Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2026, proposto da IE MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– previa sospensione:
a – del provvedimento prot. n. 270325 del 03.11.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Salerno: - ha accertato una presunta inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 15/2015, 16/2015 e 17/2015; - ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, pari ad € 20.000,00; - ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella su cui sono state realizzate le opere contestate con le succitate ordinanze di demolizione;
b – ove e per quanto occorra, delle ordinanze di demolizione nn. 15/2015, 16/2015 e 17/2015;
c – ove e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo del 05.06.2023;
d – ove e per quanto occorra, del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 21/2015;
e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. EL Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 270325 del 03.11.2025, con il quale il Comune di Salerno ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 15/2015, 16/2015 e 17/2015; ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, pari ad € 20.000,00; ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella su cui sono state realizzate le opere contestate con le succitate ordinanze di demolizione.
2. 3. Il ricorrente è insorto avverso il suddetto provvedimento mediante gravame ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali, come di seguito indicate.
4. Con il primo motivo di censura, il sig. MI IE ha dedotto che l’organismo edilizio descritto nell’ordinanza n. 15/2015 non sarebbe più esistente, in quanto oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, che ha determinato, tra l’altro, l’eliminazione dell’alloggio del sig. MI RE.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha rappresentato che l’ordinanza di demolizione n. 15/2015 non sarebbe stata notificata al sig. CA MI.
6. Con il terzo motivo, ha contestato il provvedimento impugnato, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali secondo le quali la segnalata volontà di avviare e realizzare i lavori di demolizione delle opere abusive da parte del proprietario, in assenza di obiezioni da parte dell’Amministrazione, consenta la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere acquisitivo di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/01, rendendolo improcedibile.
7. Con il quarto motivo di gravame, ha lamentato che la P.A. avrebbe potuto acquisire solo l’area su sui erano state realizzate le opere abusive sanzionate con le ordinanze di demolizione n. 15/2015, n. 16/2015 e n. 17/2015 e non l’intera superficie della particella n. 2300.
8. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato che il Comune di Salerno avrebbe omesso qualsiasi indicazione in ordine ai parametri ed ai criteri applicati ai fini della determinazione ed individuazione dell’area da acquisire, violando, in tal modo, l’art. 31 D.P.R. n. 380/01.
9. Con il sesto motivo di ricorso, ha contestato che non sarebbe possibile per l’Amministrazione irrogare alcuna sanzione pecuniaria nei suoi confronti in conseguenza dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione.
10. Con il settimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 7 e seguenti L. n. 241/90.
11. Con l’ultimo motivo di ricorso, ha contestato le ordinanze di demolizione n. 15/2015, n. 16/2015 e n. 17/2015, in quanto generiche ed immotivate nonché prive dell’esatta qualificazione giuridica delle opere abusive.
12. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
13. Il Comune resistente si è costituito in giudizio.
14. Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
15. Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza., come preannunciato alla camera di consiglio del 18.02.2026.
16. Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è l’impugnativa del provvedimento con il quale il Comune di Salerno ha accertato una presunta inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 15/2016 (adottata nei confronti del Sig. IE MI), 16/2016 (adottata nei confronti del Sig. RE MI) e 17/2016 (adottata nei confronti della Sig.ra LE MA.
17. Ciò posto, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che l’ordinanza di demolizione n. 15/2015 è stata notificata al Sig. CA MI, laddove, invece, non è stata mai notificata al ricorrente, IE MI.
18. Segnatamente, il ricorrente ha prodotto agli atti di causa i certificati di residenza storici dai quali si evince che il ricorrente, alla data di notifica dell’ordinanza di demolizione n. 15/2016, risiedeva alla Via San Pietro Pietralcina n. 31 – INT. 1 ovvero presso una distinta ed autonoma unità immobiliare e che non era convivente con gli altri suoi familiari (ivi compreso il padre CA MI, convivente con la madre, Sig.ra LE MA, alla Via San Pietro Pietralcina n. 31 P. Terra).
19. Orbene, in argomento, è appena il caso di rilevare che l’omessa notifica dello stesso anche all’autore degli abusi comporta quantomeno il mancato completamento della fattispecie a formazione progressiva e tanto in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ L'ordinanza di demolizione dell'opera abusivamente realizzata deve essere obbligatoriamente notificata a pena di illegittimità al responsabile dell'abuso edilizio e la mancanza della notifica rende annullabile il provvedimento che ha natura recettizia, come ritenuto in passato da costante giurisprudenza e come attualmente previsto dall'art. 21 bis della legge n. 241/90, trattandosi di un atto limitativo della sfera giuridica del privato e richiedente la collaborazione ” (In tal senso T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28/09/2011, (ud. 08/09/2011, dep. 28/09/2011), sentenza n.2339).
20.
Infatti, gli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 utilizzano non a caso la “e” congiunzione tra proprietario e responsabile dell’abuso, in quanto non può una scelta della pubblica amministrazione (di notifica del provvedimento al solo proprietario e non anche al responsabile) logicamente ripercuotersi in senso negativo (imponendo un onere di fare molto costoso) in capo solo a chi non è autore dell’illecito.
21. Peraltro, in seno alla fattispecie concreta, la mancata notifica al ricorrente è tanto più rilevante ove si consideri che, come ben rimarcato dalla parte ricorrente, con l’impugnato provvedimento, la P.A. ha ritenuto acquisita al patrimonio comunale anche l’area di proprietà del ricorrente; e ciò, senza che questi abbia mai ricevuto la notifica dell’ordinanza presupposta.
22. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle ordinanze di demolizione n. 16/2015 e 17/2015, le cui notifiche sono state effettuate nei confronti del Sig. CA MI.
23. Alla stregua di quanto sopra, la domanda di annullamento deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 270325 del 03.11.2025.
24. Le spese di giudizio possono essere, comunque, compensate tra le parti, tenendo conto della peculiarità della fattispecie e del generale andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 270325 del 03.11.2025nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di AR, Primo Referendario, Estensore
UR Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO