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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
SC AL IC
ND AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15309/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LAZZARI CATIA Parte_1 C.F._1
e
IO SI (C.F. ) con l'Avv. LAZZARI CATIA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor ON SS e la signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 all'annotazione della sentenza;
- dichiarare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, essendo essi economicamente autosufficienti;
1 - prendere atto che non sussiste alcuna pretesa economica tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
- disporre le spese della presente procedura a carico esclusivo del signor ON SS.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 29.6.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPRIOLO al n. 19, parte II, serie A, anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia
n.14873/2008 R.G. 5562/2008 all'esito della camera di consiglio del 16.7.2008, a seguito di udienza presidenziale celebratasi in data 14.7.2008.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, rinunciando al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite a carico del sig. ON SS.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL RI Presidente relatrice
SC AL IC
ND AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15309/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LAZZARI CATIA Parte_1 C.F._1
e
IO SI (C.F. ) con l'Avv. LAZZARI CATIA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor ON SS e la signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 all'annotazione della sentenza;
- dichiarare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, essendo essi economicamente autosufficienti;
1 - prendere atto che non sussiste alcuna pretesa economica tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
- disporre le spese della presente procedura a carico esclusivo del signor ON SS.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 29.6.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPRIOLO al n. 19, parte II, serie A, anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia
n.14873/2008 R.G. 5562/2008 all'esito della camera di consiglio del 16.7.2008, a seguito di udienza presidenziale celebratasi in data 14.7.2008.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, rinunciando al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite a carico del sig. ON SS.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
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