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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PASQUALE Parte_1
CARRILLO
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/09/2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2024 la ricorrente chiedeva l'adozione inaudita altera parte di provvedimenti indifferibili in merito al mantenimento della figlia minore , nata il Persona_1
05.10.2015 dall'unione con il resistente, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento pari a € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 In data 23.12.2024 veniva emesso provvedimento inaudita altera parte con il quale il giudice relatore poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, poi Per_1 confermato all'udienza del 19.02.2025.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo e all'udienza del 12.09.2025, il difensore ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Attesa la riconciliazione delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla mancata opposizione di parte resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Presidente est.
dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PASQUALE Parte_1
CARRILLO
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/09/2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2024 la ricorrente chiedeva l'adozione inaudita altera parte di provvedimenti indifferibili in merito al mantenimento della figlia minore , nata il Persona_1
05.10.2015 dall'unione con il resistente, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento pari a € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 In data 23.12.2024 veniva emesso provvedimento inaudita altera parte con il quale il giudice relatore poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, poi Per_1 confermato all'udienza del 19.02.2025.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo e all'udienza del 12.09.2025, il difensore ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Attesa la riconciliazione delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla mancata opposizione di parte resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Presidente est.
dott. Giovanni D'Onofrio
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