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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1519/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ALESSIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”
All'udienza del 12/02/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“Pronunciare, anche in via preliminare e con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra (C.F. Parte_1
e il sig. (C.F. ) nel Comune di C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Gavirate (VA), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto
n. 9 – parte II – anno 2013, disponendo poi la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e
10 della Legge n. 898/1970 ed agli incombenti tutti di legge. 2) Confermare parzialmente le condizioni pattuite tra i coniugi in sede di separazione e, nello specifico, quanto segue: -Con riguardo al figlio minorenne confermare l'affido condiviso a entrambi i genitori, con Per_1
pagina 1 di 6 residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. -Disporre il collocamento prevalente del figlio presso la madre, regolamentando come di seguito il diritto di visita del padre -salvo differenti accordi tra le parti sempre possibili- dando seguito alla prassi già in corso, tenendo conto anche della volontà del figlio: •il padre terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita della scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino al mattino successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in tempo utile per poi poter raggiungere l'Istituto scolastico;
nonché, a settimane alterne, dalle 9.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica;
• le seguenti festività/i seguenti giorni verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con
l'altro genitore: Vigilia di Natale, S. Natale, S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio, Epifania,
Pasqua, AS (iniziando con: Vigilia di Natale 2024 con la madre, Natale 2024 con la madre,
Santo Stefano 2024 con il padre, 31 dicembre e 1° gennaio con il padre, Epifania 2025 con il padre, Pasqua 2025 con la madre e AS 2025 con il padre). •I coniugi concorderanno di volta in volta gli orari di prelevamento e riaccompagnamento del minore, tenendo conto della sua età e dei rispettivi impegni. •nel periodo estivo, quando non viene svolta attività scolastica da parte del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
• la festa della mamma e del papà verranno trascorse con il genitore secondo la normale alternanza;
-il giorno del compleanno del figlio così come ogni altra festività/ricorrenza non specificatamente individuata sarà trascorsa dal medesimo con il genitore cui spetta il minore secondo la normale alternanza. I coniugi comunicheranno l'uno all'altro il luogo ove verranno eventualmente trascorse le vacanze ed anche l'indirizzo e il recapito telefonico del relativo alloggio. 3) Stabilire che al mantenimento ordinario del figlio il padre concorra versando, mensilmente e puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente, alle coordinate bancarie a egli già note. Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Statuire che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra i genitori e specificatamente quelle di carattere medico (non coperte dal Servizio Sanitario), scolastico e ludico sportivo relative al figlio, utilizzando - come criterio di individuazione delle stesse- le Linee Guida attualmente in adozione presso il Tribunale di Varese. Disporre che l'assegno unico (sino ad oggi di importo pari a € 220,00 circa mensili) continui ad essere interamente percepito dalla madre sig.ra quale genitore collocatario prevalente. 6) Respingere ogni diversa ed ulteriore Parte_1 istanza avversaria. 7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in Gavirate in data 28/07/2013, come da Controparte_1
relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013; da tale unione è nato il figlio in Varese in data 20/05/2014. Per_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 30/10/2024, il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza fuori termine presso il luogo di residenza di parte resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., chiedeva quindi la fissazione di nuova udienza per la comparizione personale delle parti e per la rinotifica di rito. Il Giudice provvedeva come da richiesta e fissava nuova udienza in data 12/02/2025.
A detta udienza, parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. Controparte_1
del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata costituzione in giudizio.
Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva liberamente la sig.ra la quale in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre chiedeva la Parte_1
conferma delle condizioni di cui alla separazione per i weekend alternati dal sabato alla domenica mattina e, durante la settimana, per il lunedì con pernotto;
con riferimento alla frequentazione del mercoledì la ricorrente, dato atto che con una certa frequenza il figlio viene riportato a casa da parte del padre la sera stessa avendo propri impegni sportivi, chiedeva una modifica nel senso di disciplinare il rientro di a casa della madre alle ore 20.30, salva espressa richiesta di Per_1
pernotto del figlio presso il padre. Quindi, il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e a seguito di discussione orale, il Giudice, confermate allo stato le condizioni della separazione, rimetteva la causa per la decisione collegiale.
***********
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gavirate, in data
28/07/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013 tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 1250/2023 pubblicata in data 17/11/2023 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data fissata per la comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 05/04/2023), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento del resistente il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig.re alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
pagina 3 di 6 Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affido di figlio della coppia ancora minorenne, ritiene il Collegio Per_1
che, conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e a quanto disposto in sede di separazione, debba essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori conformemente alla disciplina di legge che può essere derogata solo in presenza di specifiche ragioni non evidenziate e ravvisabili nel caso di specie in cui il figlio ha stabili frequentazioni anche con il genitore non collocatario. Deve essere altresì confermato il collocamento di presso Per_1
l'abitazione della madre con conferma delle facoltà di visita a favore del padre (come sotto dettagliatamente indicate) già concordate tra le parti in sede di separazione, come già detto attualmente in vigore e praticate. L'unica modifica richiesta dalla signora attiene alla Parte_1
visita del mercoledì. Sul punto la ricorrente ha dichiarato: “Il figlio vede regolarmente il padre;
la previsione è a week end alternati dal sabato alla domenica mattina;
durante la settimana va dal papà al lunedì dall'uscita da scuola al mattino successivo e il mercoledì con lo stesso orario. E' però capitato sovente che il sia stato portato a casa a dormire all'ultimo momento. Per questo Persona_2
motivo chiedo che si stabilisca che il mercoledì torni a casa a dormire alle ore 20,30, salvo che mi venga richiesto espressamente di poter pernottare presso il padre”.
Poichè la richiesta (già contenuta in ricorso, ove si è fatto riferimento soltanto alla facoltà di visita infrasettimanale del lunedì) non ha ricevuto contestazione alcuna da parte del sig. Controparte_1
– rimasto contumace – e considerato che la stessa garantisce maggior stabilità a favore del figlio,
(senza precludere accordi sul pernotto), ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta di parziale modifica del diritto di visita del padre per il mercoledì.
Sulle condizioni economiche
Ritiene il Collegio che l'accordo economico raggiunto tra le parti in sede di separazione e richiamato dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni sia da confermare essendo ancora idoneo a garantire il mantenimento del figlio minore in relazione alle sue esigenze legate all'età e tenuto conto delle capacità economiche dei genitori di cui non si rileva agli atti allegazioni a prova di eventuali modifiche sostanziali. Ciò tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico e dell'attività lavorativa espletata dal resistente (la signora ha Parte_1
dichiarato: “ Lavoro come osteopata libera professionista;
ho un reddito mensile netto che posso indicare intorno a €.
1.800 al mese, anche se è variabile.
Non ho altre entrate. Oltre al reddito percepisco l'AU al 50% e cioè €. 110, forse quest'anno potrebbe diminuire perché avrò un Isee leggermente più alto. Vivo in casa condotta in locazione solo con e pago un canone di €. 550 al mese. Ho in corso un finanziamento per l'auto Per_1 con rata di €. 287 al mese.
pagina 4 di 6 Sono proprietaria del 50% dell'ex casa coniugale, che è gravata da mutuo cointestato che stanno onorando i genitori del sig . … Il sig. lavora in un'azienda di serramenti, mi risulta CP_1 CP_1
che abbia un contratto a tempo determinato;
ha sempre lavorato, anche se non sempre in maniera regolare. … Penso che lui abbia redditi di circa €. 1500, di cui una parte anche per l'impegno che ha come giocatore di calcio in una squadra dilettantistica”.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/09/1983, e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/03/1985, matrimonio celebrato in Gavirate, in data 28/07/2013, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio (Varese, 20/5/2014) ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il lunedì dall'uscita della Per_1 scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino al mattino successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in tempo utile per poi poter raggiungere l'Istituto scolastico;
il mercoledì dall'uscita della scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino alle ore 20.30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo circa il pernotto presso il padre;
il padre potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato alle ore
12.00 della domenica;
- le seguenti festività / i seguenti giorni verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo orari che verranno concordati tra le parti:
• Vigilia di Natale,
• S. Natale,
• S. Stefano,
• 31 dicembre e 1 gennaio
• Epifania,
• Pasqua,
• AS;
- nel periodo estivo, quando non viene svolta attività scolastica da parte del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- la festa della mamma e del papà verranno trascorse con il genitore secondo la normale alternanza;
pagina 5 di 6 - il giorno del compleanno del figlio così come ogni altra festività/ricorrenza non specificatamente individuata sarà trascorsa dal medesimo con il genitore cui spetta il minore secondo la normale alternanza. I coniugi comunicheranno l'uno all'altro il luogo ove verranno eventualmente trascorse le vacanze ed anche l'indirizzo e il recapito telefonico del relativo alloggio;
5) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando, mensilmente e puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente, alle coordinate bancarie a egli già note;
importo che è già aumentato per rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e che verrà ulteriormente rivalutato;
i genitori ripartiranno al 50% tra loro le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal Servizio Sanitario), scolastico e ludico sportivo relative al figlio, utilizzando - come criterio di individuazione delle stesse- le Linee
Guida del Tribunale di Varese e che dovranno essere previamente concordate e documentate;
AU interamente percepito dalla madre sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario prevalente;
6) SPESE DI LITE irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1519/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ALESSIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”
All'udienza del 12/02/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“Pronunciare, anche in via preliminare e con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra (C.F. Parte_1
e il sig. (C.F. ) nel Comune di C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Gavirate (VA), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto
n. 9 – parte II – anno 2013, disponendo poi la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e
10 della Legge n. 898/1970 ed agli incombenti tutti di legge. 2) Confermare parzialmente le condizioni pattuite tra i coniugi in sede di separazione e, nello specifico, quanto segue: -Con riguardo al figlio minorenne confermare l'affido condiviso a entrambi i genitori, con Per_1
pagina 1 di 6 residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. -Disporre il collocamento prevalente del figlio presso la madre, regolamentando come di seguito il diritto di visita del padre -salvo differenti accordi tra le parti sempre possibili- dando seguito alla prassi già in corso, tenendo conto anche della volontà del figlio: •il padre terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita della scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino al mattino successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in tempo utile per poi poter raggiungere l'Istituto scolastico;
nonché, a settimane alterne, dalle 9.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica;
• le seguenti festività/i seguenti giorni verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con
l'altro genitore: Vigilia di Natale, S. Natale, S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio, Epifania,
Pasqua, AS (iniziando con: Vigilia di Natale 2024 con la madre, Natale 2024 con la madre,
Santo Stefano 2024 con il padre, 31 dicembre e 1° gennaio con il padre, Epifania 2025 con il padre, Pasqua 2025 con la madre e AS 2025 con il padre). •I coniugi concorderanno di volta in volta gli orari di prelevamento e riaccompagnamento del minore, tenendo conto della sua età e dei rispettivi impegni. •nel periodo estivo, quando non viene svolta attività scolastica da parte del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
• la festa della mamma e del papà verranno trascorse con il genitore secondo la normale alternanza;
-il giorno del compleanno del figlio così come ogni altra festività/ricorrenza non specificatamente individuata sarà trascorsa dal medesimo con il genitore cui spetta il minore secondo la normale alternanza. I coniugi comunicheranno l'uno all'altro il luogo ove verranno eventualmente trascorse le vacanze ed anche l'indirizzo e il recapito telefonico del relativo alloggio. 3) Stabilire che al mantenimento ordinario del figlio il padre concorra versando, mensilmente e puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente, alle coordinate bancarie a egli già note. Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Statuire che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra i genitori e specificatamente quelle di carattere medico (non coperte dal Servizio Sanitario), scolastico e ludico sportivo relative al figlio, utilizzando - come criterio di individuazione delle stesse- le Linee Guida attualmente in adozione presso il Tribunale di Varese. Disporre che l'assegno unico (sino ad oggi di importo pari a € 220,00 circa mensili) continui ad essere interamente percepito dalla madre sig.ra quale genitore collocatario prevalente. 6) Respingere ogni diversa ed ulteriore Parte_1 istanza avversaria. 7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in Gavirate in data 28/07/2013, come da Controparte_1
relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013; da tale unione è nato il figlio in Varese in data 20/05/2014. Per_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 30/10/2024, il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza fuori termine presso il luogo di residenza di parte resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., chiedeva quindi la fissazione di nuova udienza per la comparizione personale delle parti e per la rinotifica di rito. Il Giudice provvedeva come da richiesta e fissava nuova udienza in data 12/02/2025.
A detta udienza, parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. Controparte_1
del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata costituzione in giudizio.
Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva liberamente la sig.ra la quale in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre chiedeva la Parte_1
conferma delle condizioni di cui alla separazione per i weekend alternati dal sabato alla domenica mattina e, durante la settimana, per il lunedì con pernotto;
con riferimento alla frequentazione del mercoledì la ricorrente, dato atto che con una certa frequenza il figlio viene riportato a casa da parte del padre la sera stessa avendo propri impegni sportivi, chiedeva una modifica nel senso di disciplinare il rientro di a casa della madre alle ore 20.30, salva espressa richiesta di Per_1
pernotto del figlio presso il padre. Quindi, il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e a seguito di discussione orale, il Giudice, confermate allo stato le condizioni della separazione, rimetteva la causa per la decisione collegiale.
***********
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gavirate, in data
28/07/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013 tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 1250/2023 pubblicata in data 17/11/2023 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data fissata per la comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 05/04/2023), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento del resistente il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig.re alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
pagina 3 di 6 Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affido di figlio della coppia ancora minorenne, ritiene il Collegio Per_1
che, conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e a quanto disposto in sede di separazione, debba essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori conformemente alla disciplina di legge che può essere derogata solo in presenza di specifiche ragioni non evidenziate e ravvisabili nel caso di specie in cui il figlio ha stabili frequentazioni anche con il genitore non collocatario. Deve essere altresì confermato il collocamento di presso Per_1
l'abitazione della madre con conferma delle facoltà di visita a favore del padre (come sotto dettagliatamente indicate) già concordate tra le parti in sede di separazione, come già detto attualmente in vigore e praticate. L'unica modifica richiesta dalla signora attiene alla Parte_1
visita del mercoledì. Sul punto la ricorrente ha dichiarato: “Il figlio vede regolarmente il padre;
la previsione è a week end alternati dal sabato alla domenica mattina;
durante la settimana va dal papà al lunedì dall'uscita da scuola al mattino successivo e il mercoledì con lo stesso orario. E' però capitato sovente che il sia stato portato a casa a dormire all'ultimo momento. Per questo Persona_2
motivo chiedo che si stabilisca che il mercoledì torni a casa a dormire alle ore 20,30, salvo che mi venga richiesto espressamente di poter pernottare presso il padre”.
Poichè la richiesta (già contenuta in ricorso, ove si è fatto riferimento soltanto alla facoltà di visita infrasettimanale del lunedì) non ha ricevuto contestazione alcuna da parte del sig. Controparte_1
– rimasto contumace – e considerato che la stessa garantisce maggior stabilità a favore del figlio,
(senza precludere accordi sul pernotto), ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta di parziale modifica del diritto di visita del padre per il mercoledì.
Sulle condizioni economiche
Ritiene il Collegio che l'accordo economico raggiunto tra le parti in sede di separazione e richiamato dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni sia da confermare essendo ancora idoneo a garantire il mantenimento del figlio minore in relazione alle sue esigenze legate all'età e tenuto conto delle capacità economiche dei genitori di cui non si rileva agli atti allegazioni a prova di eventuali modifiche sostanziali. Ciò tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico e dell'attività lavorativa espletata dal resistente (la signora ha Parte_1
dichiarato: “ Lavoro come osteopata libera professionista;
ho un reddito mensile netto che posso indicare intorno a €.
1.800 al mese, anche se è variabile.
Non ho altre entrate. Oltre al reddito percepisco l'AU al 50% e cioè €. 110, forse quest'anno potrebbe diminuire perché avrò un Isee leggermente più alto. Vivo in casa condotta in locazione solo con e pago un canone di €. 550 al mese. Ho in corso un finanziamento per l'auto Per_1 con rata di €. 287 al mese.
pagina 4 di 6 Sono proprietaria del 50% dell'ex casa coniugale, che è gravata da mutuo cointestato che stanno onorando i genitori del sig . … Il sig. lavora in un'azienda di serramenti, mi risulta CP_1 CP_1
che abbia un contratto a tempo determinato;
ha sempre lavorato, anche se non sempre in maniera regolare. … Penso che lui abbia redditi di circa €. 1500, di cui una parte anche per l'impegno che ha come giocatore di calcio in una squadra dilettantistica”.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/09/1983, e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/03/1985, matrimonio celebrato in Gavirate, in data 28/07/2013, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2013;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio (Varese, 20/5/2014) ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il lunedì dall'uscita della Per_1 scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino al mattino successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in tempo utile per poi poter raggiungere l'Istituto scolastico;
il mercoledì dall'uscita della scuola o dalle ore 19.30 prelevandolo dalla casa materna sino alle ore 20.30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo circa il pernotto presso il padre;
il padre potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato alle ore
12.00 della domenica;
- le seguenti festività / i seguenti giorni verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo orari che verranno concordati tra le parti:
• Vigilia di Natale,
• S. Natale,
• S. Stefano,
• 31 dicembre e 1 gennaio
• Epifania,
• Pasqua,
• AS;
- nel periodo estivo, quando non viene svolta attività scolastica da parte del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- la festa della mamma e del papà verranno trascorse con il genitore secondo la normale alternanza;
pagina 5 di 6 - il giorno del compleanno del figlio così come ogni altra festività/ricorrenza non specificatamente individuata sarà trascorsa dal medesimo con il genitore cui spetta il minore secondo la normale alternanza. I coniugi comunicheranno l'uno all'altro il luogo ove verranno eventualmente trascorse le vacanze ed anche l'indirizzo e il recapito telefonico del relativo alloggio;
5) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando, mensilmente e puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente, alle coordinate bancarie a egli già note;
importo che è già aumentato per rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e che verrà ulteriormente rivalutato;
i genitori ripartiranno al 50% tra loro le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal Servizio Sanitario), scolastico e ludico sportivo relative al figlio, utilizzando - come criterio di individuazione delle stesse- le Linee
Guida del Tribunale di Varese e che dovranno essere previamente concordate e documentate;
AU interamente percepito dalla madre sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario prevalente;
6) SPESE DI LITE irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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