CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
19 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott. Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott. Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2012, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aletta, ed elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1
Miglio, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Civitavecchia, sez. lavoro, pubblicata in data 02/03/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso che il proprio dante causa , già riconosciuto invalido Parte_2 Controparte_2 totale con diritto all'indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione era stato riconosciuto invalido al 100% senza però i requisiti per l'indennità in questione ed aveva pertanto instaurato procedimento ex art. 445 bis cpc per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge n. 18/80, conclusosi con ordinanza di improponibilità per carenza di idonea domanda amministrativa, ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. volto al riconoscimento del proprio diritto, “iure successionis”, all'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo CP_ a quello della visita di revisione amministrativa con condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori. CP_ Il Tribunale di Civitavecchia, nella resistenza dell' ha dichiarato improponibile il ricorso e compensato interamente le spese di lite.
Il primo giudice, rilevato che la circostanza che il giudizio instaurato ex art. 445 bis c.p.c. si fosse concluso con una dichiarazione di improponibilità, senza dunque un accertamento di merito, non precludesse la proposizione del ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c., ha ritenuto la domanda giudiziale improponibile per non avere l'interessato presentato una nuova domanda amministrativa dopo che il precedente riconoscimento dello stato di totale invalidità, con conseguente diritto alla indennità di accompagnamento, era stato mutato in sede di revisione. Ha argomentato il primo giudice che poteva essere ravvisata < resistente a porre in essere la CP_3 revoca della prestazione e del riconoscimento di status di cui godeva la ricorrente prima della visita>>, avendo la commissione medica rivalutato il requisito sanitario senza disporre nuovi accertamenti e/o approfondimenti diagnostici e non essendo stata allegata la sussistenza di atti o comportamenti dell' tali da evidenziare che l'iter amministrativo decisionale non si era CP_3 definitivamente concluso con la revoca della prestazione in godimento. L'interessato, pertanto, vigendo nel nostro ordinamento anche per le prestazioni collegate all'invalidità civile il principio della necessaria proposizione di una domanda amministrativa, doveva presentare una nuova domanda la cui mancanza determinava l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite, considerati i contrasti giurisprudenziali sussistenti in materia.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la decisione del giudice Parte_2 di prime cure per avere ritenuto che fosse intervenuta una revoca della prestazione mentre, essendo stato presentato il ricorso per ATP entro i sei mesi dalla comunicazione del verbale sanitario, nessuna revoca si era determinata ed il ricorso per il giudizio di merito non poteva essere dichiarato improponibile. CP_
Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata ctu medico legale, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, nel caso in esame, fosse intervenuta una revoca della prestazione, tale non essendo il verbale negativo di revisione sanitaria, ed essendo stato tempestivamente proposto il ricorso per ATP. Richiama, altresì, la sentenza della S.C. a Sezioni Unite n. 14561/2022 che, in merito alla questione “revoca/nuova domanda”, ha affermato il principio di diritto “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”, per cui comunque il primo giudice non poteva dichiarare improponibile il ricorso.
Le censure sono condivisibili.
Osserva il Collegio come le Sezioni Unite, con la sentenza SS.UU. 14561/2022, hanno evidenziato che nel caso si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione con conseguente revoca della stessa, la proposizione di una nuova domanda per un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato dell'azione amministrativa conclusasi con la revoca, in quanto “…non assolve ad un concreto interesse per l'amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell'esistenza o meno in capo all'invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario”.
Principi ribaditi dalla S.C. anche nella recente ordinanza n. 27452/2023:“11. per la Corte, il complesso sistema di verifica della persistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione assistenziale già in godimento, da un canto, e la previsione di rigorosi termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, dall'altro, «mal si concilia» con la necessità di anteporre alla proposizione del ricorso al giudice una nuova domanda amministrativa;
12. infatti, imponendo all'invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l'obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e
113 Cost., la possibilità di ottenere una piena ed immediata tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall'amministrazione; 13. la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi, come nella specie, la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa già presentata;
”.
Applicando i principi espressi alla fattispecie in giudizio il dante causa della ricorrente non doveva necessariamente presentare una nuova domanda amministrativa per l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, ed il suo ricorso non poteva essere dichiarato improponibile, come invece argomentato dal Tribunale nella gravata sentenza.
Passando all'esame del merito, la ctu espletata in questa sede ha consentito di accertare che CP_2
era affetto da “ k squamoso base della lingua e dell'epiglottide , trattato chirurgicamente
[...]
e con chemio e radio terapia, metastatizzato e diffuso: in atto exitus”, ed il Ctu ha concluso: “Trattasi di fu paziente di anni 54 già invalido grave come da verbale agli atti della presente causa, per la quale, la ricorrente chiede che venga concessa l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80; considerati gli atti relativi allo stato clinico del de cuius si evidenzia una sindrome disfunzionale che incidendo diffusamente su sistemi organo funzionali concorrenti e/o coesistenti, ha reso di fatto il soggetto non autosufficiente negli atti quotidiani della vita e quindi si raggiungo i requisiti richiesti per adire ai benefici dell'art. 1 della legge 18/80 a decorrere dalla data della visita di revisione e diniego del beneficio ovvero dal 11.09.2019, allorquando il quadro clinico era determinato, evidenziato e certificato e fino all'exitus”.
Gli esiti dell'espletata ctu, fondati su puntuali accertamenti, sono condivisi dal Collegio, in ragione delle esaustive argomentazioni medico-legali, alle quali non solo state formulate osservazioni. CP_ In conclusione, la gravata sentenza deve essere riformata con la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante, iure successionis, dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione amministrativa dell'11.09.2019, sino al
25/02/2021 (data di morte di ) oltre i ratei maggiorati di interessi come per legge. Controparte_2
Le spese di lite del primo grado di giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e della pronuncia a Sezioni Unite, successiva alla decisione impugnata, sono integralmente compensate tra le parti, mentre le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
CP_ La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a , quale erede di , i ratei dell'indennità di Parte_2 Controparte_2 accompagnamento maturati a decorrere dal 01.10.2019 al 25.2.2021, maggiorati di interessi con decorrenza di legge al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio CP_ e condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa