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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32297/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32297/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE MONTENERO, 5 20135 MILANO presso il Parte_1 difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5/9/25, l'Avv. premesso di Parte_1 aver svolto, nell'ambito di giudizio di impugnazione di licenziamento svoltosi innanzi a questa
Sezione Lavoro (RG 7436/14), attività professionale nei confronti di , Controparte_1 che, nonostante i solleciti non lo ha pagato, ha agito nei confronti di quest'ultimo al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertato lo svolgimento di attività professionale giudiziale civile da parte dell' avv. in favore del Sig. Parte_1 CP_1
nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano – sez. Lavoro giudizio rgn 7436/2014 e nel
[...] procedimento per ingiunzione rga 11204/2014 per l'effetto liquidare i compensi dovuti per
l'opera prestata e condannare il resistente a versare gli importi dovuti per un totale di € 6930,82
( 4750,00 oltre rimb. Forf. iva e cpa come per legge) oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo e rivalutazione o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta secondo giustizia;
2) Con vittoria di compensi e anticipazioni di lite oltre rimb.forf.15% iva e cpa”.
pagina 1 di 3 2. non si è costituito nonostante la regolarità della notifica ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
3. La causa, ritenuta nella natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale ai sensi del c.d. degli articoli 281 terdecies e sexies cpc.
***
4. In primo luogo, va detto che dalla documentazione in atti risulta l'attività professionale svolta dal ricorrente nei confronti del resistente, sia nell'ambito del giudizio avente a oggetto l'impugnazione del licenziamento, sia nella fase successiva, volta all'ottenimento di decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra (v. doc.ti 1-8 ric.).
5. Quanto alle domande per il pagamento delle differenze retributive, è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(v. Cassazione civile n. 15677/2009).
6. Nel nostro caso, la parte resistente, scegliendo di non costituirsi ha deciso di non introdurre elementi impeditivi o limitativi dell'altrui pretesa.
7. La quantificazione effettuata dalla parte ricorrente per la prestazione professionale svolta, sia in relazione al giudizio di impugnazione del licenziamento, sia in relazione alla procedura monitoria, risulta congrua e in linea con il DM 55 14.
8. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e la parte resistente deve essere condannata a corrispondere all'avvocato l'importo di euro 6.930,82 oltre interessi legali dal dovuto al Pt_1 saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere all'avvocato Controparte_1 [...]
l'importo di euro 6.930,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in pagina 2 di 3 € 237,00 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32297/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE MONTENERO, 5 20135 MILANO presso il Parte_1 difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5/9/25, l'Avv. premesso di Parte_1 aver svolto, nell'ambito di giudizio di impugnazione di licenziamento svoltosi innanzi a questa
Sezione Lavoro (RG 7436/14), attività professionale nei confronti di , Controparte_1 che, nonostante i solleciti non lo ha pagato, ha agito nei confronti di quest'ultimo al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertato lo svolgimento di attività professionale giudiziale civile da parte dell' avv. in favore del Sig. Parte_1 CP_1
nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano – sez. Lavoro giudizio rgn 7436/2014 e nel
[...] procedimento per ingiunzione rga 11204/2014 per l'effetto liquidare i compensi dovuti per
l'opera prestata e condannare il resistente a versare gli importi dovuti per un totale di € 6930,82
( 4750,00 oltre rimb. Forf. iva e cpa come per legge) oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo e rivalutazione o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta secondo giustizia;
2) Con vittoria di compensi e anticipazioni di lite oltre rimb.forf.15% iva e cpa”.
pagina 1 di 3 2. non si è costituito nonostante la regolarità della notifica ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
3. La causa, ritenuta nella natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale ai sensi del c.d. degli articoli 281 terdecies e sexies cpc.
***
4. In primo luogo, va detto che dalla documentazione in atti risulta l'attività professionale svolta dal ricorrente nei confronti del resistente, sia nell'ambito del giudizio avente a oggetto l'impugnazione del licenziamento, sia nella fase successiva, volta all'ottenimento di decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra (v. doc.ti 1-8 ric.).
5. Quanto alle domande per il pagamento delle differenze retributive, è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(v. Cassazione civile n. 15677/2009).
6. Nel nostro caso, la parte resistente, scegliendo di non costituirsi ha deciso di non introdurre elementi impeditivi o limitativi dell'altrui pretesa.
7. La quantificazione effettuata dalla parte ricorrente per la prestazione professionale svolta, sia in relazione al giudizio di impugnazione del licenziamento, sia in relazione alla procedura monitoria, risulta congrua e in linea con il DM 55 14.
8. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e la parte resistente deve essere condannata a corrispondere all'avvocato l'importo di euro 6.930,82 oltre interessi legali dal dovuto al Pt_1 saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere all'avvocato Controparte_1 [...]
l'importo di euro 6.930,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in pagina 2 di 3 € 237,00 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
pagina 3 di 3