Art. 9.
La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta contesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.
La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta contesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.