TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3952/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 11/04/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Andrea Giantin Parte_1
e
nata a [...] l'[...] con l'avv. Andrea Giantin Parte_2
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale disciplinare i rapporti tra le parti e la figlia alle seguenti concordate condizioni: CP_1
a) il IG. continuerà a risiedere nell'abitazione di sua proprietà, sita in Parte_1
Montegrotto Terme (PD), via Camillo B. Conte di Cavour n. 24, con ogni arredo e pertinenza;
b) la IG.ra risiederà con la figlia in Abano Terme (PD), via Luigi Parte_2
Configliacchi n. 47/A, nell'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito dalla madre della ricorrente, IG.ra , con contratto registrato presso Agenzia delle Parte_3
Entrate al n. 001256 – serie 3X in data 17/03/2025, ove si è trasferita contestualmente al deposito del ricorso introduttivo;
c) la minore avrà pertanto residenza abituale presso l'abitazione materna con collocamento prevalente presso la madre;
d) stante l'affidamento condiviso della figlia e pertanto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla stessa, in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo in cui sono indicati gli impegni e le attività quotidiane della minore per quanto attiene, in particolare, a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e periodi di vacanza;
e) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno pertanto essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
f) i tempi di frequentazione tra il padre e la figlia saranno regolamentati in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo e in particolare del piano settimanale ivi riportato, per il quale lo stesso potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati con pernottamento presso la sua abitazione nonché ogni settimana il mercoledì pomeriggio, oltre a 15 giorni all'anno consecutivi in estate per trascorrere una vacanza con la figlia e a 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie nonché alle festività, che, così come indicate sempre nel piano genitoriale e secondo quanto ivi previsto, verranno di massima trascorse dalla minore alternativamente con il padre e la madre;
g) il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2 di ogni mese l'importo di € 900,00 (novecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, per il mantenimento della figlia , minorenne e non autosufficiente, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina verrà fatto riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017;
h) la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei genitori e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà essere avanzata per iscritto con e-mail – avvisando contestualmente l'altro genitore dell'inoltro della richiesta tramite applicazione whatsapp -
e l'altro genitore avrà un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per manifestare a propria volta per iscritto sempre con e-mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
i) il versamento delle spese straordinarie avverrà sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale:
“spese straordinarie” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle somme versate;
l) ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50%”.
Spese processuali a carico solidale delle parti”. MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 11.04.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal CP_1
matrimonio; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia , minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione CP_1
personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto al punto a. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3952/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 11/04/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Andrea Giantin Parte_1
e
nata a [...] l'[...] con l'avv. Andrea Giantin Parte_2
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale disciplinare i rapporti tra le parti e la figlia alle seguenti concordate condizioni: CP_1
a) il IG. continuerà a risiedere nell'abitazione di sua proprietà, sita in Parte_1
Montegrotto Terme (PD), via Camillo B. Conte di Cavour n. 24, con ogni arredo e pertinenza;
b) la IG.ra risiederà con la figlia in Abano Terme (PD), via Luigi Parte_2
Configliacchi n. 47/A, nell'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito dalla madre della ricorrente, IG.ra , con contratto registrato presso Agenzia delle Parte_3
Entrate al n. 001256 – serie 3X in data 17/03/2025, ove si è trasferita contestualmente al deposito del ricorso introduttivo;
c) la minore avrà pertanto residenza abituale presso l'abitazione materna con collocamento prevalente presso la madre;
d) stante l'affidamento condiviso della figlia e pertanto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla stessa, in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo in cui sono indicati gli impegni e le attività quotidiane della minore per quanto attiene, in particolare, a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e periodi di vacanza;
e) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno pertanto essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
f) i tempi di frequentazione tra il padre e la figlia saranno regolamentati in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo e in particolare del piano settimanale ivi riportato, per il quale lo stesso potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati con pernottamento presso la sua abitazione nonché ogni settimana il mercoledì pomeriggio, oltre a 15 giorni all'anno consecutivi in estate per trascorrere una vacanza con la figlia e a 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie nonché alle festività, che, così come indicate sempre nel piano genitoriale e secondo quanto ivi previsto, verranno di massima trascorse dalla minore alternativamente con il padre e la madre;
g) il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2 di ogni mese l'importo di € 900,00 (novecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, per il mantenimento della figlia , minorenne e non autosufficiente, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina verrà fatto riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017;
h) la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei genitori e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà essere avanzata per iscritto con e-mail – avvisando contestualmente l'altro genitore dell'inoltro della richiesta tramite applicazione whatsapp -
e l'altro genitore avrà un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per manifestare a propria volta per iscritto sempre con e-mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
i) il versamento delle spese straordinarie avverrà sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale:
“spese straordinarie” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle somme versate;
l) ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50%”.
Spese processuali a carico solidale delle parti”. MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 11.04.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal CP_1
matrimonio; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia , minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione CP_1
personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto al punto a. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari