TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa AN LA, nella causa civile iscritta al n. 760/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) Parte_1
ricorrente contro
(avv. SENATORE SABINA) CP_1 resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 03/12/2025 depositando telematicamente il dispositivo, la seguente
SENTENZA
− respinge il ricorso;
− rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta ed ogni altra domanda formulata in via preliminare dalla medesima parte;
− compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in complessivi €3.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge;
− fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Perugia 03/12/2025
IL GIUDICE
AN LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa AN LA, nella causa civile iscritta al n. 760/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) Parte_1
ricorrente contro
(avv. SENATORE SABINA) CP_1 resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 03/12/2025 depositando telematicamente il dispositivo, la seguente
SENTENZA
− respinge il ricorso;
− rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta ed ogni altra domanda formulata in via preliminare dalla medesima parte;
− compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in complessivi €3.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge;
− fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Perugia 03/12/2025
IL GIUDICE
AN LA