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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, LA
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250008145124000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 aprile 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 293 2025 0008145124, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, relativa al periodo d'imposta 2021, tributo IVA, per un valore della controversia pari a euro
39.831,36.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento, lamentando, in sintesi, l'asserita erroneità del controllo automatizzato, fondato su dati che assumeva non correttamente rappresentativi della propria reale posizione IVA, nonché la spettanza di un credito IVA maturato in periodi d'imposta precedenti, che avrebbe dovuto essere considerato in sede di liquidazione.
Sosteneva, inoltre, la possibilità di emendare la dichiarazione IVA mediante la presentazione di dichiarazione integrativa anche successivamente alla comunicazione di irregolarità, deducendo, per l'effetto, l'infondatezza della pretesa tributaria azionata dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, con rituali controdeduzioni ex art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, contestava integralmente le doglianze della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria evidenziava che la cartella di pagamento traeva origine da controlli automatizzati legittimamente eseguiti sulla base dei dati dichiarativi e delle liquidazioni periodiche
IVA (LI.PE.) trasmesse dalla stessa contribuente.
Rilevava che, con riferimento al mese di luglio 2021, la società aveva dichiarato un debito IVA pari a euro
105.107, versando tuttavia la minore somma di euro 77.331,34, con conseguente differenza oggetto di recupero.
L'Ufficio rappresentava altresì che la contribuente aveva presentato una prima dichiarazione IVA annuale priva del quadro VH, non coerente con le liquidazioni periodiche, e che la dichiarazione IVA integrativa era stata prodotta solo in data 25 luglio 2024, quindi successivamente alla comunicazione di irregolarità notificata il 29 maggio 2024, risultando comunque difforme dai dati delle LI.PE.
Evidenziava, infine, che tale dichiarazione integrativa era giuridicamente preclusa e che la parte ricorrente non aveva assolto all'onere di provare l'errore dichiarativo originario né la spettanza del credito IVA dedotto.
All'udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente, avv. Difensore_1, compariva in collegamento da remoto. Per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania comparivano in presenza la dott.ssa Nominativo_1 e la dott.ssa Nominativo_2, in qualità di funzionarie delegate.
Su invito del Presidente, il LA esponeva i fatti e le questioni oggetto della controversia;
indi, il Presidente ammetteva le parti alla discussione.
Il difensore della parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso, mentre la rappresentante dell'Amministrazione finanziaria insisteva nel corretto operato dell'Ufficio e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, attività di natura strettamente vincolata, fondata sul mero riscontro aritmetico e documentale dei dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali e dalle liquidazioni periodiche IVA trasmesse dalla stessa contribuente, senza alcun margine di discrezionalità valutativa in capo all'Amministrazione finanziaria.
Dagli atti di causa emerge che, con riferimento al mese di luglio 2021, la società ha dichiarato un debito IVA pari a euro 105.107,00 provvedendo tuttavia al versamento della minore somma di euro 77.331,34; la differenza riscontrata è stata, pertanto, correttamente recuperata dall'Ufficio mediante l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Sulla dichiarazione IVA integrativa
Dalla documentazione in atti risulta che la dichiarazione IVA integrativa relativa all'anno d'imposta 2021 è stata presentata in data 25 luglio 2024, quindi successivamente alla comunicazione di irregolarità e all'avvio del procedimento di recupero della maggiore imposta dovuta.
Tale dichiarazione, anche a volerla ritenere astrattamente ammissibile, risulta comunque priva di efficacia nel presente giudizio, in quanto collocata in una fase procedimentale ormai avanzata e, soprattutto, non coerente con i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA regolarmente trasmesse, sicché non è idonea a incidere sulla legittimità della pretesa tributaria formalizzata dall'Amministrazione finanziaria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di emendare la dichiarazione non può tradursi in uno strumento idoneo a neutralizzare gli esiti di un controllo automatizzato fondato su dati dichiarativi già consolidati, né a eludere il sistema impositivo e sanzionatorio una volta che la violazione sia stata contestata.
In ogni caso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare sia l'errore dichiarativo originario sia la concreta spettanza del credito IVA asseritamente vantato;
onere che, nel caso di specie, non risulta assolto, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contabile idonea, puntuale e coerente a supporto delle deduzioni difensive.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., il contribuente non ha pertanto assolto all'onere della prova gravante su di lui in ordine all'asserito errore dichiarativo e alla spettanza del credito IVA dedotto, con conseguente infondatezza delle censure sollevate.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la correttezza della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, ,sezione X,
– rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
– conferma la cartella di pagamento impugnata;
– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, LA
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250008145124000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 aprile 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 293 2025 0008145124, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, relativa al periodo d'imposta 2021, tributo IVA, per un valore della controversia pari a euro
39.831,36.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento, lamentando, in sintesi, l'asserita erroneità del controllo automatizzato, fondato su dati che assumeva non correttamente rappresentativi della propria reale posizione IVA, nonché la spettanza di un credito IVA maturato in periodi d'imposta precedenti, che avrebbe dovuto essere considerato in sede di liquidazione.
Sosteneva, inoltre, la possibilità di emendare la dichiarazione IVA mediante la presentazione di dichiarazione integrativa anche successivamente alla comunicazione di irregolarità, deducendo, per l'effetto, l'infondatezza della pretesa tributaria azionata dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, con rituali controdeduzioni ex art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, contestava integralmente le doglianze della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria evidenziava che la cartella di pagamento traeva origine da controlli automatizzati legittimamente eseguiti sulla base dei dati dichiarativi e delle liquidazioni periodiche
IVA (LI.PE.) trasmesse dalla stessa contribuente.
Rilevava che, con riferimento al mese di luglio 2021, la società aveva dichiarato un debito IVA pari a euro
105.107, versando tuttavia la minore somma di euro 77.331,34, con conseguente differenza oggetto di recupero.
L'Ufficio rappresentava altresì che la contribuente aveva presentato una prima dichiarazione IVA annuale priva del quadro VH, non coerente con le liquidazioni periodiche, e che la dichiarazione IVA integrativa era stata prodotta solo in data 25 luglio 2024, quindi successivamente alla comunicazione di irregolarità notificata il 29 maggio 2024, risultando comunque difforme dai dati delle LI.PE.
Evidenziava, infine, che tale dichiarazione integrativa era giuridicamente preclusa e che la parte ricorrente non aveva assolto all'onere di provare l'errore dichiarativo originario né la spettanza del credito IVA dedotto.
All'udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente, avv. Difensore_1, compariva in collegamento da remoto. Per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania comparivano in presenza la dott.ssa Nominativo_1 e la dott.ssa Nominativo_2, in qualità di funzionarie delegate.
Su invito del Presidente, il LA esponeva i fatti e le questioni oggetto della controversia;
indi, il Presidente ammetteva le parti alla discussione.
Il difensore della parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso, mentre la rappresentante dell'Amministrazione finanziaria insisteva nel corretto operato dell'Ufficio e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, attività di natura strettamente vincolata, fondata sul mero riscontro aritmetico e documentale dei dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali e dalle liquidazioni periodiche IVA trasmesse dalla stessa contribuente, senza alcun margine di discrezionalità valutativa in capo all'Amministrazione finanziaria.
Dagli atti di causa emerge che, con riferimento al mese di luglio 2021, la società ha dichiarato un debito IVA pari a euro 105.107,00 provvedendo tuttavia al versamento della minore somma di euro 77.331,34; la differenza riscontrata è stata, pertanto, correttamente recuperata dall'Ufficio mediante l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Sulla dichiarazione IVA integrativa
Dalla documentazione in atti risulta che la dichiarazione IVA integrativa relativa all'anno d'imposta 2021 è stata presentata in data 25 luglio 2024, quindi successivamente alla comunicazione di irregolarità e all'avvio del procedimento di recupero della maggiore imposta dovuta.
Tale dichiarazione, anche a volerla ritenere astrattamente ammissibile, risulta comunque priva di efficacia nel presente giudizio, in quanto collocata in una fase procedimentale ormai avanzata e, soprattutto, non coerente con i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA regolarmente trasmesse, sicché non è idonea a incidere sulla legittimità della pretesa tributaria formalizzata dall'Amministrazione finanziaria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di emendare la dichiarazione non può tradursi in uno strumento idoneo a neutralizzare gli esiti di un controllo automatizzato fondato su dati dichiarativi già consolidati, né a eludere il sistema impositivo e sanzionatorio una volta che la violazione sia stata contestata.
In ogni caso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare sia l'errore dichiarativo originario sia la concreta spettanza del credito IVA asseritamente vantato;
onere che, nel caso di specie, non risulta assolto, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contabile idonea, puntuale e coerente a supporto delle deduzioni difensive.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., il contribuente non ha pertanto assolto all'onere della prova gravante su di lui in ordine all'asserito errore dichiarativo e alla spettanza del credito IVA dedotto, con conseguente infondatezza delle censure sollevate.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la correttezza della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, ,sezione X,
– rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
– conferma la cartella di pagamento impugnata;
– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026