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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi promosso con ricorso congiunto e cumulo di domande depositato in data 22/12/2023 da
(Cod. Fisc. ), nato l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Ts), loc. Pisciolon n. 28 – lettera: C
e
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente a Muggia (Ts), in loc. Pisciolon n. 28 – Lettera: C;
entrambi rappresentati dall'avv. Federico Stricca del Foro di Trieste (Cod. Fisc.
), presso il cui studio in Trieste, via Donizetti n. 1, i ricorrenti hanno C.F._3
eletto domicilio, Email_1
oggetto: scioglimento del matrimonio
Vista la sentenza di separazione pronunciata il 6 febbraio 2024 e passata in giudicato
pagina 1 di 5 Vista l'istanza depositata dal procuratore dei ricorrenti che conferma le conclusioni in ordine alla richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio come di seguito riportate:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Trieste in data
04/10/2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio al numero 388 P. 1 ANNO 2003 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
Confermare nel resto le condizioni di cui alla separazione per comodità di seguito riportate:
-La casa coniugale sita in Muggia (TS), in loc. Pisciolon n. 28/C, già casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità Parte_1
dello stesso.
-Il sig. si impegna a permanere quale obbligato contrattuale, appar Parte_1
contratto di mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile di Via Nicoletto D'Alessio n. 7, in
Trieste, sino al momento in cui la sig.ra non troverà altro soggetto che si CP_1
assuma impegno al subentro nella garanzia in luogo del sig. al fine di liberare Pt_1
quest'ultimo dalla garanzia contrattuale.
- Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocamento e residenza presso il padre presso l'abitazione di Muggia, Loc. Pisciolon n. 28/C.
-I genitori, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nulla viene statuito in ordine alla IG in quanto maggiorenne, dando atto, tuttavia, Per_2
di come la stessa risulti anagraficamente residente presso l'abitazione di Muggia, Loc.
Pisciolon n. 28/C.
-Le modalità di visita del figlio minore e di permanenza dello stesso presso la Per_1
residenza della madre verranno concordate di volta in volta dai coniugi anche in ordine alla ferie invernali ed estive nonché per le festività. Nulla viene statuito, sul punto, in riferimento alla IG in quanto maggiorenne. Per_2
pagina 2 di 5 -Le parti danno atto che provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via Per_1
diretta, proporzionalmente alle proprie capacità economiche, allorquando, perverrà presso le rispettive abitazioni. Il sig. , inoltre, farà fronte al 100% delle spese straordinarie, Pt_1
concordate previamente fra le parti, in ossequio alle previsioni del protocollo ratificato dall'Ordine degli Avvocati di Trieste ed il Tribunale di Trieste dd. 18/05/2015.
-La IG ad oggi risulta essere impiegata quale collaboratrice familiare presso la Per_2
gelateria della sig.ra la quale si impegna fin da subito a corrispondere CP_1
mensilmente alla di lei IG uno stipendio non inferiore ad euro 250 mensili.
Laddove la IG , allo stato autosufficiente economicamente, dovesse risultare Per_2
inoccupata i genitori si impegnano a mantenere la stessa in via diretta e proporzionalmente alle proprie capacità economiche. Il sig. , inoltre, farà fronte al 100% delle spese Pt_1
straordinarie che si rendessero necessarie per la IG . Per_2
-Il sig. si impegna a permanere nella propria qualità di garante in ordine alle Pt_1
obbligazioni assunte con il contratto d'affitto d'azienda dd. 02/11/2022 ai fini della attività economica esercitata dalla sig.ra CP_1
Al momento della eventuale cessazione dell'attività la sig.ra si impegnerà a restituire al CP_1
sig. gli esborsi sostenuti da quest'ultimo per la caparra e l'inventario, oltre al 50% di Pt_1
tutti i costi sostenuti (6.000,00 euro di caparra, 3.800,00 euro di inventario, 7.300,00 euro di avviamento, oneri notarili e del commercialista e liquidità, da restituirsi per il 50%).
-Il cane ed il gatto di proprietà del sig. rimarranno tali ed interamente a carico di Pt_1
quest'ultimo, mentre, i tre cani e le tartarughe di proprietà della sig.ra rimarranno tali CP_1
e quindi a carico della stessa.
-Sino al momento in cui gli animali di proprietà della sig.ra non verranno prelevati CP_1
dall'abitazione del in Muggia, i costi di pulizia del giardino di casa verranno Pt_1
interamente ripartiti nella misura del 50%, o in alternativa, la sig.ra 2/3 volte a CP_1
settimana andrà a pulire il predetto giardino.
-I coniugi si concedono il più ampio consenso reciproco, laddove necessario, per ottenere ciascuno direttamente e senza la partecipazione dell'altro, qualsivoglia documento, autorizzazione, licenza, carta d'identità, passaporto, lasciapassare ecc. rilasciati da qualunque
Ufficio e/o Autorità Pubblica o privata per sé stessi e per il figlio Per_1
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22/12/2023 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e hanno proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio a Trieste, con rito civile e in regime di separazione dei beni, in data 04/10/2003, trascritto negli atti civili del Comune di Trieste al n. 388, Parte 1^, Anno
2003;
b) che dalla loro unione sono nati il 28/04/2004 e l 03/11/2010; Per_2 Per_1
c) di essere entrambi economicamente indipendenti, in quanto la sig.ra è CP_1 un'imprenditrice (gestisce una gelateria); mentre, il sig. è titolare/legale rappresentante Pt_1
della Elettricità RD Srl. Il patrimonio della sig.ra comprende: CP_1
- Proprietà' per 1/1 TRIESTE Sez. R/2 114 36 TRIESTE (TS) VIA MICHELE DELLA
VEDOVA n. SNC Piano T Zona 2 Cat. C/6 02 13 m2 Euro: 61,77;
- Proprietà per 1/1 TRIESTE Sez. R/2 114 53 TRIESTE(TS) Parte_2
Piano 3 Zona 2 Cat.A/3 03 3 vani Euro: 317,62
- Proprietà per 1/1 TRIESTE Sez.R/2 114 60 TRIESTE (TS) VIA NICOLETTO D'ALESSIO
n. 5 Piano S1 Zona 2 Cat.C/2 09 2mq Euro: 10,33
Il patrimonio del sig. comprende: Parte_1
- Proprietà' per 1/2 SAN DORLIGO DELLA VALLE Sez. A/2 587/9 SAN DORLIGO DELLA
VALLE(TS) - Piano T Cat.C/2 05 28 mq Euro: 60,74; Controparte_2 CP_3
- Proprietà per 1/2 SAN DORLIGO DELLA VALLE Sez. A/2 587/10 SAN DORLIGO
DELLA VALLE(TS) - Piano T Cat. C/2 03 27 mq Euro: 41,83; Controparte_2 CP_3
- Proprietà per 1/1 MUGGIA Sez. C/1 793/4 3 MUGGIA(TS) Parte_3
Piano - 1 Cat. A/7 03 12 vani Euro: 2014,18;
[...] Pt_4
- Proprietà per 1/1 C/1 793/4 4 MUGGIA (TS) CP_4 Parte_3
Piano S1 Cat.C/6 11 42 mq Euro: 138,82;
[...]
- Proprietà per 1/2 TRIESTE Sez. D/9 466/60 3 TRIESTE(TS) VIA SAN PASQUALE n. 105
Piano T-2 Zona 2 Cat.A/3 04 5,5 vani Euro: 681,72;
pagina 4 di 5 - il sig. possiede un Audi Q8 tg. FX286RX. Pt_1
Inoltre, i ricorrenti sono cointestatari di due conti correnti bancari.
Hanno depositato il ricorso sottoscritto da entrambi e hanno chiesto di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
2. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi concordati con sentenza n.129 pubblicata il 9 febbraio 2024 riservando di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 473 bis.49 cpc.
Tali condizioni si sono verificate: la sentenza di separazione è passata in giudicato ed è ampiamente decorso il termine di mesi sei richiesto dalla legge 898/1970 e succ mod. per la pronuncia del divorzio: il tribunale prende atto che i ricorrenti non hanno alcuna pretesa economica e patrimoniale reciproca, salvi restando invece gli impegni assunti per i mutui e le garanzie contratte verso terzi istituti bancari e che si assumono responsabilmente gli oneri che su loro gravano come genitori;
gli stessi infatti hanno dichiarato di voler confermare tutte le condizioni già concordate in sede di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 4 Parte_1 CP_1
ottobre 2003, trascritto negli atti civili del Comune di Trieste al n. 388, Parte 1^, Anno 2003;
Omologa le condizioni concordate dai ricorrenti sopra riportate e da aversi qui integralmente trascritte.
Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 23 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi promosso con ricorso congiunto e cumulo di domande depositato in data 22/12/2023 da
(Cod. Fisc. ), nato l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Ts), loc. Pisciolon n. 28 – lettera: C
e
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente a Muggia (Ts), in loc. Pisciolon n. 28 – Lettera: C;
entrambi rappresentati dall'avv. Federico Stricca del Foro di Trieste (Cod. Fisc.
), presso il cui studio in Trieste, via Donizetti n. 1, i ricorrenti hanno C.F._3
eletto domicilio, Email_1
oggetto: scioglimento del matrimonio
Vista la sentenza di separazione pronunciata il 6 febbraio 2024 e passata in giudicato
pagina 1 di 5 Vista l'istanza depositata dal procuratore dei ricorrenti che conferma le conclusioni in ordine alla richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio come di seguito riportate:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Trieste in data
04/10/2003, con rito civile, in regime di separazione dei beni, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio al numero 388 P. 1 ANNO 2003 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
Confermare nel resto le condizioni di cui alla separazione per comodità di seguito riportate:
-La casa coniugale sita in Muggia (TS), in loc. Pisciolon n. 28/C, già casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità Parte_1
dello stesso.
-Il sig. si impegna a permanere quale obbligato contrattuale, appar Parte_1
contratto di mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile di Via Nicoletto D'Alessio n. 7, in
Trieste, sino al momento in cui la sig.ra non troverà altro soggetto che si CP_1
assuma impegno al subentro nella garanzia in luogo del sig. al fine di liberare Pt_1
quest'ultimo dalla garanzia contrattuale.
- Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocamento e residenza presso il padre presso l'abitazione di Muggia, Loc. Pisciolon n. 28/C.
-I genitori, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nulla viene statuito in ordine alla IG in quanto maggiorenne, dando atto, tuttavia, Per_2
di come la stessa risulti anagraficamente residente presso l'abitazione di Muggia, Loc.
Pisciolon n. 28/C.
-Le modalità di visita del figlio minore e di permanenza dello stesso presso la Per_1
residenza della madre verranno concordate di volta in volta dai coniugi anche in ordine alla ferie invernali ed estive nonché per le festività. Nulla viene statuito, sul punto, in riferimento alla IG in quanto maggiorenne. Per_2
pagina 2 di 5 -Le parti danno atto che provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via Per_1
diretta, proporzionalmente alle proprie capacità economiche, allorquando, perverrà presso le rispettive abitazioni. Il sig. , inoltre, farà fronte al 100% delle spese straordinarie, Pt_1
concordate previamente fra le parti, in ossequio alle previsioni del protocollo ratificato dall'Ordine degli Avvocati di Trieste ed il Tribunale di Trieste dd. 18/05/2015.
-La IG ad oggi risulta essere impiegata quale collaboratrice familiare presso la Per_2
gelateria della sig.ra la quale si impegna fin da subito a corrispondere CP_1
mensilmente alla di lei IG uno stipendio non inferiore ad euro 250 mensili.
Laddove la IG , allo stato autosufficiente economicamente, dovesse risultare Per_2
inoccupata i genitori si impegnano a mantenere la stessa in via diretta e proporzionalmente alle proprie capacità economiche. Il sig. , inoltre, farà fronte al 100% delle spese Pt_1
straordinarie che si rendessero necessarie per la IG . Per_2
-Il sig. si impegna a permanere nella propria qualità di garante in ordine alle Pt_1
obbligazioni assunte con il contratto d'affitto d'azienda dd. 02/11/2022 ai fini della attività economica esercitata dalla sig.ra CP_1
Al momento della eventuale cessazione dell'attività la sig.ra si impegnerà a restituire al CP_1
sig. gli esborsi sostenuti da quest'ultimo per la caparra e l'inventario, oltre al 50% di Pt_1
tutti i costi sostenuti (6.000,00 euro di caparra, 3.800,00 euro di inventario, 7.300,00 euro di avviamento, oneri notarili e del commercialista e liquidità, da restituirsi per il 50%).
-Il cane ed il gatto di proprietà del sig. rimarranno tali ed interamente a carico di Pt_1
quest'ultimo, mentre, i tre cani e le tartarughe di proprietà della sig.ra rimarranno tali CP_1
e quindi a carico della stessa.
-Sino al momento in cui gli animali di proprietà della sig.ra non verranno prelevati CP_1
dall'abitazione del in Muggia, i costi di pulizia del giardino di casa verranno Pt_1
interamente ripartiti nella misura del 50%, o in alternativa, la sig.ra 2/3 volte a CP_1
settimana andrà a pulire il predetto giardino.
-I coniugi si concedono il più ampio consenso reciproco, laddove necessario, per ottenere ciascuno direttamente e senza la partecipazione dell'altro, qualsivoglia documento, autorizzazione, licenza, carta d'identità, passaporto, lasciapassare ecc. rilasciati da qualunque
Ufficio e/o Autorità Pubblica o privata per sé stessi e per il figlio Per_1
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22/12/2023 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e hanno proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio a Trieste, con rito civile e in regime di separazione dei beni, in data 04/10/2003, trascritto negli atti civili del Comune di Trieste al n. 388, Parte 1^, Anno
2003;
b) che dalla loro unione sono nati il 28/04/2004 e l 03/11/2010; Per_2 Per_1
c) di essere entrambi economicamente indipendenti, in quanto la sig.ra è CP_1 un'imprenditrice (gestisce una gelateria); mentre, il sig. è titolare/legale rappresentante Pt_1
della Elettricità RD Srl. Il patrimonio della sig.ra comprende: CP_1
- Proprietà' per 1/1 TRIESTE Sez. R/2 114 36 TRIESTE (TS) VIA MICHELE DELLA
VEDOVA n. SNC Piano T Zona 2 Cat. C/6 02 13 m2 Euro: 61,77;
- Proprietà per 1/1 TRIESTE Sez. R/2 114 53 TRIESTE(TS) Parte_2
Piano 3 Zona 2 Cat.A/3 03 3 vani Euro: 317,62
- Proprietà per 1/1 TRIESTE Sez.R/2 114 60 TRIESTE (TS) VIA NICOLETTO D'ALESSIO
n. 5 Piano S1 Zona 2 Cat.C/2 09 2mq Euro: 10,33
Il patrimonio del sig. comprende: Parte_1
- Proprietà' per 1/2 SAN DORLIGO DELLA VALLE Sez. A/2 587/9 SAN DORLIGO DELLA
VALLE(TS) - Piano T Cat.C/2 05 28 mq Euro: 60,74; Controparte_2 CP_3
- Proprietà per 1/2 SAN DORLIGO DELLA VALLE Sez. A/2 587/10 SAN DORLIGO
DELLA VALLE(TS) - Piano T Cat. C/2 03 27 mq Euro: 41,83; Controparte_2 CP_3
- Proprietà per 1/1 MUGGIA Sez. C/1 793/4 3 MUGGIA(TS) Parte_3
Piano - 1 Cat. A/7 03 12 vani Euro: 2014,18;
[...] Pt_4
- Proprietà per 1/1 C/1 793/4 4 MUGGIA (TS) CP_4 Parte_3
Piano S1 Cat.C/6 11 42 mq Euro: 138,82;
[...]
- Proprietà per 1/2 TRIESTE Sez. D/9 466/60 3 TRIESTE(TS) VIA SAN PASQUALE n. 105
Piano T-2 Zona 2 Cat.A/3 04 5,5 vani Euro: 681,72;
pagina 4 di 5 - il sig. possiede un Audi Q8 tg. FX286RX. Pt_1
Inoltre, i ricorrenti sono cointestatari di due conti correnti bancari.
Hanno depositato il ricorso sottoscritto da entrambi e hanno chiesto di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
2. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi concordati con sentenza n.129 pubblicata il 9 febbraio 2024 riservando di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 473 bis.49 cpc.
Tali condizioni si sono verificate: la sentenza di separazione è passata in giudicato ed è ampiamente decorso il termine di mesi sei richiesto dalla legge 898/1970 e succ mod. per la pronuncia del divorzio: il tribunale prende atto che i ricorrenti non hanno alcuna pretesa economica e patrimoniale reciproca, salvi restando invece gli impegni assunti per i mutui e le garanzie contratte verso terzi istituti bancari e che si assumono responsabilmente gli oneri che su loro gravano come genitori;
gli stessi infatti hanno dichiarato di voler confermare tutte le condizioni già concordate in sede di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 4 Parte_1 CP_1
ottobre 2003, trascritto negli atti civili del Comune di Trieste al n. 388, Parte 1^, Anno 2003;
Omologa le condizioni concordate dai ricorrenti sopra riportate e da aversi qui integralmente trascritte.
Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 23 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5