Ordinanza collegiale 16 dicembre 2022
Decreto cautelare 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Decreto cautelare 28 luglio 2023
Decreto presidenziale 6 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 26 ottobre 2023
Decreto presidenziale 23 dicembre 2023
Decreto presidenziale 1 febbraio 2024
Decreto presidenziale 26 marzo 2024
Dispositivo di sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Decreto cautelare 11 luglio 2024
Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10430/2025REG.PROV.COLL.
N. 05626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5626 del 2024, proposto da
AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 856336150C, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LG ET s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;
nei confronti
Comune di Rimini, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia GN (Sezione Seconda) n. 433/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della LG ET s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. BE RS e uditi per le parti gli avvocati Stefano Ferla, Andrea Conforto e Giovanni Corbyons in delega dell’avv. Giuseppe Fuda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato sulla Guri il 30 dicembre 2020, il Comune di Rimini indiceva la gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (cd. “A.TE.M.”) di Rimini, che veniva aggiudicata alla AS s.p.a.
Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la seconda classificata LG ET s.p.a., la quale aveva già avanzato istanza d’accesso, evasa dalla stazione appaltante nei limiti di quanto non secretato dalla AS.
Nell’ambito del ricorso la ricorrente avanzava dunque domanda d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm., in relazione ai documenti non ostesi dall’amministrazione.
Nel costituirsi in giudizio, quanto all’istanza d’accesso il Comune di Rimini si rimetteva al prudente apprezzamento del Tar; mentre AS, oltre a resistere all’istanza, proponeva a sua volta ricorso incidentale (avversato dalle altre parti) nei confronti dei provvedimenti di parziale ostensione, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, che le avrebbe consentito di resistere all’ingiustificata richiesta d’accesso, e la genericità dell’istanza di LG.
2. Il Tribunale amministrativo adito dichiarava il ricorso incidentale irricevibile per tardività, nonché inammissibile per carenza d’interesse, considerato che l’accesso aveva riguardato gli atti non secretati da AS, e comunque sullo stesso si era ben sviluppato il contraddittorio fra le parti in sede giudiziale; accoglieva in parte l’istanza principale ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm., in quanto la ricorrente aveva ben indicato (a pag. 26 del ricorso) in relazione ad alcuni dei documenti agognati le ragioni a base della richiesta ostensiva, da ritenere prevalenti su quelle oppositive della AS. Lo stesso non valeva per gli altri documenti richiesti, su cui la LG non aveva addotto specifiche ragioni poste a fondamento dell’accesso.
Per questo, il Tar accoglieva parzialmente l’istanza, nei termini suindicati, ordinando al Comune l’ostensione dei suddetti documenti entro 30 giorni.
3. Avverso l’ordinanza, nella parte in cui ha accolto l’istanza, ha proposto appello la AS deducendo:
I) in via principale ed assorbente: sull’inidoneità della generica e non motivata istanza di accesso di LG ET ai fini dell’accesso difensivo ai documenti coperti da dichiarazione di riservatezza per segreto industriale, nonché sull’impossibilità di colmare le carenze dell’istanza in sede processuale: violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 5 e 6 d.P.R. n. 184 del 2006, nonché dell’art. 116 Cod. proc. amm.;
II) in subordine: sulla mancata verifica in concreto, da parte del Tar, dell’assolvimento, anche in sede processuale, dell’onere in capo ad LG ET di provare il nesso di strumentalità necessaria (nel senso della indispensabilità) tra i documenti richiesti e le proprie esigenze difensive, nonché sul mancato assolvimento dell’onere stesso: violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 5 e 6 d.P.R. n. 184 del 2006, nonché dell’art. 116 Cod. proc. amm. (ulteriori profili);
III) in ogni caso: sull’errata declaratoria di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso incidentale di AS (violazione degli artt. 42 e 116 Cod. proc. amm.) e sulla riproposizione del medesimo ricorso incidentale (violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 3 d.P.R. n. 184 del 2006).
4. Resiste al gravame la LG ET, mentre non s’è costituito in giudizio l’intimato Comune di Rimini.
5. Giusta ordinanza n. 10247 del 2024 la Sezione ha disposto la sospensione impropria del processo in attesa di pronunciamento della Cgue sulla questione sollevata con ordinanza n. 8278 del 2024 di questo Consiglio di Stato.
6. A seguito di istanza di fissazione udienza successiva al deposito dell’ordinanza della Cgue del 10 giugno 2025 nella causa C-686/24, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.
DIRITTO
1. In via preliminare LG eccepisce l’irricevibilità per tardività dell’appello giacché le relative doglianze (segnatamente, quelle incentrate sulla genericità dell’istanza d’accesso e i vizi del relativo accoglimento, su cui v. infra ) erano già deducibili sin dalla comunicazione del provvedimento di accesso parziale adottato dall’amministrazione, sicché sin da allora la AS avrebbe dovuto proporre impugnazione.
1.1. L’eccezione va respinta, essendo sufficiente osservare al riguardo come la stessa attenga alle domande oggetto del ricorso incidentale di primo grado, non già dell’appello in sé, ricorso qui riproposto in chiave censoria per il tramite del terzo motivo di gravame, peraltro a sua volta di per sé non rilevante (v. infra , sub motivo 3).
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la medesima eccezione non ha a che vedere con l’accesso ai documenti ostesi (solo) per effetto dell’ordinanza del Tar (e qui controversi), rispetto a cui la AS è ben titolata a far qui valere l’assenza di ragioni legittimanti l’accesso, a prescindere dal comportamento dalla stessa tenuto in relazione all’originaria ostensione parziale riconosciuta dall’amministrazione, e pure a fronte dell’eventualmente erroneo accoglimento di questa da parte della stazione appaltante.
1.2. Parimenti va respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per dedotta genericità delle doglianze con lo stesso sollevate e violazione del principio di specificità dei motivi di gravame, considerato che l’appellante enuclea in realtà in modo sufficientemente dettagliato le ragioni di doglianza nei confronti della ordinanza, i cui capi criticati pure chiaramente individua (v., al riguardo, infra , sub § 2 ss.): il che vale di per sé a ritenere infondata l’eccezione sollevata.
2. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole della genericità dell’istanza d’accesso di LG e della contestuale violazione del contraddittorio procedimentale in danno della AS, la quale non veniva notiziata dell’istanza, e dunque non poteva svolgere compiuta opposizione.
In tale contesto, a seguito della parziale ostensione dei documenti (considerato che l’originaria istanza era stata proposta da LG ancor prima dell’aggiudicazione), l’interessata avrebbe potuto ben illustrare le ragioni a fondamento della propria richiesta in relazione a documenti secretati.
Né potrebbe darsi rilievo a tal fine all’integrazione in sede processuale delle motivazioni addotte, profilo peraltro su cui il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che con l’istanza del 26 settembre 2023 LG ET aveva chiesto di accedere, tra l’altro, a tutta la documentazione amministrativa e d’offerta presentata in gara dalla AS.
In risposta a tale istanza, con nota del 19 marzo 2024 il Comune di Rimini metteva a disposizione la documentazione amministrativa e d’offerta della AS “ ad esclusione delle rispettive parti sottratte all’accesso per espressa indicazione ” della stessa AS.
Alla luce di ciò, una volta accolta parzialmente l’istanza d’accesso con generica limitazione dello stesso ad alcuni documenti e rinvio al riguardo alle richieste di secretazione della controinteressata, è ben possibile (e fisiologico) fornire evidenza in giudizio - in sede d’impugnazione del parziale rigetto, soggetta peraltro al ristretto termine di cui all’art. 116 Cod. proc. amm. - la indispensabilità a fini difensivi dei documenti non ostesi giacché ritenuti meritevoli di secretazione; ciò tanto più in considerazione della natura del giudizio, che verte direttamente sul rapporto (non già sul provvedimento in sé di rigetto dell’istanza d’accesso), con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) , n. 6), Cod. proc. amm. A fronte di tali doglianze, nella medesima sede processuale anche la controinteressata potrà del resto confermare e argomentare la sussistenza dei segreti tecnici o commerciali già addotti nel procedimento.
In tale prospettiva, ben può evocarsi e farsi valere in sede giudiziale la motivazione sottesa alla richiesta ostensiva, tanto più in un caso - come nella specie - in cui l’istanza d’accesso era stata presentata anteriormente all’aggiudicazione ed è stata in parte accolta dall’amministrazione, con esclusione dei soli documenti su cui la controinteressata aveva opposto il segreto, ciò di cui l’istante è venuta a conoscenza proprio con l’atto di risposta all’istanza, ex se lesivo per LG ET.
In tale contesto, riconosciuto dalla stazione appaltante il requisito della “strumentalità” dell’accesso (a fronte, appunto, dell’intervenuto accoglimento dell’istanza), ma anche, col medesimo atto, la meritevole “segretezza” di alcuni documenti - con oscuramento in parte qua degli stessi, così sottratti all’accesso - ben può l’interessata invocare in giudizio, quale sede fisiologica, oltretutto a fronte del ristretto termine d’impugnazione e consolidamento altrimenti del provvedimento di rigetto, l’ulteriore presupposto della indispensabilità a fini difensivi, ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 e art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 (su cfr. comunque infra ) a superamento della riconosciuta segretezza.
Né può opporsi, in diverso inverso, la genericità dell’originaria istanza (proposta anteriormente all’aggiudicazione), in un contesto in cui l’interessata non era neppure a conoscenza che fossero stati invocati (e su cosa) segreti, quando del resto il presupposto generale della strumentalità dell’accesso - salvi i limiti della segretezza - era stato in sé riconosciuto dalla stazione appaltante.
Per tali ragioni, anche il richiamo al principio della necessaria deduzione (e valutazione da parte dell’amministrazione) in sede procedimentale delle ragioni giustificative dell’accesso non risulta pertinente rispetto al caso di specie (al riguardo, peraltro, Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, richiamata anche dai precedenti cui l’appellante fa riferimento, afferma sì la priorità della fase procedimentale dell’accesso su quella processuale, bensì in relazione al titolo dello stesso - i.e. , se documentale o “civico generalizzato” - non modificabile in giudizio; cfr. peraltro anche Cons. Stato, V, 6 aprile 2021, n. 2763, che ammette la motivazione in sede processuale circa la strumentalità necessaria dell’accesso, con “ individua [zione] [de] gli specifici elementi di questi ultimi [ i.e. , gli atti processuali di parte] che consent [ano] , nel caso concreto, di evidenziare quella imprescindibile ‘strumentalità necessaria’ che sola [consentirebbe] di superare - in favore delle esigenze difensive dell’ [interessata] - il chiaro e netto divieto di cui all’art. 53, comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, a fronte dell’opposizione ” della controinteressata; cfr., recentemente, anche Cons. Stato, V, 4 dicembre 2025, n. 9573, pur relativa a fattispecie soggetta all’applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, in cui si dà conto di come la dimostrazione della stretta indispensabilità dei documenti a fini difensivi sia avvenuta appunto in giudizio).
Come anticipato, resta peraltro ferma in tal caso, in termini simmetrici, la possibilità per la controinteressata della quale siano state accolte in origine dalla stazione appaltante le manifestate esigenze di riservatezza (con ammessa secretazione dei documenti) di difendere e argomentare le (già addotte) ragioni di segretezza a fronte dei profili di stretta indispensabilità fatti valere dal ricorrente.
3. Col secondo motivo, proposto in via di subordine, l’appellante si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nell’aver trascurato che non vi sarebbe nella specie alcuna dimostrazione, neppure offerta in sede giudiziale, circa l’effettiva necessità ai fini del diritto di difesa dei documenti richiesti da LG sui quali era stato opposto il segreto, segreto richiesto peraltro su un numero esiguo di documenti rispetto al totale.
D’altra parte, erronea sarebbe anche la ritenuta aprioristica prevalenza del diritto alla difesa sulle esigenze di riservatezza connesse a segreti tecnici o commerciali, stante il necessario apprezzamento critico (e discrezionale) da parte dell’amministrazione del relativo bilanciamento.
In tale contesto, LG ET non avrebbe del resto fornito la prova, neanche in sede processuale, della “stretta indispensabilità” dei documenti a fini di difesa, segnatamente in riferimento alla Relazione generale piano sviluppo (documento C0.1), alla Relazione illustrativa analisi assetto (C1.1), alla relazione descrittiva dei risultati delle verifiche (C1.2), alla Relazione generale estensioni e potenziamenti (C2.1.1), così come alla Relazione interventi di innovazione tecnologica (C4.2) e alla Relazione protezione catodica (C4.8), documenti su cui non avrebbe dimostrato il nesso di strumentalità; analoghe considerazioni varrebbero per la Nota Illustrativa al Piano industriale previsionale, considerato peraltro che quest’ultimo era già nella disponibilità di LG ET, la quale ben avrebbe potuto sulla base dello stesso muovere censure sulla congruità dell’offerta.
In tale contesto, l’accesso non sarebbe dunque giustificato, in quanto puramente esplorativo, considerate le motivate esigenze di riservatezza sul piano tecnico e commerciale addotte da AS, risultando coinvolte nella specie informazioni segrete aventi un valore economico.
3.1. Il motivo va parzialmente accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1.1. Sotto un primo profilo, a fronte di quanto osservato in relazione al primo motivo circa la realizzabilità nel caso di specie del contraddittorio sull’accesso in sede processuale, va confermato che l’interessata ha fornito circostanziate e non implausibili ragioni a sostegno dei presupposti di “stretta indispensabilità” ai fini dell’accesso.
Segnatamente, quanto alle relazioni sub C0.1, C1.1, C1.2 e C2.1.1, LG ET non irragionevolmente oppone la necessità di comprendere “ le motivazioni che hanno spinto AS ad offrire 2 cabine RE.MI aggiuntive ”, le quali a loro volta “ hanno portato allo stesso concorrente un beneficio in termini di punteggio nell’ambito delle valutazioni fatte oggetto di censura relative a sub-criterio C4.2 ” (ricorso, pag. 27).
Il che viene collegato al vaglio circa la possibile “ applicazione di un comportamento non uniforme da parte della Commissione nella valutazione delle offerte dei concorrenti ”, cui è funzionale appunto l’agognata verifica sulla congruenza e plausibilità del progetto della controinteressata in parte qua , segnatamente in funzione del criterio valutativo sub C-4.2 (che premiava, appunto, il “ Numero di sistemi di dosaggio dell’odorizzante ad iniezione o equivalenti in cabine RE.MI. offerti ”), in un contesto di necessaria plausibilità e adeguatezza del progetto (cfr. peraltro al riguardo anche il criterio sub C-2.6, che fa riferimento alla “condivisibilità” e “adeguata giustificazione” delle proposte di potenziamento delle Cabine RE.MI).
In senso inverso, non vale il richiamare il sol fatto che non era prevista nella specie, a tenore della lex specialis , una “necessità” delle cabine RE.MI., che rappresentavano esclusivamente una scelta di opportunità e convenienza: le deduzioni della LG mirano infatti, non implausibilmente - salvo il vaglio in termini di bilanciamento spettante all’amministrazione, su cui v. infra - a valutare l’adeguatezza delle previsioni progettuali in relazione ai correlati criteri premiali, ciò rispetto a cui sarebbe ben strumentale l’accesso alle pertinenti relazioni d’offerta.
Lo stesso è a dirsi rispetto alle relazioni sub C4.2 e C4.8, richieste da LG per comprendere la giustificazione sottesa all’offerta di 13.441 punti di misura da parte di AS, profilo che, di nuovo, se non congruente o giustificato - ciò per il cui scrutinio occorrerebbe appunto l’esame dei documenti d’offerta - potrebbe “ denota [re] un comportamento non giustificato da parte del concorrente, in quanto finalizzato solamente alla massimizzazione del punteggio di gara ”.
Né rileva in senso inverso il fatto che LG si sia già soffermata, in sede di ricorso, su tale parte dell’offerta senza sollevare doglianze in ordine all’attribuzione dei punteggi: proprio a tale fine, infatti, l’anelito ostensivo è espresso, e cioè in termini strumentali all’acquisizione di elementi (miratamente indicati) in grado di far scorgere ulteriori profili di eventuale illegittimità nell’azione amministrativa.
Il che parimenti può dirsi per i documenti sub 02.c Nota illustrativa al Piano Industriale e sub 03 Relazione allegati economici, il cui accesso sarebbe funzionale alla verifica sulla sostenibilità economica della proposta, con consultazione dei dati e calcoli di dettaglio ad essa sottesi, al fianco del generale Piano industriale e allegati già acquisiti.
A fronte degli illustrati motivi di strumentalità dell’accesso ai documenti, la AS oppone tuttavia altrettanto puntuali ragioni di segretezza industriale o commerciale in relazione a ciascuno dei documenti ostesi, come circostanziate in parte qua negli allegati alla comunicazione del 15 aprile 2024 e richiamate in giudizio già in primo grado, nell’ambito del ricorso incidentale (pag. 10 ss.) e qui con atto di appello (pag. 14 ss.).
Segnatamente, per quanto di rilievo, gli argomenti di cui all’allegato A) della suddetta comunicazione, richiamati in giudizio, esprimono specifiche ragioni di riservatezza per ciascuno dei documenti oggetto dell’ostensione disposta dal giudice di primo grado (ad es., sulla relazione sub C.01, si dà conto che nella stessa, tra l’altro, “ sono descritti analiticamente i modelli di riferimento scelti da AS S.p.A. a livello dell’intero Ambito in riferimento a tutti i criteri di valutazione, definendo i criteri progettuali e la giustificazione degli interventi, le propedeuticità (logistiche, tecniche e fluidodinamiche) dei singoli interventi di estensione, potenziamento, mantenimento in efficienza della rete e degli impianti e di innovazione tecnologica, scelte temporali nella loro esecuzione che hanno determinato il piano di sviluppo e i cui esiti si riflettono chiaramente sulla capacità competitiva della società. Nella relazione sono altresì individuate le strategie e le rappresentazioni (grafiche e non) appositamente studiate e messe in campo per garantire l’esecutività dei progetti proposti in sede di gara, risultato di esperienza e professionalità del team di progettazione interno di AS S.p.A. Il modello tecnico è frutto dall’esperienza aziendale della società nel settore della distribuzione, pertanto, i contenuti rappresentano segreto tecnico e commerciale di AS S.p.A. ”; su quella sub C.1.1 si rappresenta che “ Nei documenti si riporta la descrizione delle metodologie e degli strumenti di modellazione matematica utilizzati per l’analisi dell’assetto di rete e degli impianti, impiegati per la progettazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo. In particolare, lo strumento software di analisi, costituito da un motore di calcolo che effettua simulazioni di assetto fluidodinamico della rete, è stato sviluppato da AS S.p.A. Per la sua realizzazione la scrivente ha investito ingenti risorse in ricerca e sviluppo; il modello, infatti, non è reperibile sul mercato e rappresenta il frutto di ottimizzazioni che lo rendono altamente performante in particolare nelle simulazioni in condizioni di emergenza. La diffusione dei contenuti riportati nelle relazioni consentirebbe di conoscere e prevedere le scelte progettuali adottate in eventuali altre Gare d’Ambito, annullando sostanzialmente l’attuale vantaggio tecnologico interno di AS S.p.A. con evidente distorsione del confronto competitivo. Per quanto esposto si ritiene che le informazioni contenute nei documenti rappresentano segreto tecnico e commerciale di AS S.p.A. ”, etc.).
3.1.2. A fronte di tale scenario, considerato l’intervenuto pronunciamento della Corte di Giustizia giusta ordinanza del 10 giugno 2025 (causa C-686/24) in funzione della quale il presente processo era stato sospeso, non è possibile concludere, con il Tar, che in siffatte ipotesi, a norma dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, debba ipso iure “ darsi precedenza al diritto di difesa rispetto alla tutela del segreto industriale ”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, infatti, il diritto eurounitario (nel caso esaminato: l’art. 39 dir. 2014/25/Ue, in combinato con i successivi artt. 70 e 75) “ osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali ”.
Per quanto di rilievo, la Corte ha posto in risalto come “ il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ”, e “ A tal fine, si deve effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione ” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 50, che richiama a sua volta Cgue, 7 settembre 2021, causa C-927/19, punti 121-123).
In tale contesto, “ se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale ” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 61).
Ne consegue che “ nell’ambito di un ricorso relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi che siano state presentate all’organo responsabile del ricorso, nei limiti in cui, in taluni casi, possa essere necessario non comunicare alcune informazioni alle parti per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo, tra i quali figurano il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto alla tutela dei segreti commerciali che è stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale del diritto dell’Unione ” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 63).
Il che, come già osservato, compete alla “ amministrazione aggiudicatrice ”, chiamata al “ bilanciamento tra tale diritto [alla “ alla tutela giurisdizionale effettiva ”] e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali ”, bilanciamento che si estrinseca - nel prisma del “ principio generale di buona amministrazione ” - nell’“ obbligo di motivazione ”.
Tali principi, enunciati dalla Corte in relazione alla normativa di cui alle direttive 2014/25/Ue e 2014/24/Ue, ben valgono anche riguardo alle concessioni, a fronte delle previsioni sostanzialmente equivalenti di cui agli artt. 28 e 40 dir. 2014/23/Ue.
3.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, risulta la fondatezza in parte qua del motivo di gravame, dovendo essere riformata l’appellata ordinanza nella parte in cui, riconosciute le puntuali ragioni difensive enunciate da LG ai fini dell’accesso e gli altrettanto puntuali motivi di segretezza frapposti da AS, ha dato ipso facto prevalenza alle prime sui secondi, con tale motivazione ordinando l’ostensione.
Per converso, alla luce di quanto su affermato, compete all’amministrazione operare un motivato bilanciamento tra le due speculari istanze, alla luce delle dettagliate ragioni esposte dalle parti, rispettivamente, di “stretta indispensabilità” alla difesa da un lato, e di segretezza della documentazione dall’altro.
Né osta a tale conclusione il fatto che l’amministrazione avesse in origine già concluso per il rigetto tout court dell’istanza d’accesso in parte qua , giacché ciò è avvenuto appunto con mero richiamo all’opposta indicazione di secretazione, senza che fosse stato ancora possibile per l’interessata dar conto delle proprie ragioni di ritenuta “stretta indispensabilità” dell’ostensione (e che la controinteressata avesse potuto simmetricamente dar conto delle speculari ragioni di riservatezza a fronte dell’istanza), e così, in sostanza, in difetto del necessario bilanciamento , adeguatamente motivato , cui l’amministrazione è chiamata.
Per questo il motivo va accolto, e, in riforma dell’ordinanza appellata, l’istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. va accolta nei limitati termini del necessario ripronunciamento dell’amministrazione nei sensi e secondo i principi sopra enunciati (cfr. al riguardo, sulla delimitazione in termini analoghi dell’effetto conformativo della sentenza di accoglimento di istanza ex art. 116 Cod. proc. amm., di recente, Cons. Stato, n. 9573 del 2025, cit.).
4. Col terzo motivo di gravame, l’appellante si duole, in ogni caso, dell’erronea dichiarazione d’irricevibilità e inammissibilità del ricorso incidentale proposto in primo grado, deducendo che lo stesso era strettamente dipendente da quello principale ed aveva funzione paralizzante, sicché era da ritenersi ben tempestivo in quanto notificato entro 30 giorni dalla notifica della domanda di LG.
Conseguentemente il motivo è stato riproposto da AS, la quale censura la determinazione dell’amministrazione sull’istanza d’accesso dolendosi della mancata previa comunicazione ad AS dell’istanza, in qualità di controinteressata, nonché di accoglimento parziale della stessa pur se non adeguatamente motivata dall’interessata.
4.1. Il motivo non è in sé suscettibile di favorevole apprezzamento, pur con le precisazioni motivazionali che seguono.
4.1.1. A ben vedere non si è di fronte nella specie a un ricorso incidentale volto, in termini autonomi, a censurare l’azione amministrativa, atteso che la AS si limita invero a prospettare profili che attengono all’accoglibilità - pur sempre in relazione ai documenti non ancora acquisiti da LG - dell’istanza d’accesso.
Per questo, a prescindere dalla dichiarata irricevibilità e inammissibilità (quest’ultima per non lesività degli atti adottati dall’amministrazione in quanto aventi a oggetto l’ostensione di documenti non secretati da AS, autonomo profilo, questo, su cui l’appellante non ha peraltro sollevato alcuna critica) quale ricorso incidentale, le censure mosse da AS ben rientrano comunque nel thema decidendum come argomenti contrari alla ostensione concessa dal Tar, e apprezzati, con diverse conclusioni, nell’ambito dei precedenti motivi di gravame (nel quadro dell’unitario giudizio sul rapporto, qual è quello in materia d’accesso), peraltro - essendo state già ivi trattati - con ritenuta irrilevanza, nel merito, delle dedotte carenze motivazionali e istruttorie in sede procedimentale, ben potendo i rilievi sulla “stretta indispensabilità” e speculare “segretezza” (a fronte della avvenuta allegazione di questa già in sede procedimentale da parte di AS) dei documenti essere dedotti nella specie (rispettivamente, a favore o contro l’accesso) in sede processuale, come effettivamente avvenuto, non rilevando neanche, nella situazione suindicata, la mancata comunicazione preventiva dell’istanza d’accesso ad AS, la quale aveva già manifestato all’amministrazione (che le aveva assentite) le proprie richieste di segretezza, ben invocabili e suffragabili d’altra parte dalla stessa AS nella presente sede giudiziale a fronte delle speculari doglianze formulate dall’interessata ai fini dell’accesso, con gli effetti sopra esposti.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va parzialmente accolto, con riforma dell’ordinanza appellata nei sensi e per gli effetti sopra indicati, e cioè con limitazione dell’accoglimento dell’istanza di primo grado al ripronunciamento dell’amministrazione nel rispetto dei principi sopra enunciati.
5.1. La peculiarità della fattispecie e la parziale novità delle questioni ad essa sottese giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, riforma parzialmente l’ordinanza impugnata, come in motivazione;
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN GE, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
BE RS, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RS | AN GE |
IL SEGRETARIO