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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 513/2025
Tra
Parte_1
[...] Pt_2
Parte_3 ricorrente e
Parte_4
Parte_5
resistente
Oggi 26 maggio 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
L'avv. ZOLI PAOLA per i ricorrenti la quale precisa che ad oggi i canoni di locazione non pagati ammontano ad euro 7.000,00 a maggio 2025 e chiede la che la causa venga decisa.
Nessuno compare per le parti resistenti.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 14,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_1 C.F._1 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_3 C.F._2 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_6 C.F._3 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
ricorrenti contro
) contumace Parte_4 C.F._4
) contumace Parte_5 C.F._5
resistenti
La causa è iscritta ruolo in data 26.02.2025 proveniente da sfratto per morosità RG 486/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 26.05.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti ricorrenti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori , e Parte_6 Parte_3 [...]
, comproprietari dell'immobile uso abitazione sito in Riccione (RN), Via Volturno n.11, Pt_1
pagina 2 di 5 intimavano sfratto per morosità nei confronti dei conduttori e , non avendo Parte_5 Parte_4
corrisposto i canoni di locazione di Giugno 2022, Gennaio, Febbraio, Agosto, Dicembre 2023, Giugno,
Settembre, Novembre e Dicembre 2024 per un importo totale di € 4.500,00.
All'udienza di convalida del 25.02.2025 compariva personalmente accompagnato Parte_4
da un conoscente, il quale inizialmente determinato a chiedere la concessione del termine di grazie, si opponeva poi allo sfratto ritenendo di aver svolto nel corso degli anni numerosi lavori di manutenzione all'interno dell'immobile e di aver concordato a voce con il locatore una sorta di compensazione tra i lavori svolti ed il canone di locazione oggetto della intimata morosità.
Il procuratore di parte intimante insisteva nella richiesta di convalida e nell'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c. ritenendo non sussistere alcun accordo tra le parti.
Il giudice si riservava e con ordinanza resa in data 25.02.2025 osservava: “Considerato che il conduttore comparso in giudizio ha formulato espressa opposizione alla convalida si sfratto ma questa non è basata su prova scritta come previsto dall'art. 665 c.p.c., non avendo prodotto in giudizio alcun documento che testimoni le eccezioni sollevate in udienza, non potendo questo giudice basarsi unicamente sulla parola di questi senza alcun riscontro.
Rilevato come in tema di locazioni: “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore
è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13).
Ritenuto quindi che in assenza di prova scritta possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile”.
Per tali motivi veniva mutato il rito, con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative e indicazione del termine per l'inizio della mediazione e fissazione dell'udienza di merito.
Alla prima udienza del 13.05.2025 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute ed il ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa;
il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione orale.
pagina 3 di 5 Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, come da verbale negativo del 01.04.2025 per assenza delle parti convocati resistenti, depositato dalla parte ricorrente in atti.
Nel merito, vista la mancata partecipazione dei resistenti sia al procedimento di mediazione, sia al presente grado di giudizio, ci si riporta a quanto già statuito nell'ordinanza di mutamento di rito del
25.05.2025 in relazione alla morosità conclamata in capo ai conduttori.
In particolare i locatori chiedevano risolversi il contratto di locazione per inadempimento dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione, come previsto dall'art.2 del contratto del 03.02.2020.
Uno dei conduttori compariva all'udienza di convalida opponendosi allo sfratto ed eccependo ragioni di compensazione del debito che però non erano supportate da alcuna prova scritta, basandosi unicamente su asserzioni che non hanno trovato riscontro alcuno sia nella fase speciale che in quella di merito.
Si rammenta come in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. Un. 30.10.2002, n. 13.533)”.
Nel nostro caso i locatori hanno prodotto in giudizio la fonte dell'obbligazione, ovvero il contratto intercorso tra le parti, valido ed efficace, mentre i conduttori nulla hanno dimostrato in merito ad eventuali motivi di estinzione del credito.
Per tali motivi il ricorso va accolto con convalida dello sfratto e condanna dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione non pagati, che nel nostro caso verranno conteggiati sommando quelli indicati dai locatori nella fase di sfratto per euro 4.500,00 a quelli maturati nella presente fase per euro 2.500,00 a maggio 2025, fino al rilascio dell'immobile.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
pagina 4 di 5 Il giudice del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
, , contro e Pt_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Pt_5
, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione per inadempimento dei conduttori.
- Ordina ai conduttori l'immediata restituzione dell'immobile sito in Riccione (RN), Via
Volturno n.11 (censito al NCEU di Riccione al f.3, part.601, sub.2) in capo ai legittimi proprietari, libero da cose e persone.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento dei canoni di Parte_4 Parte_5
locazione per euro 7.000,00 conteggiati al mese di maggio 2025, oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese Parte_4 Parte_5
processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.701,00_per onorari, euro 127.10 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
- Pone a carico delle parti soccombenti le spese relative alla mediazione, condannandoli altresì a versare all'entrata di bilancio la somma di euro 49,00 per la mancata partecipazione ex art.8,
4bis, D.Lgs. n.28/10).
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 26 maggio 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 513/2025
Tra
Parte_1
[...] Pt_2
Parte_3 ricorrente e
Parte_4
Parte_5
resistente
Oggi 26 maggio 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
L'avv. ZOLI PAOLA per i ricorrenti la quale precisa che ad oggi i canoni di locazione non pagati ammontano ad euro 7.000,00 a maggio 2025 e chiede la che la causa venga decisa.
Nessuno compare per le parti resistenti.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 14,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_1 C.F._1 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_3 C.F._2 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI PAOLA, Parte_6 C.F._3 domiciliato il presso il suo Studio in Rimini, Piazza Mazzini n.25/A
ricorrenti contro
) contumace Parte_4 C.F._4
) contumace Parte_5 C.F._5
resistenti
La causa è iscritta ruolo in data 26.02.2025 proveniente da sfratto per morosità RG 486/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 26.05.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti ricorrenti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori , e Parte_6 Parte_3 [...]
, comproprietari dell'immobile uso abitazione sito in Riccione (RN), Via Volturno n.11, Pt_1
pagina 2 di 5 intimavano sfratto per morosità nei confronti dei conduttori e , non avendo Parte_5 Parte_4
corrisposto i canoni di locazione di Giugno 2022, Gennaio, Febbraio, Agosto, Dicembre 2023, Giugno,
Settembre, Novembre e Dicembre 2024 per un importo totale di € 4.500,00.
All'udienza di convalida del 25.02.2025 compariva personalmente accompagnato Parte_4
da un conoscente, il quale inizialmente determinato a chiedere la concessione del termine di grazie, si opponeva poi allo sfratto ritenendo di aver svolto nel corso degli anni numerosi lavori di manutenzione all'interno dell'immobile e di aver concordato a voce con il locatore una sorta di compensazione tra i lavori svolti ed il canone di locazione oggetto della intimata morosità.
Il procuratore di parte intimante insisteva nella richiesta di convalida e nell'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c. ritenendo non sussistere alcun accordo tra le parti.
Il giudice si riservava e con ordinanza resa in data 25.02.2025 osservava: “Considerato che il conduttore comparso in giudizio ha formulato espressa opposizione alla convalida si sfratto ma questa non è basata su prova scritta come previsto dall'art. 665 c.p.c., non avendo prodotto in giudizio alcun documento che testimoni le eccezioni sollevate in udienza, non potendo questo giudice basarsi unicamente sulla parola di questi senza alcun riscontro.
Rilevato come in tema di locazioni: “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore
è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13).
Ritenuto quindi che in assenza di prova scritta possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile”.
Per tali motivi veniva mutato il rito, con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative e indicazione del termine per l'inizio della mediazione e fissazione dell'udienza di merito.
Alla prima udienza del 13.05.2025 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute ed il ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa;
il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione orale.
pagina 3 di 5 Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, come da verbale negativo del 01.04.2025 per assenza delle parti convocati resistenti, depositato dalla parte ricorrente in atti.
Nel merito, vista la mancata partecipazione dei resistenti sia al procedimento di mediazione, sia al presente grado di giudizio, ci si riporta a quanto già statuito nell'ordinanza di mutamento di rito del
25.05.2025 in relazione alla morosità conclamata in capo ai conduttori.
In particolare i locatori chiedevano risolversi il contratto di locazione per inadempimento dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione, come previsto dall'art.2 del contratto del 03.02.2020.
Uno dei conduttori compariva all'udienza di convalida opponendosi allo sfratto ed eccependo ragioni di compensazione del debito che però non erano supportate da alcuna prova scritta, basandosi unicamente su asserzioni che non hanno trovato riscontro alcuno sia nella fase speciale che in quella di merito.
Si rammenta come in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. Un. 30.10.2002, n. 13.533)”.
Nel nostro caso i locatori hanno prodotto in giudizio la fonte dell'obbligazione, ovvero il contratto intercorso tra le parti, valido ed efficace, mentre i conduttori nulla hanno dimostrato in merito ad eventuali motivi di estinzione del credito.
Per tali motivi il ricorso va accolto con convalida dello sfratto e condanna dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione non pagati, che nel nostro caso verranno conteggiati sommando quelli indicati dai locatori nella fase di sfratto per euro 4.500,00 a quelli maturati nella presente fase per euro 2.500,00 a maggio 2025, fino al rilascio dell'immobile.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
pagina 4 di 5 Il giudice del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
, , contro e Pt_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Pt_5
, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione per inadempimento dei conduttori.
- Ordina ai conduttori l'immediata restituzione dell'immobile sito in Riccione (RN), Via
Volturno n.11 (censito al NCEU di Riccione al f.3, part.601, sub.2) in capo ai legittimi proprietari, libero da cose e persone.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento dei canoni di Parte_4 Parte_5
locazione per euro 7.000,00 conteggiati al mese di maggio 2025, oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese Parte_4 Parte_5
processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.701,00_per onorari, euro 127.10 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
- Pone a carico delle parti soccombenti le spese relative alla mediazione, condannandoli altresì a versare all'entrata di bilancio la somma di euro 49,00 per la mancata partecipazione ex art.8,
4bis, D.Lgs. n.28/10).
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 26 maggio 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
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