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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8918 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Di Salvo, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via G. Cusmano, 4. attore contro e , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo convenuti e
(quale gestore del fondo di rotazione per la solidarietà alle CP_3 vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici) – rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vecchio con elezione di domicilio a Palermo, via Mariano Stabile 160. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620239001003976000 della somma complessiva di euro 299.985,18, deducendo innanzi tutto la nullità per la mancata notifica dell'invito al pagamento prescritto dall'art. 212 del T.U. sulle spese di giustizia. Nel merito, eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e in particolare denunciava l'errata quantificazione dell'importo intimato. Con riferimento alle cartelle n. 20100005250178000, n.
29620100032536378000 e n. 29620110026280600000 eccepiva poi la prescrizione della pretesa creditoria, rilevando che si trattava di spese di giustizia relative ad anni di imposta anteriori al decennio. Infine, contestava la legittimità delle cartelle perché emesse in violazione della legge 69/09.
Si costituivano con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato
l' e il , i quali Controparte_4 Controparte_1 si opponevano a tutte le domande ed eccezioni sollevate, rappresentando di avere tempestivamente notificato tutte le cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione impugnata. Il Controparte_1
, quale ente impositore, eccepiva inoltre il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, argomentando che mentre l'attività di quantificazione del credito, l'invito bonario al pagamento e l'iscrizione a ruolo vengono gestite da , in forza della convenzione Controparte_5 stipulata in data 23/09/2010 con il , l'attività Controparte_1 sottesa al recupero del credito è di competenza dell'Agente della
Riscossione, unico legittimato quindi a dedurre in merito.
Si costitutiva altresì la , ente concessionario, la quale contestava CP_3 tutti i motivi di opposizione ed in particolare eccepiva la decadenza dal diritto di far valere vizi formali attinenti alla corretta formazione del titolo esecutivo. Con ordinanza del 07.02.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare di sospensione;
indi, all'udienza indicata in epigrafe le parti rassegnavano le loro conclusioni.
Così brevemente riassunti i termini della questione, va innanzi tutto osservato che secondo principio consolidato della giurisprudenza,
l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per l'estinzione – intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella (Corte di Cassazione sentenza 2616/2015).
Ebbene sulla scorta di tali principi, del tutto inammissibili sono le doglianze afferenti alla presunta errata quantificazione del credito portato dalle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, in quanto come sopra rilevato a fronte della corretta notifica, l'opponente avrebbe dovuto contestare tale vizio nei modi e nei termini di legge, ossia impugnando le specifiche cartelle nel termine di legge.
Passando ad analizzare l'eccezione preliminare di prescrizione, come già osservato nel corso dell'istruttoria, i crediti di cui alle cartelle n.
29620100005250178000 notificata il 27.04.2010,
n.29620100032536378000 notificata l'1.09.2010, e n.29620110026280600000 notificata il 27.07.2011 devono ritenersi ormai prescritti, in quanto tra la data della notifica delle cartelle e quella dell'intimazione del 27.01.2023 sono decorsi oltre dieci anni e non risulta che siano stati compiuti nelle more altri atti interruttivi della prescrizione.
Quanto alla restante parte del credito oggetto dell'intimazione, risulta assolto l'obbligo della motivazione, contenendo l'intimazione il rinvio alla cartella in precedenza notificata, costituente il presupposto dell'imposizione, con indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (Cass. SU 14 maggio 2010 n. 11722).
Parimenti va disattesa la censura relativa alla mancata notifica dell'invito di pagamento previsto dall'art. 212 TU delle spese di giustizia.
Secondo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dalla scrivente, il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento (Corte di Cassazione ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022).
Ed infatti, l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione dell'imposta, ma soltanto qualora vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, circostanza che non ricorre nella specie, avendo ad oggetto le cartelle riferibili alla CONSAP il diritto di surroga dello Stato nei confronti del condannato autore del fatto delle somme pagate alla vittima del reato (ex legge 512/99) e le altre cartelle spese processuali e sanzioni amministrative già quantificate e non contestate
In ogni caso va poi rilevato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come sostituito dall'art. 67, comma 3, lett. i), della legge 18 giugno 2009 n. 69, è venuto meno per gli uffici giudiziari l'obbligo di notificare l'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 prima di procedere all'iscrizione a ruolo del credito per le spese processuali il cui pagamento sia dovuto in forza di sentenza penale passata in giudicato.
La Suprema Corte a tal riguardo ha infatti affermato che "In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115- non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter" (cassazione 13 settembre 2017, n. 21178). Ebbene tale principio trova applicazione nel caso di specie, poiché il ruolo si è formato in epoca successiva.
In conclusione, dunque, l'opposizione va soltanto parzialmente accolta limitatamente al credito relativo alle cartelle n. 29620100005250178000 notificata il 27.04.2010, n.29620100032536378000 notificata l'1.09.2010,
e n.29620110026280600000 notificata il 27.07.2011, perché prescritto, mentre va per il resto rigettata.
Ricorrono infine i presupposti per compensare interamente tra tutte e parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
29620239001003976000, limitatamente alle seguenti cartelle:
n.29620100005250178000, n.29620100032536378000 e n.29620110026280600000.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 05/12/2025.
Il Giudice
AN ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8918 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Di Salvo, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via G. Cusmano, 4. attore contro e , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo convenuti e
(quale gestore del fondo di rotazione per la solidarietà alle CP_3 vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici) – rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vecchio con elezione di domicilio a Palermo, via Mariano Stabile 160. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620239001003976000 della somma complessiva di euro 299.985,18, deducendo innanzi tutto la nullità per la mancata notifica dell'invito al pagamento prescritto dall'art. 212 del T.U. sulle spese di giustizia. Nel merito, eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e in particolare denunciava l'errata quantificazione dell'importo intimato. Con riferimento alle cartelle n. 20100005250178000, n.
29620100032536378000 e n. 29620110026280600000 eccepiva poi la prescrizione della pretesa creditoria, rilevando che si trattava di spese di giustizia relative ad anni di imposta anteriori al decennio. Infine, contestava la legittimità delle cartelle perché emesse in violazione della legge 69/09.
Si costituivano con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato
l' e il , i quali Controparte_4 Controparte_1 si opponevano a tutte le domande ed eccezioni sollevate, rappresentando di avere tempestivamente notificato tutte le cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione impugnata. Il Controparte_1
, quale ente impositore, eccepiva inoltre il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, argomentando che mentre l'attività di quantificazione del credito, l'invito bonario al pagamento e l'iscrizione a ruolo vengono gestite da , in forza della convenzione Controparte_5 stipulata in data 23/09/2010 con il , l'attività Controparte_1 sottesa al recupero del credito è di competenza dell'Agente della
Riscossione, unico legittimato quindi a dedurre in merito.
Si costitutiva altresì la , ente concessionario, la quale contestava CP_3 tutti i motivi di opposizione ed in particolare eccepiva la decadenza dal diritto di far valere vizi formali attinenti alla corretta formazione del titolo esecutivo. Con ordinanza del 07.02.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare di sospensione;
indi, all'udienza indicata in epigrafe le parti rassegnavano le loro conclusioni.
Così brevemente riassunti i termini della questione, va innanzi tutto osservato che secondo principio consolidato della giurisprudenza,
l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per l'estinzione – intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella (Corte di Cassazione sentenza 2616/2015).
Ebbene sulla scorta di tali principi, del tutto inammissibili sono le doglianze afferenti alla presunta errata quantificazione del credito portato dalle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, in quanto come sopra rilevato a fronte della corretta notifica, l'opponente avrebbe dovuto contestare tale vizio nei modi e nei termini di legge, ossia impugnando le specifiche cartelle nel termine di legge.
Passando ad analizzare l'eccezione preliminare di prescrizione, come già osservato nel corso dell'istruttoria, i crediti di cui alle cartelle n.
29620100005250178000 notificata il 27.04.2010,
n.29620100032536378000 notificata l'1.09.2010, e n.29620110026280600000 notificata il 27.07.2011 devono ritenersi ormai prescritti, in quanto tra la data della notifica delle cartelle e quella dell'intimazione del 27.01.2023 sono decorsi oltre dieci anni e non risulta che siano stati compiuti nelle more altri atti interruttivi della prescrizione.
Quanto alla restante parte del credito oggetto dell'intimazione, risulta assolto l'obbligo della motivazione, contenendo l'intimazione il rinvio alla cartella in precedenza notificata, costituente il presupposto dell'imposizione, con indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (Cass. SU 14 maggio 2010 n. 11722).
Parimenti va disattesa la censura relativa alla mancata notifica dell'invito di pagamento previsto dall'art. 212 TU delle spese di giustizia.
Secondo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dalla scrivente, il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento (Corte di Cassazione ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022).
Ed infatti, l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione dell'imposta, ma soltanto qualora vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, circostanza che non ricorre nella specie, avendo ad oggetto le cartelle riferibili alla CONSAP il diritto di surroga dello Stato nei confronti del condannato autore del fatto delle somme pagate alla vittima del reato (ex legge 512/99) e le altre cartelle spese processuali e sanzioni amministrative già quantificate e non contestate
In ogni caso va poi rilevato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come sostituito dall'art. 67, comma 3, lett. i), della legge 18 giugno 2009 n. 69, è venuto meno per gli uffici giudiziari l'obbligo di notificare l'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 prima di procedere all'iscrizione a ruolo del credito per le spese processuali il cui pagamento sia dovuto in forza di sentenza penale passata in giudicato.
La Suprema Corte a tal riguardo ha infatti affermato che "In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115- non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter" (cassazione 13 settembre 2017, n. 21178). Ebbene tale principio trova applicazione nel caso di specie, poiché il ruolo si è formato in epoca successiva.
In conclusione, dunque, l'opposizione va soltanto parzialmente accolta limitatamente al credito relativo alle cartelle n. 29620100005250178000 notificata il 27.04.2010, n.29620100032536378000 notificata l'1.09.2010,
e n.29620110026280600000 notificata il 27.07.2011, perché prescritto, mentre va per il resto rigettata.
Ricorrono infine i presupposti per compensare interamente tra tutte e parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
29620239001003976000, limitatamente alle seguenti cartelle:
n.29620100005250178000, n.29620100032536378000 e n.29620110026280600000.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 05/12/2025.
Il Giudice
AN ZA