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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 42714/2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42714 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, e vertente tra
(c.f. , n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (p.iva , e (c.f. P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lepore, che li rappresenta e difende, in virtù di giusta procura in atti
- TO
e
(già , P. IVA in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 procuratore Avv. , giusta procura Notaio di Milano del Controparte_3 Persona_1
14 aprile 2021 (Rep. 6745 Racc. 4737), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n.
441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la difende e rappresenta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per gli attori: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
➢ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna parte attrice siccome in violazione del disposto di cui agli artt. 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e
Pag. 1 a 13 dell'art. 1284 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di CP_2 determinare il saldo corretto del conto corrente suindicato, riconoscendo che l'odierna attrice è creditrice della complessiva somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare il riaccredito in conto della complessiva suindicata somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella CP_2 diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
➢ IN VIA PRINCIPALE GRADATA:
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 comma 1 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare il riaccredito in conto della complessiva suindicata somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
Pag. 2 a 13 b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
oppure
C. IN VIA SUBORDINATA:
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e
DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, e per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare alla il riaccredito in conto in favore CP_2 della parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo pari ad € 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo CP_2 pari ad 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
IN VIA SUBORDINATA GRADATA:
4. ACCERTARE E DICHIARARE L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per violazione dell'art. 117 comma 4-6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992, per
l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7
Pag. 3 a 13 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,e per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare alla il riaccredito in conto in favore CP_2 della parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo pari a € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo CP_2 pari a € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,
IN ULTERIORE SUBORDINE:
4. ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della convenuta per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla odierna parte attrice che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della convenuta, da quantificarsi nella CP_2 misura di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
IN OGNI CASO:
5. ACCERTARE come la convenuta abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al
50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato da quantificarsi in €
18.567,51 (€ diciottomilacinqucentosessantasette/51) od in quella diversa somma, maggiore o
Pag. 4 a 13 minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
6. Comunque ACCERTARE come la convenuta abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente”.
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
a) rigettare tutte le domande proposte da di titolare dell'omonima Parte_3 ditta individuale e dalla Sig.ra con atto di citazione notificato il 7.8.2020 Parte_2 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte;
a) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
b) in via istruttoria: rigettare 1) l'istanza avversaria di ammissione di ordine di esibizione, avendo la concludente, al contrario di quanto dedotto ex adverso, puntualmente CP_2 riscontrato l'istanza ex art. 119 TULB inoltrata il 11.12.2019 (doc. 6); 2) la richiesta di ammissione di ctu contabile, che si presenterebbe ultronea ed esplorativa, non avendo controparte assolto all'onere probatorio su di essa gravante”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma l al fine di ottenere la Controparte_4 rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
A fondamento della pretesa, gli attori deducevano:
- l'illegittima applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari, anche sotto forma di usura in concreto;
- la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente di corrispondenza, ai sensi dei commi 1 e 3, per mancato rispetto della forma scritta, e ai sensi dei commi 4 e 7 per mancata pattuizione scritta ovvero per indeterminatezza del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati;
- la mancata specifica dell Pt_4 CP_5
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori commissioni, in quanto non pattuite per iscritto e, comunque, prive di causa;
- la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta, per il grave
Pag. 5 a 13 inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 116 e 117 TUB, che ha determinato danni patrimoniali consistiti nell'impossibilità per parte attrice di ponderare la misura sostanziale del peso finanziario di cui si faceva carico a causa degli addebiti perpetrati dall'Istituto di credito in conto corrente;
- danni non patrimoniali derivanti dal reato di usura.
Con autonoma comparsa di costituzione, si costituiva la (già Controparte_1 [...] che in data 26.03.2021, per atto a rogito del Notaio è stata fusa CP_2 Persona_2 per incorporazione in con efficacia dal 12.04.2021, come da doc. 7 Controparte_1 allegato alla comparsa), contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una CTU, all'esito della quale la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto ritualmente formulata dalla convenuta, per quanto attiene alla ripetizione delle rimesse solutorie antecedenti all'11/11/2009, in quanto compiute prima del decennio antecedente alla notifica dell'atto di messa in mora.
A tal riguardo, osserva il Tribunale che nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 15895 del 21 maggio 2019).
La richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15895/2019 ha tuttavia chiarito che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.
Ebbene, rilevato che il contratto di conto corrente inter partes risulta ancora in essere,
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, pur ammissibile, va respinta in quanto infondata.
È invero privo di pregio il rilievo della banca convenuta, secondo cui “in difetto di specifica indicazione e prova fornita dall'attrice della natura ripristinatoria di determinate rimesse, tutti i
Pag. 6 a 13 versamenti eseguiti in corso di rapporto devono considerarsi aventi natura solutoria, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsivoglia posta anteriore all'11 novembre 2009” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione).
Diversamente, è pacifico che la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista si presume solo in assenza di un contratto di apertura di credito.
Ora, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla natura delle rimesse, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che:
- il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, e cioè la natura non dovuta delle poste passive annotate sul suo conto corrente;
- a sua volta, la banca, nell'eccepire - quale fatto estintivo - la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata;
- se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Quindi, occorre distinguere a seconda che il contratto risulti o meno “affidato”, ciò perché in caso di conto “non affidato” tutte le rimesse devono reputarsi automaticamente solutorie, con la conseguente sussistenza di un onere in capo al cliente di provare l'esistenza di un affidamento (cfr. Cass., n. 27704 del
30 ottobre 2018).
Su quest'ultimo punto, si è chiarito che, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, per assolvere il proprio onere probatorio, il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerga la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 05/07/2022, n. 21225).
Si è ulteriormente precisato al riguardo che la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo è comunque utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione, in quanto la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito va qualificata come eccezione in senso
Pag. 7 a 13 lato (cfr. Cass., sent. n. 31972/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, risultando in atti l'originario contratto di apertura di credito e i successivi contratti di affidamento (cfr. doc.
2.3 della banca convenuta), in mancanza di rimesse extra-fido, correttamente il CTU ha escluso, nel periodo antecedente al decennio dalla notifica della messa in mora di parte attrice (dal 30/06/2009 all'11/11/2009), la sussistenza di rimesse solutorie (v. pagg. 22 e 23 della CTU), effettuando i conteggi sulla base sia del saldo bancario non depurato (cfr. all. C alla CTU) sia del saldo ricalcolato (cfr. all.
C1 alla CTU).
Deve quindi respingersi l'eccezione di prescrizione opposta dalla banca convenuta.
Venendo al merito, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, in ragione delle considerazioni che seguono.
Occorre anzitutto soffermarsi sull'invocata nullità ex art. 117 TUB, co. 1 e 3, del contratto di conto corrente di corrispondenza, per mancato rispetto della forma scritta.
Sul punto, va premesso che ove il contratto sia negato, nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, “la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (così Cass., ordinanza n. 6480 del 09.03.2021; in senso conforme anche ordinanza n. 3310 del 06.02.2024).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della deduzione di parte attrice secondo cui “non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto di conto corrente di corrispondenza al momento dell'apertura del conto” (v. pag. 19 dell'atto di citazione), la banca convenuta ha prodotto in giudizio il contratto di accensione del conto corrente n. 417 del 14.10.2008 (doc. 2) nonché diversi contratti di apertura di credito (doc. n. 3), tutti sottoscritti da entrambe le parti. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità, avanzata dagli attori, per assenza del requisito di forma ex art. 117, comma primo, TUB.
Per le stesse ragioni, va disattesa la domanda di nullità proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 117 TUB, commi 4 e 7, sul presupposto dell'asserita mancanza di pattuizione scritta ovvero della lamentata indeterminatezza del tasso d'interesse e degli altri costi praticati. Al riguardo, è sufficiente osservare che nei contratti versati in atti da risultano CP_6 chiaramente e specificamente determinati gli interessi, le spese e le altre remunerazioni a qualsiasi titolo applicati nei rapporti inter partes; allo stesso modo, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, risulta specificato il T.a.e.g. di volta in volta applicato (cfr. doc. 2 e 3 di ). CP_1
Pag. 8 a 13 L'esame delle ulteriori deduzioni poste dagli attori a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire per le ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, il CTU, nonostante le carenze documentali, ha fatto presente di essere stato in condizione di ricostruire il saldo del conto, epurandolo delle poste non dovute (cfr. pag. 23
CTU).
In particolare, il Consulente, nel rispetto del quesito posto, ha eseguito i calcoli partendo dal primo saldo documentato del c/c n. 417 del 14.10.2008, ossia dal 30/06/2009, ed effettuato i collegamenti dei saldi nei periodi di carenza documentale intermedia (come dimostrato nella ricostruzione del conto eseguita nell'Allegato B alla CTU).
Quanto all'esame della doglianza inerente all'ipotizzata violazione da parte della banca del divieto di pattuizione di interessi usurari, osserva il Tribunale che, stando al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19 ottobre 2017, deve negarsi la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, nel senso che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale orientamento, mai superato, viene costantemente seguito anche dal Tribunale di Roma (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5293 del 18/03/2020). In altri termini, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura solamente nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. (cfr. Trib.
Roma, sez. IV, n. 14868 del 27/10/2020).
Tanto riferito, rileva il Tribunale che il CTU, focalizzando correttamente la propria attenzione sulle sole ipotesi di possibile usura originaria (per tale dovendosi intendere la pattuizione di interessi usurari con il contratto originario o in occasione dall'esercizio dello ius variandi), ha escluso che nel corso del rapporto fossero mai stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente tempo per tempo (cfr. pagg. 15-19 CTU e All.ti A1 e A2).
Pag. 9 a 13 Il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha peraltro fatto presente che tanto l'accordato quanto le spese indicati nelle tabelle riportate dal consulente di parte differiscono notevolmente da quelli risultanti dagli estratti conto e dagli scalari in atti (cfr. pagg. 32-33 CTU).
In merito alla c.d. usura soggettiva, va precisato che questa va provata, non essendo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento.
Infatti, si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, anche della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca, non essendo all'uopo sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del correntista (cfr. Tribunale di Roma, sez. XVII, 08/08/2020, n.
11489).
Nel caso di specie non può dirsi assolto un siffatto onere da parte dell'attrice, la quale si è limitata ad allegare, in modo del tutto generico, la sussistenza di uno stato di difficoltà e di bisogno finanziario della società al momento della concessione del credito da parte della convenuta, senza peraltro esplicitare in citazione quali fossero gli elementi sintomatici da cui desumere l'emersione di uno stato di crisi della società attrice.
Per quanto esposto, va quindi rigettata la domanda attorea diretta a contestare la violazione del divieto di usura.
Quanto alla censurata violazione del divieto di anatocismo, occorre preliminarmente operare le seguenti considerazioni di carattere generale.
Con sentenza n. 2374/1999, la Suprema Corte di cassazione, ponendosi in contrasto con un orientamento di merito fino ad allora piuttosto consolidato, ha affermato che “tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge
17 febbraio 1992 (trasfusa poi net TU. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs.
1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
Successivamente, il legislatore, con il D.lgs. 342/1999, art. 25 co. 2, nel modificare l'art. 120
TUB, al comma secondo ha delegato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri per la
Pag. 10 a 13 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il CICR, in virtù del potere regolamentare conferitogli, con delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2 secondo comma, ha disposto che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Alla luce di queste considerazioni, con riguardo al rapporto di conto corrente per cui è causa, deve ritenersi che il CTU abbia correttamente conservato la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi dal 30/06/2009 fino al 31/12/2013, avendo il consulente appurato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è stata oggetto di clausola contrattuale scritta (cfr. art. 7 del contratto di apertura del conto corrente) e, attraverso l'analisi dei “Fogli elementi per il conteggio delle competenze”, che la banca si è attenuata a condizioni di reciprocità nell'applicazione degli interessi creditori e debitori (cfr. pag. 23
CTU).
Il CTU ha invece giustamente escluso la capitalizzazione degli interessi dall'1/01/2014 – data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi anche in presenza della pari periodicità reciproca – fino al 30/09/2016, data antecedente a quella di entrata in vigore della Delibera CICR del 3 agosto 2016 (cfr. pag. 24
CTU).
Infine, per il periodo successivo, il D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.
49, ha in buona sostanza previsto nuovamente la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola all'autorizzazione da parte del correntista, da rilasciarsi necessariamente in forma scritta in ossequio all'art. 117 TUB;
tale autorizzazione, in base all'art. 5 della Delibera CICR del 3 Agosto 2016, può essere concessa anche attraverso il meccanismo delle modificazioni unilaterali dei contratti disciplinato dall'art. 118 TUB.
Sul punto, il CTU ha rilevato che dai “Fogli elementi per il conteggio delle competenze” risulta la comunicazione data dalla banca al cliente ai sensi dell'art. 118 TUB, secondo cui gli interessi debitori sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1° marzo dell'anno successivo, mentre gli interessi creditori sono accreditati ogni anno in data 31 dicembre (cfr. pag. 24 CTU). Pertanto, l'esperto ha condivisibilmente mantenuto la capitalizzazione reciproca degli interessi per il periodo successivo al 30/09/2016, avendo appurato che la banca si è adeguata alle disposizioni della Delibera CICR del 3 agosto 2016.
Pag. 11 a 13 Per quanto riguarda la Commissione di massimo scoperto (CMS) e le altre commissioni ad essa assimilabili, il CTU ha innanzitutto dato atto che “nel conto corrente n. 471 risultano applicate: 1) la commissione sull'accordato, addebitata trimestralmente dalla , rilevabile CP_2 dall'analisi degli estratti conto, dal terzo trimestre 2009 in poi. 2) La commissione di istruttoria veloce (CIV), dal terzo trimestre 2014 in poi. Negli estratti conto dal 30/09/2009 in poi, risulta
l'applicazione di tali commissioni” (v. pag. 21 CTU).
Il CTU ha dunque osservato che: “In linea quindi con la previsione del terzo comma dell'Art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, la ha modificato unilateralmente le precedenti condizioni, ha CP_2 eliminato la commissione di massimo scoperto ed ha introdotto il c.d. “corrispettivo sull'accordato”, e dal 01/07/2012 ha introdotto la commissione di istruttoria veloce. L'avvenuto adeguamento risulta in particolare dal Doc. 4 di parte convenuta, (V.pag.28 di 427) in merito alla commissione sull'accordato, e alle pagine n. 102 e n.103, per la commissione di istruttoria veloce (CIV)” (v. pag. 22 CTU).
Infine, il CTU ha risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, secondo cui risultano essere state applicate € 6.476,66 di commissioni messa a disposizione fondi, non espressamente acconsentite dal cliente e quindi totalmente illegittime, puntualizzando di aver mantenuto tali commissioni in quanto la banca, introducendo il c.d. “corrispettivo sull'accordato”, si è adeguata all'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, che richiama il meccanismo di cui all'art. 118 TUB (v. pag. 31 CTU).
Pertanto, nel rispetto del quesito proposto, il CTU ha condivisibilmente mantenuto la
“commissione sull'accordato” e la “commissione di istruttoria veloce” (v. all. B alla CTU).
Le superiori valutazioni, operate dal CTU, risultano pienamente condivisibili.
Alla luce di tali premessi e all'esito dello svolgimento della consulenza tecnica, il saldo del conto corrente n. 471 deve essere ricalcolato nella misura di € 8.669,63 (a debito per il correntista), così come quantificata dal CTU (v. all. B), con differenza di € 1.452,74 rispetto al saldo risultante dagli estratti conto al 28/05/2019, dovuta alla esclusione della capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 al 30/09/2016.
Per cui la domanda può essere accolta nei limiti anzidetti.
Quanto alle spese, quelle di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle doglianze di parte attrice. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014, tenendo conto della limitata complessità della causa e del valore effettivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. Un., 11/09/2007, n. 19014), vengono poste a carico della parte convenuta, in quanto
Pag. 12 a 13 soccombente, seppure entro una misura inferiore rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di già , così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- accerta che il saldo del conto n. 471, alla data del 28/05/2019, era pari € 8.669,63 a debito del correntista;
- rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
- nei rapporti interni, pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti in ragione di
1\2 ciascuna;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 04/08/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
Pag. 13 a 13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42714 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, e vertente tra
(c.f. , n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (p.iva , e (c.f. P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lepore, che li rappresenta e difende, in virtù di giusta procura in atti
- TO
e
(già , P. IVA in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 procuratore Avv. , giusta procura Notaio di Milano del Controparte_3 Persona_1
14 aprile 2021 (Rep. 6745 Racc. 4737), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n.
441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la difende e rappresenta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per gli attori: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
➢ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna parte attrice siccome in violazione del disposto di cui agli artt. 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e
Pag. 1 a 13 dell'art. 1284 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di CP_2 determinare il saldo corretto del conto corrente suindicato, riconoscendo che l'odierna attrice è creditrice della complessiva somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare il riaccredito in conto della complessiva suindicata somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella CP_2 diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
➢ IN VIA PRINCIPALE GRADATA:
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 comma 1 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare il riaccredito in conto della complessiva suindicata somma di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
Pag. 2 a 13 b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
oppure
C. IN VIA SUBORDINATA:
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi del conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e
DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, e per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare alla il riaccredito in conto in favore CP_2 della parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo pari ad € 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo CP_2 pari ad 32.966,32 (€ Trentaduemilanovecentosessantasei/32), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
IN VIA SUBORDINATA GRADATA:
4. ACCERTARE E DICHIARARE L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente 000000000471 intestato all'odierna attrice per violazione dell'art. 117 comma 4-6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992, per
l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7
Pag. 3 a 13 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,e per l'effetto:
a. Rettificare le risultanze degli estratti ed ordinare alla il riaccredito in conto in favore CP_2 della parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo pari a € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
b. in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la
al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, per un importo CP_2 pari a € 32.881,00 (€ Trentaduemilaottocentoottantuno/00), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,
IN ULTERIORE SUBORDINE:
4. ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della convenuta per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla odierna parte attrice che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della convenuta, da quantificarsi nella CP_2 misura di € 37.135,02 (€ Trentasettemilacentotrentacinque/02) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
IN OGNI CASO:
5. ACCERTARE come la convenuta abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al
50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato da quantificarsi in €
18.567,51 (€ diciottomilacinqucentosessantasette/51) od in quella diversa somma, maggiore o
Pag. 4 a 13 minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
6. Comunque ACCERTARE come la convenuta abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente”.
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
a) rigettare tutte le domande proposte da di titolare dell'omonima Parte_3 ditta individuale e dalla Sig.ra con atto di citazione notificato il 7.8.2020 Parte_2 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte;
a) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
b) in via istruttoria: rigettare 1) l'istanza avversaria di ammissione di ordine di esibizione, avendo la concludente, al contrario di quanto dedotto ex adverso, puntualmente CP_2 riscontrato l'istanza ex art. 119 TULB inoltrata il 11.12.2019 (doc. 6); 2) la richiesta di ammissione di ctu contabile, che si presenterebbe ultronea ed esplorativa, non avendo controparte assolto all'onere probatorio su di essa gravante”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma l al fine di ottenere la Controparte_4 rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
A fondamento della pretesa, gli attori deducevano:
- l'illegittima applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari, anche sotto forma di usura in concreto;
- la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente di corrispondenza, ai sensi dei commi 1 e 3, per mancato rispetto della forma scritta, e ai sensi dei commi 4 e 7 per mancata pattuizione scritta ovvero per indeterminatezza del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati;
- la mancata specifica dell Pt_4 CP_5
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori commissioni, in quanto non pattuite per iscritto e, comunque, prive di causa;
- la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta, per il grave
Pag. 5 a 13 inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 116 e 117 TUB, che ha determinato danni patrimoniali consistiti nell'impossibilità per parte attrice di ponderare la misura sostanziale del peso finanziario di cui si faceva carico a causa degli addebiti perpetrati dall'Istituto di credito in conto corrente;
- danni non patrimoniali derivanti dal reato di usura.
Con autonoma comparsa di costituzione, si costituiva la (già Controparte_1 [...] che in data 26.03.2021, per atto a rogito del Notaio è stata fusa CP_2 Persona_2 per incorporazione in con efficacia dal 12.04.2021, come da doc. 7 Controparte_1 allegato alla comparsa), contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una CTU, all'esito della quale la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto ritualmente formulata dalla convenuta, per quanto attiene alla ripetizione delle rimesse solutorie antecedenti all'11/11/2009, in quanto compiute prima del decennio antecedente alla notifica dell'atto di messa in mora.
A tal riguardo, osserva il Tribunale che nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 15895 del 21 maggio 2019).
La richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15895/2019 ha tuttavia chiarito che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.
Ebbene, rilevato che il contratto di conto corrente inter partes risulta ancora in essere,
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, pur ammissibile, va respinta in quanto infondata.
È invero privo di pregio il rilievo della banca convenuta, secondo cui “in difetto di specifica indicazione e prova fornita dall'attrice della natura ripristinatoria di determinate rimesse, tutti i
Pag. 6 a 13 versamenti eseguiti in corso di rapporto devono considerarsi aventi natura solutoria, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsivoglia posta anteriore all'11 novembre 2009” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione).
Diversamente, è pacifico che la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista si presume solo in assenza di un contratto di apertura di credito.
Ora, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla natura delle rimesse, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che:
- il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, e cioè la natura non dovuta delle poste passive annotate sul suo conto corrente;
- a sua volta, la banca, nell'eccepire - quale fatto estintivo - la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata;
- se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Quindi, occorre distinguere a seconda che il contratto risulti o meno “affidato”, ciò perché in caso di conto “non affidato” tutte le rimesse devono reputarsi automaticamente solutorie, con la conseguente sussistenza di un onere in capo al cliente di provare l'esistenza di un affidamento (cfr. Cass., n. 27704 del
30 ottobre 2018).
Su quest'ultimo punto, si è chiarito che, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, per assolvere il proprio onere probatorio, il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerga la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 05/07/2022, n. 21225).
Si è ulteriormente precisato al riguardo che la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo è comunque utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione, in quanto la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito va qualificata come eccezione in senso
Pag. 7 a 13 lato (cfr. Cass., sent. n. 31972/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, risultando in atti l'originario contratto di apertura di credito e i successivi contratti di affidamento (cfr. doc.
2.3 della banca convenuta), in mancanza di rimesse extra-fido, correttamente il CTU ha escluso, nel periodo antecedente al decennio dalla notifica della messa in mora di parte attrice (dal 30/06/2009 all'11/11/2009), la sussistenza di rimesse solutorie (v. pagg. 22 e 23 della CTU), effettuando i conteggi sulla base sia del saldo bancario non depurato (cfr. all. C alla CTU) sia del saldo ricalcolato (cfr. all.
C1 alla CTU).
Deve quindi respingersi l'eccezione di prescrizione opposta dalla banca convenuta.
Venendo al merito, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, in ragione delle considerazioni che seguono.
Occorre anzitutto soffermarsi sull'invocata nullità ex art. 117 TUB, co. 1 e 3, del contratto di conto corrente di corrispondenza, per mancato rispetto della forma scritta.
Sul punto, va premesso che ove il contratto sia negato, nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, “la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (così Cass., ordinanza n. 6480 del 09.03.2021; in senso conforme anche ordinanza n. 3310 del 06.02.2024).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della deduzione di parte attrice secondo cui “non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto di conto corrente di corrispondenza al momento dell'apertura del conto” (v. pag. 19 dell'atto di citazione), la banca convenuta ha prodotto in giudizio il contratto di accensione del conto corrente n. 417 del 14.10.2008 (doc. 2) nonché diversi contratti di apertura di credito (doc. n. 3), tutti sottoscritti da entrambe le parti. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità, avanzata dagli attori, per assenza del requisito di forma ex art. 117, comma primo, TUB.
Per le stesse ragioni, va disattesa la domanda di nullità proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 117 TUB, commi 4 e 7, sul presupposto dell'asserita mancanza di pattuizione scritta ovvero della lamentata indeterminatezza del tasso d'interesse e degli altri costi praticati. Al riguardo, è sufficiente osservare che nei contratti versati in atti da risultano CP_6 chiaramente e specificamente determinati gli interessi, le spese e le altre remunerazioni a qualsiasi titolo applicati nei rapporti inter partes; allo stesso modo, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, risulta specificato il T.a.e.g. di volta in volta applicato (cfr. doc. 2 e 3 di ). CP_1
Pag. 8 a 13 L'esame delle ulteriori deduzioni poste dagli attori a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire per le ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, il CTU, nonostante le carenze documentali, ha fatto presente di essere stato in condizione di ricostruire il saldo del conto, epurandolo delle poste non dovute (cfr. pag. 23
CTU).
In particolare, il Consulente, nel rispetto del quesito posto, ha eseguito i calcoli partendo dal primo saldo documentato del c/c n. 417 del 14.10.2008, ossia dal 30/06/2009, ed effettuato i collegamenti dei saldi nei periodi di carenza documentale intermedia (come dimostrato nella ricostruzione del conto eseguita nell'Allegato B alla CTU).
Quanto all'esame della doglianza inerente all'ipotizzata violazione da parte della banca del divieto di pattuizione di interessi usurari, osserva il Tribunale che, stando al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19 ottobre 2017, deve negarsi la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, nel senso che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale orientamento, mai superato, viene costantemente seguito anche dal Tribunale di Roma (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5293 del 18/03/2020). In altri termini, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura solamente nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. (cfr. Trib.
Roma, sez. IV, n. 14868 del 27/10/2020).
Tanto riferito, rileva il Tribunale che il CTU, focalizzando correttamente la propria attenzione sulle sole ipotesi di possibile usura originaria (per tale dovendosi intendere la pattuizione di interessi usurari con il contratto originario o in occasione dall'esercizio dello ius variandi), ha escluso che nel corso del rapporto fossero mai stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia vigente tempo per tempo (cfr. pagg. 15-19 CTU e All.ti A1 e A2).
Pag. 9 a 13 Il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha peraltro fatto presente che tanto l'accordato quanto le spese indicati nelle tabelle riportate dal consulente di parte differiscono notevolmente da quelli risultanti dagli estratti conto e dagli scalari in atti (cfr. pagg. 32-33 CTU).
In merito alla c.d. usura soggettiva, va precisato che questa va provata, non essendo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento.
Infatti, si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, anche della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca, non essendo all'uopo sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del correntista (cfr. Tribunale di Roma, sez. XVII, 08/08/2020, n.
11489).
Nel caso di specie non può dirsi assolto un siffatto onere da parte dell'attrice, la quale si è limitata ad allegare, in modo del tutto generico, la sussistenza di uno stato di difficoltà e di bisogno finanziario della società al momento della concessione del credito da parte della convenuta, senza peraltro esplicitare in citazione quali fossero gli elementi sintomatici da cui desumere l'emersione di uno stato di crisi della società attrice.
Per quanto esposto, va quindi rigettata la domanda attorea diretta a contestare la violazione del divieto di usura.
Quanto alla censurata violazione del divieto di anatocismo, occorre preliminarmente operare le seguenti considerazioni di carattere generale.
Con sentenza n. 2374/1999, la Suprema Corte di cassazione, ponendosi in contrasto con un orientamento di merito fino ad allora piuttosto consolidato, ha affermato che “tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge
17 febbraio 1992 (trasfusa poi net TU. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs.
1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
Successivamente, il legislatore, con il D.lgs. 342/1999, art. 25 co. 2, nel modificare l'art. 120
TUB, al comma secondo ha delegato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri per la
Pag. 10 a 13 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il CICR, in virtù del potere regolamentare conferitogli, con delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 2 secondo comma, ha disposto che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Alla luce di queste considerazioni, con riguardo al rapporto di conto corrente per cui è causa, deve ritenersi che il CTU abbia correttamente conservato la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi dal 30/06/2009 fino al 31/12/2013, avendo il consulente appurato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è stata oggetto di clausola contrattuale scritta (cfr. art. 7 del contratto di apertura del conto corrente) e, attraverso l'analisi dei “Fogli elementi per il conteggio delle competenze”, che la banca si è attenuata a condizioni di reciprocità nell'applicazione degli interessi creditori e debitori (cfr. pag. 23
CTU).
Il CTU ha invece giustamente escluso la capitalizzazione degli interessi dall'1/01/2014 – data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 che ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi anche in presenza della pari periodicità reciproca – fino al 30/09/2016, data antecedente a quella di entrata in vigore della Delibera CICR del 3 agosto 2016 (cfr. pag. 24
CTU).
Infine, per il periodo successivo, il D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.
49, ha in buona sostanza previsto nuovamente la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola all'autorizzazione da parte del correntista, da rilasciarsi necessariamente in forma scritta in ossequio all'art. 117 TUB;
tale autorizzazione, in base all'art. 5 della Delibera CICR del 3 Agosto 2016, può essere concessa anche attraverso il meccanismo delle modificazioni unilaterali dei contratti disciplinato dall'art. 118 TUB.
Sul punto, il CTU ha rilevato che dai “Fogli elementi per il conteggio delle competenze” risulta la comunicazione data dalla banca al cliente ai sensi dell'art. 118 TUB, secondo cui gli interessi debitori sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1° marzo dell'anno successivo, mentre gli interessi creditori sono accreditati ogni anno in data 31 dicembre (cfr. pag. 24 CTU). Pertanto, l'esperto ha condivisibilmente mantenuto la capitalizzazione reciproca degli interessi per il periodo successivo al 30/09/2016, avendo appurato che la banca si è adeguata alle disposizioni della Delibera CICR del 3 agosto 2016.
Pag. 11 a 13 Per quanto riguarda la Commissione di massimo scoperto (CMS) e le altre commissioni ad essa assimilabili, il CTU ha innanzitutto dato atto che “nel conto corrente n. 471 risultano applicate: 1) la commissione sull'accordato, addebitata trimestralmente dalla , rilevabile CP_2 dall'analisi degli estratti conto, dal terzo trimestre 2009 in poi. 2) La commissione di istruttoria veloce (CIV), dal terzo trimestre 2014 in poi. Negli estratti conto dal 30/09/2009 in poi, risulta
l'applicazione di tali commissioni” (v. pag. 21 CTU).
Il CTU ha dunque osservato che: “In linea quindi con la previsione del terzo comma dell'Art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, la ha modificato unilateralmente le precedenti condizioni, ha CP_2 eliminato la commissione di massimo scoperto ed ha introdotto il c.d. “corrispettivo sull'accordato”, e dal 01/07/2012 ha introdotto la commissione di istruttoria veloce. L'avvenuto adeguamento risulta in particolare dal Doc. 4 di parte convenuta, (V.pag.28 di 427) in merito alla commissione sull'accordato, e alle pagine n. 102 e n.103, per la commissione di istruttoria veloce (CIV)” (v. pag. 22 CTU).
Infine, il CTU ha risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, secondo cui risultano essere state applicate € 6.476,66 di commissioni messa a disposizione fondi, non espressamente acconsentite dal cliente e quindi totalmente illegittime, puntualizzando di aver mantenuto tali commissioni in quanto la banca, introducendo il c.d. “corrispettivo sull'accordato”, si è adeguata all'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, che richiama il meccanismo di cui all'art. 118 TUB (v. pag. 31 CTU).
Pertanto, nel rispetto del quesito proposto, il CTU ha condivisibilmente mantenuto la
“commissione sull'accordato” e la “commissione di istruttoria veloce” (v. all. B alla CTU).
Le superiori valutazioni, operate dal CTU, risultano pienamente condivisibili.
Alla luce di tali premessi e all'esito dello svolgimento della consulenza tecnica, il saldo del conto corrente n. 471 deve essere ricalcolato nella misura di € 8.669,63 (a debito per il correntista), così come quantificata dal CTU (v. all. B), con differenza di € 1.452,74 rispetto al saldo risultante dagli estratti conto al 28/05/2019, dovuta alla esclusione della capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 al 30/09/2016.
Per cui la domanda può essere accolta nei limiti anzidetti.
Quanto alle spese, quelle di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle doglianze di parte attrice. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014, tenendo conto della limitata complessità della causa e del valore effettivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. Un., 11/09/2007, n. 19014), vengono poste a carico della parte convenuta, in quanto
Pag. 12 a 13 soccombente, seppure entro una misura inferiore rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di già , così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- accerta che il saldo del conto n. 471, alla data del 28/05/2019, era pari € 8.669,63 a debito del correntista;
- rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
- nei rapporti interni, pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti in ragione di
1\2 ciascuna;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 04/08/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
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