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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 367/2020 r.g., vertente tra
-C.F.: - che è subentrata Parte_1 P.IVA_1
alla ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in persona del Sindaco Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sibilio dell'ufficio legale dell'Ente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente via Mons. G. Ferro n. 1/b - 89127 - Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente CP_2 CodiceFiscale_1
alla via Napoli Trav. V, nata a [...] il [...] (CF Controparte_3
V, (C.F. C.F._2Parte_2 Parte_3
, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta C.F._3 Parte_3
(P.I. ), con sede in Locri (RC) via Napoli Trav. V n. 13 tutti rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'avv. Maria Teresa Badolisani giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
oggi oggi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in viale
[...]
Certosa n. 222, 20156 Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Napoli
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Merici s.n.c. Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 289/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli e CP_2 Controparte_3 Parte_3 evocavano in giudizio l'allora , oggi Controparte_1 Controparte_8
, nonché la e il Sig. , per sentirli condannare al
[...] Controparte_4 Controparte_7 pagamento della somma di € 412.063,37, per via del sinistro stradale così ricostruito: “il Sig. CP_2
procedeva alla guida dell'autoveicolo Mazda 2, targato EA489RV, con direzione di marcia
[...] monti-mare, la strada Provinciale 80 alla progressiva chilometrica 2+700, quando nel percorrere una curva destrorsa, a causa della presenza di materiale sabbioso lungo tutta la corsia di marcia, perdeva il controllo del veicolo e andava a cozzare con un'autovettura Volkswagen Golf, targata
BS637YJ, di proprietà del Sig. e condotta dal Sig. riportando Controparte_7 Parte_4 ingenti danni all'autovettura e riportando lesioni personali…”.
- Si costituiva l'allora , la quale contestava l'assunto avversario di cui Controparte_1 alla suddetta citazione, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di un sinistro provocato da insidie stradali, ma di scontro tra veicoli e, più concretamente, in caso di attribuzione di responsabilità all'Ente, questa doveva essere trasferita, alla società in quanto in seguito alla stipula di un contratto di Global service rep. 17834 del CP_9
09.03.2009 risulta affidataria del servizio di gestione integrata e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale Provinciale.
Si costituiva la la quale contestava ogni deduzione avversaria in ordine Controparte_4 alla responsabilità del sinistro in capo al Sig. sia per quel che concerneva la velocità, che CP_7 veniva presunta come elevata, in quanto questa non poteva essere desunta da un tachimetro rimasto bloccato al momento dell'impatto, sia per la dinamica dello stesso sinistro, in quanto esplicato nell'atto introduttivo di detto procedimento in modo difforme rispetto a quanto riportato dal verbale 2 dei Carabinieri intervenuti nel luogo del sinistro.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n.289/20 accoglieva la domanda con condanna della , ritenuta unica Controparte_8 responsabile al pagamento dei danni e delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello principale la
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi Controparte_8
meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, comunque con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, e resistendo al gravame di cui CP_2 Controparte_3 Parte_3 chiedevano il rigetto, proponendo appello incidentale nel quale insistevano.
Si costituiva la resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_4
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il gravame principale la lamenta l'erroneità della Controparte_8 sentenza impugnata per:
a) erronea valutazione in merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva;
b) erronea valutazione delle prove e mancata applicazione del principio sancito dall'art. 2054 c.c. comma 2;
c) mancata prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'allora , Controparte_1
responsabilità concorrente del sig. per violazione delle norme del codice della strada;
Pt_3
d) errata quantificazione delle lesioni, errata applicazione delle tabelle di Milano;
1.1) Il gravame è parzialmente fondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante principale deduce di non aver mai contestato la proprietà della strada teatro del sinistro bensì sollevato l'eccezione del difetto di legittimazione passiva fondandola sulla circostanza che il sinistro per cui è causa attiene ad incidente occasionato dalla circolazione dei veicoli, ed in tale ambito la richiesta risarcitoria doveva essere spinta nei confronti della compagnia di assicurazione, essendovi nel caso di scontro tra più veicoli, una presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti ex art. 2054 c.c..
Sull'argomento la Cassazione ha ribadito che l'Ente risponde di eventuali sinistri che dovessero essere causati dalla condizione della strada e delle aree alla stessa pertinenti in ipotesi di sinistro stradale connesso alla circolazione di veicoli o danni ai pedoni (Cassazione civile, sez. III,
3 10/01/2017).
Dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio è emerso, però, che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per le condizioni in cui versava la strada Provinciale 80, sia per la presenza di terriccio che di un tombino profondo ben 12 cm.
Infatti, sia i testi escussi che gli accertamenti espletati dal CTU ing. in primo grado, Persona_1 hanno provato la mancata manutenzione del tratto di strada in cui avvenne il sinistro che determinò il verificarsi dello stesso.
Il CTU, alle cui conclusioni la Corte intende uniformarsi per linearità di argomentazioni, nel determinare le cause del sinistro, ha concluso: “Nel dettaglio, da quanto riportato nel verbale dei
Carabinieri intervenuti nell'immediato e dalla visione delle foto allegate agli atti, sembrerebbe che il veicolo 2 (si veda “ALLEGATO GRAFICO”) nel percorrere la curva destrorsa presente CP_10 al km 2+700, inizialmente vada a finire con la ruota anteriore destra all'interno di un tombino della rete fognaria comunale che, come rilevato dai Carabinieri intervenuti, era profondo ben 12 cm rispetto al piano viario, tale imprevisto avrebbe innescato una serie di sobbalzi alla vettura condotta dal sig. che a causa del terriccio presente in carreggiata, rilavato anch'esso nel CP_2 rapporto dei Carabinieri, non riesce a fermarsi ed anzi inizia a “scivolare” sulla carreggiata fino ad impattare frontalmente contro la vettura tg. BS637YJ condotto dal sig. CP_11 Pt_4
, che in quel momento sopraggiungeva nel senso di marcia opposto (direzione mare‐monti),
[...] la forza dell'urto fa letteralmente “rimbalzare” la tanto da arrestare la propria corsa in CP_10 direzione contraria al senso di marcia con cui percorreva la strada” … “.
In merito alla profondità del detto tombino, tale precisa misura si rinviene nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto, ed appare evidente che la precisione nasce dall'effettiva misurazione dello stesso;
corrobora tale specifica misurazione il fatto che il detto tombino, subito dopo il sinistro in oggetto, fu coperto, tanto che il CTU non ha avuto modo di poterlo misurare. Ciò a riprova della pericolosità dello stesso.
Per quanto sopra corretto appare il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla . Controparte_8
b) per quanto attiene alla mancata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2054 c.c., dall'istruttoria espletata è risultato che nessuna colpa può essere addebitata al , Controparte_7 conducente del veicolo Volkswagen Golf, targata BS637YJ, proveniente in senso contrario, nella causazione del sinistro.
E', infatti, risultato sia dal verbale dei Carabinieri, che dalla CTU, oltre che dalle testimonianze rese che fu l' a perdere il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta. E' emerso, anche, che il Pt_3
fece di tutto per evitare l'impatto, spostandosi sull'estrema destra della carreggiata. CP_7
4 Alla luce di quanto sora, ininfluente appare la velocità tenuta dallo stesso, peraltro non provata, in quanto l'unica cosa che avrebbe potuto fare per evitare lo scontro era quella che ha fatto, cioè spostarsi sulla destra, ciò a riprova della velocità non eccessiva che gli ha consentito di percepire il pericolo e tentare di porvi rimedio.
Sull'argomento, inoltre, la Cassazione ha ritenuto che “nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia” (Cass. ordinanza n. 19115 del 15 settembre
2020).
Nel caso che ci occupa, comunque, l'andatura elevata del non può dirsi provata e lo stesso ha CP_7 posto in essere tutto quanto in suo potere per evitare lo scontro;
pertanto, la sentenza impugnata è corretta sul punto.
c) In merito alla responsabilità concorrente dell' , ritenuta dal primo giudice nella misura del Pt_3
20%, la Corte di cassazione ha chiarito che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'2051 c.c. , dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.(cfr. Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2481).
Nel caso in esame dalla CTU in merito alla dinamica del sinistro è emerso: “ Il CTU ritiene che se la strada fosse stata completamente libera dal terriccio il sinistro di cui alla causa, con molta probabilità si sarebbe potuto evitare, di fatto il conducente del veicolo probabilmente CP_12 sarebbe riuscito a direzionare il veicolo invadendo solo parzialmente la corsia opposta e di conseguenza il veicolo con molta probabilità sarebbe riuscito nella manovra CP_11 evitando l'impatto con il posizionamento del veicolo all'estrema destra della sua carreggiata, dove di fatto si è arrestato al momento dell'impatto”.
Il CTU, inoltre, ha, però ritenuto che l' : “avrebbe dovuto adeguare la velocità allo stato dei Pt_3 luoghi”.
Dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, infatti, risulta che:” la visibilità era buona, il fondo stradale asciutto, un tratto stradale, sebbene in prossimità di una curva, che di per sé oggettivamente non si presenta pericoloso sotto il profilo strutturale, condizioni che consentono in astratto una marcia tranquilla”.
Per quanto sopra, la percentuale di colpa riconosciuta all' dal Tribunale, pari al 20% non appare Pt_3 congrua, atteso che lo stesso certamente viaggiava a velocità sostenuta, tanto da non accorgersi del
5 terriccio e del tombino presenti sulla carreggiata attesa, anche, la condizione meteoclimatica e di visibilità ottimale;
appare evidente che ad una velocità pari al limite di 50 km orari, l' avrebbe Pt_3 potuto accorgersi del terriccio e rallentare, certamente rendendo i danni subiti più lievi.
Pertanto pur non potendosi ritenere la detta condotta “abnorme” ossia tale da escludere ogni responsabilità dell'Ente, il concorso di colpa in capo all' nel verificarsi del sinistro deve essere Pt_3 quantificato nel 30%.
c) in merito alla liquidazione del danno relativo alle lesioni subite dall' , la quantificazione Pt_3 effettuata dal primo giudice non appare congrua e rispondente ai principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 che operando una ricostruzione del sistema di risarcibilità del danno non patrimoniale, hanno sottolineato la necessità di "ristorare integralmente il pregiudizio ma non oltre”.
Superando definitivamente la nozione del danno-evento in favore del danno-conseguenza, le Sezioni
Unite hanno precisato che: a) il danno biologico deve intendersi come lesione del bene salute;
b) il danno morale si sostanzia nel patema d'animo o nella sofferenza interiore subita dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana;
c) il danno esistenziale è costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato (con ciò modificando il precedente orientamento) che la sofferenza psichica ed il dolore intimo costituiscono, al pari del danno esistenziale, solamente
"voci" del danno biologico, con la conseguenza che, pur essendo ammissibile la risarcibilità della sofferenza morale e/o degli aspetti esistenziali violati, rimane comunque esclusa la possibilità di riconoscere nel danno morale e nel danno esistenziale autonome categorie di danno.
Pertanto, nell'applicare concretamente i principi affermati dalle Sezioni Unite, è stata elaborata la nozione di "personalizzazione" del danno, in modo tale da consentire una congrua liquidazione
(equitativa) del danno biologico con riferimento alle sue componenti di danno morale e di danno esistenziale.
Per quanto sopra, il compito cui è chiamato il giudice ai fini della liquidazione del danno, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico.
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015.).
Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale spetta
6 al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie, obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice
è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito.
Nel caso di specie, il primo giudice ha, correttamente, liquidato il danno biologico sulla percentuale indicata dal CTU pari al 20%, ma ha riconosciuto il danno morale, quantificandolo nel 33,33% del danno biologico sia temporaneo che permanente, sottolineando le particolari sofferenze patite quali il lungo periodo di infermità (300 giorni) e i costanti controlli a cui l' è stato costretto a Pt_3 sottoporsi ed il connesso patema d'animo, che hanno generato nello stesso una particolare sofferenza interiore.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata non è, però, emerso che l' avrebbe dovuto Pt_3 sottoporsi a continui controlli a vita.
Pertanto, i costanti controlli cui si è dovuto sottoporre durante il periodo – di 300 giorni – di invalidità temporanea giustificano solo il danno morale connesso all'invalidità temporanea, non anche all'invalidità permanente.
Per quanto riguarda i danni all'autovettura, il primo giudice li ha liquidati per €. 8.600, valore dell'autovettura, uniformandosi a quanto stabilito dal CTU, il quale ha affermato che la riparazione dei danni sarebbe stata antieconomica, superando il valore dell'auto che era da rottamare.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che dovrà essere riformata sia per quanto attiene al concorso di colpa dell' nella causazione del sinistro, pari al 30% sia nella Pt_3 liquidazione del danno morale pari al 33,33% della sola invalidità temporanea.
Ritenuto che il Giudice di primo grado ha quantificato, correttamente, il danno biologico in €.
75.630,00, il danno per invalidità temporanea in €. 15.190,00, il danno morale è pari ad €. 5.062,83
(pari al 33,33% di €. 15.190,00) per un totale di €. 95.882,83 per oltre spese mediche CP_2 pari a €. 2.348,92 per un totale di €. 98.231,75 e oltre interessi sino al soddisfo sulla somma via via rivalutata, somma da devalutare al maggio 2011, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore
Istat per l'anno 2011 (mese di maggio data del sinistro).
Sulla base di quanto esposto in parte motiva in ordine alla concausalità nella verificazione dell'evento
7 attribuita nella misura del 30% a difetto di diligenza dell' , la somma liquidata deve essere posta Pt_3
a carico della , oggi nella misura del 70% del totale Controparte_1 Controparte_8 ovvero €. 68.762,22 oltre devalutazione, rivalutazione ed interessi come infra, con compensazione del 30%
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale, con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) non avere, il primo giudice ritenuto che il sinistro ebbe a verificarsi per colpa concorrente della e del . Controparte_8 Controparte_7
b) rigettato la domanda di risarcimento presentata dalla sig.ra quale datore di lavoro Parte_3 del sig. CP_2
c) omesso pronunciamento sulla richiesta di condanna delle parti convenute al rimborso delle spese vive sostenute dalla sig.ra ; Controparte_3
d) errata liquidazione delle spese.
2.1) L'appello incidentale è infondato.
a) In merito al concorso di colpa di ci si riporta alla motivazione sopra resa Controparte_7 sull'argomento.
b) Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni presentata da n.q. di datore Parte_3 di lavoro dell' per le somme versate per il dipendente, non vi è in atti alcuna prova del CP_2 suddetto rapporto di lavoro, pertanto, inconducenti si rappresentano le deduzioni effettuate in seno all'appello incidentale, in merito alla mancata contestazione delle altre parti.
c) per quanto riguarda la mancata liquidazione delle spese vive sostenute dalla sig.ra : Controparte_3
€ 181,50 per il soccorso stradale dell'autovettura ed € 156,92 per il procedimento di mediazione, non vi è alcuna prova in atti dell'effettivo esborso di tali somme.
d) per quanto riguarda la duplicazione delle spese in favore di a carico di CP_13 Pt_3
è evidente che si tratti di un errore materiale che dovrà essere corretto dal primo giudice.
[...]
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguente rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
3.) L'accoglimento di un solo motivo dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
8 L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e Controparte_8 dell'appello incidentale proposto da e , avverso la CP_2 Parte_3 Controparte_3 sentenza del Tribunale Locri n. 289/2020 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: accoglie parzialmente l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
a parziale modifica della sentenza n. 289/2020, riconosce il concorso di colpa in capo all' nel Pt_3 verificarsi del sinistro nella misura del 30%, e condanna la , oggi Controparte_1 [...]
al pagamento all' della somma di €. 68.762,22 oltre interessi sino al soddisfo CP_8 Pt_3 sulla somma via via rivalutata, somma da devalutare al maggio 2011; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Compensa le spese del presente grado del giudizio;
Nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
9 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 367/2020 r.g., vertente tra
-C.F.: - che è subentrata Parte_1 P.IVA_1
alla ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in persona del Sindaco Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sibilio dell'ufficio legale dell'Ente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente via Mons. G. Ferro n. 1/b - 89127 - Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente CP_2 CodiceFiscale_1
alla via Napoli Trav. V, nata a [...] il [...] (CF Controparte_3
V, (C.F. C.F._2Parte_2 Parte_3
, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta C.F._3 Parte_3
(P.I. ), con sede in Locri (RC) via Napoli Trav. V n. 13 tutti rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'avv. Maria Teresa Badolisani giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
oggi oggi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in viale
[...]
Certosa n. 222, 20156 Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Napoli
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Merici s.n.c. Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 289/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli e CP_2 Controparte_3 Parte_3 evocavano in giudizio l'allora , oggi Controparte_1 Controparte_8
, nonché la e il Sig. , per sentirli condannare al
[...] Controparte_4 Controparte_7 pagamento della somma di € 412.063,37, per via del sinistro stradale così ricostruito: “il Sig. CP_2
procedeva alla guida dell'autoveicolo Mazda 2, targato EA489RV, con direzione di marcia
[...] monti-mare, la strada Provinciale 80 alla progressiva chilometrica 2+700, quando nel percorrere una curva destrorsa, a causa della presenza di materiale sabbioso lungo tutta la corsia di marcia, perdeva il controllo del veicolo e andava a cozzare con un'autovettura Volkswagen Golf, targata
BS637YJ, di proprietà del Sig. e condotta dal Sig. riportando Controparte_7 Parte_4 ingenti danni all'autovettura e riportando lesioni personali…”.
- Si costituiva l'allora , la quale contestava l'assunto avversario di cui Controparte_1 alla suddetta citazione, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di un sinistro provocato da insidie stradali, ma di scontro tra veicoli e, più concretamente, in caso di attribuzione di responsabilità all'Ente, questa doveva essere trasferita, alla società in quanto in seguito alla stipula di un contratto di Global service rep. 17834 del CP_9
09.03.2009 risulta affidataria del servizio di gestione integrata e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale Provinciale.
Si costituiva la la quale contestava ogni deduzione avversaria in ordine Controparte_4 alla responsabilità del sinistro in capo al Sig. sia per quel che concerneva la velocità, che CP_7 veniva presunta come elevata, in quanto questa non poteva essere desunta da un tachimetro rimasto bloccato al momento dell'impatto, sia per la dinamica dello stesso sinistro, in quanto esplicato nell'atto introduttivo di detto procedimento in modo difforme rispetto a quanto riportato dal verbale 2 dei Carabinieri intervenuti nel luogo del sinistro.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n.289/20 accoglieva la domanda con condanna della , ritenuta unica Controparte_8 responsabile al pagamento dei danni e delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello principale la
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi Controparte_8
meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, comunque con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, e resistendo al gravame di cui CP_2 Controparte_3 Parte_3 chiedevano il rigetto, proponendo appello incidentale nel quale insistevano.
Si costituiva la resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_4
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il gravame principale la lamenta l'erroneità della Controparte_8 sentenza impugnata per:
a) erronea valutazione in merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva;
b) erronea valutazione delle prove e mancata applicazione del principio sancito dall'art. 2054 c.c. comma 2;
c) mancata prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'allora , Controparte_1
responsabilità concorrente del sig. per violazione delle norme del codice della strada;
Pt_3
d) errata quantificazione delle lesioni, errata applicazione delle tabelle di Milano;
1.1) Il gravame è parzialmente fondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante principale deduce di non aver mai contestato la proprietà della strada teatro del sinistro bensì sollevato l'eccezione del difetto di legittimazione passiva fondandola sulla circostanza che il sinistro per cui è causa attiene ad incidente occasionato dalla circolazione dei veicoli, ed in tale ambito la richiesta risarcitoria doveva essere spinta nei confronti della compagnia di assicurazione, essendovi nel caso di scontro tra più veicoli, una presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti ex art. 2054 c.c..
Sull'argomento la Cassazione ha ribadito che l'Ente risponde di eventuali sinistri che dovessero essere causati dalla condizione della strada e delle aree alla stessa pertinenti in ipotesi di sinistro stradale connesso alla circolazione di veicoli o danni ai pedoni (Cassazione civile, sez. III,
3 10/01/2017).
Dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio è emerso, però, che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per le condizioni in cui versava la strada Provinciale 80, sia per la presenza di terriccio che di un tombino profondo ben 12 cm.
Infatti, sia i testi escussi che gli accertamenti espletati dal CTU ing. in primo grado, Persona_1 hanno provato la mancata manutenzione del tratto di strada in cui avvenne il sinistro che determinò il verificarsi dello stesso.
Il CTU, alle cui conclusioni la Corte intende uniformarsi per linearità di argomentazioni, nel determinare le cause del sinistro, ha concluso: “Nel dettaglio, da quanto riportato nel verbale dei
Carabinieri intervenuti nell'immediato e dalla visione delle foto allegate agli atti, sembrerebbe che il veicolo 2 (si veda “ALLEGATO GRAFICO”) nel percorrere la curva destrorsa presente CP_10 al km 2+700, inizialmente vada a finire con la ruota anteriore destra all'interno di un tombino della rete fognaria comunale che, come rilevato dai Carabinieri intervenuti, era profondo ben 12 cm rispetto al piano viario, tale imprevisto avrebbe innescato una serie di sobbalzi alla vettura condotta dal sig. che a causa del terriccio presente in carreggiata, rilavato anch'esso nel CP_2 rapporto dei Carabinieri, non riesce a fermarsi ed anzi inizia a “scivolare” sulla carreggiata fino ad impattare frontalmente contro la vettura tg. BS637YJ condotto dal sig. CP_11 Pt_4
, che in quel momento sopraggiungeva nel senso di marcia opposto (direzione mare‐monti),
[...] la forza dell'urto fa letteralmente “rimbalzare” la tanto da arrestare la propria corsa in CP_10 direzione contraria al senso di marcia con cui percorreva la strada” … “.
In merito alla profondità del detto tombino, tale precisa misura si rinviene nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto, ed appare evidente che la precisione nasce dall'effettiva misurazione dello stesso;
corrobora tale specifica misurazione il fatto che il detto tombino, subito dopo il sinistro in oggetto, fu coperto, tanto che il CTU non ha avuto modo di poterlo misurare. Ciò a riprova della pericolosità dello stesso.
Per quanto sopra corretto appare il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla . Controparte_8
b) per quanto attiene alla mancata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2054 c.c., dall'istruttoria espletata è risultato che nessuna colpa può essere addebitata al , Controparte_7 conducente del veicolo Volkswagen Golf, targata BS637YJ, proveniente in senso contrario, nella causazione del sinistro.
E', infatti, risultato sia dal verbale dei Carabinieri, che dalla CTU, oltre che dalle testimonianze rese che fu l' a perdere il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta. E' emerso, anche, che il Pt_3
fece di tutto per evitare l'impatto, spostandosi sull'estrema destra della carreggiata. CP_7
4 Alla luce di quanto sora, ininfluente appare la velocità tenuta dallo stesso, peraltro non provata, in quanto l'unica cosa che avrebbe potuto fare per evitare lo scontro era quella che ha fatto, cioè spostarsi sulla destra, ciò a riprova della velocità non eccessiva che gli ha consentito di percepire il pericolo e tentare di porvi rimedio.
Sull'argomento, inoltre, la Cassazione ha ritenuto che “nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia” (Cass. ordinanza n. 19115 del 15 settembre
2020).
Nel caso che ci occupa, comunque, l'andatura elevata del non può dirsi provata e lo stesso ha CP_7 posto in essere tutto quanto in suo potere per evitare lo scontro;
pertanto, la sentenza impugnata è corretta sul punto.
c) In merito alla responsabilità concorrente dell' , ritenuta dal primo giudice nella misura del Pt_3
20%, la Corte di cassazione ha chiarito che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'2051 c.c. , dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.(cfr. Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2481).
Nel caso in esame dalla CTU in merito alla dinamica del sinistro è emerso: “ Il CTU ritiene che se la strada fosse stata completamente libera dal terriccio il sinistro di cui alla causa, con molta probabilità si sarebbe potuto evitare, di fatto il conducente del veicolo probabilmente CP_12 sarebbe riuscito a direzionare il veicolo invadendo solo parzialmente la corsia opposta e di conseguenza il veicolo con molta probabilità sarebbe riuscito nella manovra CP_11 evitando l'impatto con il posizionamento del veicolo all'estrema destra della sua carreggiata, dove di fatto si è arrestato al momento dell'impatto”.
Il CTU, inoltre, ha, però ritenuto che l' : “avrebbe dovuto adeguare la velocità allo stato dei Pt_3 luoghi”.
Dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, infatti, risulta che:” la visibilità era buona, il fondo stradale asciutto, un tratto stradale, sebbene in prossimità di una curva, che di per sé oggettivamente non si presenta pericoloso sotto il profilo strutturale, condizioni che consentono in astratto una marcia tranquilla”.
Per quanto sopra, la percentuale di colpa riconosciuta all' dal Tribunale, pari al 20% non appare Pt_3 congrua, atteso che lo stesso certamente viaggiava a velocità sostenuta, tanto da non accorgersi del
5 terriccio e del tombino presenti sulla carreggiata attesa, anche, la condizione meteoclimatica e di visibilità ottimale;
appare evidente che ad una velocità pari al limite di 50 km orari, l' avrebbe Pt_3 potuto accorgersi del terriccio e rallentare, certamente rendendo i danni subiti più lievi.
Pertanto pur non potendosi ritenere la detta condotta “abnorme” ossia tale da escludere ogni responsabilità dell'Ente, il concorso di colpa in capo all' nel verificarsi del sinistro deve essere Pt_3 quantificato nel 30%.
c) in merito alla liquidazione del danno relativo alle lesioni subite dall' , la quantificazione Pt_3 effettuata dal primo giudice non appare congrua e rispondente ai principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 che operando una ricostruzione del sistema di risarcibilità del danno non patrimoniale, hanno sottolineato la necessità di "ristorare integralmente il pregiudizio ma non oltre”.
Superando definitivamente la nozione del danno-evento in favore del danno-conseguenza, le Sezioni
Unite hanno precisato che: a) il danno biologico deve intendersi come lesione del bene salute;
b) il danno morale si sostanzia nel patema d'animo o nella sofferenza interiore subita dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana;
c) il danno esistenziale è costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato (con ciò modificando il precedente orientamento) che la sofferenza psichica ed il dolore intimo costituiscono, al pari del danno esistenziale, solamente
"voci" del danno biologico, con la conseguenza che, pur essendo ammissibile la risarcibilità della sofferenza morale e/o degli aspetti esistenziali violati, rimane comunque esclusa la possibilità di riconoscere nel danno morale e nel danno esistenziale autonome categorie di danno.
Pertanto, nell'applicare concretamente i principi affermati dalle Sezioni Unite, è stata elaborata la nozione di "personalizzazione" del danno, in modo tale da consentire una congrua liquidazione
(equitativa) del danno biologico con riferimento alle sue componenti di danno morale e di danno esistenziale.
Per quanto sopra, il compito cui è chiamato il giudice ai fini della liquidazione del danno, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico.
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015.).
Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale spetta
6 al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie, obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice
è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito.
Nel caso di specie, il primo giudice ha, correttamente, liquidato il danno biologico sulla percentuale indicata dal CTU pari al 20%, ma ha riconosciuto il danno morale, quantificandolo nel 33,33% del danno biologico sia temporaneo che permanente, sottolineando le particolari sofferenze patite quali il lungo periodo di infermità (300 giorni) e i costanti controlli a cui l' è stato costretto a Pt_3 sottoporsi ed il connesso patema d'animo, che hanno generato nello stesso una particolare sofferenza interiore.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata non è, però, emerso che l' avrebbe dovuto Pt_3 sottoporsi a continui controlli a vita.
Pertanto, i costanti controlli cui si è dovuto sottoporre durante il periodo – di 300 giorni – di invalidità temporanea giustificano solo il danno morale connesso all'invalidità temporanea, non anche all'invalidità permanente.
Per quanto riguarda i danni all'autovettura, il primo giudice li ha liquidati per €. 8.600, valore dell'autovettura, uniformandosi a quanto stabilito dal CTU, il quale ha affermato che la riparazione dei danni sarebbe stata antieconomica, superando il valore dell'auto che era da rottamare.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che dovrà essere riformata sia per quanto attiene al concorso di colpa dell' nella causazione del sinistro, pari al 30% sia nella Pt_3 liquidazione del danno morale pari al 33,33% della sola invalidità temporanea.
Ritenuto che il Giudice di primo grado ha quantificato, correttamente, il danno biologico in €.
75.630,00, il danno per invalidità temporanea in €. 15.190,00, il danno morale è pari ad €. 5.062,83
(pari al 33,33% di €. 15.190,00) per un totale di €. 95.882,83 per oltre spese mediche CP_2 pari a €. 2.348,92 per un totale di €. 98.231,75 e oltre interessi sino al soddisfo sulla somma via via rivalutata, somma da devalutare al maggio 2011, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore
Istat per l'anno 2011 (mese di maggio data del sinistro).
Sulla base di quanto esposto in parte motiva in ordine alla concausalità nella verificazione dell'evento
7 attribuita nella misura del 30% a difetto di diligenza dell' , la somma liquidata deve essere posta Pt_3
a carico della , oggi nella misura del 70% del totale Controparte_1 Controparte_8 ovvero €. 68.762,22 oltre devalutazione, rivalutazione ed interessi come infra, con compensazione del 30%
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale, con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) non avere, il primo giudice ritenuto che il sinistro ebbe a verificarsi per colpa concorrente della e del . Controparte_8 Controparte_7
b) rigettato la domanda di risarcimento presentata dalla sig.ra quale datore di lavoro Parte_3 del sig. CP_2
c) omesso pronunciamento sulla richiesta di condanna delle parti convenute al rimborso delle spese vive sostenute dalla sig.ra ; Controparte_3
d) errata liquidazione delle spese.
2.1) L'appello incidentale è infondato.
a) In merito al concorso di colpa di ci si riporta alla motivazione sopra resa Controparte_7 sull'argomento.
b) Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni presentata da n.q. di datore Parte_3 di lavoro dell' per le somme versate per il dipendente, non vi è in atti alcuna prova del CP_2 suddetto rapporto di lavoro, pertanto, inconducenti si rappresentano le deduzioni effettuate in seno all'appello incidentale, in merito alla mancata contestazione delle altre parti.
c) per quanto riguarda la mancata liquidazione delle spese vive sostenute dalla sig.ra : Controparte_3
€ 181,50 per il soccorso stradale dell'autovettura ed € 156,92 per il procedimento di mediazione, non vi è alcuna prova in atti dell'effettivo esborso di tali somme.
d) per quanto riguarda la duplicazione delle spese in favore di a carico di CP_13 Pt_3
è evidente che si tratti di un errore materiale che dovrà essere corretto dal primo giudice.
[...]
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguente rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
3.) L'accoglimento di un solo motivo dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
8 L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e Controparte_8 dell'appello incidentale proposto da e , avverso la CP_2 Parte_3 Controparte_3 sentenza del Tribunale Locri n. 289/2020 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: accoglie parzialmente l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
a parziale modifica della sentenza n. 289/2020, riconosce il concorso di colpa in capo all' nel Pt_3 verificarsi del sinistro nella misura del 30%, e condanna la , oggi Controparte_1 [...]
al pagamento all' della somma di €. 68.762,22 oltre interessi sino al soddisfo CP_8 Pt_3 sulla somma via via rivalutata, somma da devalutare al maggio 2011; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Compensa le spese del presente grado del giudizio;
Nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
9 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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