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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PORDENONE
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al n. 215/2025
Oggi 24.10.2025, a ore 12:10, innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per l'opponente l'avv. Alessandra FIORETTI;
Parte_1 nessuno per la parte opposta, . Controparte_1
Il procuratore di Parte opponente precisa le conclusioni come da atto introduttivo e discute la causa, richiamandosi al contenuto della propria opposizione, per poi allontanarsi dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza, di cui omette la lettura, in assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 588/2023 del R.G. Trib. in data 7.3.2023, promossa d a
- , CF , residente in [...], 30026 Parte_1 C.F._1
Portogruaro (VE), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Fioretti
o p p o n e n t e
c o n t r o
- , in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore, corrente in San Marco 2661,30124 CF CP_1 P.IVA_1
o p p o s t a
avente per oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo” - opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. M_IT_PR_VEUTG 00003891 del 13/01/2023 Area III bis, notificata in data 31/01/2023; causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 17/10/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per parte opponente come da ricorso:
“in via preliminare: per le ragioni tutte sopra esposte, esaminata la documentazione allegata al presente ricorso e ritenuto, pertanto, sussistere sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora, disporsi con provvedimento anche inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto della presente opposizione.
2 nel merito: per le ragioni tutte sopra esposte accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare priva di effetti l'ordinanza ingiunzione.
M_IT_PR_VEUTG 00003891 del 13/01/2023 Area III bis, notificata in data 31/01/2023 emessa dalla;
CP_1 CP_1
In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora a qualsivoglia richiesta di prova testimoniale da parte della attesa l'istruttoria già svolta nei procedimenti RG 270/2015 e RG 97/2018, la CP_1 cui copia dei verbali delle prove testi si allega al presente ricorso (doc. 13 e 14) e che si chiede venga acquisita quale piena prova nel presente procedimento. Ci si riserva eventuali richieste istruttorie all'esito delle difese di controparte. Il tutto con vittoria di compensi professionali ed accessori come per legge.”;
- per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta:
“voglia codesto Giudice, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso qualora non risulti tempestivamente presentato;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
in via istruttoria previa dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie tardivamente formulate si depositano il verbale di accertamento, le deduzioni tecniche dell'Ispettorato
Territoriale del;
Controparte_3 in ogni caso, liquidare forfettariamente le spese vive (formazione del fascicolo, deposito fascicolo, assistenza alle udienze di trattazione e discussione) sostenute dall'Amministrazione resistente per il presente procedimento e che si quantificano complessivamente nella misura di euro 50 comprensivi di cancelleria, utilizzo di strumenti informatici e giuridici (sulla liquidazione forfettaria delle spese di lite cfr. Cass. civile 18066/2007: Cass. Civ. 2872/2007;
Cass. Civ. sez.II 07 luglio 2006 n. 15431 e Cass. Civ. sez.I n. 2848 del 2001)
In subordine, anche in caso di soccombenza di questa amministrazione, ove si ritenesse di dover compensare le spese di lite, e giusta la modificazione dell'articolo 92 del c.p.c., voglia codesto Giudice indicarne espressamente i motivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza impugnata ha ingiunto a di pagare la somma di euro Parte_1
12.211,15, oltre alle spese di notifica, a seguito della contestata violazione dell'art. 316 ter c.p..
Il provvedimento si è fondato sul verbale unico di accertamento n. VE0000/2019-166-01 di data 04/02/2019 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di il quale, a sua volta, CP_1
3 aveva tratto origine dalla trasmissione degli atti disposta con sentenza penale n. 597/2018 del
Tribunale di Pordenone, emessa in data 3/7/2018 e depositata in data 6/7/2018, con la quale, essendo stata assolta l'imputata dal reato ascrittole, per mancato Parte_1 superamento della soglia di punibilità e dunque perché il fatto non era previsto come reato, gli atti erano stati trasmessi all'Autorità amministrativa competente.
Nel corso del procedimento amministrativo originato dalla notificazione del verbale unico n.
VE0000/2019-166-01 del 04/02/2019, aveva prodotto scritti difensivi ed Parte_1 era stata sentita dal funzionario incaricato, ma la sua richiesta di archiviazione non era stata accolta, con conseguente emissione dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta.
2. L'opponente ha contestato, in sintesi, il difetto di prova della violazione contestata, essendosi fondata tale contestazione, da un lato sulla sentenza penale, che tuttavia aveva assolto l'imputata in via pregiudiziale, rilevando il mancato superamento della soglia di punibilità senza entrare nel merito degli elementi costitutivi della violazione, d'altro lato sull'originario e precedente verbale unico di accertamento n. VE00002/2015-283-01 del 25/11/2015, che però era stato impugnato e conseguentemente annullato dal Tribunale civile di Pordenone con sentenza n.38/2019, divenuta irrevocabile e passata in giudicato.
3. Parte opposta si è costituita e ha replicato alle argomentazioni dell'opposizione sostenendo la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, in quanto emessa sulla base del citato verbale unico del 2019, essendo tale atto, unitamente alle deduzioni tecniche prodotte dall'organo accertatore, sufficiente ad assolvere l'onere probatorio circa la sussistenza della violazione.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per i motivi che seguono.
4.1. Come anticipato, l'ordinanza impugnata si fonda sul verbale unico n. VE0000/2019-166-01 del 04/02/2019, il quale, a sua volta, è stato emesso non in forza di un'autonoma attività ispettiva, ma a seguito della trasmissione atti da parte dell'Autorità giudiziaria penale. Tale verbale è carente sia nella contestazione della violazione, sia nell'indicazione delle fonti di prova. Quanto alla prima, è stato fatto generico riferimento “… alla indebita percezione degli importi sopra citati (n.d.r. febbraio -agosto 2013: € 2.018,09; gennaio-marzo 2014: €
1.473,32; aprile-maggio 2014: € 868,68) relativi alla posizione della lavoratrice Parte_2
da febbraio 2013 e maggio 2014 …”, senza ulteriore specificazione delle ragioni del
[...] carattere indebito delle prestazioni (erogazione delle somme a titolo di cassa integrazione
4 guadagni a favore di un ex dipendente). Quanto egli elementi di prova, gli accertatori si sono limitati ad attestare che la violazione sarebbe risultata “… dalla documentazione acquisita …”, non meglio precisata.
4.2. La sentenza penale, prodotta dalla stessa parte opponente, chiarisce i termini della contestazione. L'imputata avrebbe ottenuto l'erogazione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in favore della propria dipendente in assenza dei presupposti Parte_2 normativi e sulla base di false rappresentazioni contabili presentate all'INPS. In pratica, sarebbe stata attestata la mancata prestazione lavorativa dovuta alla crisi aziendale, anche in giorni e ore in cui la dipendente, pur risultando formalmente assente, avrebbe invece lavorato.
La sentenza, tuttavia, non ha proceduto all'accertamento del fatto, perché si è limitata a rilevare preliminarmente il mancato superamento della soglia di punibilità.
4.3. In sede penale è stata assunta la testimonianza del funzionario ispettivo dell'INPS, ma non
è stata prodotta la sua deposizione. In ogni caso, il testimone ha anche redatto il verbale unico di accertamento n. VE00002/2015-283-01 del 25/11/2015, cui già si è fatto cenno, da cui è originata la comunicazione della notizia di reato, per cui è a tale verbale che ci si deve riferire per verificare la fondatezza della contestazione della violazione amministrativa. Nel verbale, anch'esso prodotto dalla sola parte opponente, la falsità delle attestazioni apposte dall'odierna opponente nel libro unico del lavoro (LUL) è stata desunta dal contrasto con le “dichiarazioni raccolte” dai verbalizzanti.
Senonché tale verbale, oltre alla denuncia penale, ha originato anche, per le contestate infedeli registrazioni nel LUL, una precedente e ulteriore ordinanza-ingiunzione, che però è stata annullata con sentenza n.38/19 del 21/3/2019, pubblicata il 24/5/2019, emessa dal Tribunale di
Pordenone. Con tale pronuncia, il Giudice del Lavoro ha rilevato il difetto di prova delle violazioni contestate. Sul presupposto che il verbale di accertamento redatto nel corso delle ispezioni assume valore di prova privilegiata solo per quanto attiene alla provenienza delle dichiarazioni assunte, ma non alla loro veridicità, qualora contestata, il Tribunale ha rilevato:
a) l'insufficienza probatoria del prospetto orario fornito dalla ex dipendente , in Parte_2 quanto in contrasto per diversi profili con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice in sede testimoniale;
b) l'inattendibilità di altre deposizioni testimoniali introdotte da parte opposta, per le discrasie con le precedenti dichiarazioni rese dai testimoni in sede amministrativa e con la deposizione resa dalla stessa;
Parte_2
c) al contrario, l'attendibilità delle testimonianze fornite a sostegno della tesi dell'opponente.
5 4.4. In conclusione, considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 11 D.Lgs. 150/2011, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, va preso atto che, nel caso in esame, il giudizio di insufficienza probatoria si fonda su molteplici argomenti, che si riassumono di seguito.
a) Il verbale unico n. VE0000/2019-166-01 del 04/02/2019, su cui si fonda l'ordinanza- ingiunzione impugnata, non cita né richiama la documentazione posta a fondamento della contestazione.
Al verbale non è stata allegata altra documentazione, sicché la parte opposta non ha assolto il proprio onere probatorio.
b) La sentenza penale richiamata dal verbale, peraltro prodotta in questo giudizio dalla opponente e non dalla parte opposta onerata della prova, non ha proceduto ad alcun accertamento nel merito della violazione.
c) La denuncia in sede penale è stata originata da un precedente verbale di accertamento, peraltro nemmeno esso prodotto dalla parte opposta, la cui fondatezza però è stata esclusa in un precedente giudizio avente a oggetto l'opposizione avverso una diversa ordinanza-ingiunzione per un'ulteriore contestazione di violazione amministrativa.
Pur non avendo in questa sede efficacia di giudicato, essendo stata pronunciata in un procedimento tra parti diverse, la sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato, assume comunque un valore indiziario decisivo, perché è stata emessa sulla scorta di prove assunte nel contraddittorio, i cui verbali sono stati anch'essi depositati dall'opponente.
5. L'accoglimento dell'opposizione comporta nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 comma 12
D.lgs. 150/2011, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La conseguente integrale soccombenza della parte opposta ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, secondo la quantificazione di cui al dispositivo, che consegue all'applicazione dei valori medi ex D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase di trattazione o istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 215/2025 R.G., così decide:
6 - in accoglimento dell'opposizione proposta da annulla l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione di pagamento n. M_IT_PR_VEUTG 00003891 del 13/01/2023 Area III bis, notificata in data 31/01/2023;
- condanna la parte opposta Controparte_2
, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida
[...] Parte_1 complessivamente in euro 3.397,00 per compenso avvocato e in euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per le spese forfettarie e oltre agli accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 24 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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