altronde, il giudizio negativo non si fonda su tale rapporto personale del ricorrente con l’avv. -OMISSIS-, bensí sul contesto e sul complesso di relazioni intrattenute dal -OMISSIS- che hanno, al di là del dato disciplinare, incrinato i prerequisiti del (già) magistrato.
21. A tal proposito, va immediatamente esclusa la violazione del divieto di bis in idem , atteso che i fatti considerati dal CS afferiscono unicamente al periodo biennale di rivalutazione (11 aprile 2011-11 aprile 2013), come ampiamente argomentato dalla delibera al punto 6.2.a). In effetti, considerata la protrazione temporale della vicenda, parte delle azioni risultano esser state compiute durante il primo periodo di valutazione (il quadriennio 2007-2011) e parte nel biennio di nuova valutazione: ma tale circostanza non determina che il CS abbia impiegato gli stessi elementi per procedere all’adozione di due atti distinti, bensí ha separato nettamente gli avvenimenti occorsi nei due periodi presi in considerazione. Si aggiunga che l’interpretazione fornita da parte ricorrente si pone in stridente contrasto con la precedente pronuncia della Sezione 6613/2020, la quale ha annullato il giudizio negativo del CS in quanto fondato su elementi (es. delle intercettazioni telefoniche) riferibile ad avvenimenti intervenuti successivamente all’11 aprile 2011 (« invero le intercettazioni sulle utenze telefoniche dell’avv. […] che, stando alle affermazioni del CS, accerterebbero colloqui telefonici riguardanti anche “questioni processuali afferenti ad indagini coinvolgenti soggetti facenti capo alla cosca […] al quale in piú di una circostanza forniva suggerimenti in merito alla strategia procedurale da adottare”, sono state disposte dal g.i.p. […] solo il 26 maggio 2011, dunque le evidenze acquisite attraverso le stesse riguardano un arco temporale che va ben oltre il periodo in valutazione »).
22. Pertanto, risulta chiaro che se tali elementi conoscitivi non potevano essere impiegati per valutare la professionalità del magistrato nel periodo 11 aprile 2007-11 aprile 2011, sicuramente debbono poter essere utilizzati per il periodo successivo: diversamente opinando, si assisterebbe ad un’irragionevole preclusione nell’utilizzo di informazioni rilevanti per la valutazione di professionalità del magistrato, con grave pregiudizio per la serietà e credibilità dell’azione dell’organo di autogoverno.
23. Peraltro, gli elementi valorizzati dal CS rientrano pacificamente nel periodo di valutazione: ad esempio, il 20 maggio 2011, il ricorrente apprendeva del fatto che l’avv. -OMISSIS- riportava a -OMISSIS-, esponente dell’omonima importa ‘ndrina, notizie coperte da segreto investigativo, l’iscrizione del medesimo nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. e l’avvio delle intercettazioni telefoniche a suo carico (rispettivamente 26 e 27 maggio 2011).
24. Ciò chiarito, va osservato come proprio nel biennio in rivalutazione, il ricorrente – all’epoca sostituto procuratore assegnato alla direzione distrettuale antimafia (d.d.a.) competente ad indagare sulle ‘ndrine i cui esponenti erano difesi dall’avv. -OMISSIS- – ha tenuto condotte manifestamente contrarie ai doveri d’imparzialità e indipendenza. Tale conclusione si conferma al di là delle vicende disciplinari che hanno interessato l’esponente, atteso che, come da giurisprudenza pacifica (Cons. Stato, sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1787), vi è autonomia del giudizio sulla valutazione di professionalità da quello disciplinare: conseguentemente, la pronuncia di un’ordinanza di non doversi procedere disciplinarmente, non impedisce che gli stessi fatti determino un giudizio negativo di professionalità.
25. Venendo dunque ai fatti impiegati dal CS nella propria decisione, va osservato che su molte contestazioni (es. quelli di cui al pt. 6.2.b) lett. a, f, i, j della delibera) parte ricorrente si limita ad osservare come le relative vicende siano state già reputate neutre dal punto di vista penale e disciplinare: nondimeno, come già visto, anche di esse deve tenersi conto ai fini dell’odierno esame. Nel dettaglio, il CS ha semplicemente rilevato come il -OMISSIS- avesse consapevolezza sin dal 3 settembre 2010 dei rapporti tra l’avv. -OMISSIS- ed esponenti della cosca dei -OMISSIS-; il successivo 9 giugno 2011, in una conversazione telefonica tra i due il ricorrente esprimeva giudizî poco professionali su una collega (« è pazza netta »); in altra conversazione del 14 luglio 2011, l’esponente si confidava con il -OMISSIS-, raccontando di un «richiamo» subito dal procuratore aggiunto del suo ufficio durante una riunione investigativa; il 3 novembre 2011 il -OMISSIS- domandava al -OMISSIS- di ospitarlo una notte attesi gli impegni nelle vicinanze dell’abitazione di quest’ultimo (le successive conversazioni poi confermano il rapporto extraprofessionale tra i due). Orbene, unicamente questi elementi già evidenziano la poca attenzione e la scarsa professionalità del ricorrente che intratteneva fitti rapporti con un soggetto che sapeva vicino ad importante cosca malavitosa (sulla quale peraltro il -OMISSIS- indagava).
26. Similmente, appare appurato (lett. b) che il ricorrente fosse a conoscenza (dal 20 maggio 2011) che il -OMISSIS- avesse riferito al -OMISSIS- alcune informazioni coperte da segreto: si noti come il CS – a differenza della lettura suggestiva esposta nel ricorso – non abbia imputato al -OMISSIS- la rilevazione del segreto istruttorio, bensí abbia evidenziato come il ricorrente avrebbe dovuto (per tale ragione) prestare attenzione alla persona del -OMISSIS-; circostanza che può non avere rilievo disciplinare, ma sicuramente costituisce elemento che descrive la professionalità di un magistrato.
27. Nonostante l’avviso descritto al paragrafo precedente e le conoscenze pregresse (v. § 25) l’esponente continuava ad avere lunghi colloqui telefonici, anche in orarî serali (lett. c): le modalità di tali conversazioni (trattandosi di tabulati telefonici non è possibile conoscerne il contenuto) consentono di inferirne – secondo un giudizio caratterizzato all’ id quod plerumque accidit – una non inerenza alle attività professionali.
28. La gestione della vicenda del la ET (descritta ampiamente alla lett. d), appare dimostrare in maniera chiara come l’azione dell’odierno ricorrente fosse manifestamente «concordata» con il -OMISSIS-, giungendo quest’ultimo a suggerire come comportarsi (« -OMISSIS- chiedeva “è meglio che faccio due righe al carcere io?” ma -OMISSIS- ribatteva che avrebbero chiamato dal carcere »). Appare fuorviante la lettura proposta nell’atto d’impugnazione: difatti, la volontà di collaborare manifestata dal la ET non appare necessitare di una tale interlocuzione informale tra avvocato e pubblico ministero, dovendo la gestione di tale delicata fase avvenire nel piú rigoroso rispetto delle disposizioni di legge, formalizzando per iscritto ogni passaggio rilevante.
29. La situazione si ribaltava il giorno successivo (lett. e) allorquando invece il -OMISSIS- riceveva un consiglio del ricorrente su come fissare un appuntamento con il giudice per le indagini preliminari (g.i.p.). Anche in tal caso, si nota come il rapporto avvocato-pubblico ministero sia totalmente al di fuori degli schemi professionali.
30. Analogamente fuori dall’ordinario corso delle cose appare il saluto che GI -OMISSIS-, esponente di spicco della menzionata cosca di ‘ndrangheta, rivolgeva coram populo in aula d’udienza all’odierno ricorrente mentre questi svolgeva le funzioni di pubblico ministero. Risulta infatti notorio come la criminalità organizzata si avvalga di manifestazioni pubbliche per veicolare messaggi di vario tenore ad una serie indeterminata di destinatari: circostanza che trova conferma nella successiva telefonata del -OMISSIS- che aveva appreso indirettamente dell’avvenuto incontro in udienza (« so che giovedí è venuto il mio cliente »).
31. Altamente indicativa è poi il successivo episodio (lett. h): difatti, essa dimostra la «fama» del -OMISSIS- nel foro calabro, ove veniva descritto come uno « che se ne fotte ». Ovviamente, a tale conclusione il -OMISSIS- giungeva non solo per rassicurare il suo cliente (il -OMISSIS-), ma anche alla luce dell’ampia conoscenza e frequentazione con il magistrato.
32. Allo stesso modo la vicenda del rinvenimento di una microspia nell’autovettura del -OMISSIS- (lett. k) dimostra come il ricorrente si fosse messo a totale disposizione del legale, fornendogli altresí il contatto di un tecnico informatico, consulente della Procura della Repubblica. Indicativo è altresí il fatto che tra le prime persone contattate dal -OMISSIS- vi fosse proprio il -OMISSIS-: circostanza che comprova il rapporto stretto tra i due, ben oltre le ordinarie relazioni professionali che possono intercorrere tra pubblico ministero e difensore.
33. A fronte di questo complesso di elementi obiettivi e non smentiti in alcun modo dalle allegazioni di parte ricorrente, risulta pienamente logico e coerente il giudizio del CS. Difatti, è di immediata evidenza come il rapporto opaco ed ambiguo tra un pubblico ministero della d.d.a. e un avvocato conosciuto non solo per difendere soggetti appartenenti alle cosche sulle quale il menzionato ufficio indagava, ma anche per frequentarli oltre gli impegni professionali, sino a rilevare loro informazioni coperte da segreto, denoti un’assenza di imparzialità e indipendenza: ciò indipendentemente dall’asservimento delle funzioni giudiziarie ad interessi privati, essendo la carenza già integrata dai plurimi episodî elencati e plasticamente rappresentata dall’avvicinamento fisico di un esponente di punta di una locale ‘ndrina in pubblica udienza per scambiare un saluto.
34. D’altronde, in plurime occasioni, il ricorrente condivideva fatti ed avvenimenti dell’ufficio di Procura con il -OMISSIS-, circostanza che, quand’anche non integri reato, certifica l’assenza di indipendenza ed imparzialità.
35. Peraltro, ed è questo un ulteriore dato enfatizzato dal CS, l’amicizia e la frequentazione con il -OMISSIS- proseguiva anche dopo aver appreso le peculiarità del legale: soprattutto il rapporto è proseguito anche dopo che il ricorrente aveva appreso della sottoposizione (da parte del suo ufficio) del legale ad indagine e di avvio di intercettazioni ambientali nei suoi confronti.
36. A fronte di tale granitico quadro fattuale, le riflessioni difensive sono assolutamente inconsistenti, risolvendosi in sostanza in una diversa (e non condivisibile, come osservato in precedenza) lettura degli elementi sui quali il CS ha basato la propria decisione. Similmente, la circostanza che in alcuni procedimenti curati dal -OMISSIS- il ricorrente abbia chiesto e ottenuto condanne, che abbia condotto indagini positivamente conclusasi a carico di esponenti della ‘ndrina dei -OMISSIS- appaiono fatti irrilevanti: invero, se il ricorrente avesse operato diversamente, le sue condotte non solo avrebbero determinato un giudizio negativo di professionalità, ma avrebbero verosimilmente integrato gli estremi di reato.
37. Irrilevante è anche la questione civilistica inerente alla condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese per l’attività di captazione condotta dalla Procura di Catanzaro: difatti, si tratta di un fatto che inerisce al secondo percorso argomentativo afferente alla capacità del magistrato che, come già osservato, non ha inciso sulla decisione del CS.
38. Appurata l’infondatezza nei termini indicati di tutte le censure spiegate, risulta parimenti impossibile l’accoglimento delle censure di invalidità derivata spiegata con l’atto di motivi aggiunti sia avverso gli atti istruttorî (come i pareri dei consigli giudiziari) sia contro la decisione di dispensa (che consegue ex lege dal secondo giudizio negativo) recepita nel decreto ministeriale.
39. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti.
40. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le altre persone citate in motivazione.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
IA IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IG | BE OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.