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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 3136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3136/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LF IC;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. SERPILLI MARCO MARIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati e potranno risiedere ovunque vorranno, salvo quanto statuito dall'art. 337 sexies co. 2 c.c. Costoro prestano inoltre, qualora occorrente, il reciproco assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge ed alla prole, autorizzando sin d'ora il rilascio ed il rinnovo del passaporto e\o carta d'identità all'altro Per_ Per_ coniuge ed alle figlie ed valida per l'espatrio.
2) I coniugi dichiarano che i regali di nozze sono già stati divisi tra gli stessi in parti di uguale valore e quindi rinunciano ad ogni rivendicazione.
2.1- Gli arredi, i mobili presenti nell'abitazione familiare di proprietà comune verranno divisi tra i coniugi al rilascio dell'abitazione familiare.
3) L'abitazione familiare sita ad Ancona in Via G. Bombi n. 4 censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 54, part. 294, sub 10, cat A/2 cl. 5 ed ogni relativa pertinenza e vano garage censito al foglio 54, part. 294, sub 8 cat C/6 viene assegnata in godimento,
- 1 - unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra nata ad [...] il Parte_1
17/05/1978 (C.F. ). Il sig. conserverà il godimento C.F._1 Parte_2
a titolo personale del summenzionato vano garage per la durata di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3.2-Le spese di manutenzione ordinaria verranno sostenute integralmente dal coniuge assegnatario ad eccezione delle spese per il servizio di giardinaggio che saranno a carico del sig. . Pt_2
3.3-Il sig. dovrà asportare dall'abitazione familiare tutti i propri effetti personali Pt_2 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3.4-Le spese condominiali saranno integralmente a carico del sig,. , ma la sig.ra Pt_2 contribuirà al pagamento delle stesse in misura forfettaria mediante il versamento Pt_1 di € 50,00 mensili.
3.5- Le imposte e tasse connesse al godimento dell'immobile (TARI) graverà sul soggetto che ne avrà il godimento, mentre quelle relative al titolo di proprietà sul sig. . Pt_2
3.6- Il sig. si obbliga, qualora la sig.ra inunci all'assegnazione della casa Pt_2 Pt_1 familiare, a contribuire alle spese per la conduzione dell'alloggio che la sig.ra Pt_1 dovesse sostenere nella misura massima di € 600,00 mensili sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie e comunque sino al compimento del 25° anno d'età. Per_ Per_
4) Le figlie minori ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, ove conserveranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse concernenti la prole e comunque quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al culto religioso ed alla pratica di attività sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori. Ciascun genitore si impegna affinché la prole conservi significative relazioni affettivi con i nonni materni e paterni e con i restanti congiunti del padre e della madre.
4.2- Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alle figlie e, all'uopo, gli stessi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni
- 2 - questione ritenuta rilevante o semplicemente opportuna, con l'utilizzo del telefono o per iscritto con ogni mezzo che garantisca la piena conoscenza dell'informazione all'altro, evitando, ove possibile, di scambiarsi comunicazioni tramite le minori.
5) Il sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, Pt_2
Per_ Per_ di studio, ludici, sportivi, ricreativi delle figlie, terrà con sé le minori ed con le seguenti modalità:
-il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 prelevandole dal luogo di residenza o da quello ove svolgono l'attività extrascolastica sino alle ore 22,30,
-a fine settimana alterni. Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre preleverà le figlie dai rispettivi plessi scolastici, al termine delle lezioni del sabato e le riaccompagnerà la domenica ore 19,00 nell'abitazione materna ad eccezione del periodo estivo in cui l'orario di rientro sarà per le ore 23,00, salvo diversi accordi,
- almeno due settimana nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15/06 di ciascun anno,
- ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e sempre ad anni alterni il giorno del capodanno a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 dell'1/01 o l'epifania sempre a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 del 6/01,
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis,
- le restanti festività nazionali in via alternata tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso l'abitazione del padre, qualora il giorno antecedente a quello festivo sarà di spettanza paterna.
Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la prole, in deroga al predetto calendario, in occasione delle celebrazioni religiose (es. battesimi, matrimoni ecc.) o delle ricorrenze civili
(compleanni, anniversari) dei relativi parenti fino al 4° grado.
6) Il sig. , tenuto conto delle attuali condizioni finanziarie e patrimoniali dei genitori, Pt_2 verserà alla sig.ra a somma di € 800,00 per ciascuna figlia a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorre da quello del deposito del ricorso per la sospensione degli effetti del matrimonio, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat Foi del mese di deposito della sentenza decreto d'omologa della separazione.
- 3 - 6.2- L'assegno di mantenimento verrà versato, salvo diverso accordo tra le parti, sul c/c acceso dalla sig.ra presso Unicredit Banca filiale di Ancona avente iban, Pt_1
[...]
7) Le spese straordinarie per la prole verranno regolamentate come da protocollo del
Tribunale di Ancona in materia di procedimenti di famiglia in vigore dal luglio 2024 che viene depositato unitamente al ricorso.
7.2-Il sig. si farà carico del 70% delle spese straordinarie e la Sig.ra er la Pt_2 Pt_1 restante quota. Il genitore che avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte di sua competenza, entro il 15° giorno successivo alla richiesta di pagamento corredata dai documenti giustificativi ancorché privi di validità fiscale.
7.3- Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi í genitori, quello che ravvisi la necessità e/o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, PEC, telefax o mezzo equipollente) all'altro genitore la richiesta di approvazione della spesa da affrontare con l'indicazione dell'ammontare, modalità di pagamento ed ogni relativa nota esplicativa.
7.5-Per consentire ad entrambi i genitori di beneficiare di eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno di essi dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
7.6-In ordine alle suddette spese straordinarie si specifica, a titolo comunque non esaustivo, quanto segue.
• Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, etc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- 4 - - acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
• Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
- 5 - Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
• Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- 6 - - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti
,feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
7.7-Ad integrazione ed in deroga a quanto previsto nel predetto protocollo il sig. si Pt_2 farà integralmente carico delle spese per l'acquisto di materiale di cancelleria della prole
(quaderni, penne, matite e colori di qualunque specie, evidenziatori, album da disegno, creta ecc..) che dovrà essere effettuato presso gli esercizi commerciali che il comunicherà Pt_2 di volta in volta alla sig.ra diversamente la madre e/o le figlie potranno recarsi ove Pt_1 più riterranno opportuno.
8) Le spese di trasporto, soggiorno e comunque connesse a viaggi di piacere ed ogni altro svago delle figlie saranno a carico esclusivo del genitore che le accompagnerà. E' fatto divieto a ciascun genitore recarsi con le figlie al di fuori dei confini dell'unione Europea in assenza del consenso dell'altro genitore. Le spese per lo stabilimento balneare saranno a carico del sig. . Pt_2
9) L'assegno unico universale per i figli a carco verrà percepito esclusivamente dal genitore convivente con la prole ( ). L'altro genitore sarà tenuto a dare corso a tutti Parte_1 gli adempimenti necessari previsti dalla legge per consentire al genitore, avente diritto alla predetta indennità, di poter presentare la relativa istanza entro il 5° giorno antecedente alla scadenza della data per la presentazione della domanda.
9.2-Ogni altro bonus, sovvenzione, indennizzo erogazione pubblica a favore della prole competerà a ciascun genitore nella misura del 50% (es. bonus per acquisto materiale didattico ecc.) ancorché verrà erogato ad uno dei genitori, ad eccezione di quelli erogati per il disturbo DSA che spetteranno alla sig.ra Pt_1
10) La sig.ra avrà diritto di detenere in comodato il veicolo Jeep Renegade Parte_1
Tg. GY344GM od altro veicolo a scelta del sig. purché del medesimo segmento, sino Pt_2 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole e comunque sino al compimento del 25* anno d'età delle figlie.
10.2- Le spese di manutenzione ordinaria del veicolo (che non coincidono con quelle previste
- 7 - nel libretto di uso e manutenzione) saranno a carico della sig.ra mentre quelle di Pt_1 straordinaria manutenzione saranno a carico del sig. ad eccezione di quelle Pt_2 ascrivibili alla colpa del comodatario.
10.3- Le spese per la tassa di possesso graveranno sul proprietario, mentre il costo per l'R.C.
Auto sul comodatario.
11) I coniugi, allo stato, rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento disponendo di adeguate risorse finanziarie per il mantenimento.
12) I conti correnti bancari cointestati ai coniugi verranno estinti ed il saldo resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_1
13) La sig.ra si farà carico di provvedere al pagamento delle restanti rate Pt_1
d'ammortamento del credito al consumo acceso dal sig. con la società Parte_2
Findomestic.
14) Il sig verserà alla sig.ra a somma di € 4.000,00 (pari a circa al 70% del Pt_2 Pt_1 saldo del c/c Unicredit all'atto cessazione convivenza) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Con il versamento di detta somma, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi altro titolo e ragione, avendo proceduto a definire tutte le situazioni giuridiche che li hanno visti contitolari di diritti reali o di credito o condebitori. Ciascun coniuge rinuncia a chiedere all'altro il rimborso -restituzioni di quanto eventualmente da costui prelevato da ciascun rapporto bancario cointestato fino alla data del deposito del ricorso. I coniugi rinunciano altresì alla refusione delle somme eventualmente mutuate all'altro coniuge durante gli anni di matrimonio sino alla data di sottoscrizione del ricorso per la sospensione degli effetti del matrimonio.
15) Le spese legali vengono integralmente compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Falconara Marittima il 01/09/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza del 17.10.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Poiché ha Parte_2 chiesto la conferma delle condizioni indicate nel ricorso, mentre ha Parte_1
- 8 - prospettato la necessità di introdurre alcune modifiche è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti al fine di affrontare tale questione.
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni del ricorso ad eccezione del punto 10.4 che va eliminato e hanno concordato di recepire le modifiche proposte nelle note di trattazione scritta depositate da ad eccezione di quella Parte_1 relativa al punto 13, che dunque va recepito così come individuato nell'atto introduttivo.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Falconara Marittima il 01/09/2001, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 88, parte 2, serie B dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
- 9 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3136/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LF IC;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. SERPILLI MARCO MARIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati e potranno risiedere ovunque vorranno, salvo quanto statuito dall'art. 337 sexies co. 2 c.c. Costoro prestano inoltre, qualora occorrente, il reciproco assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge ed alla prole, autorizzando sin d'ora il rilascio ed il rinnovo del passaporto e\o carta d'identità all'altro Per_ Per_ coniuge ed alle figlie ed valida per l'espatrio.
2) I coniugi dichiarano che i regali di nozze sono già stati divisi tra gli stessi in parti di uguale valore e quindi rinunciano ad ogni rivendicazione.
2.1- Gli arredi, i mobili presenti nell'abitazione familiare di proprietà comune verranno divisi tra i coniugi al rilascio dell'abitazione familiare.
3) L'abitazione familiare sita ad Ancona in Via G. Bombi n. 4 censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 54, part. 294, sub 10, cat A/2 cl. 5 ed ogni relativa pertinenza e vano garage censito al foglio 54, part. 294, sub 8 cat C/6 viene assegnata in godimento,
- 1 - unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra nata ad [...] il Parte_1
17/05/1978 (C.F. ). Il sig. conserverà il godimento C.F._1 Parte_2
a titolo personale del summenzionato vano garage per la durata di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3.2-Le spese di manutenzione ordinaria verranno sostenute integralmente dal coniuge assegnatario ad eccezione delle spese per il servizio di giardinaggio che saranno a carico del sig. . Pt_2
3.3-Il sig. dovrà asportare dall'abitazione familiare tutti i propri effetti personali Pt_2 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3.4-Le spese condominiali saranno integralmente a carico del sig,. , ma la sig.ra Pt_2 contribuirà al pagamento delle stesse in misura forfettaria mediante il versamento Pt_1 di € 50,00 mensili.
3.5- Le imposte e tasse connesse al godimento dell'immobile (TARI) graverà sul soggetto che ne avrà il godimento, mentre quelle relative al titolo di proprietà sul sig. . Pt_2
3.6- Il sig. si obbliga, qualora la sig.ra inunci all'assegnazione della casa Pt_2 Pt_1 familiare, a contribuire alle spese per la conduzione dell'alloggio che la sig.ra Pt_1 dovesse sostenere nella misura massima di € 600,00 mensili sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie e comunque sino al compimento del 25° anno d'età. Per_ Per_
4) Le figlie minori ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, ove conserveranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse concernenti la prole e comunque quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al culto religioso ed alla pratica di attività sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori. Ciascun genitore si impegna affinché la prole conservi significative relazioni affettivi con i nonni materni e paterni e con i restanti congiunti del padre e della madre.
4.2- Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alle figlie e, all'uopo, gli stessi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni
- 2 - questione ritenuta rilevante o semplicemente opportuna, con l'utilizzo del telefono o per iscritto con ogni mezzo che garantisca la piena conoscenza dell'informazione all'altro, evitando, ove possibile, di scambiarsi comunicazioni tramite le minori.
5) Il sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, Pt_2
Per_ Per_ di studio, ludici, sportivi, ricreativi delle figlie, terrà con sé le minori ed con le seguenti modalità:
-il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 prelevandole dal luogo di residenza o da quello ove svolgono l'attività extrascolastica sino alle ore 22,30,
-a fine settimana alterni. Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre preleverà le figlie dai rispettivi plessi scolastici, al termine delle lezioni del sabato e le riaccompagnerà la domenica ore 19,00 nell'abitazione materna ad eccezione del periodo estivo in cui l'orario di rientro sarà per le ore 23,00, salvo diversi accordi,
- almeno due settimana nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15/06 di ciascun anno,
- ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e sempre ad anni alterni il giorno del capodanno a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 dell'1/01 o l'epifania sempre a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 del 6/01,
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis,
- le restanti festività nazionali in via alternata tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso l'abitazione del padre, qualora il giorno antecedente a quello festivo sarà di spettanza paterna.
Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la prole, in deroga al predetto calendario, in occasione delle celebrazioni religiose (es. battesimi, matrimoni ecc.) o delle ricorrenze civili
(compleanni, anniversari) dei relativi parenti fino al 4° grado.
6) Il sig. , tenuto conto delle attuali condizioni finanziarie e patrimoniali dei genitori, Pt_2 verserà alla sig.ra a somma di € 800,00 per ciascuna figlia a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorre da quello del deposito del ricorso per la sospensione degli effetti del matrimonio, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat Foi del mese di deposito della sentenza decreto d'omologa della separazione.
- 3 - 6.2- L'assegno di mantenimento verrà versato, salvo diverso accordo tra le parti, sul c/c acceso dalla sig.ra presso Unicredit Banca filiale di Ancona avente iban, Pt_1
[...]
7) Le spese straordinarie per la prole verranno regolamentate come da protocollo del
Tribunale di Ancona in materia di procedimenti di famiglia in vigore dal luglio 2024 che viene depositato unitamente al ricorso.
7.2-Il sig. si farà carico del 70% delle spese straordinarie e la Sig.ra er la Pt_2 Pt_1 restante quota. Il genitore che avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte di sua competenza, entro il 15° giorno successivo alla richiesta di pagamento corredata dai documenti giustificativi ancorché privi di validità fiscale.
7.3- Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi í genitori, quello che ravvisi la necessità e/o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, PEC, telefax o mezzo equipollente) all'altro genitore la richiesta di approvazione della spesa da affrontare con l'indicazione dell'ammontare, modalità di pagamento ed ogni relativa nota esplicativa.
7.5-Per consentire ad entrambi i genitori di beneficiare di eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno di essi dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
7.6-In ordine alle suddette spese straordinarie si specifica, a titolo comunque non esaustivo, quanto segue.
• Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, etc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- 4 - - acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
• Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
- 5 - Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
• Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- 6 - - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti
,feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
7.7-Ad integrazione ed in deroga a quanto previsto nel predetto protocollo il sig. si Pt_2 farà integralmente carico delle spese per l'acquisto di materiale di cancelleria della prole
(quaderni, penne, matite e colori di qualunque specie, evidenziatori, album da disegno, creta ecc..) che dovrà essere effettuato presso gli esercizi commerciali che il comunicherà Pt_2 di volta in volta alla sig.ra diversamente la madre e/o le figlie potranno recarsi ove Pt_1 più riterranno opportuno.
8) Le spese di trasporto, soggiorno e comunque connesse a viaggi di piacere ed ogni altro svago delle figlie saranno a carico esclusivo del genitore che le accompagnerà. E' fatto divieto a ciascun genitore recarsi con le figlie al di fuori dei confini dell'unione Europea in assenza del consenso dell'altro genitore. Le spese per lo stabilimento balneare saranno a carico del sig. . Pt_2
9) L'assegno unico universale per i figli a carco verrà percepito esclusivamente dal genitore convivente con la prole ( ). L'altro genitore sarà tenuto a dare corso a tutti Parte_1 gli adempimenti necessari previsti dalla legge per consentire al genitore, avente diritto alla predetta indennità, di poter presentare la relativa istanza entro il 5° giorno antecedente alla scadenza della data per la presentazione della domanda.
9.2-Ogni altro bonus, sovvenzione, indennizzo erogazione pubblica a favore della prole competerà a ciascun genitore nella misura del 50% (es. bonus per acquisto materiale didattico ecc.) ancorché verrà erogato ad uno dei genitori, ad eccezione di quelli erogati per il disturbo DSA che spetteranno alla sig.ra Pt_1
10) La sig.ra avrà diritto di detenere in comodato il veicolo Jeep Renegade Parte_1
Tg. GY344GM od altro veicolo a scelta del sig. purché del medesimo segmento, sino Pt_2 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole e comunque sino al compimento del 25* anno d'età delle figlie.
10.2- Le spese di manutenzione ordinaria del veicolo (che non coincidono con quelle previste
- 7 - nel libretto di uso e manutenzione) saranno a carico della sig.ra mentre quelle di Pt_1 straordinaria manutenzione saranno a carico del sig. ad eccezione di quelle Pt_2 ascrivibili alla colpa del comodatario.
10.3- Le spese per la tassa di possesso graveranno sul proprietario, mentre il costo per l'R.C.
Auto sul comodatario.
11) I coniugi, allo stato, rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento disponendo di adeguate risorse finanziarie per il mantenimento.
12) I conti correnti bancari cointestati ai coniugi verranno estinti ed il saldo resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_1
13) La sig.ra si farà carico di provvedere al pagamento delle restanti rate Pt_1
d'ammortamento del credito al consumo acceso dal sig. con la società Parte_2
Findomestic.
14) Il sig verserà alla sig.ra a somma di € 4.000,00 (pari a circa al 70% del Pt_2 Pt_1 saldo del c/c Unicredit all'atto cessazione convivenza) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Con il versamento di detta somma, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi altro titolo e ragione, avendo proceduto a definire tutte le situazioni giuridiche che li hanno visti contitolari di diritti reali o di credito o condebitori. Ciascun coniuge rinuncia a chiedere all'altro il rimborso -restituzioni di quanto eventualmente da costui prelevato da ciascun rapporto bancario cointestato fino alla data del deposito del ricorso. I coniugi rinunciano altresì alla refusione delle somme eventualmente mutuate all'altro coniuge durante gli anni di matrimonio sino alla data di sottoscrizione del ricorso per la sospensione degli effetti del matrimonio.
15) Le spese legali vengono integralmente compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Falconara Marittima il 01/09/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza del 17.10.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Poiché ha Parte_2 chiesto la conferma delle condizioni indicate nel ricorso, mentre ha Parte_1
- 8 - prospettato la necessità di introdurre alcune modifiche è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti al fine di affrontare tale questione.
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni del ricorso ad eccezione del punto 10.4 che va eliminato e hanno concordato di recepire le modifiche proposte nelle note di trattazione scritta depositate da ad eccezione di quella Parte_1 relativa al punto 13, che dunque va recepito così come individuato nell'atto introduttivo.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Falconara Marittima il 01/09/2001, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 88, parte 2, serie B dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
- 9 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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