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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2023 alla quale sono riunite le cause 1553/2023 e 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1088/2023 alla quale sono riunite le cause
1553/2023 e 1558/2023
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOURNIER ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TOSI EMILIO
CONVENUTO/I
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. PATALINI LUCA
INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
pagina 1 di 16 Per Parte_1
pagina 2 di 16 Per Controparte_1
Nel presente procedimento:
Voglia l'Illustre Tribunale adito, in persona del Giudice designato, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto, ritenuta manifesta la mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora, giuridicamente rilevante, per l'attrice,
e ritenuta, viceversa, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione al diritto di credito di , respingere l'avversa richiesta di Controparte_3 sospensione della PEI rubricata con RGE 128/2022 pendente presso il Tribunale di
Mantova;
pagina 3 di 16 - disporsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva, la riunione alla presente causa RG
n. 1088/23 delle due separate cause di merito introdotte successivamente all'accoglimento del reclamo cautelare: (i) dalla Sig.ra resso il Tribunale di Mantova, alla quale Parte_1
è stato assegnato RG n. 1558/2023 con numerazione più alta, quindi iscritta successivamente, nonché, (ii) da presso il Tribunale di Mantova, Controparte_1 con RG n. 1553/2023, con numerazione bassa, quindi iscritta anteriormente;
Nel merito, in via principale:
- confermare l'ordinanza di rigetto, datata 7 marzo 2023, Tribunale di Mantova, G.E. Dott.
Andrea Gibelli, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'attrice e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per cui la PEI rubricata con
RGE n. 128/2022 (riunita ala RGE n. 124/2022) pendente presso il Tribunale di Mantova, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi connessi e per
l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/sospensione/estinzione di tale PEI.
In ogni caso:
- condannare alle spese di lite e agli onorari contenuta nell'ordinanza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, datata 7 marzo 2023, Tribunale di Mantova, G.E. Dott.
Andrea Gibelli, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi evidenziati in narrativa, con liquidazione in via equitativa del danno patito dalla creditrice, odierna convenuta, per
l'ingiusto ritardo dal dì del dovuto al saldo.
Nel procedimento n. 1553/2023
Voglia l'Illustre Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto e in base alla documentazione allegata, disporre la prosecuzione avanti il Tribunale di Mantova della PEI
pagina 4 di 16 recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22) sospesa a seguito dell'accoglimento del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. :
o ritenuta la mancanza di fumus bonis iuris e periculum in mora in relazione alle pretese della debitrice Sig.ra con riferimento ai “gravi motivi” di cui all'art. Parte_1
624-615 c.p.c., inoltre, o ritenuta, viceversa, la sussistenza del fumus bonis iuris con riferimento alla legittimità delle pretese creditorie dell'attrice
[...]
nonché del periculum in mora in caso di perdurante Parte_2
Part sospensione della stante la costante presenza del valido titolo esecutivo del creditore, tale da giustificare la perdurante efficacia dell'originario pignoramento e non sussistendo alcun legittimo motivo, né in fatto né in diritto, che possa fondare la sospensione della pendente procedura esecutiva immobiliare avviata sui beni di proprietà della Sig.ra
[...] costituiti in fondo patrimoniale revocato con sentenza n. 254/2021 del Parte_1
09/03/2021, Tribunale di Mantova, disporre la prosecuzione della PEI recante RGE
128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22) pendente presso il Tribunale di Mantova e assegnata al G.E. Dott. Andrea Gibelli;
Nel merito, in via principale:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto e in base alla documentazione allegata, accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha legittimamente incardinato la PEI pendente presso il Tribunale di Mantova, recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22), con iscrizione a ruolo e trascrizione nei competenti Registri dell'atto di pignoramento immobiliare sui beni immobili dalla convenuta costituiti in fondo patrimoniale, revocato giusta sentenza n. 254/2021 del 09/03/2021 del Tribunale di
Mantova; per l'effetto, disporre che la PEI recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento
RGE 124/22) pendente presso il Tribunale di Mantova e assegnata al G.E. Dott. Andrea
Gibelli riprenda il suo corso;
- confermare, per l'effetto, la condanna alle spese processuali contenuta nel provvedimento reclamato (ordinanza dott. Andrea Gibelli datata 7 marzo 2023);
In ogni caso:
pagina 5 di 16 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. così come saranno giudizialmente liquidati, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel procedimento n. 1558/2023
Voglia l'Illustre Tribunale adito, in persona del Giudice designato, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- disporsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva, la riunione della presente causa (la più recente), recante R.G. n. 1558/23, alla (i) causa più vecchia, recante R.G.n. 1088/23, incardinata dalla quale giudizio di merito successivo al rigetto della propria Parte_1 opposizione all'esecuzione e assegnata al Dott Andrea Gibelli, nonché alla (ii) causa recante
R.G. n. 1553/2023, assegnata al Dott. Andrea Gibelli, già incardinata da quale Pt_4 giudizio di merito successivo all'accoglimento del reclamo cautelare ex art. 669 terdecies cpc, tutte cause pendenti presso il Tribunale di Mantova;
Nel merito, in via principale:
- per tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto, nonché in base alla documentazione allegata, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti giuridici per cui la PEI rubricata con RGE n. 128/2022 (riunita alla RGE n. 124/2022) pendente presso il Tribunale di Mantova, assegnata al Dott. Andrea Gibelli, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi conseguenti e per l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/declaratoria di nullità/estinzione di tale PEI.
In ogni caso:
- condannare l'attrice alle rifusione, in favore dell'odierna convenuta, delle spese di lite e degli onorari sia della fase cautelare ex art. 669 terdecies cpc dalla medesima incardinata che del presente giudizio, così come saranno liquidati, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per legge;
pagina 6 di 16 - condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi evidenziati in narrativa, con liquidazione in via equitativa del danno patito dalla creditrice, odierna convenuta, per
l'ingiusto ritardo nel recupero del proprio credito vista l'infondata sospensione meramente Part dilatoria della RGE n. 128/2022 (riunita alla RGE n. 124/2022) oltre agli ulteriori molteplici, quanto infondati, reiterati rimedi processuali attivati per finalità meramente dilatorie.
Per Controparte_2
Voglia il Tribunale di Mantova, in persona della Giudice Francesca Arrigoni,
respingere l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da con ogni altra Parte_1 domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per cui la PEI rubricata con RGE n. 128/2022 (riunita ala RGE n. 124/2022) pendente presso il
Tribunale di Mantova, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi connessi e per l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/sospensione/estinzione di tale PEI. Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che, con atto di citazione per introduzione di giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (in virtù del termine assegnato con ordinanza del G.E. datata 7/3/23, resa nella procedura n. 128-22, di rigetto della sospensione della esecuzione) deduceva: Parte_1
1) di aver proposto opposizione alla esecuzione immobiliare in forza di pignoramento (non ancora iscritto a ruolo) eseguito da sugli immobili siti in Curtatone Controparte_1
(MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl C6, 98 mq, (per la quota di 99/100) nonchè fg 35, part. 873, sub 89, cl C6, 16 mq,
P.za Ottantesimo Fanteria n. 10 T (per la quota di 1/1);
2) di aver contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata sugli immobili siti in
Curtatone in quanto oggetto di fondo patrimoniale costituito da parte attrice con atto pubblico del 2012/2013 nn. 77696/22292 a rogito dott considerato che il giudizio per azione Per_1 revocatoria promosso da è pendente;
Controparte_1
pagina 7 di 16 3) che, infatti, stante la natura dichiarativa e/o costitutiva della sentenza revocatoria emessa in primo grado, essa acquisisce efficacia esecutiva solo al passaggio in giudicato, sicchè il fondo patrimoniale è ancora efficace;
4) che il GE, con ordinanza in data 7/3/2023, ha rigettato la istanza di sospensione e assegnato termine per la introduzione del (presente) giudizio di merito;
5) di aver proposto reclamo avverso tale ordinanza e che tale procedimento è ancora pendente;
che si costituì la eccependo la infondatezza della avversa Controparte_1 domanda, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale è una sentenza costitutiva con efficacia retroattiva, che opera ex tunc, facendo venire meno, ab origine, tamquam non esset, gli effetti dell'atto dispositivo di fondo patrimoniale che nel frattempo in relazione al reclamo avverso la ordinanza del G.E. datata 7/3/23, resa nella procedura n. 128-22, il Collegio con provvedimento datato 4-5-2023, riformò la decisione, disponendo la sospensione del procedimento esecutivo e assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
che in forza di tale termine entrambe le parti instaurarono due distinti giudizi di merito, rispettivamente iscritti ai nn. 1553/23 e 1558/23;
che in particolare nel giudizio n. 1553/23 , ricostruiti i fatti di Controparte_1 causa, evidenziava: 1) come la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova sia sentenza costitutiva, con efficacia retroattiva, che opera ex tunc, facendo venire meno, ab origine, tamquam non esset, gli effetti dell'atto dispositivo di fondo patrimoniale (Corte di
Cassazione, 21849 del 25/10/2010,), tenuto conto della ratio della norma di cui all'art. 2929 bis c.c.; 2) la necessità di considerare il principio di ragionevole durata del processo;
3) la insussistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione;
4) la condotta di abuso degli strumenti processuali tenuta da controparte;
che in detto giudizio si costituiva ricostruendo parimenti i fatti di causa Parte_1
e deducendo: 1) di aver introdotto giudizio di merito al n. 1088/23; 2) la infondatezza della tesi sostenuta da controparte, atteso che la sentenza richiamata non si attaglia al caso di pagina 8 di 16 specie;
3) che si richiamano i motivi già esposti in atto di citazione nel giudizio ex art. 616
c.p.c.;
che al contempo nel giudizio n. 1558/23 ricostruiti i fatti di causa, Parte_1 eccepiva: 1) che la sentenza che ha accolto la domanda revocatoria non è passata in giudicato e quindi la declaratoria di inefficacia non ha acquisito efficacia esecutiva;
2) che la
[...]
non ha alcun diritto a procedere in via esecutiva sugli immobili conferiti Controparte_1 nel fondo patrimoniale e quindi l'esecuzione immobiliare deve essere messa nel nulla e/o revocata;
che si costituiva eccependo: 1) che l'avversa domanda di Controparte_1 accertamento dell'insussistenza di idoneo titolo, in capo a , per pignorare i beni Pt_4 immobili di proprietà Vendramini costituiti in fondo patrimoniale giudizialmente revocato è infondata;
2) che parimenti infondata è la domanda di nullità/estinzione/revoca della PEI rubricata con RGE n. 128/2022 pendente presso il Tribunale di Mantova, con conseguente infondatezza della domanda alla condanna delle spese e degli onorari di giudizio;
che, effettuato lo scambio di memorie ex art. 171 bis c.p.c. nella causa n. 1553/2023, il
Giudice disponeva la riunione alla causa n. 1553/2023 di quella iscritta al n. 1558/2023 e quindi riuniva la prima a quella n. 1088/2023;
che con memorie nella procedura n. 1088/2023 parte attrice precisava di aver instaurato il giudizio n. 1558/23 essendo a ciò onerata in forza della ordinanza emessa in fase di reclamo e le parti ribadivano le rispettive posizioni;
che con memorie nella procedura n. 1558/2023 le parti ribadivano parimenti le rispettive posizioni;
che nessuna istanza istruttoria veniva avanzata dalle parti;
che la causa era istruita in via documentale dal precedente G.I. e trattenuta in decisione dalla scrivente (medio tempore subentrata nel ruolo del precedente G.I.) sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe, in note di trattazione scritta nelle quali parte attrice opponente contestava altresì la legittimazione attiva di , costituitasi Controparte_2 in data 19-3-2024 quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3
pagina 9 di 16 Valutato:
che sia infondata la eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Controparte_2 ove si osservi che la stessa ha provveduto al deposito: 1) dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana II n. 150 del 21/12/2023 della cessione del credito;
2) di dichiarazione del 8.7.2024 con cui la cedente Controparte_1 riconosce che il credito vantato verso derivante dal saldo debitore del Parte_1 conto corrente n. 10-2271 è stato ceduto alla 3) dell'elenco dei crediti Controparte_4 oggetto di cessione tratto dal sito web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx indicato nello stesso avviso di cessione pubblicato sulla GU;
che in particolare il documento sub 2 reca il seguente tenore:
pagina 10 di 16 che per condivisibile orientamento di legittimità, il contratto di cessione del credito non richiede una particolare forma (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cass. 9-7-
2018 n. 18016; Cass. 15-5-1974 n. 1396) e la titolarità del credito può essere comprovata, anche in corso di giudizio, dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo al creditore procedente nonché dalla dichiarazione resa dal cedente al cessionario (Cass. 16-4-2021 n.
10200) e pertanto nel presente giudizio la cessionaria ha validamente assolto al proprio onere probatorio con la predetta dichiarazione, a nulla rilevando che il cedente sia parte del presente giudizio, in quanto pacificamente titolare del predetto credito;
Considerato:
che l'oggetto delle tre cause riunite attiene alla esistenza o meno di valido titolo esecutivo in forza del quale ha instaurato la procedura esecutiva n. 128/22 Controparte_1
(alla quale è stata riunita la procedura n. 124-22 iscritta dal debitore contestualmente alla presentazione di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
che mentre il precedente G.E. nella procedura esecutiva ha ritenuto la sussistenza di valido titolo esecutivo, il Collegio in sede di reclamo ha escluso tale presupposto;
che in particolare, l'ordinanza resa dal G.E. nella procedura n. 128-22, datata 7-3-23, era del seguente tenore:
pagina 11 di 16
che tale ordinanza è stata oggetto di riforma in sede di reclamo, con provvedimento datato 4-
5-2023 del seguente tenore:
pagina 12 di 16 Ritenuto:
che, sulla questione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado si sono contrapposti orientamenti contrastanti e ad oggi il quadro può dirsi consolidato nel senso che la regola di cui all'art. 282 c.p.c. non si estenda a tutte le sentenze di primo grado ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio, esulando in particolare le sentenze dichiarative e costitutive;
(Sez. un., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del
15/11/2013 Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del
18/01/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021; Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del
08/10/2021);
che, nel presente giudizio non si ponga invero la specifica questione relativa alla immediata pagina 13 di 16 esecutività di una statuizione di condanna, in una sentenza di natura dichiarativa o costitutiva
(sulla quale la giurisprudenza ha elaborato quattro possibili tipi di rapporti nel senso della sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza e accessorietà), ove tra le parti è in discussione la esecutività della statuizione di cui al n. 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di
Mantova n. 254/2021 del seguente tenore: “1) Dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto pubblico stipulato in data 20/12/13 a Controparte_5 ministero notaio Dott. ai nn. 77696 di Rep. E 22292 di Racc., iscritto presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova, Servizio diPubblicità Immobiliare, in data 16/01/2014, ai nn. 388 R.G. e 272 R.P. con il quale e Parte_1 CP_6
hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e
[...] seguenti del Codice Civile, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia per la quota di 99/100 di proprietà di i seguenti immobili: - porzioni di Parte_1 fabbricato site in Comune di Curtatone (Mn), in Via della Pace (angolo Via del Pisanello) e catastalmente Via del Pisanello n. 7, costituite da un appartamento a piano terra, primo e seminterrato con autorimessa a piano seminterrato e area cortiva di pertinenza, censite al
Catasto Fabbricati al Fg. 27, mappale 190/8, Cat. A/7, Cl. 5, vani 17,5, RCE 1536,46, Fg.
27, mappale 190/9, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 98, RCE 121,47, corrispondente a quanto raffigurato Parte nelle planimetrie di variazione presentate all' di Mantova in data 10 novembre 2011, n.
85805.1/2011 – protocollo n. MN0220726”;
che per tale ragione il richiamo al dictum di Cass. 21849/2010 non sia pertinente, ove nel presente caso non si dibatte della esecutività di una statuizione di condanna accessoria alla pronuncia costitutiva, bensì della esecutività della stessa pronuncia costitutiva;
che tale statuizione rientra, per condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, nel novero delle sentenze costitutive, essendo stato ex multis affermato che: “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito
pagina 14 di 16 piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto”1
che in relazione a tale categoria la Corte di cassazione ha pure condivisibilmente affermato che: “La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. è una sentenza costitutiva e, in quanto tale, non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato (cfr., ex aliis e in relazione anche ad altre ipotesi di sentenze costitutive, Cass. n.
13767/15; Cass. S.U. n. 4059/10; Cass. n. 19989/09; Cass. n. 3090/98)2;
che nel presente caso è pacifico che la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 9-
3-2021 non era passata in giudicato al momento della instaurazione della procedura esecutiva
(e invero non vi è prova o allegazione che sia passata in giudizio nemmeno ad oggi);
che parimenti non sussistono i presupposti di cui all'art 2929 bis c.p.c., non risultando il pignoramento essere stato trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto revocando;
che per tali complessive ragioni la domanda svolta da sia fondata, non Parte_1 sussistendo il diritto a procedere in via esecutiva nella procedura esecutiva n. 128/22 (alla quale è stata riunita la procedura n. 124-22) e in relazione ai beni siti in Curtatone (MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl
C6, 98 mq;
che le ulteriori eccezioni sollevate siano assorbite, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità3 secondo il quale in presenza di motivo di reiezione nel merito, le ulteriori eccezioni svolte devono ritenersi assorbite nella statuizione di rigetto “più liquida” resa;
che la complessità della controversia, la esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi,
pagina 15 di 16 nonché lo stesso contrasto emerso tra le pronunce emesse in sede di esecuzione e di reclamo rappresentino gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di merito, nonché della fase cautelare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(all'esito di Corte cost. n. 77/2018);
che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo invero emersa, proprio in virtù di quanto sopra rappresentato circa la esistenza di orientamenti difformi, la sussistenza di dolo o colpa grave nella proposizione delle cause qui riunite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta la inesistenza del diritto di
[...]
a procedere in via esecutiva sui beni di parte attrice Controparte_3 opponente siti in Curtatone (MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl
A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl C6, 98 mq, (per la quota di 99/100), in relazione alla procedura esecutiva n. 128/22 (alla quale è stata riunita la procedura n.
124-22);
2. Rigetta le ulteriori domande;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. U - , Sentenza n. 30416 del 23/11/2018 2 Sez. L, Sentenza n. 17311 del 24/08/2016 3 Cass., sez. un. 18.12.2008 n. 29523; Cass., sez. III, n. 11356 del 16.05.2006; Cassazione Sez. Un. Civili 08 maggio 2014, n. 9936 - Pres. Rovelli - Est. Travaglino;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1088/2023 alla quale sono riunite le cause
1553/2023 e 1558/2023
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOURNIER ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TOSI EMILIO
CONVENUTO/I
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. PATALINI LUCA
INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
pagina 1 di 16 Per Parte_1
pagina 2 di 16 Per Controparte_1
Nel presente procedimento:
Voglia l'Illustre Tribunale adito, in persona del Giudice designato, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto, ritenuta manifesta la mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora, giuridicamente rilevante, per l'attrice,
e ritenuta, viceversa, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione al diritto di credito di , respingere l'avversa richiesta di Controparte_3 sospensione della PEI rubricata con RGE 128/2022 pendente presso il Tribunale di
Mantova;
pagina 3 di 16 - disporsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva, la riunione alla presente causa RG
n. 1088/23 delle due separate cause di merito introdotte successivamente all'accoglimento del reclamo cautelare: (i) dalla Sig.ra resso il Tribunale di Mantova, alla quale Parte_1
è stato assegnato RG n. 1558/2023 con numerazione più alta, quindi iscritta successivamente, nonché, (ii) da presso il Tribunale di Mantova, Controparte_1 con RG n. 1553/2023, con numerazione bassa, quindi iscritta anteriormente;
Nel merito, in via principale:
- confermare l'ordinanza di rigetto, datata 7 marzo 2023, Tribunale di Mantova, G.E. Dott.
Andrea Gibelli, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'attrice e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per cui la PEI rubricata con
RGE n. 128/2022 (riunita ala RGE n. 124/2022) pendente presso il Tribunale di Mantova, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi connessi e per
l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/sospensione/estinzione di tale PEI.
In ogni caso:
- condannare alle spese di lite e agli onorari contenuta nell'ordinanza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, datata 7 marzo 2023, Tribunale di Mantova, G.E. Dott.
Andrea Gibelli, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi evidenziati in narrativa, con liquidazione in via equitativa del danno patito dalla creditrice, odierna convenuta, per
l'ingiusto ritardo dal dì del dovuto al saldo.
Nel procedimento n. 1553/2023
Voglia l'Illustre Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto e in base alla documentazione allegata, disporre la prosecuzione avanti il Tribunale di Mantova della PEI
pagina 4 di 16 recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22) sospesa a seguito dell'accoglimento del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. :
o ritenuta la mancanza di fumus bonis iuris e periculum in mora in relazione alle pretese della debitrice Sig.ra con riferimento ai “gravi motivi” di cui all'art. Parte_1
624-615 c.p.c., inoltre, o ritenuta, viceversa, la sussistenza del fumus bonis iuris con riferimento alla legittimità delle pretese creditorie dell'attrice
[...]
nonché del periculum in mora in caso di perdurante Parte_2
Part sospensione della stante la costante presenza del valido titolo esecutivo del creditore, tale da giustificare la perdurante efficacia dell'originario pignoramento e non sussistendo alcun legittimo motivo, né in fatto né in diritto, che possa fondare la sospensione della pendente procedura esecutiva immobiliare avviata sui beni di proprietà della Sig.ra
[...] costituiti in fondo patrimoniale revocato con sentenza n. 254/2021 del Parte_1
09/03/2021, Tribunale di Mantova, disporre la prosecuzione della PEI recante RGE
128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22) pendente presso il Tribunale di Mantova e assegnata al G.E. Dott. Andrea Gibelli;
Nel merito, in via principale:
- sulla base di tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto e in base alla documentazione allegata, accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha legittimamente incardinato la PEI pendente presso il Tribunale di Mantova, recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento RGE 124/22), con iscrizione a ruolo e trascrizione nei competenti Registri dell'atto di pignoramento immobiliare sui beni immobili dalla convenuta costituiti in fondo patrimoniale, revocato giusta sentenza n. 254/2021 del 09/03/2021 del Tribunale di
Mantova; per l'effetto, disporre che la PEI recante RGE 128/2022 (riunita al procedimento
RGE 124/22) pendente presso il Tribunale di Mantova e assegnata al G.E. Dott. Andrea
Gibelli riprenda il suo corso;
- confermare, per l'effetto, la condanna alle spese processuali contenuta nel provvedimento reclamato (ordinanza dott. Andrea Gibelli datata 7 marzo 2023);
In ogni caso:
pagina 5 di 16 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. così come saranno giudizialmente liquidati, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel procedimento n. 1558/2023
Voglia l'Illustre Tribunale adito, in persona del Giudice designato, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare:
- disporsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva, la riunione della presente causa (la più recente), recante R.G. n. 1558/23, alla (i) causa più vecchia, recante R.G.n. 1088/23, incardinata dalla quale giudizio di merito successivo al rigetto della propria Parte_1 opposizione all'esecuzione e assegnata al Dott Andrea Gibelli, nonché alla (ii) causa recante
R.G. n. 1553/2023, assegnata al Dott. Andrea Gibelli, già incardinata da quale Pt_4 giudizio di merito successivo all'accoglimento del reclamo cautelare ex art. 669 terdecies cpc, tutte cause pendenti presso il Tribunale di Mantova;
Nel merito, in via principale:
- per tutti i motivi evidenziati in fatto e in diritto nel presente atto, nonché in base alla documentazione allegata, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti giuridici per cui la PEI rubricata con RGE n. 128/2022 (riunita alla RGE n. 124/2022) pendente presso il Tribunale di Mantova, assegnata al Dott. Andrea Gibelli, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi conseguenti e per l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/declaratoria di nullità/estinzione di tale PEI.
In ogni caso:
- condannare l'attrice alle rifusione, in favore dell'odierna convenuta, delle spese di lite e degli onorari sia della fase cautelare ex art. 669 terdecies cpc dalla medesima incardinata che del presente giudizio, così come saranno liquidati, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per legge;
pagina 6 di 16 - condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi evidenziati in narrativa, con liquidazione in via equitativa del danno patito dalla creditrice, odierna convenuta, per
l'ingiusto ritardo nel recupero del proprio credito vista l'infondata sospensione meramente Part dilatoria della RGE n. 128/2022 (riunita alla RGE n. 124/2022) oltre agli ulteriori molteplici, quanto infondati, reiterati rimedi processuali attivati per finalità meramente dilatorie.
Per Controparte_2
Voglia il Tribunale di Mantova, in persona della Giudice Francesca Arrigoni,
respingere l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da con ogni altra Parte_1 domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per cui la PEI rubricata con RGE n. 128/2022 (riunita ala RGE n. 124/2022) pendente presso il
Tribunale di Mantova, prosegua il suo corso, con ripresa immediata degli adempimenti esecutivi connessi e per l'effetto, rigettare la domanda attorea di revoca/sospensione/estinzione di tale PEI. Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che, con atto di citazione per introduzione di giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (in virtù del termine assegnato con ordinanza del G.E. datata 7/3/23, resa nella procedura n. 128-22, di rigetto della sospensione della esecuzione) deduceva: Parte_1
1) di aver proposto opposizione alla esecuzione immobiliare in forza di pignoramento (non ancora iscritto a ruolo) eseguito da sugli immobili siti in Curtatone Controparte_1
(MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl C6, 98 mq, (per la quota di 99/100) nonchè fg 35, part. 873, sub 89, cl C6, 16 mq,
P.za Ottantesimo Fanteria n. 10 T (per la quota di 1/1);
2) di aver contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata sugli immobili siti in
Curtatone in quanto oggetto di fondo patrimoniale costituito da parte attrice con atto pubblico del 2012/2013 nn. 77696/22292 a rogito dott considerato che il giudizio per azione Per_1 revocatoria promosso da è pendente;
Controparte_1
pagina 7 di 16 3) che, infatti, stante la natura dichiarativa e/o costitutiva della sentenza revocatoria emessa in primo grado, essa acquisisce efficacia esecutiva solo al passaggio in giudicato, sicchè il fondo patrimoniale è ancora efficace;
4) che il GE, con ordinanza in data 7/3/2023, ha rigettato la istanza di sospensione e assegnato termine per la introduzione del (presente) giudizio di merito;
5) di aver proposto reclamo avverso tale ordinanza e che tale procedimento è ancora pendente;
che si costituì la eccependo la infondatezza della avversa Controparte_1 domanda, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale è una sentenza costitutiva con efficacia retroattiva, che opera ex tunc, facendo venire meno, ab origine, tamquam non esset, gli effetti dell'atto dispositivo di fondo patrimoniale che nel frattempo in relazione al reclamo avverso la ordinanza del G.E. datata 7/3/23, resa nella procedura n. 128-22, il Collegio con provvedimento datato 4-5-2023, riformò la decisione, disponendo la sospensione del procedimento esecutivo e assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
che in forza di tale termine entrambe le parti instaurarono due distinti giudizi di merito, rispettivamente iscritti ai nn. 1553/23 e 1558/23;
che in particolare nel giudizio n. 1553/23 , ricostruiti i fatti di Controparte_1 causa, evidenziava: 1) come la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova sia sentenza costitutiva, con efficacia retroattiva, che opera ex tunc, facendo venire meno, ab origine, tamquam non esset, gli effetti dell'atto dispositivo di fondo patrimoniale (Corte di
Cassazione, 21849 del 25/10/2010,), tenuto conto della ratio della norma di cui all'art. 2929 bis c.c.; 2) la necessità di considerare il principio di ragionevole durata del processo;
3) la insussistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione;
4) la condotta di abuso degli strumenti processuali tenuta da controparte;
che in detto giudizio si costituiva ricostruendo parimenti i fatti di causa Parte_1
e deducendo: 1) di aver introdotto giudizio di merito al n. 1088/23; 2) la infondatezza della tesi sostenuta da controparte, atteso che la sentenza richiamata non si attaglia al caso di pagina 8 di 16 specie;
3) che si richiamano i motivi già esposti in atto di citazione nel giudizio ex art. 616
c.p.c.;
che al contempo nel giudizio n. 1558/23 ricostruiti i fatti di causa, Parte_1 eccepiva: 1) che la sentenza che ha accolto la domanda revocatoria non è passata in giudicato e quindi la declaratoria di inefficacia non ha acquisito efficacia esecutiva;
2) che la
[...]
non ha alcun diritto a procedere in via esecutiva sugli immobili conferiti Controparte_1 nel fondo patrimoniale e quindi l'esecuzione immobiliare deve essere messa nel nulla e/o revocata;
che si costituiva eccependo: 1) che l'avversa domanda di Controparte_1 accertamento dell'insussistenza di idoneo titolo, in capo a , per pignorare i beni Pt_4 immobili di proprietà Vendramini costituiti in fondo patrimoniale giudizialmente revocato è infondata;
2) che parimenti infondata è la domanda di nullità/estinzione/revoca della PEI rubricata con RGE n. 128/2022 pendente presso il Tribunale di Mantova, con conseguente infondatezza della domanda alla condanna delle spese e degli onorari di giudizio;
che, effettuato lo scambio di memorie ex art. 171 bis c.p.c. nella causa n. 1553/2023, il
Giudice disponeva la riunione alla causa n. 1553/2023 di quella iscritta al n. 1558/2023 e quindi riuniva la prima a quella n. 1088/2023;
che con memorie nella procedura n. 1088/2023 parte attrice precisava di aver instaurato il giudizio n. 1558/23 essendo a ciò onerata in forza della ordinanza emessa in fase di reclamo e le parti ribadivano le rispettive posizioni;
che con memorie nella procedura n. 1558/2023 le parti ribadivano parimenti le rispettive posizioni;
che nessuna istanza istruttoria veniva avanzata dalle parti;
che la causa era istruita in via documentale dal precedente G.I. e trattenuta in decisione dalla scrivente (medio tempore subentrata nel ruolo del precedente G.I.) sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe, in note di trattazione scritta nelle quali parte attrice opponente contestava altresì la legittimazione attiva di , costituitasi Controparte_2 in data 19-3-2024 quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3
pagina 9 di 16 Valutato:
che sia infondata la eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Controparte_2 ove si osservi che la stessa ha provveduto al deposito: 1) dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana II n. 150 del 21/12/2023 della cessione del credito;
2) di dichiarazione del 8.7.2024 con cui la cedente Controparte_1 riconosce che il credito vantato verso derivante dal saldo debitore del Parte_1 conto corrente n. 10-2271 è stato ceduto alla 3) dell'elenco dei crediti Controparte_4 oggetto di cessione tratto dal sito web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx indicato nello stesso avviso di cessione pubblicato sulla GU;
che in particolare il documento sub 2 reca il seguente tenore:
pagina 10 di 16 che per condivisibile orientamento di legittimità, il contratto di cessione del credito non richiede una particolare forma (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cass. 9-7-
2018 n. 18016; Cass. 15-5-1974 n. 1396) e la titolarità del credito può essere comprovata, anche in corso di giudizio, dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo al creditore procedente nonché dalla dichiarazione resa dal cedente al cessionario (Cass. 16-4-2021 n.
10200) e pertanto nel presente giudizio la cessionaria ha validamente assolto al proprio onere probatorio con la predetta dichiarazione, a nulla rilevando che il cedente sia parte del presente giudizio, in quanto pacificamente titolare del predetto credito;
Considerato:
che l'oggetto delle tre cause riunite attiene alla esistenza o meno di valido titolo esecutivo in forza del quale ha instaurato la procedura esecutiva n. 128/22 Controparte_1
(alla quale è stata riunita la procedura n. 124-22 iscritta dal debitore contestualmente alla presentazione di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
che mentre il precedente G.E. nella procedura esecutiva ha ritenuto la sussistenza di valido titolo esecutivo, il Collegio in sede di reclamo ha escluso tale presupposto;
che in particolare, l'ordinanza resa dal G.E. nella procedura n. 128-22, datata 7-3-23, era del seguente tenore:
pagina 11 di 16
che tale ordinanza è stata oggetto di riforma in sede di reclamo, con provvedimento datato 4-
5-2023 del seguente tenore:
pagina 12 di 16 Ritenuto:
che, sulla questione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado si sono contrapposti orientamenti contrastanti e ad oggi il quadro può dirsi consolidato nel senso che la regola di cui all'art. 282 c.p.c. non si estenda a tutte le sentenze di primo grado ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio, esulando in particolare le sentenze dichiarative e costitutive;
(Sez. un., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del
15/11/2013 Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del
18/01/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021; Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del
08/10/2021);
che, nel presente giudizio non si ponga invero la specifica questione relativa alla immediata pagina 13 di 16 esecutività di una statuizione di condanna, in una sentenza di natura dichiarativa o costitutiva
(sulla quale la giurisprudenza ha elaborato quattro possibili tipi di rapporti nel senso della sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza e accessorietà), ove tra le parti è in discussione la esecutività della statuizione di cui al n. 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di
Mantova n. 254/2021 del seguente tenore: “1) Dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto pubblico stipulato in data 20/12/13 a Controparte_5 ministero notaio Dott. ai nn. 77696 di Rep. E 22292 di Racc., iscritto presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova, Servizio diPubblicità Immobiliare, in data 16/01/2014, ai nn. 388 R.G. e 272 R.P. con il quale e Parte_1 CP_6
hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e
[...] seguenti del Codice Civile, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia per la quota di 99/100 di proprietà di i seguenti immobili: - porzioni di Parte_1 fabbricato site in Comune di Curtatone (Mn), in Via della Pace (angolo Via del Pisanello) e catastalmente Via del Pisanello n. 7, costituite da un appartamento a piano terra, primo e seminterrato con autorimessa a piano seminterrato e area cortiva di pertinenza, censite al
Catasto Fabbricati al Fg. 27, mappale 190/8, Cat. A/7, Cl. 5, vani 17,5, RCE 1536,46, Fg.
27, mappale 190/9, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 98, RCE 121,47, corrispondente a quanto raffigurato Parte nelle planimetrie di variazione presentate all' di Mantova in data 10 novembre 2011, n.
85805.1/2011 – protocollo n. MN0220726”;
che per tale ragione il richiamo al dictum di Cass. 21849/2010 non sia pertinente, ove nel presente caso non si dibatte della esecutività di una statuizione di condanna accessoria alla pronuncia costitutiva, bensì della esecutività della stessa pronuncia costitutiva;
che tale statuizione rientra, per condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, nel novero delle sentenze costitutive, essendo stato ex multis affermato che: “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito
pagina 14 di 16 piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto”1
che in relazione a tale categoria la Corte di cassazione ha pure condivisibilmente affermato che: “La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. è una sentenza costitutiva e, in quanto tale, non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato (cfr., ex aliis e in relazione anche ad altre ipotesi di sentenze costitutive, Cass. n.
13767/15; Cass. S.U. n. 4059/10; Cass. n. 19989/09; Cass. n. 3090/98)2;
che nel presente caso è pacifico che la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 9-
3-2021 non era passata in giudicato al momento della instaurazione della procedura esecutiva
(e invero non vi è prova o allegazione che sia passata in giudizio nemmeno ad oggi);
che parimenti non sussistono i presupposti di cui all'art 2929 bis c.p.c., non risultando il pignoramento essere stato trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto revocando;
che per tali complessive ragioni la domanda svolta da sia fondata, non Parte_1 sussistendo il diritto a procedere in via esecutiva nella procedura esecutiva n. 128/22 (alla quale è stata riunita la procedura n. 124-22) e in relazione ai beni siti in Curtatone (MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl
C6, 98 mq;
che le ulteriori eccezioni sollevate siano assorbite, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità3 secondo il quale in presenza di motivo di reiezione nel merito, le ulteriori eccezioni svolte devono ritenersi assorbite nella statuizione di rigetto “più liquida” resa;
che la complessità della controversia, la esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi,
pagina 15 di 16 nonché lo stesso contrasto emerso tra le pronunce emesse in sede di esecuzione e di reclamo rappresentino gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di merito, nonché della fase cautelare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(all'esito di Corte cost. n. 77/2018);
che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo invero emersa, proprio in virtù di quanto sopra rappresentato circa la esistenza di orientamenti difformi, la sussistenza di dolo o colpa grave nella proposizione delle cause qui riunite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta la inesistenza del diritto di
[...]
a procedere in via esecutiva sui beni di parte attrice Controparte_3 opponente siti in Curtatone (MN) in via Pisanello n. 7, S-1, fg 27, part 190, sub 8, cl
A/7, 17,5 vani, e fg. 27 part 190, sub 9, cl C6, 98 mq, (per la quota di 99/100), in relazione alla procedura esecutiva n. 128/22 (alla quale è stata riunita la procedura n.
124-22);
2. Rigetta le ulteriori domande;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. U - , Sentenza n. 30416 del 23/11/2018 2 Sez. L, Sentenza n. 17311 del 24/08/2016 3 Cass., sez. un. 18.12.2008 n. 29523; Cass., sez. III, n. 11356 del 16.05.2006; Cassazione Sez. Un. Civili 08 maggio 2014, n. 9936 - Pres. Rovelli - Est. Travaglino;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019