Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 aprile 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4942/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 commissario pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Parte_2
Lauricella, giusta procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Li Volsi, giusta procura in atti;
[...]
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 aprile 2023 parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 431/2023 (proc. n. 693/2023
R.G.L.) emesso in data 18/03/2023 dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, notificato all'opponente in data 20/03/2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 21.793,29 CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto, come da scrittura privata tra le parti, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, nonché compensi del procedimento monitorio pari a euro 567,00 oltre spese (se anticipate), rimborso forfettario, CPA e IVA secondo legge.
Precisava che a fronte di un credito della ex dipendente per TFR pari ad euro
51.278,30 al netto delle imposte, le parti si erano accordate in data 23.03.2022, sulla base di un piano di rientro, per la corresponsione del TFR maturato in n 4 rate: -
Euro 12.859,58 entro il 30.06.2022; - Euro 12.859,58 entro il 30.09.2022; - Euro
12.859,58 entro il 31.12.2022; - Euro 12.859,58 entro il 31.03.2023. Parte Deduceva, inoltre che l' aveva corrisposto regolarmente la prima rata in data
30.05.2022, in data 14.10.2022 l'acconto della seconda rata, in data 27.01.2023 il saldo della seconda rata, in data 17 marzo 2023 la terza Rata;
che dunque parte opposta aveva agito in via monitoria per euro 21.793,29, “ovvero euro 8.973,71 scaduti il 30 settembre 2022 ed euro 12.819,58 scaduti il 31 dicembre 2022”.
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Deduceva che la resistente, non avendo previamente diffidato stragiudizialmente l'opponente a corrispondere spontaneamente gli importi dovuti in forza dell'accordo del 23/03/2022, avesse abusato processualmente del proprio diritto aggravando la situazione economica dell'ingiunto a causa della condanna alle spese di lite.
Eccepiva l'illegittimità della risoluzione dell'accordo del 23/03/2022 per mancato rispetto del termine di pagamento in quanto il termine apposto non poteva considerarsi essenziale in mancanza di espressa previsione contrattuale.
Deduceva di avere correttamente adempiuto anche al pagamento della 4 ed ultima rata con scadenza marzo 2023.
Chiedeva, pertanto la revoca del decreto opposto.
Instauratosi il contraddittorio, , costituendosi in giudizio, deduceva CP_1 di avere ottenuto ingiunzione di pagamento per la quota del suo credito scaduta il
30 settembre 2022 e il 31 dicembre 2022, rimanendo creditrice anche della quota in scadenza il 31.3.2023 e che al momento in cui aveva depositato in data 19/01/2023 il ricorso monitorio il suo credito era scaduto e non pagato;
confermava il pagamento della sorte capitale, eccependo tuttavia che al momento della notificazione del ricorso in uno al decreto ingiuntivo non aveva ancora ricevuto il pagamento (ancorchè vi fosse disposizione di bonifico) e che l'opponente era rimasta comunque debitrice degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese processuali della fase monitoria, come liquidati dal Giudice del Lavoro, in seno al decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto opposto o, in subordine, la revoca dell'ingiunzione con condanna al pagamento delle spettanze economiche ancora insolute. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 24 aprile 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
In riferimento alla dedotta illegittimità della risoluzione contrattuale occorre evidenziare che tale domanda non è mai stata proposta dall'opposto. In seno alla fase monitoria, infatti, l'allora ricorrente dichiarava l'inadempimento del datore di lavoro e la conseguente inefficacia della rinuncia contenuta nell'accordo ma, al contempo, azionava giudizialmente la scrittura chiedendone l'adempimento coatto mediante emissione di decreto ingiuntivo “con riserva di successiva azione per
l'ulteriore rata di credito non scaduta alla data odierna”.
Invero, pacificamente alla data di proposizione del ricorso monitorio (19/01/2023) il credito relativo ad una porzione della seconda rata e quello relativo alla terza rata del complessivo credito riconosciuto come dovuto per TFR era venuto a scadenza
2 Parte e sussisteva rispetto a tali crediti un inadempimento del debitore , peraltro riconnettendosi la clausola finale di rinuncia a ogni ulteriore pretesa “al pagamento di quanto sopra indicato, nei modi e nei termini ivi specificati..”.
Tenuto conto del rito prescelto (ricorso per ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c.) e delle conclusioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, nonché delle difese nel presente giudizio di opposizione, non può ritenersi avanzata alcuna domanda di risoluzione laddove, per converso, è chiara la proposizione di un'azione di adempimento.
In riferimento a quanto oggetto di decreto ingiuntivo, parte opponente ha provato mediante la documentazione prodotta che ha già percepito le somme CP_1
a titolo di TFR (come ingiunte nel D.I. opposto), come si evince dai bonifici bancari del 27/01/2023 e del 17/03/2023 (doc. in atti) disposti in suo favore. Al riguardo, il versamento di cui ai bonifici appare conforme alla sorte capitale ingiunta che anche la resistente afferma – nella memoria difensiva e in tutte le note cartolari ex art. 127 ter - di avere ricevuto.
Si controverte tuttavia se tale pagamento determini cessazione della materia del contendere.
Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. 8428/2014). Si deve dare atto che in materia, non vi è univocità di pronunce in giurisprudenza trovandosi casi in cui si ritiene che tale cessazione si verifichi al pagamento del solo capitale e interessi (Cass. 27234/2017), casi in cui invece si richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo ( Cass. 8428/2014). Vi sono pronunce (cfr Cass n. 9033/2010) che ritengono che il ricorrente, una volta divenuto consapevole che il debito sia stato già pagato dal debitore, dovrebbe astenersi dal notificare il ricorso e decreto. Di contro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo costante giurisprudenza, non deve limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
costituisce un giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito.
Per costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione;
pertanto il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto,
3 elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (fra le tante, Cass., 27 settembre 1999, n. 10704; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass.
09/10/2000 n. 13429 in motivazione).
La decisione sulle spese dovrà tenere in considerazione la fondatezza della pretesa nel suo insieme. La giurisprudenza di legittimità talvolta sposta il momento della verifica della fondatezza della domanda al verificarsi della notificazione (Come ad esempio Cass. 27234/2017: "…in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto"). Talaltra, si è orientata diversamente (cfr Cass. 8428/2014, che richiama un precedente, secondo il quale "… ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto nei confronti dell'ingiunto, le ha conseguentemente poste a carico dell'opponente (v. nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1983 n. 6121) …”). Anche di recente la Suprema Corte ha ritenuto che “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto..” ( cfr Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29642 che richiama Cassazione n. 27234/2017 citata). Il prevalente orientamento, che si condivide, è nel senso che il pagamento comporta la cessazione della materia del contendere e la necessità di revoca del decreto ingiuntivo nella eventuale fase di opposizione. Quanto al costo della procedura monitoria, la giurisprudenza di legittimità concede il diritto al recupero in separata sede: "Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione" (Cass. 27234/2017). È quindi pacifico che dopo la notifica del decreto ingiuntivo il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati, mentre caso differente, in esame nella fattispecie, è quello che si verifica nell'ipotesi in cui il pagamento del dovuto intervenga prima della notifica (all'evidenza nel caso di specie i pagamenti in data 27/01/2023 e 17/03/2023 sono anteriori alla notificazione del decreto ingiuntivo del 20/03/2023). In tale ipotesi per essere liberato da ogni ulteriore obbligazione il debitore deve dimostrare la sussistenza di un eventuale accordo fra le parti relativo all'accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a
4 tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dell'odierna opposta, alla luce del disposto di cui all'art. 1326 c.c. Quindi la spontanea corresponsione della somma, oggetto del credito, di parte debitrice al proprio avente diritto, rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché la causa del venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. Sul punto si è espressa la Suprema Corte (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n. 13085; cfr. Cass. Sez. Un. 7448/93, Cass. 4531/2000). Pertanto, secondo la visione che si ritiene corretta, ogni qualvolta il debitore corrisponda il capitale in favore del creditore, si dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto si rileva che, nel caso di specie, con la domanda di ingiunzione veniva prospettato un credito per mancato pagamento di TFR e che tale domanda era supportata da idonea documentazione (accordo del 23 marzo 2022 sottoscritto dalle parti) allegata al ricorso e per la sommatoria degli importi è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Riguardo al credito per tali sorti capitali si osserva che parte opponente non contesta nel merito il credito maturato a tali titoli dal lavoratore, nè vengono contestati i presupposti per la sua spettanza;
credito che, si ribadisce, risulta in maniera evidente dalla documentazione prodotta.
Nella specie a fronte di credito documentato in atti in riferimento al quale parte creditrice (ricorrente in sede monitoria) allega l'inadempimento del datore di lavoro, su quest'ultimo incombe, per costante giurisprudenza della Cassazione,
l'onere di provare l'avvenuto pagamento, onere che nel caso concreto non è stato del tutto assolto. Pacifico e documentato è il mancato pagamento, alla data di deposito del ricorso monitorio del credito per TFR;
sul punto si rileva che l'opponente ha corrisposto dette somme in data 27.01.2023 (saldo della seconda rata con scadenza il 30/09/2022), in data 17 marzo 2023 (la terza rata con scadenza
31/12/2022), a mezzo bonifico bancario a favore del lavoratore (quest'ultimo pagamento risulta accreditato in data 20/03/2023 la stessa data della notificazione del decreto ingiuntivo - cfr produzione opposta del 16/10/2023 e documenti n. 1 e n. 3 parte opponente). Va, tuttavia, evidenziato – si come rilevato dalla parte opposta - che detta somma è stata pagata in ritardo rispetto alla data di insorgenza del credito (qui da intendersi, in virtù dell'accordo, nella scadenza delle rispettive rate). Il decreto ingiuntivo è stato infatti depositato in data (18/01/2023) anteriore a quella del pagamento del TFR (residuo 2° rata e 3° rata) e, in ogni caso, la soddisfazione del credito non è stata integrale;
alla data del 18/01/2023, infatti, era maturato anche il credito per gli accessori su dette somma (interessi legali e svalutazione monetaria). Certa è la spettanza degli accessori del suddetto credito (come indicati del decreto ingiuntivo, derivanti dalla legge - art. 429, ultimo comma, c.p.c.).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di crediti di lavoro, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione
5 del diritto, per il solo fatto del ritardo, a prescindere dalla colpa del datore di lavoro
(ex multis:cfr.Consiglio di Stato sez. V, 06/06/2016, n.2354 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6016/2001 e n. 1062/2001).
Le argomentazioni in seno al ricorso in opposizione si basano sull'erronea opinione che la costituzione del debitore in mora sia necessario presupposto dell'inadempimento di quella parte;
invece, essa è richiesta soltanto per la produzione degli effetti suoi specifici e determinati (perpetuatio obligationis, interessi moratori, responsabilità per danni, interruzione della prescrizione,): a ogni altro fine, l'inadempimento prescinde dalla mora debendi, sorge e rileva ex se (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/02/1989, n.728). E' inoltre pacifico il mancato pagamento degli interessi e della rivalutazione con riferimento ai crediti per le causali predette (sorte capitale) per cui è intervenuto pagamento.
Con riferimento ad essi, nel caso in esame può ritenersi che il ritardo del pagamento della obbligazione da parte della parte debitrice costituisca una fattispecie di mora debendi, posto che, il bonifico di euro 8.973,71 e il bonifico di euro 12.819,58 (documenti n. 1 e n. 3 di parte opponente) hanno avuto luogo rispettivamente in data 27/01/2023 e in data 17/03/2023, successivamente alle prescritte scadenze e all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio. Come detto il ricorso è stato depositato antecedentemente ai bonifici e quanto agli interessi e alla rivalutazione sulla sorte capitale, le dichiarazioni formulate in memoria difensiva dall'opposta (supra richiamate con cui si insiste in relazione a tali voci) non consentono di ritenere integrata una tacita rinuncia parziale all'azione monitoria (nei termini del predetto eventuale accordo fra le parti relativo all'accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dell'odierna opposta). Pertanto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli interessi e la rivalutazione devono ritenersi ristorabili, con conseguente impossibilità di integrale accoglimento dell'opposizione.
In conclusione, alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, essendosi accertata la parziale insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7448/1993, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al
6 pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. Civ. n. 3984/2004, Cass. Civ. n. 1657/2004; Cass. 19/03/2007 n.6514).
In definitiva, posto che, in esito all'istruttoria, l'importo ingiunto con il decreto opposto è maggiore rispetto a quello dovuto dall'opponente, il decreto medesimo va revocato e l'opponente condannata al pagamento del minor importo corrispondente alla somma per rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (scadenza delle rispettive rate) al soddisfo (data intervenuto pagamento), con riferimento alla sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto.
Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr., tra le altre, Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 18/10/2002, n. 14818).
Ai presenti fini, nel caso di specie rilevano per un verso il pagamento (parziale), successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'inesistenza nell'ordinamento di un obbligo di preventiva escussione stragiudiziale di un'obbligazione già scaduta. Per altro verso, a fronte del documentato pagamento
– da parte della debitrice – (il 27/01/2023 e il 17/03/2023) in data successiva al deposito del ricorso ma anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo, si evidenzia che, laddove appare conoscibile dalla creditrice prima della notifica del decreto ingiuntivo il pagamento del saldo della seconda rata (avvenuto il 27/01/2023) e in difetto di deduzione contraria, non v'è prova che la stessa creditrice abbia avuto contezza di quello relativo alla terza rata (reso visibile alla creditrice opposta in data 20/03/2023 lo stesso giorno della notifica del ricorso). E tuttavia dovendo osservare che in giurisprudenza si ritiene recuperabile in separata sede il costo della procedura monitoria allorché un decreto ingiuntivo non sia notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr Cass. 27234/2017). Inoltre, osservandosi, senza che sia qui necessario prendere in esame la problematica della possibilità della rinuncia al decreto ingiuntivo ( al riguardo cfr. Cass. n. 110/2016), che è chiaro che la notificazione del decreto ha costretto l'ingiunta a proporre comunque l'opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo. Come ricordato, "la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere
7 verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 27234/2017 cit). Alla stregua delle considerazioni sin qui rassegnate, l'esito complessivo della lite e l'oscillazione giurisprudenziale in materia inducono a dichiarare le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione) compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 431/2023; condanna Opera al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (scadenza delle rispettive rate) al soddisfo (data intervenuto pagamento), con riferimento alla sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione).
Così deciso in Catania, in data 24 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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