Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 6 novembre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/04/2026, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3173 del 2023, proposto da
Wik Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Irccs Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Irccs Burlo Garofolo di Trieste, Arcs-Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, Stryker Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
nonché, ove possa occorrere e in parte qua :
- della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016;
- della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016;
- della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019;
- della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019;
- della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020;
- dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022;
- dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022;
- dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP);
- del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente al relativo allegato A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “Wik Medical S.r.l.” ha impugnato, tra gli altri: 1) il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”; 2) il decreto del Ministro della Salute, adottato il 6 ottobre 2022, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”; 3) l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 4) il decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- resistono al ricorso le Amministrazioni intimate indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- all’udienza straordinaria del 27 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
NU CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | TI RU |
IL SEGRETARIO