Articolo 4 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 agosto 1956
Art. 4.
Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956
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