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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1625/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRANCHI DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 31/01/2023 di comparizione personale dei coniugi nel procedimento RG n. 482/2023, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con verbale omologato dal
Tribunale con decreto di omologazione n. cronol. 880/2023 del 03/07/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà, per ciascuno di essi, di fissare la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, pur mantenendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) , divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà ad abitiate con la Per_1 madre;
3) Il padre potrà vedere quando lo vorrà ed in ragione della maggior età del figlio concorderà Per_1 direttamente con questo le modalità ed i tempi;
4) , benché divenuto maggiorenne non è economicamente indipendente, e continuerà a vivere con Per_1 la madre. Il Sig. verserà alla moglie un contributo di mantenimento in favore del figlio pari Pt_2 Per_1 ad € 350,00 mensili oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
oppure
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in pagina 2 di 3 il 26/06/2005 fra nata a [...] il [...] e CP_1 Parte_1 [...] nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Pt_2 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione CP_1 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 153 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1625/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRANCHI DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 31/01/2023 di comparizione personale dei coniugi nel procedimento RG n. 482/2023, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con verbale omologato dal
Tribunale con decreto di omologazione n. cronol. 880/2023 del 03/07/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà, per ciascuno di essi, di fissare la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, pur mantenendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) , divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà ad abitiate con la Per_1 madre;
3) Il padre potrà vedere quando lo vorrà ed in ragione della maggior età del figlio concorderà Per_1 direttamente con questo le modalità ed i tempi;
4) , benché divenuto maggiorenne non è economicamente indipendente, e continuerà a vivere con Per_1 la madre. Il Sig. verserà alla moglie un contributo di mantenimento in favore del figlio pari Pt_2 Per_1 ad € 350,00 mensili oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
oppure
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in pagina 2 di 3 il 26/06/2005 fra nata a [...] il [...] e CP_1 Parte_1 [...] nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Pt_2 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione CP_1 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 153 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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