Inammissibile
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02326/2025REG.PROV.COLL.
N. 02736/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2736 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa nell’ambito del ricorso r.g. n. 19/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del presente giudizio è il decreto prot. N. M_D GPREV CSE2021 0002343 (posizione n. 662406/B) del 18 ottobre 2021, adottato dal Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva - II reparto - 7^ divisione - 1^ sez., nella parte in cui ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-” sofferta dal ricorrente ed il beneficio dell'equo indennizzo per la suddetta patologia, per intempestività della domanda e per non dipendenza dalla causa di servizio.
Tra gli atti presupposti impugnati, sono espressamente indicati: il parere n. 53748/2020, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 2395, del 13 maggio 2021 (di seguito, “C.V.C.S.”); il parere n. 72629/2021 del CVCS, adottato nell'adunanza n. 2510, in data 6 ottobre 2021; il verbale mod. BL/B n. 13121 del 4 febbraio 2020, rilasciato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Firenze (di seguito, “C.M.O.”).
2. Giova ripercorrere brevemente le circostanze di fatto, come emergenti dalla documentazione in atti:
a) il ricorrente è un Caporal Maggiore Capo Scelto (qualifica speciale) dell’esercito italiano. Nell’espletamento del proprio servizio, l’appellante riferisce di:
a1) essere stato impiegato in operazioni in Bosnia, dal 17 giugno 1996 al 12 dicembre 1996, nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” – quale appartenente al contingente-OMISSIS-, inquadrato nel reparto comando e supporti tattici della Brigata paracadutisti “-OMISSIS-”, nella città di -OMISSIS- – con l’incarico di “Addetto ai comandi”. Le suddette operazioni sarebbero state contrassegnate da delicate condizioni operative, in ragione del contesto post-bellico e degli elevati livelli di inquinamento/contaminazione ambientale, dovuti al massiccio impiego di proiettili all’uranio impoverito;
a2) essere stato nuovamente impiegato in operazioni in Bosnia, dal 18 novembre 2002 al 29 maggio 2003, nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-” – quale appartenente al contingente-OMISSIS-, inquadrato con il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, sotto il comando del “-OMISSIS-” nella città di -OMISSIS- con incarico di autista del Comandante di Battaglione – ove il ricorrente avrebbe alloggiato in condizioni precarie presso la Caserma “-OMISSIS-”, struttura che sarebbe stata bombardata con proiettili all’uranio impoverito;
a3) essere stato sottoposto a diversi vaccini, senza che fossero rispettati i previsti protocolli medici;
a4) aver partecipato, tra il 2003 e il 2004, ad apposito campo di addestramento, svoltosi presso il poligono sardo di Capo Teulada, dove sarebbe stato utilizzato munizionamento pesante;
b) di essere risultato, in data 09 maggio 2018, affetto da “-OMISSIS-” (come risulta dal verbale mod. BL/B n. 13121, del 4 febbraio 2020, della C.M.O. di Firenze impugnato);
c) di aver chiesto, in data 25 novembre 2019, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con l’attribuzione del corrispondente equo indennizzo, della suddetta patologia ;
d) di essere stato sottoposto a visita in data 19 ottobre 2021 e giudicato “permanente inidoneo al servizio militare incondizionato” e “Sì idoneo al transito nei ruoli civili”, e di aver quindi, in pari data, prodotto domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile;
e) che il CVCS, adito dall’interessato, negava la causa di servizio della predetta infermità:
e1) una prima volta, mediante parere n. 53748/2020, reso nell’adunanza n. 2395 del 13 maggio 2021;
e2) ed una seconda volta, con il parere n. 72629/2021, reso nell’adunanza n. 2510 del 6 ottobre 2021, a seguito della richiesta di riesame avanzata dall’amministrazione con nota prot. n. 62246 del 30 luglio 2021, sulla base dell’ulteriore documentazione e delle osservazioni prodotte da parte dell’appellante;
f) che il Ministero della Difesa, recependo i predetti pareri, emanava l’impugnato decreto, prot. N. M_D GPREV CSE2021 0002343, notificato in data 19 ottobre 2021, statuendo, all’art. 1, che “l’infermità “-OMISSIS-” è riconosciuta NON DIPENDENTE da causa di servizio” e all’art. 2, che “l’istanza presentata in data 25.11.2019, con la quale l’interessato ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo, è respinta per intempestività della domanda di accertamento e per NON dipendenza da causa di servizio”.
3. Con ricorso r.g. n. 19/2022, l’interessato impugnava il predetto decreto, unitamente ai summenzionati atti presupposti, formulando un unico complesso motivo di “ Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990: difetto di motivazione; Illegittimità per violazione dei d.p.r. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato; Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento; Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ” (esteso da pagina 8 a 34).
3.1. Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 11 luglio 2022, l’appellante impugnava il decreto n. 232/2022 del 3° Reggimento trasmissioni battaglione “Abetone” – Comando, notificato in data 11 maggio 2022 , con il quale era stata disposta la revoca del decreto di aspettativa per infermità n. 200/2020, datato 17 settembre 2020, ai sensi dell'art. 905 del d.lgs. 66/2010, in quanto “ emesso a suo tempo per infermità non dipendente da causa di servizio con presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ”, oltre che degli atti connessi.
3.2. Con ulteriore atto di motivi aggiunti, depositato in data 21 luglio 2022, veniva impugnato altresì il decreto n. 233/2022, notificato in data 28 giugno 2022, con il quale era stato disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 229, dal 15 dicembre 2019 al 30 luglio 2020, ai sensi dell'art. 905 del d.lgs. 66/2010.
3.3. All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, il difensore del ricorrente dichiarava che la domanda proposta dall’interessato era intempestiva ai soli fini della concessione dell’equo indennizzo e non anche ai fini del riconoscimento della causa di servizio, rispetto al quale permaneva l’interesse; successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L’impugnata sentenza del T.A.R. per la Toscana n. -OMISSIS-:
a) ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il ricorso e i due motivi aggiunti proposti, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
a1) “ come evidenziato da consolidata giurisprudenza, la domanda per far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”;
a2) < la motivazione del rigetto contenuta nel provvedimento è duplice: in primis, la ragione è che “la domanda di accertamento” era intempestiva, inoltre perché la malattia non era stata ritenuta dipendente da causa di servizio >, pertanto – assunto che nel ricorso sarebbero < state sollevate censure solo ed unicamente con riferimento alla seconda motivazione del diniego, cioè, la “non dipendenza da causa di servizio”, mentre la prima ragione del diniego, invece, non sarebbe stata contestata in alcun modo > – il T.A.R. ha ritenuto che quandanche < fossero fondate le censure sollevate con riferimento alla seconda motivazione del provvedimento impugnato, resterebbe in piedi la prima motivazione, relativa alla tardività “della domanda di accertamento ”>;
b) ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
5. L’interessato soccombente ha interposto appello, affidato a due complessi motivi:
I) « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione; Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia; Violazione dell'art. 36 d.p.r. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 11 del d.p.r. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461; Violazione dell’art. 169 del d.p.r. 1092/1973; Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 36 d.p.r. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 11 del d.p.r. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461; Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione » (esteso da pagina 9 a 19);
II) « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c.; Illegittimità per violazione dei d.p.r.. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 42/2012 e dell’art. 1 comma 78 della l. n. 244/2007 e del relativo rischio tipizzato; Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento; Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei d.p.r. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato; Eccesso di potere degli atti impugnati per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia .» (esteso da pagina 19 a 29).
6. Si sono costituite per resistere in giudizio le intimate amministrazioni con atto del 5 aprile 2024.
7. All'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art.73 c.p.a., della possibile sussistenza di un profilo di inammissibilità dell’appello (in ordine al primo motivo); quindi, le parti hanno discusso la causa che, al termine della trattazione orale, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio premette che l’impugnato decreto, prot. N. M_D GPREV CSE2021 0002343, notificato in data 19 ottobre 2021, ha respinto, nel merito, la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”, che ha ritenuto non dipendente da causa di servizio, mentre, all’art. 2, ha respinto “l’istanza presentata in data 25.11.2019, con la quale l’interessato ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo” sia per intempestività della domanda di accertamento che per la non dipendenza da causa di servizio.
8.1. In ordine alla domanda di concessione dell’equo indennizzo, il ricorrente, come esposto in premesse, in udienza aveva ammesso a verbale l’intempestività, dichiarando di mantenere l’interesse sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, attesi gli effetti sulla revoca dell’aspettativa, che era stata impugnata con i motivi aggiunti.
Ne deriva l’inammissibilità del punto 4 del primo motivo di appello: l’interessato non può tornare a mettere in discussione l’intempestività della domanda di concessione dell’equo indennizzo, una volta ammessane la tardività con dichiarazione raccolta nel verbale di udienza.
Trattasi, infatti, di una condotta che esprime in senso univoco una volontà incompatibile con quella di insistere nell’impugnazione e indica acquiescenza alla statuizione di tardività.
Una volta chiarito quanto sopra, soccorre, a consolidare il rigetto dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo, il pacifico principio secondo il quale “ per la conservazione del provvedimento amministrativo che risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che superi il vaglio giurisdizionale e che risulti fondata anche una sola di esse .” (tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1596).
9. Il rigetto, nel merito, dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è stato idoneamente censurato, né in primo grado né in appello.
9.1. Come esposto in premesse, la patologia che ha colpito il militare è la “-OMISSIS-”; ebbene, il C.V.C.S., sia con il primo che con il secondo parere (peraltro espresso con una composizione diversa dalla precedente seduta), ha ampiamente ed adeguatamente argomentato l’opinione tecnica di propria competenza e la motivazione utilizzata appare idonea a dare conto delle ragioni della scelta fatta.
In particolare, come dettagliatamente esposto nel secondo parere, la sclerosi multipla è una malattia autoimmune neurodegenerativa caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie, per questo rientra tra le patologie autoimmuni caratterizzate da una anomala attivazione del sistema immunitario; tra le cause riconosciute si annoverano infezioni provocate da virus (es un herpes come il virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi) o batteri che inducono una risposta autoimmune secondaria; un basso livello di vitamina D nel sangue; il ruolo del fumo; la predisposizione genetica.
Per tale ragione, argomenta il Comitato, anche a tener conto dell’effetto immunosoppressivo delle ripetute ravvicinate vaccinazioni, non può ravvisarsi un nesso nella patogenesi dell’infermità, la cui terapia di elezione è infatti immunosoppressiva.
Per tali motivi, il Comitato ha escluso che nel caso di specie abbia assunto valore causale o concausale il servizio svolto dal ricorrente.
A fronte di questi dettagliati pareri, l’interessato non ha addotto argomenti pertinenti idonei a confutare il percorso logico-scientifico seguito dall’organo tecnico, il quale non ha liquidato la vicenda con una formula stereotipata, ma ha dato conto dei singoli passaggi attraverso i quali è pervenuto, in maniera convincente, all’esclusione del nesso, anche concausale, con il servizio.
Le argomentazioni della parte, al riguardo, non sono idonee a confutare l'attendibilità del giudizio tecnico del Comitato, in quanto riferite a diversa fattispecie, inerente il rapporto tra il servizio prestato in territori che avevano subito bombardamenti con armi ad uranio impoverito e patologie oncologiche, che, di tutta evidenza, sono altra cosa rispetto la malattia che ha colpito l’appellante.
Anche le sentenze da ultimo depositate attengono a diversa questione, ossia il ruolo oncogenetico delle nanoparticelle. Il caso in esame, però, attiene ad una patologia non oncologica ma autoimmune, della quale la parte non ha sottoposto l’esistenza di un nesso con l’esposizione ambientale alle nanoparticelle.
9.2. Soccorre, quindi, il principio (espresso da Cons. Stato, Sez. I, Parere, 13 marzo 2024, n. 291) secondo il quale per porre in discussione il parere del comitato di verifica di esclusione della causalità di servizio occorre una riconducibilità effettiva e comprovata dell'infermità, almeno in termini di concausalità, al servizio svolto.
Ciò perché il sindacato sulle valutazioni effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso nell'ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 07 giugno 2024, n. 5136), che però nella fattispecie non si ravvisano, per tutte le ragioni sopra evidenziate.
10. Conclusivamente, l’appello dev’essere in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. In considerazione della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione, le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.