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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429, c.p.c.
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
RICORRENTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO APPELLATO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 577/2023 del 26.10.2023 del Giudice di Pace di con cui è stata accolta l'opposizione Pt_1
e annullato il verbale impugnato chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha ritenuto l'inidoneità della segnalazione fissa per preavvisare della presenza della postazione mobile di controllo della velocità; che l'impiego di dispositivi mobili di rilevamento della velocità sul sito in esame ha pagina 1 di 7 assunto carattere di sistematicità da anni, in quanto la progressiva chilometrica dove vengono svolti i servizi di controllo della velocità è costantemente inclusa nei servizi mensilmente programmati dal
Compartimento della Polizia Stradale e predisposti unicamente nei tratti ove è presente la segnaletica fissa;
che l'Amministrazione ha dimostrato il carattere sistematico dei servizi velocità mediante il deposito del calendario dei servizi velocità dal sito della Polizia di Stato;
che è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo mediante segnaletica fissa;
che nel verbale sono stati indicati il tipo di postazione e l'esatta ubicazione della cartellonistica indicante la presegnalazione della postazione;
che la postazione di controllo della velocità è stata presegnalata con il cartello collocato al
Km 93,500 della S.S. 131 DCN nel senso di marcia percorso dall'appellato ad una distanza di Km 2
dalla postazione;
che la controparte non ha specificato le ragioni della non visibilità; che il servizio è
stato effettuato in tratto di strada nella stessa direzione di marcia dell'appellata da personale in uniforme con indosso kit di alta visibilità rinfrangente, luci di crociera blu luminose e auto di servizio con colori d'istituto in maniera visibile;
che dal mese di luglio 2022 l'ente proprietario della strada ha installato la segnaletica verticale riportante il limite massimo di velocità di 90 Km/h; che in ogni caso la SS 131, compresa la diramazione DCN, è una strada extraurbana secondaria dove il limite di velocità
massimo è 147 Km/h senza obbligo di rendere noto tale limite con il segnale verticale;
che la velocità è
stata rilevata con telelaser conforme alla normativa.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
pagina 2 di 7 Tramite verbale del 27.6.2023 la Polizia Stradale di ha contestato a la Pt_1 Controparte_1
violazione dell'art. 142 comma 9 bis, cds, per aver circolato alla velocità di 147 Km/h, eccedendo il limite massimo di velocità stabilito in 90 Km/h, violazione accertata a m. 356,8 dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione sulla base del fatto che la postazione temporanea era presegnalata solo mediante cartelli fissi e della mancanza di prova in ordine alla circostanza che la postazione non fosse occasionale.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto, in applicazione della circolare del Ministro
dell'Interno, così detta Direttiva Minniti, che per le postazioni temporanee possano essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata programmata e impiegata in maniera abituale.
Secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno
ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la “Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il
Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali pagina 3 di 7 collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla disposizione del codice della strada. Quest'ultima, in quanto legge ordinaria dello
Stato, è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicchè, ove si manifesti un contrasto tra previsioni della legge e del decreto ministeriale, quest'ultimo cede, dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.
In particolare le circolari ministeriali hanno natura esplicativo/interpretativa in quanto finalizzate essenzialmente a indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi sicchè le stesse consistono in atti interni all'amministrazione, come tali privi di valore e rilevanza esterna, non vincolanti se contrari alla legge (v. Cons. Stato 19.01.2012 n. 218).
Nel caso di specie, l'art. 142, comma 6 bis, cds, rimette al decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi luminosi al fine di segnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione, né da parte del decreto ministeriale (v. Cass.,
n. 29595/2021). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili.
pagina 4 di 7 Ciò premesso – come ha chiarito la Corte di Cassazione (v. Cass., n. 9556/2023) – “è evidente che, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione,
non c'è alcuna ragione logica per ritenere che la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo fisse, purchè visibili, non possa costituire segnalazione regolamentare anche per le postazioni occasionali”. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea
(Cass., n. 30207/2019).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purchè la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto pacifico che la postazione temporanea fosse presegnalata mediante cartelli fissi. Nel verbale, infatti, si dà atto che la presenza del sistema di rilevamento è stata precedentemente segnalata a 2.000 metri dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser con cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità
polizia stradale” posto al Km 93+500 Dir. sud.
La parte appellata non ha contestato la presenza del cartello, nè l'inidoneità della segnaletica in maniera specifica, limitandosi a rilevare che la pattuglia era posizionata in una piazzola di sosta e il cartello fisso era collocato alla distanza di m. 2000. Come ha evidenziato la giurisprudenza, grava pagina 5 di 7 sull'opponente, e non sulla PA, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità
e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass., n. 33773/2023; Cass., n. 24166/2023; Cass., n. 23566/2017).
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato là dove ha ritenuto che la postazione temporanea non fosse correttamente segnalata mediante i cartelli fissi.
Né può ritenersi che la collocazione lungo la SS 131 DCN di più segnali fissi che comunicano il controllo elettronico della velocità costituiscano una violazione dell'art. 77, DPR 495/1992, in quanto sono diretti a creare un sistema armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza della circolazione veicolare.
Le altre eccezioni sollevate dalla parte appellata nel giudizio di primo grado, non possono assumere rilevanza, in quanto non richiamate dal convenuto rimasto contumace.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte appellante volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
577/2023 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1
avverso il verbale n. PTR 2690003187 elevato dalla Polizia Stradale di in data 27.6.2023; Pt_1
pagina 6 di 7 - condanna la parte convenuta al rimborso a favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 397,00 per compensi, € 64,50 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, l'11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429, c.p.c.
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
RICORRENTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO APPELLATO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 577/2023 del 26.10.2023 del Giudice di Pace di con cui è stata accolta l'opposizione Pt_1
e annullato il verbale impugnato chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha ritenuto l'inidoneità della segnalazione fissa per preavvisare della presenza della postazione mobile di controllo della velocità; che l'impiego di dispositivi mobili di rilevamento della velocità sul sito in esame ha pagina 1 di 7 assunto carattere di sistematicità da anni, in quanto la progressiva chilometrica dove vengono svolti i servizi di controllo della velocità è costantemente inclusa nei servizi mensilmente programmati dal
Compartimento della Polizia Stradale e predisposti unicamente nei tratti ove è presente la segnaletica fissa;
che l'Amministrazione ha dimostrato il carattere sistematico dei servizi velocità mediante il deposito del calendario dei servizi velocità dal sito della Polizia di Stato;
che è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo mediante segnaletica fissa;
che nel verbale sono stati indicati il tipo di postazione e l'esatta ubicazione della cartellonistica indicante la presegnalazione della postazione;
che la postazione di controllo della velocità è stata presegnalata con il cartello collocato al
Km 93,500 della S.S. 131 DCN nel senso di marcia percorso dall'appellato ad una distanza di Km 2
dalla postazione;
che la controparte non ha specificato le ragioni della non visibilità; che il servizio è
stato effettuato in tratto di strada nella stessa direzione di marcia dell'appellata da personale in uniforme con indosso kit di alta visibilità rinfrangente, luci di crociera blu luminose e auto di servizio con colori d'istituto in maniera visibile;
che dal mese di luglio 2022 l'ente proprietario della strada ha installato la segnaletica verticale riportante il limite massimo di velocità di 90 Km/h; che in ogni caso la SS 131, compresa la diramazione DCN, è una strada extraurbana secondaria dove il limite di velocità
massimo è 147 Km/h senza obbligo di rendere noto tale limite con il segnale verticale;
che la velocità è
stata rilevata con telelaser conforme alla normativa.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
pagina 2 di 7 Tramite verbale del 27.6.2023 la Polizia Stradale di ha contestato a la Pt_1 Controparte_1
violazione dell'art. 142 comma 9 bis, cds, per aver circolato alla velocità di 147 Km/h, eccedendo il limite massimo di velocità stabilito in 90 Km/h, violazione accertata a m. 356,8 dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione sulla base del fatto che la postazione temporanea era presegnalata solo mediante cartelli fissi e della mancanza di prova in ordine alla circostanza che la postazione non fosse occasionale.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto, in applicazione della circolare del Ministro
dell'Interno, così detta Direttiva Minniti, che per le postazioni temporanee possano essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata programmata e impiegata in maniera abituale.
Secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno
ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la “Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il
Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali pagina 3 di 7 collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla disposizione del codice della strada. Quest'ultima, in quanto legge ordinaria dello
Stato, è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicchè, ove si manifesti un contrasto tra previsioni della legge e del decreto ministeriale, quest'ultimo cede, dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.
In particolare le circolari ministeriali hanno natura esplicativo/interpretativa in quanto finalizzate essenzialmente a indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi sicchè le stesse consistono in atti interni all'amministrazione, come tali privi di valore e rilevanza esterna, non vincolanti se contrari alla legge (v. Cons. Stato 19.01.2012 n. 218).
Nel caso di specie, l'art. 142, comma 6 bis, cds, rimette al decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi luminosi al fine di segnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione, né da parte del decreto ministeriale (v. Cass.,
n. 29595/2021). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili.
pagina 4 di 7 Ciò premesso – come ha chiarito la Corte di Cassazione (v. Cass., n. 9556/2023) – “è evidente che, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione,
non c'è alcuna ragione logica per ritenere che la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo fisse, purchè visibili, non possa costituire segnalazione regolamentare anche per le postazioni occasionali”. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea
(Cass., n. 30207/2019).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purchè la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto pacifico che la postazione temporanea fosse presegnalata mediante cartelli fissi. Nel verbale, infatti, si dà atto che la presenza del sistema di rilevamento è stata precedentemente segnalata a 2.000 metri dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser con cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità
polizia stradale” posto al Km 93+500 Dir. sud.
La parte appellata non ha contestato la presenza del cartello, nè l'inidoneità della segnaletica in maniera specifica, limitandosi a rilevare che la pattuglia era posizionata in una piazzola di sosta e il cartello fisso era collocato alla distanza di m. 2000. Come ha evidenziato la giurisprudenza, grava pagina 5 di 7 sull'opponente, e non sulla PA, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità
e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass., n. 33773/2023; Cass., n. 24166/2023; Cass., n. 23566/2017).
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato là dove ha ritenuto che la postazione temporanea non fosse correttamente segnalata mediante i cartelli fissi.
Né può ritenersi che la collocazione lungo la SS 131 DCN di più segnali fissi che comunicano il controllo elettronico della velocità costituiscano una violazione dell'art. 77, DPR 495/1992, in quanto sono diretti a creare un sistema armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza della circolazione veicolare.
Le altre eccezioni sollevate dalla parte appellata nel giudizio di primo grado, non possono assumere rilevanza, in quanto non richiamate dal convenuto rimasto contumace.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte appellante volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
577/2023 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1
avverso il verbale n. PTR 2690003187 elevato dalla Polizia Stradale di in data 27.6.2023; Pt_1
pagina 6 di 7 - condanna la parte convenuta al rimborso a favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 397,00 per compensi, € 64,50 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, l'11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
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