Art. 31.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le variazioni compensative occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti concernenti la sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda, delle ferrovie dello Stato e il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le variazioni compensative occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti concernenti la sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda, delle ferrovie dello Stato e il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.