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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
ON LO, CE
MANZI CIRO, CE
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 5511250001207 IMU
- PIGNORAMENTO n. 5511250001207 TASI - PIGNORAMENTO n. 5511250001207 I.C.I.
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 55001201400001772000 I.C.I.
- INGIUNZIONE FIS n. 55001201600003193000 IMU 2013
- INGIUNZIONE FIS n. 55871800006736000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122000024210 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100001938 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200000719 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200002563 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122200001954 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000746 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400002026 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 18.07.2025 dalla Publiservizi s.r.l., quale concessionario per la riscossione del
Comune di Caserta, in relazione ad un debito tributario di euro 19.242,42 derivante da tre ingiunzioni di pagamento e sette avvisi di accertamento per Ici, Imu e Tasi relative agli anni dal 2008 al 2019, deducendo a motivi la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dall'esercizio del potere accertativo, la precrizione quinquennale delle obbligazioni tribuatarie azionate con la procedura esecutiva, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la sola Publiservizi s.r.l., la quale produceva la prova della notifica non solo delle precedenti ingiunzioni di pagamento - non pagate e non impugnate dalla ricorrente nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 e quindi divenute titolo esecutivo - ma anche dell'intimazione di pagamento che aveva preceduto l'atto di pignoramento, avvenuta in data 14.12.2024 a mani della contribuente in persona. Chiedeva, pertarto, il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, svoltasi l'udienza di trattazione del merito, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato gli atti tributari e di riscossione propedeutici all'azione esecutiva avviata con il pignoramento presso terzi, sul presupposto che non vi erano state valide notifiche degli stessi.
La Publiservizi s.r.l. ha invece prodotto la prova della notifica non solo delle precedenti ingiunzioni di pagamento (non pagate e non impugnate dalla ricorrente nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 21
D.Lgs. 546/1992 e quindi divenute titolo esecutivo), ma anche dell'intimazione di pagamento che aveva preceduto l'atto di pignoramento, avvenuta in data 14.12.2024 a mani della contribuente in persona.
La legale conoscenza da parte della contribuente degli atti presupposti e dei titoli esecutivi formatisi nel tempo riguardo ai tributi posti in esecuzione, esclude che vi sia illegittimità della procedura esecutiva avviata con il pignoramento presso terzi, atteso che risulta incontestato il mancato pagamento del carico tributario, divenuto definitivo.
Nè, alla luce delle notifiche degli atti presupposti avvenute in precedenza - costituenti atti interruttivi - risulta essere maturata - o anche validamente eccepita - alcuna decadenza o prescrizione quinquennale dei tributi azionati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita in giudizio delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
ON LO, CE
MANZI CIRO, CE
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 5511250001207 IMU
- PIGNORAMENTO n. 5511250001207 TASI - PIGNORAMENTO n. 5511250001207 I.C.I.
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 55001201400001772000 I.C.I.
- INGIUNZIONE FIS n. 55001201600003193000 IMU 2013
- INGIUNZIONE FIS n. 55871800006736000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122000024210 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100001938 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200000719 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200002563 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122200001954 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000746 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400002026 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 18.07.2025 dalla Publiservizi s.r.l., quale concessionario per la riscossione del
Comune di Caserta, in relazione ad un debito tributario di euro 19.242,42 derivante da tre ingiunzioni di pagamento e sette avvisi di accertamento per Ici, Imu e Tasi relative agli anni dal 2008 al 2019, deducendo a motivi la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dall'esercizio del potere accertativo, la precrizione quinquennale delle obbligazioni tribuatarie azionate con la procedura esecutiva, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la sola Publiservizi s.r.l., la quale produceva la prova della notifica non solo delle precedenti ingiunzioni di pagamento - non pagate e non impugnate dalla ricorrente nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 e quindi divenute titolo esecutivo - ma anche dell'intimazione di pagamento che aveva preceduto l'atto di pignoramento, avvenuta in data 14.12.2024 a mani della contribuente in persona. Chiedeva, pertarto, il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, svoltasi l'udienza di trattazione del merito, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato gli atti tributari e di riscossione propedeutici all'azione esecutiva avviata con il pignoramento presso terzi, sul presupposto che non vi erano state valide notifiche degli stessi.
La Publiservizi s.r.l. ha invece prodotto la prova della notifica non solo delle precedenti ingiunzioni di pagamento (non pagate e non impugnate dalla ricorrente nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 21
D.Lgs. 546/1992 e quindi divenute titolo esecutivo), ma anche dell'intimazione di pagamento che aveva preceduto l'atto di pignoramento, avvenuta in data 14.12.2024 a mani della contribuente in persona.
La legale conoscenza da parte della contribuente degli atti presupposti e dei titoli esecutivi formatisi nel tempo riguardo ai tributi posti in esecuzione, esclude che vi sia illegittimità della procedura esecutiva avviata con il pignoramento presso terzi, atteso che risulta incontestato il mancato pagamento del carico tributario, divenuto definitivo.
Nè, alla luce delle notifiche degli atti presupposti avvenute in precedenza - costituenti atti interruttivi - risulta essere maturata - o anche validamente eccepita - alcuna decadenza o prescrizione quinquennale dei tributi azionati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita in giudizio delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.