Articolo 3 quater della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 3 terArticolo 7
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29 ottobre 2003
Art. 3-quater. (( 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale. ))
Entrata in vigore il 29 ottobre 2003