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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13758/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Molfettini Maximilian); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Salamone Maria CP_1
Emanuela);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto e note scritte per l'udienza cartolare del 07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Palermo in data 13/06/1998, e che da tale unione erano nati i figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], Persona_1 Persona_2
il 23/08/2002), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto unicamente la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione.
3. Con deposito del 04/06/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, con atto denominato “istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale a trattazione scritta”, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto unicamente la pronuncia della separazione personale senza prevedere ulteriori pattuizioni (vedi istanza congiunta depositata in atti il 04/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 13/06/1998 da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] l'[...], trascritto nei registri dello Stato CP_1
civile di detto Comune al n. 34, parte 2, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13758/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Molfettini Maximilian); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Salamone Maria CP_1
Emanuela);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto e note scritte per l'udienza cartolare del 07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Palermo in data 13/06/1998, e che da tale unione erano nati i figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], Persona_1 Persona_2
il 23/08/2002), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto unicamente la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione.
3. Con deposito del 04/06/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, con atto denominato “istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale a trattazione scritta”, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto unicamente la pronuncia della separazione personale senza prevedere ulteriori pattuizioni (vedi istanza congiunta depositata in atti il 04/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 13/06/1998 da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] l'[...], trascritto nei registri dello Stato CP_1
civile di detto Comune al n. 34, parte 2, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.