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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1694 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA GIOVANNA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 24.08.2013, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di GI ZI
(SV), al numero 5, parte II, serie A, anno 2013.
Le parti si sono separate con sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 03.10.2024.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Dal matrimonio contratto dalle parti è nato il figlio (13.06.2019). Per_1
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 24.08.2013, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
GI ZI (SV), al numero 5, parte II, serie A, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GI ZI (SV), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore: “- affidamento congiunto del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori;
Per_1
- collocamento del minore presso la madre;
- facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 14.00) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00), nonché un pomeriggio infrasettimanale (in caso di mancato accordo il martedì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 14.00) con pernotto fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola
(in periodo non scolastico alle ore 10.00) nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il fine settimana con il padre e due pomeriggi infrasettimanali (in caso di mancato accordo il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 14.00) con pernotto fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
- da giugno 2026 le parti convengono che il padre terrà il minore presso di sé a fine settimana alternati come sopra nonché due pomeriggi infrasettimanali (in caso di mancato accordo il lunedì e martedì nella prima settimana e mercoledì e giovedì della seconda settimana) con gli orari sopra indicati;
- il minore trascorrerà con ciascun genitore metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali, con la precisazione che il minore starà alternativamente con ciascun genitore dalle ore 18.00 del 24.12 fino alle ore 18.00 del 25.12; per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, il minore starà con il padre la quarta settimana di agosto e la prima di settembre e con la mamma la seconda e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi- ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
- a partire da dicembre 2026 le parti convengono che la madre potrà portare con sé il figlio minore in Vietnam per un periodo di quindici giorni, con partenza in data successiva al giorno di Natale, con cadenza triennale, salvo diversi accordi e con facoltà per il padre di recuperare i giorni di visita persi;
- i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- le parti convengono che le spese della mensa scolastica saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% su base mensile;
- la madre percepirà il 100% dell'assegno unico erogato in favore del figlio minore;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
- le parti convengono che la madre custodirà il passaporto del minore ed il padre la carta d'identità ed entrambi avranno a disposizione la fotocopia del documento custodito dall'altro;
- abbandono del giudizio a spese compensate”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)