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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LANNA ANGELO VALERIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Codigoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di ER E RA - 02608840399
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di
ER E RA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02220249008059649000 IMU 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia Delle Entrate/Riscossione, nonché contro il Comune di Codigoro e contro la Camera di Commercio di ER, impugnando gli atti in epigrafe indicati (avviso di intimazione e sottostante cartella di pagamento), articolando tre motivi di impugnazione, di seguito brevemente enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione:
1. con il primo motivo, si deduce la illegittimità dell'intimazione di pagamento, per esser stata emessa da soggetto territorialmente non competente e per violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 12, 24 e 46 d.P.R. 602/1973. Il ricorrente, infatti, è residente in [...]e da ciò deriverebbe – in ipotesi del ricorrente - l'incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione per la provincia di Brescia, che ha emesso l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
2. con il secondo motivo, si deduce la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e la mancata notifica delle cartelle esattoriali. Si domanda, in particolare, l'esibizione della prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 02220150021150883000 dell'importo di € 3.396,48, di cui € 3.272,17 a titolo di IMU per l'anno 2011 ed € 118,43 a titolo di diritto annuale spettante alla Camera di commercio di ER, relativamente all'anno di imposta 2013, che si assume esser stata notificata il 07.03.2016;
3. con il terzo motivo, si eccepisce la intervenuta decadenza e prescrizione del credito. In particolare, dalla presunta notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 07.03.2016, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento ora impugnata, in data 17.09.2024, è decorso quasi un decennio, con conseguente decorso, secondo parte ricorrente, dei termini di riscossione.
Tanto premesso, Ricorrente_1 ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate/Riscossione ed ha opposto - in via preliminare - la inammissibilità dell'atto a norma degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546 del 1992, per esser stato esso proposto avverso atto ormai divenuto definitivo.
Quanto alle doglianze difensive, parte resistente ha opposto la corretta consegna all'agente della riscossione dei ruoli inerenti alla cartella sottesa, atteso che il Ricorrente_1 risiedeva, al tempo, in provincia di Brescia. La attuale disciplina è caratterizzata dall'esistenza di un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale;
sono venuti meno, pertanto, tutti i limiti territoriali previgenti. In punto di prescrizione, l'Agenzia ha sostenuto l'interruzione dei termini prescrizionali, verificatasi a mezzo della notifica dei precedenti atti esattoriali, in particolare il 7/6/2019, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
A ciò deve aggiungersi – secondo parte resistente – la sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva ex art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020.
Nel formulare le conclusioni, parte resistente ha domandato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 primo comma d. lgs. n. 546/1992, poiché tardivo e – quanto al merito – ne ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria, mediante la quale ha ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, replicando alle eccezioni di parte resistente.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione monocratica – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In primo luogo – con specifico riferimento al tema della ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento - giova precisare quanto segue. L'intimazione di pagamento - che ha assunto la funzione dell'avviso di mora soppresso a far data dal 1° luglio 1999 - è un invito ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, che l'Agente della riscossione deve previamente notificare quando non ha ancora intrapreso l'esecuzione forzata, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Esso è un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie dato che - sebbene non sia espressamente ricompreso nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e sebbene non sia pertanto idoneo a concretizzare, in caso di mancata contestazione, la cristallizzazione del credito in esso indicato – rende comunque manifeste le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria. Sorge così, nel contribuente, l'interesse a chiarire subito la sua posizione, grazie all'ottenimento di una pronuncia dagli effetti non più modificabili (v. Cass. 18642/12). Deriva da ciò la pacifica ammissibilità del ricorso proposto avverso avviso di intimazione.
3. Per quanto inerisce all'eccezione di incompetenza territoriale, è noto come la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si radichi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, individuabile al tempo dell'affidamento del carico tributario da parte dell'ente impositore;
tale competenza permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, ossia anche in presenza di eventuali modifiche della residenza, da parte del contribuente (si veda Sez. 5, n. 14985 del 15/07/2020. Rv. 658199 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione ininfluente, in quanto atta a dimostrare esclusivamente la diversa residenza dell'interessato in epoca successiva, rispetto alla nascita del carico tributario. La doglianza, in tal modo, diviene del tutto generica e assertiva.
4. Giova poi precisare che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due distinti debiti, l'uno relativo a somme spettanti alla Camera di Commercio e l'altro relativo all'imposta comunale sugli immobili.
Sia in materia di IMU, sia per ciò che inerisce alle somme spettanti alla Camera di Commercio, vige il termine quinquennale di prescrizione, trattandosi di prestazioni di carattere periodico. Termine che – ove interrotto dall'intervento di un atto quale la cartella di pagamento – ricomincia a decorrere per un tempo esattamente identico. È infatti noto che i Giudici di legittimità hanno così statuito: <<1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. …..; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo>>
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, risulta versato nell'incarto processuale un atto interruttivo, rappresentato dalla notifica - in data 7/6/2019 - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02276201900001206000.
È anche utile ricordare che il termine di prescrizione quinquennale dell'IMU decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, rispetto a quello al quale è riferito il tributo che si sostiene non esser stato versato dal contribuente, per cui il momento dal quale decorre il computo del relativo termine è l'inizio dell'anno seguente.
La prescrizione interrotta nel giugno 2019 - in virtù della notifica della suddetta comunicazione di preventiva
- ha ripreso a decorrere, dunque, dal 1° gennaio del 2020 e si sarebbe consolidata soltanto il 31 dicembre
2024. Pacifico è però, in atti, che l'intimazione ora impugnata sia stata notificata in data 17/09/2024, circostanza che impedisce di ritenere spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Sono infine improponibili, ovviamente, eventuali doglianze inerenti a vizi propri di atti appartenenti alle fasi precedenti, che in tal sede sarebbero state da proporre. Tanto comporta la correttezza e tempestività della procedura di imposizione. Ne deriva il rigetto del ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, unico soggetto costituito
- nella complessiva somma di € 766,80 [somma individuata grazie al seguente calcolo: € 958,50 (ex L.
24.3.2012 e succ. mod., DM 10.3.2014, n. 55 - Tabelle nn. 23 e 24, D.M. n. 147 del 13/08/2022); con riduzione in ragione del 20% (effettuata ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs 546/92, a norma del quale: < liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza>>)], oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, delle spese di lite, liquidandole in euro 766,80, oltre spese forfettarie al 15%, oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LANNA ANGELO VALERIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Codigoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di ER E RA - 02608840399
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di
ER E RA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02220249008059649000 IMU 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia Delle Entrate/Riscossione, nonché contro il Comune di Codigoro e contro la Camera di Commercio di ER, impugnando gli atti in epigrafe indicati (avviso di intimazione e sottostante cartella di pagamento), articolando tre motivi di impugnazione, di seguito brevemente enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione:
1. con il primo motivo, si deduce la illegittimità dell'intimazione di pagamento, per esser stata emessa da soggetto territorialmente non competente e per violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 12, 24 e 46 d.P.R. 602/1973. Il ricorrente, infatti, è residente in [...]e da ciò deriverebbe – in ipotesi del ricorrente - l'incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione per la provincia di Brescia, che ha emesso l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
2. con il secondo motivo, si deduce la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e la mancata notifica delle cartelle esattoriali. Si domanda, in particolare, l'esibizione della prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 02220150021150883000 dell'importo di € 3.396,48, di cui € 3.272,17 a titolo di IMU per l'anno 2011 ed € 118,43 a titolo di diritto annuale spettante alla Camera di commercio di ER, relativamente all'anno di imposta 2013, che si assume esser stata notificata il 07.03.2016;
3. con il terzo motivo, si eccepisce la intervenuta decadenza e prescrizione del credito. In particolare, dalla presunta notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 07.03.2016, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento ora impugnata, in data 17.09.2024, è decorso quasi un decennio, con conseguente decorso, secondo parte ricorrente, dei termini di riscossione.
Tanto premesso, Ricorrente_1 ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate/Riscossione ed ha opposto - in via preliminare - la inammissibilità dell'atto a norma degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546 del 1992, per esser stato esso proposto avverso atto ormai divenuto definitivo.
Quanto alle doglianze difensive, parte resistente ha opposto la corretta consegna all'agente della riscossione dei ruoli inerenti alla cartella sottesa, atteso che il Ricorrente_1 risiedeva, al tempo, in provincia di Brescia. La attuale disciplina è caratterizzata dall'esistenza di un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale;
sono venuti meno, pertanto, tutti i limiti territoriali previgenti. In punto di prescrizione, l'Agenzia ha sostenuto l'interruzione dei termini prescrizionali, verificatasi a mezzo della notifica dei precedenti atti esattoriali, in particolare il 7/6/2019, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
A ciò deve aggiungersi – secondo parte resistente – la sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva ex art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020.
Nel formulare le conclusioni, parte resistente ha domandato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 primo comma d. lgs. n. 546/1992, poiché tardivo e – quanto al merito – ne ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria, mediante la quale ha ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, replicando alle eccezioni di parte resistente.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione monocratica – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In primo luogo – con specifico riferimento al tema della ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento - giova precisare quanto segue. L'intimazione di pagamento - che ha assunto la funzione dell'avviso di mora soppresso a far data dal 1° luglio 1999 - è un invito ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, che l'Agente della riscossione deve previamente notificare quando non ha ancora intrapreso l'esecuzione forzata, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Esso è un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie dato che - sebbene non sia espressamente ricompreso nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e sebbene non sia pertanto idoneo a concretizzare, in caso di mancata contestazione, la cristallizzazione del credito in esso indicato – rende comunque manifeste le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria. Sorge così, nel contribuente, l'interesse a chiarire subito la sua posizione, grazie all'ottenimento di una pronuncia dagli effetti non più modificabili (v. Cass. 18642/12). Deriva da ciò la pacifica ammissibilità del ricorso proposto avverso avviso di intimazione.
3. Per quanto inerisce all'eccezione di incompetenza territoriale, è noto come la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si radichi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, individuabile al tempo dell'affidamento del carico tributario da parte dell'ente impositore;
tale competenza permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, ossia anche in presenza di eventuali modifiche della residenza, da parte del contribuente (si veda Sez. 5, n. 14985 del 15/07/2020. Rv. 658199 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione ininfluente, in quanto atta a dimostrare esclusivamente la diversa residenza dell'interessato in epoca successiva, rispetto alla nascita del carico tributario. La doglianza, in tal modo, diviene del tutto generica e assertiva.
4. Giova poi precisare che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due distinti debiti, l'uno relativo a somme spettanti alla Camera di Commercio e l'altro relativo all'imposta comunale sugli immobili.
Sia in materia di IMU, sia per ciò che inerisce alle somme spettanti alla Camera di Commercio, vige il termine quinquennale di prescrizione, trattandosi di prestazioni di carattere periodico. Termine che – ove interrotto dall'intervento di un atto quale la cartella di pagamento – ricomincia a decorrere per un tempo esattamente identico. È infatti noto che i Giudici di legittimità hanno così statuito: <<1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. …..; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo>>
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, risulta versato nell'incarto processuale un atto interruttivo, rappresentato dalla notifica - in data 7/6/2019 - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02276201900001206000.
È anche utile ricordare che il termine di prescrizione quinquennale dell'IMU decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, rispetto a quello al quale è riferito il tributo che si sostiene non esser stato versato dal contribuente, per cui il momento dal quale decorre il computo del relativo termine è l'inizio dell'anno seguente.
La prescrizione interrotta nel giugno 2019 - in virtù della notifica della suddetta comunicazione di preventiva
- ha ripreso a decorrere, dunque, dal 1° gennaio del 2020 e si sarebbe consolidata soltanto il 31 dicembre
2024. Pacifico è però, in atti, che l'intimazione ora impugnata sia stata notificata in data 17/09/2024, circostanza che impedisce di ritenere spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Sono infine improponibili, ovviamente, eventuali doglianze inerenti a vizi propri di atti appartenenti alle fasi precedenti, che in tal sede sarebbero state da proporre. Tanto comporta la correttezza e tempestività della procedura di imposizione. Ne deriva il rigetto del ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, unico soggetto costituito
- nella complessiva somma di € 766,80 [somma individuata grazie al seguente calcolo: € 958,50 (ex L.
24.3.2012 e succ. mod., DM 10.3.2014, n. 55 - Tabelle nn. 23 e 24, D.M. n. 147 del 13/08/2022); con riduzione in ragione del 20% (effettuata ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs 546/92, a norma del quale: < liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza>>)], oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, delle spese di lite, liquidandole in euro 766,80, oltre spese forfettarie al 15%, oneri e accessori se dovuti.