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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera rel.
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 31.1.2025 la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. TAVERNESE MARCO Parte_1 appellante
E
con l'Avv. STELLA EMANUELA CP_1 appellata nonché appellante incidentale nonché con l'Avv. TAVERNESE MARCO Controparte_2 appellata
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, n. 6698/2024, pubblicata in data 07/06/2024
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma la e la Parte_1 Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto (lettera A – pag. 19 del ricorso), dichiarare, in via preliminare, il diritto della Lavoratrice - in assenza di qualsiasi atto formale di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società
[...]
- all'immediato ripristino della normale funzionalità del rapporto Controparte_2 di lavoro tutt'ora esistente tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta società al pagamento di tutte le retribuzioni (oltre al versamento Controparte_2 della relativa contribuzione) maturate dal giorno dell'illegittima interruzione del sinallagma contrattuale a quello dell'effettivo ripristino dello stesso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 429 cpc;
2. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, dichiarare (lettera B – pagg. 19 e 20 del ricorso) la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto atteso che la verifica, sia della sussistenza delle ragioni organizzative o produttive dedotte a base dell'intimato licenziamento sia la verifica del corretto esercizio del ripescaggio della lavoratrice, non è stata operata con riferimento sia all'organico della società formale datrice di lavoro che all'organico dei diversi datori di lavoro solidalmente responsabili. Per l'effetto condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge 300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n. 59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale;
3. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, dichiarare per i motivi spiegati nel ricorso (ivi compreso il difetto di giustificazione del licenziamento) - la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto e per l'effetto condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge 300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n. 59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale.
Corte di Appello di Roma
In via gradata, accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, nell'ipotesi in cui il licenziamento venisse dichiarato inefficace per difetto di motivazione (art.18, comma 6, legge 300/70) – condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di n. 6 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nella denegata ipotesi di mancato accertamento della responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, accertare e dichiarare – per i motivi esposti nel presente ricorso (ivi compreso il difetto di giustificazione del licenziamento) - l'illegittimità del licenziamento intimato dalla soc. alla sig.ra e per l'effetto condannare la soc. Parte_1 CP_1
secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge Parte_1
300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n.
59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale.
In via gradata – nell'ipotesi in cui il licenziamento venisse dichiarato inefficace per difetto di motivazione (art.18, comma 6, legge 300/70) – condannare la soc.
[...]
al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di n. 6 Parte_1 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In tutti i casi le somme riconosciute andranno gravate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ex art 429 cpc”
A fondamento del ricorso, la lavoratrice ha dedotto in punto di fatto:
aveva sottoscritto, in relazione al periodo compreso tra il 01.10.1999 ed il
28.02.2002, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la
[...] ma aveva di fatto svolto mansioni di segreteria e in particolare: dal CP_3
01.10.1999 al gennaio 2000, avrebbe svolto mansioni di addetta al centralino e di addetta al front office;
dal gennaio 2000 al marzo 2000 aveva svolto, dapprima, mansioni di segreteria di piano (richiesta e trasferimento delle chiamate per tutti gli uffici del piano, accoglienza ospiti, copie, fax, raccomandate ecc.) e poi, dal marzo 2000, mansioni di segretaria di riferimento del Direttore Sanitario della CP_3
senza soluzione di continuità era stata formalmente assunta, prima dal 01.03.2002 al 31.03.2005, alle dipendenze della e, successivamente, dal Controparte_3
01.04.2005 (con anzianità convenzionale dal 01.03.2002) alle dipendenze della società con contratto di lavoro subordinato -full time con qualifica di Parte_1 impiegato d'ordine, 4 livello del CCNL Commercio;
aveva svolto le sue mansioni di segretaria, in supporto, presso l'Area direzionale di riferimento, dapprima del Dott. (all'epoca Amministratore Controparte_4
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Delegato della società Tosinvest s.p.a. e Presidente della Controparte_5
, nonché in favore del Prof. , all'epoca Direttore Sanitario della
[...] Persona_1
, Sovraintendente di tutte le Direzioni Sanitarie del Gruppo;
Controparte_3
nel 2005 le veniva assegnata la mansione di segretaria del Presidente del C.d.A. della società dott. continuando, contemporaneamente, Parte_1 Parte_2
a svolgere mansioni di segretaria sia del dott. (Presidente della Controparte_4
Presidente del neo nato Controparte_3 Controparte_6
Amministratore Delegato della società che del Prof. Parte_1 Per_1
, come detto, Direttore Sanitario della e Sovraintendente
[...] Controparte_3 di tutte le Direzioni Sanitarie del “Gruppo” e nulla cambiava nell'anno 2007 con il trasferimento della sede della società Parte_1 dal marzo 2014 aveva esteso il proprio “raggio di azione” anche alle mansioni di segreteria del Presidente del C.d.A. della società Controparte_2 dal 2017 al 2020 aveva assunto ulteriori mansioni di segreteria in favore del
Direttore Amministrativo della società San Raffale S.p.a. – dott. Persona_2
osservando le direttive e le disposizioni del Dott. e comunque delle Parte_2 altre figure apicali e direzionali di cui sopra si era sempre occupata: dell'organizzazione dell'agenda delle figure apicali e direzionali di cui sopra;
della ricezione, dello smistamento e del filtro delle telefonate;
della organizzazione dei viaggi e degli appuntamenti in sede e fuori sede;
dell'accoglienza ospiti;
dell'invio e ricezione fotocopie, fax, raccomandate e pec;
dell'organizzazione degli incontri;
delle comunicazioni con tutti i Direttori Operativi delle Case di Cura sia della società
[...] che della società della trasmissione al Parte_1 Controparte_2
Presidente di tutti gli atti e di tutti i documenti – provenienti indistintamente dai vari uffici delle società resistenti - da sottoporre alla firma dello stesso e restituzione degli atti e dei documenti, raccolta la firma del Presidente, ai vari uffici di destinazione;
della collaborazione con i vari uffici della sede, soprattutto con l'Ufficio legale e con l'ufficio
Direzione Risorse Umane;
aveva ricevuto (e trasmesso) su una linea telefonica dedicata (06/52252017) telefonate indistintamente tanto dal personale della che della Parte_1 [...]
; Controparte_2
aveva sempre collaborato, con continuità, anche con le colleghe – succedutesi negli anni – nella mansione di segretaria dell'Amministratore Delegato della
[...]
(Dott. . In particolare, in ultimo, la Lavoratrice avrebbe Parte_1 Persona_3 collaborato con (assunta nell'anno 2017 dalla soc. San Raffale Roma Controparte_7
s.r.l.), sostituendola per diversi periodi in occasione di assenze della stessa per malattia e per maternità;
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in data 26.11.2018, in ragione dell'asserita necessità di “…uniformare la disciplina contrattuale oggi applicata alla lavoratrice (CCNL Commercio) a quella applicata alla generalità dei lavoratori delle Case di Cura che fa rinvio alla disciplina di cui al CCNL AIOP Sanità Privata…” la società ha fatto sottoscrivere alla Parte_1
Lavoratrice un verbale di conciliazione “ in sede sindacale” nel quale si concordava (oltre alla variazione del CCNL) che, con il pagamento della somma di Euro 100,00, la
Lavoratrice avrebbe rinunciato ad ogni diritto maturato nel corso del rapporto lavorativo;
nell'ottobre del 2018 aveva presentato domanda ex lege 104/92 per usufruire, per tre giorni al mese, del permesso per l'assistenza, nel caso di specie, dei propri genitori ottenendo il riconoscimento del relativo diritto di fruizione;
dal novembre 2020 al 31 ottobre 2022 aveva usufruito del predetto congedo straordinario biennale per assistere i propri genitori;
alla scadenza di detto periodo, quando la lavoratrice contattava la società
[...] per pianificare il suo rientro al lavoro, ma riceveva la notizia, anticipata Parte_1 dal dott. - Direttore delle Risorse Umane, che la sua “figura professionale” non Per_4 era più necessaria in azienda;
con lettera del 31.10.2022, inviata a mezzo raccomandata, la società Parte_1
comunicata la volontà della società di procedere al licenziamento per giustificato
[...] motivo oggettivo, ha fatto istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di di CP_2 convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 92/2012 e, previa correzione di un errore materiale, veniva esperito vanamente un secondo tentativo di conciliazione all'esito del quale, in data
15.12.2022, la comunicava alla il licenziamento per Parte_1 CP_1 giustificato motivo oggettivo.
La società costituitasi in giudizio, eccepiva: l'intervenuta Parte_1 decadenza ex art. 32 della l. 183/2010 in relazione all'imputazione del rapporto di lavoro intercorso con la alla IRCSS San Raffale Roma S.r.l.; il difetto di Parte_1 allegazione e prova sulla codatorialità e sulla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra la e la la Parte_1 Controparte_2 legittimità del licenziamento;
l'inapplicabilità della tutela reintegratoria;
la necessità di tenere conto, in ogni caso, dell'aliunde perceptum et percipiendum.
Con la sentenza n. 6698/2024 pubblicata in data 7.06.2024, il Tribunale di Roma accertava l'illegittimità del recesso impugnato per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage, con condanna della a reintegrare la nel posto di Parte_1 CP_1 lavoro e a corrisponderle a titolo di risarcimento danni una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione ed interessi e oltre al pagamento delle spese di lite.
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Con atto depositato il 26.9.2024 la impugnava la sentenza di Parte_1 prime cure con un primo motivo di appello con il quale lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui poneva a fondamento della illegittimità del recesso in primo luogo il fatto che “la scarna documentazione allegata alla comparsa di costituzione della
” non spiegherebbe “perché è stata licenziata proprio la Lavoratrice e Parte_1 non altri” e in secondo luogo la circostanza per cui la non avrebbe Parte_1 dimostrato “che non vi fosse la possibilità di reimpiegare la sig.ra in altro modo”. CP_1
Solo in via subordinata l'appellante sollevava un secondo motivo di censura, afferente alla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'omesso esame della domanda subordinata relativa all'aliunde perceptum e percipiendum.
Si costituiva resistendo all'appello e chiedendo in via incidentale CP_1 la riforma del capo della sentenza di rigetto della domanda di accertamento della cd.
e, in via subordinata, dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di CP_8 lavoro in oggetto.
Si costituiva altresì la IRCSS San Raffale Roma S.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.
Il primo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la motivazione addotta a fondamento del recesso datoriale è del seguente tenore: “…nell'ambito della ristrutturazione organizzativa in atto nella società, al fine di razionalizzare l'attuale struttura aziendale con l'obiettivo di renderla più rispondente alle effettive esigenze funzionali della stessa e di contenere i costi, si è giunti alla determinazione della soppressione della posizione lavorativa attualmente ricoperta dalla IG.ra …”. CP_1
La sentenza di prime cure dichiarava l'illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage.
Si rammenta che la motivazione del recesso, successivamente alla correzione dell'errore materiale, era la seguente: “…nell'ambito della ristrutturazione organizzativa in atto nella società, al fine di razionalizzare l'attuale struttura aziendale con l'obiettivo di renderla più rispondente alle effettive esigenze funzionali della stessa e di contenere i costi, si è giunti alla determinazione della soppressione della posizione lavorativa attualmente ricoperta dalla IG.ra …”. CP_1
A fondamento del primo motivo di censura la allega che non Parte_1 esistevano, al tempo del recesso, “posizioni analoghe e dunque fungibili con la posizione occupata dalla IG.ra e che nessuna assunzione era stata effettuata per “coprire la CP_1 posizione soppressa né erano state effettuate assunzioni per mansioni inferiori rientranti nella medesima categoria legale della posizione precedentemente occupata dalla . CP_1
A supporto di tale deduzione già nel giudizio di primo grado la Parte_1 aveva prodotto i LUL per i mesi da gennaio a giugno 2023 da cui si evince che le assunzioni hanno riguardato, tra le altre, le seguenti posizioni: cinque addette alla
Corte di Appello di CP_2
divisione risorse umane e una impiegata addetta al centralino per la sede di Portuense. La società deduceva che la lavoratrice non aveva mai lavorato nel suddetto settore e non possedeva le relative competenze, trattandosi di mansioni qualitativamente del tutto differenti rispetto a quelle svolte dalla CP_1
La S.C., ribadito che spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato e che trattandosi di prova negativa tale prova ha ad oggetto fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità della impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore, ha sottolineato che “è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro;
diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità”. Il datore di lavoro ha quindi l'onere di allegare circostanze oggettive, ossia riscontrabili e specifiche, che, seppure a livello deduttivo e indiziario, appaiono in concreto sintomatiche dell' “incollocabilità altrimenti” del lavoratore licenziato. Fatte tali premesse la Corte ha evidenziato che “usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore”.
Cio' posto, applicando tali principi al caso di specie, dovendo valutare la compatibilità o meno delle mansioni per le quali si è proceduto ad assunzioni ex novo rispetto a quelle in possesso e svolte dal lavoratore licenziato, (in termini di riconducibilità alla medesima categoria legale, nel vigore delle modifiche apportate dal
Dlgs. 81/2015 all'art. 2103) non può che sottolinearsi la comparabilità ai fini che qui interessano tra tali mansioni, in quanto è dato ritenere che nella generalità delle ipotesi non vi sia quella eterogeneità delle capacità professionali implicate dall'esercizio delle mansioni alternative comparabili tale da escludere l'utilizzabilità della prestazione lavorativa di chi ha precedentemente svolto mansioni di segretaria in tali, diverse ma non infungibili, mansioni di addetta alla divisione risorse umane e addetta al centralino.
Inoltre era onere di parte datoriale allegare e provare elementi che, con riferimento alla specificità del caso in esame, possano indurre a ritenere che la lavoratrice, semmai previo espletamento di un minimo addestramento pratico (da ritenersi pienamente esigibile dalla parte datoriale), forte del proprio bagaglio professionale che le aveva consentito di svolgere mansioni di segretaria personale dei vari Presidenti succedutisi nel tempo, non potesse svolgere le suddette mansioni inquadrate nel medesimo (o anche inferiore) livello retributivo.
Come è stato infatti esattamente sottolineato dalla S.C. (si veda Cass 13809/17)
“pur non potendosi pregiudizialmente negare che l'obbligo di repechage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per
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occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro. Diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità. In altre parole se l'eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell'obbligo di repechage, che evidentemente postula che le energie lavorative del dipendente siano utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate, tuttavia ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell'obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo”.
È opportuno da ultimo specificare, quanto alla delimitazione dell'alveo della fungibilità delle mansioni ai fini che qui interessano, che questo Collegio è consapevole del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, n.10627) secondo cui l'obbligo di repechage non implica alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 cod. civ. come novellato dal D.Lgs. n. 81 del
2015 e ciò anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repechage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta. Tali principi sono stati recentissimamente ribaditi dalla S.C. con l'ordinanza del 20 giugno 2024, n. 17036 in punto di esclusione della sussistenza di capo alla parte datoriale di un obbligo di attivazione di un percorso di riqualificazione al fine di fornire al lavoratore un'ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro.
Applicando allora tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che era onere di parte datoriale (come ricavabile dal disposto di cui all'art. 5 della l. n. 604 del 1966) dedurre e provare la specifica carenza di capacità professionale allo svolgimento delle mansioni attribuite al personale nell'imminenza assunto, quale elemento impeditivo del pieno adempimento dell'obbligo di repechage e che non è stato in concreto fornito alcun elemento a supporto di tale carenza.
Cio' posto, riscontrato l'inadempimento datoriale all'obbligo di repechage, deve trovare applicazione la cd tutela reintegratoria secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo per consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sentenza n. 10435 del 02/05/2018, Cass. sentenza n. 29102 del 11/11/2019) la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" di cui al comma 7 dell'art. 18 cit. (secondo cui “Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
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quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”) concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. L'opposta tesi, fatta propria dalla parte datoriale, secondo cui la violazione del cd. obbligo di repechage non consentirebbe l'operatività della tutela reintegratoria nel regime previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, ha avuto, come è noto, ampio riscontro in dottrina ma si tratta di un assunto che non è stato condiviso dalla S.C. che, con la sentenza n. 10435 del 2018, ha sancito, risolvendo la relativa "questione di particolare rilevanza... in funzione nomofilattica", che "la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore".
In secondo luogo l'applicazione della tutela reale di cui al quarto comma non implica la risoluzione dei delicati problemi interpretativi (in termini di “evidenza Parte_ probatoria” dell'insussistenza dei presupposto giustificativi del recesso per o di
“eccessiva onerosità” della reintegra per la parte datoriale quale valutazione rimessa al
Giudice nella discrezionalità, attribuita dalla legge, della concreta applicazione del regime di tutela reale) che si ponevano antecedentemente al duplice intervento della
Corte Costituzionale che ha dapprima (con sentenza n 59 del 1/4/2021) dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del settimo comma dell'art. 18 nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «puo' altresi' applicare»
- invece che «applica altresi'» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma e successivamente, con sentenza n. 125 del 19/05/2022) dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma limitatamente alla parola «manifesta». A conferma di tale assunto si rammenta quanto statuito da Cassazione civile sez. lav. n.16975 del 25/05/2022 secondo cui “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "manifesta insussistenza del fatto", a seguito della sentenza n. 59 del
2021 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 7, secondo periodo, della l. n. 300 del 1970,
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come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva un potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della tutela reale
- va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.
Deve pertanto trovare applicazione la tutela cd. reale attenuata, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Quanto al secondo motivo di censura la parte appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda, subordinata, di valutazione dell' “aliunde perceptum et percipiendum”.
Al riguardo la S.C. ha anche recentemente rammentato (si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 17 ottobre 2024, n. 26926) il principio per cui l'aliunde perceptum è un'eccezione e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n.
21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000
n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio
1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Come sottolineato in particolare da Cassazione civile sez. VI, 26/10/2010, n.21919 “ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto”.
È stato tuttavia altresì evidenziato (si veda Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020,
n.14078): “nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore. Trattandosi quindi di un'eccezione in senso lato, la stessa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi (nel caso di specie, il fatto rilevante ai fini della detraibilità dell'aliunde perceptum era costituito dalla circostanza per cui il ricorrente aveva
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intenzionalmente dirottato pazienti già prenotati verso altre strutture ospedaliere, creando gravi disagi organizzativi e sottraendo risorse economiche)”.
Ebbene, nel caso di specie non puo' che essere rilevato un integrale difetto di allegazione e prova in relazione ad entrambe tali circostanze di fatto, poiché la parte datoriale si è limitata ad una generica richiesta istruttoria, volta a chiedere alla lavoratrice, mediante interrogatorio libero, “se la stessa ha prestato dal licenziamento ad oggi attività lavorative e con quali retribuzioni”. Venendo ora all'esame della domanda oggetto di appello incidentale da parte della appellata lavoratrice, si rileva che la stessa ha impugnato il capo della sentenza di prime cure che ha respinto la domanda della volta all'accertamento, nei confronti di CP_1 [...]
e della codatorialità. Parte_1 Controparte_2
In particolare, la lavoratrice ha dedotto che il Giudicante di prime cure “nel trattare congiuntamente e confusamente le due distinte fattispecie della codatorialità e dell'unico centro di imputazione del rapporto”, non avrebbe “fatto buon governo dei consolidati principi che disciplinano le due diverse fattispecie”.
Questo Collegio condivide le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure secondo cui sia la codatorialità che l'ipotesi subordinata di un unico contro di imputazione dei rapporti non sono suffragate da idonee allegazioni e istanze istruttorie.
Quanto alla prima fattispecie invocata, l'allora ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata ad asserire che, seppur formalmente assunta alle dipendenze della , ha prestato contemporaneamente e indistintamente Parte_1 attività lavorativa amministrativa e di segreteria per entrambe le società allora convenute.
Tale codatorialità si sarebbe estrinsecata nell' assoggettamento alle direttive impartite dal
Presidente dal 2005 del CDA della e dal 2014 anche Pt_2 Parte_1
Presidente del CDA della Con riferimento al primo Controparte_2 periodo la ricorrente deduce che pur essendo assegnata alla mansione di segretaria del continuava contemporaneamente a svolgere mansioni di segretaria sia di Pt_2 che di , il primo Presidente della Controparte_4 Persona_1 Controparte_3
e il secondo Direttore Sanitario della Nel secondo
[...] Controparte_3 periodo ossia dal marzo 2014 pur continuando a svolgere le suddette mansioni di segretaria del Presidente del CDA della la ricorrente avrebbe poi Parte_1
“esteso il proprio raggio d'azione anche alle mansioni di segretaria del presidente del CDA della , Controparte_2
Ebbene, con riferimento al primo periodo occorre considerare che
[...] era all'epoca Amministratore Delegato della società Tosinvest S.p.A. (oggi CP_4
e , dal 22.10.2007 al 25.09.2009, Vice Presidente Parte_1 Persona_1 della per cui puo' correttamente affermarsi, come ha fatto il Giudice Parte_1 di prime cure, che non sono stati allegati sufficienti elementi per poter affermare che
Corte di Appello di Roma
l'attività segretariale svolta non fosse in concreto diretta a soddisfare gli interessi della sola parte datoriale ossia della Parte_1
Quanto poi al periodo, dal marzo 2014, in cui assumeva anche la Parte_2 carica di Presidente del C.d.A. della la mera allegazione Controparte_2 di aver ricevuto direttive dal nulla prova in termini di contemporanea Pt_2 finalizzazione della propria attività lavorativa “a favore di entrambe le società” come allegato dalla nel ricorso introduttivo del ricorso di primo grado, visto che non è CP_1 dedotto alcun elemento dal quale poter comprendere in quale veste tali direttive siano state in concreto impartite dal Le uniche puntualizzazioni concernono alcune Pt_2 telefonate che sarebbero state trasmesse anche al personale della Controparte_2
e una “collaborazione” con le segretarie addette agli “Uffici della Proprietà
[...]
(famiglia ” di contenuto per nulla specificato: non si può avere contezza di Per_2 cosa si intenda esattamente per collaborazione posto che non è chiarito il reale contenuto di tale attività lavorativa asseritamente svolta in favore della Controparte_2
Peraltro la “collaborazione”, nell'ultimo periodo lavorativo, con
[...] Controparte_7 assunta nel 2017 dalla è definita dalla stessa quale mera Controparte_2 CP_1 sostituzione in occasione di assenze, senza altro aggiungere quanto alla frequenza di tali sostituzioni, che pertanto non posso che definirsi saltuarie ed eccezionali.
Le medesime carenze assertive sono riscontrabili quanto alla domanda, subordinata, di accertamento della unicità del centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro.
Come piu' volte ribadito dalla S.C. (si veda Cass. ordinanza n. 2014 del 24/01/2022) “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso
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che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che ai fini dell'accertamento di un unico centro di imputazione, occorre che le società abbiano “travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva”
(si veda Cass. Civ. Sez. lav., 13 aprile 2022, n. 12034).
Nel caso di specie questo Collegio condivide l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui non sono stati allegati elementi tali da far ritenere che la struttura organizzativa e produttiva siano uniche tanto da ritenere che l'autonoma personalità giuridica delle due società di capitali trasmondi in una vera e propria unicità soggettiva, venendo in rilievo piuttosto un mero collegamento societario in cui appare irrilevante l'identità delle persone fisiche che ricoprono, peraltro per periodi temporalmente circoscritti, alcune cariche sociali.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto sia dell'appello che dell'appello incidentale della CP_1
Le spese di lite seguono il principio della cd soccombenza per cui l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 mentre quest'ultima, visto il rigetto dell'appello incidentale avente ad oggetto l'asserita codatorialità, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della
Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello principale;
rigetta altresì l'appello incidentale de;
CP_1 condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
condanna alla refusione in favore della CP_1 Controparte_2 delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante che dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 31.1.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
Corte di Appello di Roma
La Presidente
Alessandra Trementozzi
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera rel.
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 31.1.2025 la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. TAVERNESE MARCO Parte_1 appellante
E
con l'Avv. STELLA EMANUELA CP_1 appellata nonché appellante incidentale nonché con l'Avv. TAVERNESE MARCO Controparte_2 appellata
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, n. 6698/2024, pubblicata in data 07/06/2024
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma la e la Parte_1 Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto (lettera A – pag. 19 del ricorso), dichiarare, in via preliminare, il diritto della Lavoratrice - in assenza di qualsiasi atto formale di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società
[...]
- all'immediato ripristino della normale funzionalità del rapporto Controparte_2 di lavoro tutt'ora esistente tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta società al pagamento di tutte le retribuzioni (oltre al versamento Controparte_2 della relativa contribuzione) maturate dal giorno dell'illegittima interruzione del sinallagma contrattuale a quello dell'effettivo ripristino dello stesso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 429 cpc;
2. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, dichiarare (lettera B – pagg. 19 e 20 del ricorso) la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto atteso che la verifica, sia della sussistenza delle ragioni organizzative o produttive dedotte a base dell'intimato licenziamento sia la verifica del corretto esercizio del ripescaggio della lavoratrice, non è stata operata con riferimento sia all'organico della società formale datrice di lavoro che all'organico dei diversi datori di lavoro solidalmente responsabili. Per l'effetto condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge 300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n. 59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale;
3. Accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, dichiarare per i motivi spiegati nel ricorso (ivi compreso il difetto di giustificazione del licenziamento) - la illegittimità dell'atto risolutivo del rapporto e per l'effetto condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge 300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n. 59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale.
Corte di Appello di Roma
In via gradata, accertata la responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, nell'ipotesi in cui il licenziamento venisse dichiarato inefficace per difetto di motivazione (art.18, comma 6, legge 300/70) – condannare entrambe le società resistenti (solidalmente responsabili) al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di n. 6 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nella denegata ipotesi di mancato accertamento della responsabilità solidale delle società convenute, tanto con riferimento alla delineata ipotesi della c.d. “codatorialità” quanto con riferimento alla delineata ipotesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, accertare e dichiarare – per i motivi esposti nel presente ricorso (ivi compreso il difetto di giustificazione del licenziamento) - l'illegittimità del licenziamento intimato dalla soc. alla sig.ra e per l'effetto condannare la soc. Parte_1 CP_1
secondo le previsioni dettate dall'art. 18, commi n. 4 e n.7, della legge Parte_1
300/70 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) così come modificato dalle pronunce n.
59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale.
In via gradata – nell'ipotesi in cui il licenziamento venisse dichiarato inefficace per difetto di motivazione (art.18, comma 6, legge 300/70) – condannare la soc.
[...]
al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di n. 6 Parte_1 ed un massimo di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In tutti i casi le somme riconosciute andranno gravate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ex art 429 cpc”
A fondamento del ricorso, la lavoratrice ha dedotto in punto di fatto:
aveva sottoscritto, in relazione al periodo compreso tra il 01.10.1999 ed il
28.02.2002, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la
[...] ma aveva di fatto svolto mansioni di segreteria e in particolare: dal CP_3
01.10.1999 al gennaio 2000, avrebbe svolto mansioni di addetta al centralino e di addetta al front office;
dal gennaio 2000 al marzo 2000 aveva svolto, dapprima, mansioni di segreteria di piano (richiesta e trasferimento delle chiamate per tutti gli uffici del piano, accoglienza ospiti, copie, fax, raccomandate ecc.) e poi, dal marzo 2000, mansioni di segretaria di riferimento del Direttore Sanitario della CP_3
senza soluzione di continuità era stata formalmente assunta, prima dal 01.03.2002 al 31.03.2005, alle dipendenze della e, successivamente, dal Controparte_3
01.04.2005 (con anzianità convenzionale dal 01.03.2002) alle dipendenze della società con contratto di lavoro subordinato -full time con qualifica di Parte_1 impiegato d'ordine, 4 livello del CCNL Commercio;
aveva svolto le sue mansioni di segretaria, in supporto, presso l'Area direzionale di riferimento, dapprima del Dott. (all'epoca Amministratore Controparte_4
Corte di Appello di Roma
Delegato della società Tosinvest s.p.a. e Presidente della Controparte_5
, nonché in favore del Prof. , all'epoca Direttore Sanitario della
[...] Persona_1
, Sovraintendente di tutte le Direzioni Sanitarie del Gruppo;
Controparte_3
nel 2005 le veniva assegnata la mansione di segretaria del Presidente del C.d.A. della società dott. continuando, contemporaneamente, Parte_1 Parte_2
a svolgere mansioni di segretaria sia del dott. (Presidente della Controparte_4
Presidente del neo nato Controparte_3 Controparte_6
Amministratore Delegato della società che del Prof. Parte_1 Per_1
, come detto, Direttore Sanitario della e Sovraintendente
[...] Controparte_3 di tutte le Direzioni Sanitarie del “Gruppo” e nulla cambiava nell'anno 2007 con il trasferimento della sede della società Parte_1 dal marzo 2014 aveva esteso il proprio “raggio di azione” anche alle mansioni di segreteria del Presidente del C.d.A. della società Controparte_2 dal 2017 al 2020 aveva assunto ulteriori mansioni di segreteria in favore del
Direttore Amministrativo della società San Raffale S.p.a. – dott. Persona_2
osservando le direttive e le disposizioni del Dott. e comunque delle Parte_2 altre figure apicali e direzionali di cui sopra si era sempre occupata: dell'organizzazione dell'agenda delle figure apicali e direzionali di cui sopra;
della ricezione, dello smistamento e del filtro delle telefonate;
della organizzazione dei viaggi e degli appuntamenti in sede e fuori sede;
dell'accoglienza ospiti;
dell'invio e ricezione fotocopie, fax, raccomandate e pec;
dell'organizzazione degli incontri;
delle comunicazioni con tutti i Direttori Operativi delle Case di Cura sia della società
[...] che della società della trasmissione al Parte_1 Controparte_2
Presidente di tutti gli atti e di tutti i documenti – provenienti indistintamente dai vari uffici delle società resistenti - da sottoporre alla firma dello stesso e restituzione degli atti e dei documenti, raccolta la firma del Presidente, ai vari uffici di destinazione;
della collaborazione con i vari uffici della sede, soprattutto con l'Ufficio legale e con l'ufficio
Direzione Risorse Umane;
aveva ricevuto (e trasmesso) su una linea telefonica dedicata (06/52252017) telefonate indistintamente tanto dal personale della che della Parte_1 [...]
; Controparte_2
aveva sempre collaborato, con continuità, anche con le colleghe – succedutesi negli anni – nella mansione di segretaria dell'Amministratore Delegato della
[...]
(Dott. . In particolare, in ultimo, la Lavoratrice avrebbe Parte_1 Persona_3 collaborato con (assunta nell'anno 2017 dalla soc. San Raffale Roma Controparte_7
s.r.l.), sostituendola per diversi periodi in occasione di assenze della stessa per malattia e per maternità;
Corte di Appello di Roma
in data 26.11.2018, in ragione dell'asserita necessità di “…uniformare la disciplina contrattuale oggi applicata alla lavoratrice (CCNL Commercio) a quella applicata alla generalità dei lavoratori delle Case di Cura che fa rinvio alla disciplina di cui al CCNL AIOP Sanità Privata…” la società ha fatto sottoscrivere alla Parte_1
Lavoratrice un verbale di conciliazione “ in sede sindacale” nel quale si concordava (oltre alla variazione del CCNL) che, con il pagamento della somma di Euro 100,00, la
Lavoratrice avrebbe rinunciato ad ogni diritto maturato nel corso del rapporto lavorativo;
nell'ottobre del 2018 aveva presentato domanda ex lege 104/92 per usufruire, per tre giorni al mese, del permesso per l'assistenza, nel caso di specie, dei propri genitori ottenendo il riconoscimento del relativo diritto di fruizione;
dal novembre 2020 al 31 ottobre 2022 aveva usufruito del predetto congedo straordinario biennale per assistere i propri genitori;
alla scadenza di detto periodo, quando la lavoratrice contattava la società
[...] per pianificare il suo rientro al lavoro, ma riceveva la notizia, anticipata Parte_1 dal dott. - Direttore delle Risorse Umane, che la sua “figura professionale” non Per_4 era più necessaria in azienda;
con lettera del 31.10.2022, inviata a mezzo raccomandata, la società Parte_1
comunicata la volontà della società di procedere al licenziamento per giustificato
[...] motivo oggettivo, ha fatto istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di di CP_2 convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 92/2012 e, previa correzione di un errore materiale, veniva esperito vanamente un secondo tentativo di conciliazione all'esito del quale, in data
15.12.2022, la comunicava alla il licenziamento per Parte_1 CP_1 giustificato motivo oggettivo.
La società costituitasi in giudizio, eccepiva: l'intervenuta Parte_1 decadenza ex art. 32 della l. 183/2010 in relazione all'imputazione del rapporto di lavoro intercorso con la alla IRCSS San Raffale Roma S.r.l.; il difetto di Parte_1 allegazione e prova sulla codatorialità e sulla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra la e la la Parte_1 Controparte_2 legittimità del licenziamento;
l'inapplicabilità della tutela reintegratoria;
la necessità di tenere conto, in ogni caso, dell'aliunde perceptum et percipiendum.
Con la sentenza n. 6698/2024 pubblicata in data 7.06.2024, il Tribunale di Roma accertava l'illegittimità del recesso impugnato per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage, con condanna della a reintegrare la nel posto di Parte_1 CP_1 lavoro e a corrisponderle a titolo di risarcimento danni una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione ed interessi e oltre al pagamento delle spese di lite.
Corte di Appello di Roma
Con atto depositato il 26.9.2024 la impugnava la sentenza di Parte_1 prime cure con un primo motivo di appello con il quale lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui poneva a fondamento della illegittimità del recesso in primo luogo il fatto che “la scarna documentazione allegata alla comparsa di costituzione della
” non spiegherebbe “perché è stata licenziata proprio la Lavoratrice e Parte_1 non altri” e in secondo luogo la circostanza per cui la non avrebbe Parte_1 dimostrato “che non vi fosse la possibilità di reimpiegare la sig.ra in altro modo”. CP_1
Solo in via subordinata l'appellante sollevava un secondo motivo di censura, afferente alla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'omesso esame della domanda subordinata relativa all'aliunde perceptum e percipiendum.
Si costituiva resistendo all'appello e chiedendo in via incidentale CP_1 la riforma del capo della sentenza di rigetto della domanda di accertamento della cd.
e, in via subordinata, dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di CP_8 lavoro in oggetto.
Si costituiva altresì la IRCSS San Raffale Roma S.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.
Il primo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la motivazione addotta a fondamento del recesso datoriale è del seguente tenore: “…nell'ambito della ristrutturazione organizzativa in atto nella società, al fine di razionalizzare l'attuale struttura aziendale con l'obiettivo di renderla più rispondente alle effettive esigenze funzionali della stessa e di contenere i costi, si è giunti alla determinazione della soppressione della posizione lavorativa attualmente ricoperta dalla IG.ra …”. CP_1
La sentenza di prime cure dichiarava l'illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage.
Si rammenta che la motivazione del recesso, successivamente alla correzione dell'errore materiale, era la seguente: “…nell'ambito della ristrutturazione organizzativa in atto nella società, al fine di razionalizzare l'attuale struttura aziendale con l'obiettivo di renderla più rispondente alle effettive esigenze funzionali della stessa e di contenere i costi, si è giunti alla determinazione della soppressione della posizione lavorativa attualmente ricoperta dalla IG.ra …”. CP_1
A fondamento del primo motivo di censura la allega che non Parte_1 esistevano, al tempo del recesso, “posizioni analoghe e dunque fungibili con la posizione occupata dalla IG.ra e che nessuna assunzione era stata effettuata per “coprire la CP_1 posizione soppressa né erano state effettuate assunzioni per mansioni inferiori rientranti nella medesima categoria legale della posizione precedentemente occupata dalla . CP_1
A supporto di tale deduzione già nel giudizio di primo grado la Parte_1 aveva prodotto i LUL per i mesi da gennaio a giugno 2023 da cui si evince che le assunzioni hanno riguardato, tra le altre, le seguenti posizioni: cinque addette alla
Corte di Appello di CP_2
divisione risorse umane e una impiegata addetta al centralino per la sede di Portuense. La società deduceva che la lavoratrice non aveva mai lavorato nel suddetto settore e non possedeva le relative competenze, trattandosi di mansioni qualitativamente del tutto differenti rispetto a quelle svolte dalla CP_1
La S.C., ribadito che spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato e che trattandosi di prova negativa tale prova ha ad oggetto fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità della impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore, ha sottolineato che “è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro;
diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità”. Il datore di lavoro ha quindi l'onere di allegare circostanze oggettive, ossia riscontrabili e specifiche, che, seppure a livello deduttivo e indiziario, appaiono in concreto sintomatiche dell' “incollocabilità altrimenti” del lavoratore licenziato. Fatte tali premesse la Corte ha evidenziato che “usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore”.
Cio' posto, applicando tali principi al caso di specie, dovendo valutare la compatibilità o meno delle mansioni per le quali si è proceduto ad assunzioni ex novo rispetto a quelle in possesso e svolte dal lavoratore licenziato, (in termini di riconducibilità alla medesima categoria legale, nel vigore delle modifiche apportate dal
Dlgs. 81/2015 all'art. 2103) non può che sottolinearsi la comparabilità ai fini che qui interessano tra tali mansioni, in quanto è dato ritenere che nella generalità delle ipotesi non vi sia quella eterogeneità delle capacità professionali implicate dall'esercizio delle mansioni alternative comparabili tale da escludere l'utilizzabilità della prestazione lavorativa di chi ha precedentemente svolto mansioni di segretaria in tali, diverse ma non infungibili, mansioni di addetta alla divisione risorse umane e addetta al centralino.
Inoltre era onere di parte datoriale allegare e provare elementi che, con riferimento alla specificità del caso in esame, possano indurre a ritenere che la lavoratrice, semmai previo espletamento di un minimo addestramento pratico (da ritenersi pienamente esigibile dalla parte datoriale), forte del proprio bagaglio professionale che le aveva consentito di svolgere mansioni di segretaria personale dei vari Presidenti succedutisi nel tempo, non potesse svolgere le suddette mansioni inquadrate nel medesimo (o anche inferiore) livello retributivo.
Come è stato infatti esattamente sottolineato dalla S.C. (si veda Cass 13809/17)
“pur non potendosi pregiudizialmente negare che l'obbligo di repechage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per
Corte di Appello di Roma
occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro. Diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità. In altre parole se l'eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell'obbligo di repechage, che evidentemente postula che le energie lavorative del dipendente siano utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate, tuttavia ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell'obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo”.
È opportuno da ultimo specificare, quanto alla delimitazione dell'alveo della fungibilità delle mansioni ai fini che qui interessano, che questo Collegio è consapevole del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, n.10627) secondo cui l'obbligo di repechage non implica alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 cod. civ. come novellato dal D.Lgs. n. 81 del
2015 e ciò anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repechage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta. Tali principi sono stati recentissimamente ribaditi dalla S.C. con l'ordinanza del 20 giugno 2024, n. 17036 in punto di esclusione della sussistenza di capo alla parte datoriale di un obbligo di attivazione di un percorso di riqualificazione al fine di fornire al lavoratore un'ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro.
Applicando allora tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che era onere di parte datoriale (come ricavabile dal disposto di cui all'art. 5 della l. n. 604 del 1966) dedurre e provare la specifica carenza di capacità professionale allo svolgimento delle mansioni attribuite al personale nell'imminenza assunto, quale elemento impeditivo del pieno adempimento dell'obbligo di repechage e che non è stato in concreto fornito alcun elemento a supporto di tale carenza.
Cio' posto, riscontrato l'inadempimento datoriale all'obbligo di repechage, deve trovare applicazione la cd tutela reintegratoria secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo per consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sentenza n. 10435 del 02/05/2018, Cass. sentenza n. 29102 del 11/11/2019) la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" di cui al comma 7 dell'art. 18 cit. (secondo cui “Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
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quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”) concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. L'opposta tesi, fatta propria dalla parte datoriale, secondo cui la violazione del cd. obbligo di repechage non consentirebbe l'operatività della tutela reintegratoria nel regime previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, ha avuto, come è noto, ampio riscontro in dottrina ma si tratta di un assunto che non è stato condiviso dalla S.C. che, con la sentenza n. 10435 del 2018, ha sancito, risolvendo la relativa "questione di particolare rilevanza... in funzione nomofilattica", che "la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore".
In secondo luogo l'applicazione della tutela reale di cui al quarto comma non implica la risoluzione dei delicati problemi interpretativi (in termini di “evidenza Parte_ probatoria” dell'insussistenza dei presupposto giustificativi del recesso per o di
“eccessiva onerosità” della reintegra per la parte datoriale quale valutazione rimessa al
Giudice nella discrezionalità, attribuita dalla legge, della concreta applicazione del regime di tutela reale) che si ponevano antecedentemente al duplice intervento della
Corte Costituzionale che ha dapprima (con sentenza n 59 del 1/4/2021) dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del settimo comma dell'art. 18 nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «puo' altresi' applicare»
- invece che «applica altresi'» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma e successivamente, con sentenza n. 125 del 19/05/2022) dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma limitatamente alla parola «manifesta». A conferma di tale assunto si rammenta quanto statuito da Cassazione civile sez. lav. n.16975 del 25/05/2022 secondo cui “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "manifesta insussistenza del fatto", a seguito della sentenza n. 59 del
2021 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 7, secondo periodo, della l. n. 300 del 1970,
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come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva un potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della tutela reale
- va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.
Deve pertanto trovare applicazione la tutela cd. reale attenuata, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Quanto al secondo motivo di censura la parte appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda, subordinata, di valutazione dell' “aliunde perceptum et percipiendum”.
Al riguardo la S.C. ha anche recentemente rammentato (si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 17 ottobre 2024, n. 26926) il principio per cui l'aliunde perceptum è un'eccezione e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n.
21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000
n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio
1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Come sottolineato in particolare da Cassazione civile sez. VI, 26/10/2010, n.21919 “ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto”.
È stato tuttavia altresì evidenziato (si veda Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020,
n.14078): “nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore. Trattandosi quindi di un'eccezione in senso lato, la stessa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi (nel caso di specie, il fatto rilevante ai fini della detraibilità dell'aliunde perceptum era costituito dalla circostanza per cui il ricorrente aveva
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intenzionalmente dirottato pazienti già prenotati verso altre strutture ospedaliere, creando gravi disagi organizzativi e sottraendo risorse economiche)”.
Ebbene, nel caso di specie non puo' che essere rilevato un integrale difetto di allegazione e prova in relazione ad entrambe tali circostanze di fatto, poiché la parte datoriale si è limitata ad una generica richiesta istruttoria, volta a chiedere alla lavoratrice, mediante interrogatorio libero, “se la stessa ha prestato dal licenziamento ad oggi attività lavorative e con quali retribuzioni”. Venendo ora all'esame della domanda oggetto di appello incidentale da parte della appellata lavoratrice, si rileva che la stessa ha impugnato il capo della sentenza di prime cure che ha respinto la domanda della volta all'accertamento, nei confronti di CP_1 [...]
e della codatorialità. Parte_1 Controparte_2
In particolare, la lavoratrice ha dedotto che il Giudicante di prime cure “nel trattare congiuntamente e confusamente le due distinte fattispecie della codatorialità e dell'unico centro di imputazione del rapporto”, non avrebbe “fatto buon governo dei consolidati principi che disciplinano le due diverse fattispecie”.
Questo Collegio condivide le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure secondo cui sia la codatorialità che l'ipotesi subordinata di un unico contro di imputazione dei rapporti non sono suffragate da idonee allegazioni e istanze istruttorie.
Quanto alla prima fattispecie invocata, l'allora ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata ad asserire che, seppur formalmente assunta alle dipendenze della , ha prestato contemporaneamente e indistintamente Parte_1 attività lavorativa amministrativa e di segreteria per entrambe le società allora convenute.
Tale codatorialità si sarebbe estrinsecata nell' assoggettamento alle direttive impartite dal
Presidente dal 2005 del CDA della e dal 2014 anche Pt_2 Parte_1
Presidente del CDA della Con riferimento al primo Controparte_2 periodo la ricorrente deduce che pur essendo assegnata alla mansione di segretaria del continuava contemporaneamente a svolgere mansioni di segretaria sia di Pt_2 che di , il primo Presidente della Controparte_4 Persona_1 Controparte_3
e il secondo Direttore Sanitario della Nel secondo
[...] Controparte_3 periodo ossia dal marzo 2014 pur continuando a svolgere le suddette mansioni di segretaria del Presidente del CDA della la ricorrente avrebbe poi Parte_1
“esteso il proprio raggio d'azione anche alle mansioni di segretaria del presidente del CDA della , Controparte_2
Ebbene, con riferimento al primo periodo occorre considerare che
[...] era all'epoca Amministratore Delegato della società Tosinvest S.p.A. (oggi CP_4
e , dal 22.10.2007 al 25.09.2009, Vice Presidente Parte_1 Persona_1 della per cui puo' correttamente affermarsi, come ha fatto il Giudice Parte_1 di prime cure, che non sono stati allegati sufficienti elementi per poter affermare che
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l'attività segretariale svolta non fosse in concreto diretta a soddisfare gli interessi della sola parte datoriale ossia della Parte_1
Quanto poi al periodo, dal marzo 2014, in cui assumeva anche la Parte_2 carica di Presidente del C.d.A. della la mera allegazione Controparte_2 di aver ricevuto direttive dal nulla prova in termini di contemporanea Pt_2 finalizzazione della propria attività lavorativa “a favore di entrambe le società” come allegato dalla nel ricorso introduttivo del ricorso di primo grado, visto che non è CP_1 dedotto alcun elemento dal quale poter comprendere in quale veste tali direttive siano state in concreto impartite dal Le uniche puntualizzazioni concernono alcune Pt_2 telefonate che sarebbero state trasmesse anche al personale della Controparte_2
e una “collaborazione” con le segretarie addette agli “Uffici della Proprietà
[...]
(famiglia ” di contenuto per nulla specificato: non si può avere contezza di Per_2 cosa si intenda esattamente per collaborazione posto che non è chiarito il reale contenuto di tale attività lavorativa asseritamente svolta in favore della Controparte_2
Peraltro la “collaborazione”, nell'ultimo periodo lavorativo, con
[...] Controparte_7 assunta nel 2017 dalla è definita dalla stessa quale mera Controparte_2 CP_1 sostituzione in occasione di assenze, senza altro aggiungere quanto alla frequenza di tali sostituzioni, che pertanto non posso che definirsi saltuarie ed eccezionali.
Le medesime carenze assertive sono riscontrabili quanto alla domanda, subordinata, di accertamento della unicità del centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro.
Come piu' volte ribadito dalla S.C. (si veda Cass. ordinanza n. 2014 del 24/01/2022) “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso
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che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che ai fini dell'accertamento di un unico centro di imputazione, occorre che le società abbiano “travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva”
(si veda Cass. Civ. Sez. lav., 13 aprile 2022, n. 12034).
Nel caso di specie questo Collegio condivide l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui non sono stati allegati elementi tali da far ritenere che la struttura organizzativa e produttiva siano uniche tanto da ritenere che l'autonoma personalità giuridica delle due società di capitali trasmondi in una vera e propria unicità soggettiva, venendo in rilievo piuttosto un mero collegamento societario in cui appare irrilevante l'identità delle persone fisiche che ricoprono, peraltro per periodi temporalmente circoscritti, alcune cariche sociali.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto sia dell'appello che dell'appello incidentale della CP_1
Le spese di lite seguono il principio della cd soccombenza per cui l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 mentre quest'ultima, visto il rigetto dell'appello incidentale avente ad oggetto l'asserita codatorialità, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della
Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello principale;
rigetta altresì l'appello incidentale de;
CP_1 condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
condanna alla refusione in favore della CP_1 Controparte_2 delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante che dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 31.1.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
Corte di Appello di Roma
La Presidente
Alessandra Trementozzi