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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 543/2021 R.G. e vertente
TRA
nata il [...], a [...] e ivi residente in [...]
14, C.F. , elettivamente domiciliata in Milazzo, Strada C.F._1
Staatle 113 n° 68, presso e nello studio dell'avv. Antonio Panasiti che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Monoriti Antonello, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile, in subordine assegno mensile di invalidità; che visitata in data
01.03.2018 era stata riconosciuta invalida nella misura del 60 %; che pertanto aveva depositato in data 26.06.2018 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG
2251/2018, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare l'assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi il riconoscimento della pensione di inabilità, in subordine assegno mensile;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , riteneva la ricorrente invalida civile nella misura del Per_1
67% dal giorno 01/04/2020.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità civile, in subordine assegno mensile, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15.04.2022 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato, Dott. , ha infatti chiaramente illustrato al Per_2
giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 le patologie da cui la stessa risulta affetta, riconoscendola: “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 90%, ai sensi di legge, a decorrere dall'1maggio 2023” (cfr. CTU, in atti).
2 Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico- legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 90%, a decorrere dal
01/05/2023.
Tuttavia, deve evidenziarsi anche quanto segue.
In applicazione delle percentuali di invalidità già riconosciute dal dott,. Per_1
in fase di ATPO con decorrenza dalla domanda amministrativa (patologie poi riscontrate anche nella CTU del Dott. poi sostituito), emerge che – in Per_3
applicazione della formula riduzionistica – parte ricorrente abbia una percentuale di invalidità pari al 78%.
Ciò, invero, essendo patologie che interessano più organi ed apparati e in applicazione della formula IT=IP1+IP2−(IP1×IP2)/100.
Va, dunque, dichiarata parte ricorrente invalida con una percentuale del 78% dalla domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare 2/3
3 delle spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP (in entrambi i gradi era richiesto il 100%).
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Per la liquidazione del resto delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come in dispositivo, si applica il principio secondo cui come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass., 13/02/2025, n.3676; Cass.
09/12/2024, n. 31593; Cass. 06/12/2022 n. 35737), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni di invalidità il valore della causa va CP_1
determinato in base all' art. 13, comma 2, c.p.c., cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci;
invero, le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia. Al contrario, per le prestazioni assistenziali, che hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c., sicché, se il titolo è controverso, occorre fare riferimento all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., Sez.Un., n. 10454/2015).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 16.02.2021 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per effetto, dichiara che Pt_1
è persona invalida nella misura del 78% a decorrere dalla
[...]
domanda amministrativa e nella misura del 90% a decorrere dalla data del
01.05.2023;
- Compensa due terzi delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma CP_1 di €780,00 oltre spese generali cpa ed iva per compensi relativi alla fase di atpo e di € 1.798,00 oltre spese generali cpa ed iva per la presente fase, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 21 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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